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412.101.221.76

Ordinanza della SEFRI
sulla formazione professionale di base
Giardiniera AFC / Giardiniere AFC

del 5 settembre 2023 (Stato 1° gennaio 2026)

17019

Giardiniera AFC / Giardiniere AFC

Gärtnerin EFZ / Gärtner EFZ

Horticultrice CFC / Horticulteur CFC

17020

17021

Produzione di piante

Paesaggismo

La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI),

visto l’articolo 19 della legge del 13 dicembre 2002 1 sulla formazione professionale;
visto l’articolo 12 dell’ordinanza del 19 novembre 2003 2 sulla formazione professionale (OFPr);
visto l’articolo 4 a capoverso 1 3 dell’ordinanza del 28 settembre 2007 4 sulla protezione dei giovani lavoratori (OLL 5),

ordina:

Sezione 1 Oggetto, indirizzi professionali e durata

Art. 1 Profilo professionale e indirizzi professionali

I giardinieri con attestato federale di capacità (AFC) svolgono in particolare le attività seguenti e si contraddistinguono per le conoscenze, capacità e attitudini sotto indicate:

  1. si occupano principalmente delle piante e dei loro habitat originali o artificiali;
  2. producono piante oppure progettano e curano appositi ambienti sia interni che esterni per conto dei clienti; la passione per il loro lavoro si esprime nella conoscenza delle piante e delle loro esigenze, nonché nel desiderio di progettare e curare attivamente gli habitat;
  3. utilizzano le piante e i diversi materiali prestando attenzione al rispetto dell’ambiente e alla propria salute, contribuendo alla biodiversità e allo sfruttamento sostenibile delle risorse;
  4. lavorano in gruppi piccoli o grandi, registrano i mandati o istruiscono i collaboratori a farlo; in entrambi gli indirizzi professionali il contributo individuale dei collaboratori concorre al raggiungimento del risultato finale.

La professione di giardiniere AFC prevede gli indirizzi professionali seguenti:

  1. produzione di piante;
  2. paesaggismo.

L’indirizzo professionale è riportato nel contratto di tirocinio prima dell’inizio della formazione professionale di base.

Art. 2 Durata e inizio

La formazione professionale di base dura tre anni.

Ai titolari del certificato federale di formazione pratica di giardiniere CFP è convalidato il primo anno della formazione professionale di base.

L’inizio della formazione professionale di base segue il calendario della relativa scuola professionale.

Sezione 2 Obiettivi ed esigenze

Art. 3 Principi

Gli obiettivi e le esigenze della formazione professionale di base sono espressi sotto forma di competenze operative raggruppate nei relativi campi.

Tutti i luoghi di formazione collaborano allo sviluppo delle competenze operative. Essi coordinano i contenuti della formazione e delle procedure di qualificazione.

Art. 4 Competenze operative

La formazione prevede, nei campi di competenze operative sotto indicati, le competenze operative seguenti:

  1. assistenza e consulenza alla clientela:1.individuare le esigenze, accogliere i desideri della clientela e organizzare l’assistenza,2.prendere nota dei reclami, trattarli o inoltrarli;
  2. organizzazione dei lavori:1.registrare i mandati, valutarli e chiarire eventuali dubbi con il superiore,2.preparare i lavori e predisporre gli strumenti,3.documentare i lavori svolti;
  3. scelta, denominazione e utilizzo delle piante:1.scegliere le piante, denominarle e utilizzarle correttamente in base al luogo,2.preparare le superfici e mettere a dimora le piante,3.individuare e combattere i neobiota invasivi;
  4. promozione della biodiversità nonché della salute delle piante e del suolo:1.promuovere la biodiversità e gli habitat seminaturali,2.promuovere la salute delle piante,3.curare le malattie o combattere i parassiti delle piante infestate,4.lavorare, curare e proteggere il suolo in modo sostenibile,5.riutilizzare il materiale organico e reimmetterlo nel ciclo;
  5. manutenzione degli strumenti di lavoro e stoccaggio o trasbordo della merce:1.manutenere le infrastrutture aziendali, gli apparecchi, le macchine e gli attrezzi,2.trasportare la merce tramite macchine a pavimento con operatore a terra,3.al termine del ciclo selezionare e riutilizzare o smaltire il materiale e le diverse sostanze;
  6. coltivazione di piante:1.preparare le superfici e i vasi per la semina o la messa a dimora,2.coltivare e curare le piante, valutarle e selezionarle secondo criteri di qualità e norme specifiche;
  7. vendita di piante e utensileria:1.condurre colloqui di vendita, vendere piante e utensileria,2.proporre alla clientela prodotti supplementari per le piante e l’utensileria,3.commissionare le piante e l’utensileria secondo l’ordine e prepararle per la consegna,4.preparare e caricare le piante e l’utensileria per il trasporto;
  8. scelta, denominazione e utilizzo di piante dell’assortimento aziendale:1.scegliere piante ornamentali e utilitarie, denominarle e utilizzarle correttamente in base al luogo,2.scegliere le piante perenni, denominarle e utilizzarle correttamente in base al luogo,3.scegliere le piante legnose, denominarle e utilizzarle correttamente in base al luogo;
  9. gestione di colture specifiche dell’azienda:1.creare e curare colture di piante ornamentali e utilitarie dell’assortimento aziendale,2.creare e curare colture di piante perenni dell’assortimento aziendale,3.creare e curare colture di piante legnose dell’assortimento aziendale,4.rendere attrattivi gli spazi e le superfici per la vendita al dettaglio e presentare le piante in modo da favorirne la vendita;
  1. creazione e manutenzione di costruzioni da giardino e di spazi verdi:1.confrontare i piani esecutivi con le caratteristiche del cantiere e calcolare la quantità di materiale necessaria,2.svolgere i lavori di preparazione e procedere al picchettamento,3.eseguire lavori di sterro,4.installare e manutenere gli impianti per il drenaggio e le condutture,5.realizzare e manutenere le costruzioni da giardino,6.realizzare e manutenere le attrezzature;
  2. creazione e manutenzione di superfici verdi:1.censire, proteggere e sviluppare la vegetazione già presente,2.preparare e inverdire le superfici piantumate ed erbose, i prati e altre superfici coltivate,3.manutenere gli inverdimenti.

Nei campi di competenze operative di cui al capoverso 1 lettere a–e le competenze operative sono obbligatorie per tutte le persone in formazione.

Nei campi di competenze operative di cui al capoverso 1 lettere f–k le competenze operative sono obbligatorie come segue:

  1. per l’indirizzo professionale «produzione di piante»: tutte le competenze operative dei campi f e g, una competenza operativa del campo h e una competenza operativa del campo i;
  2. per l’indirizzo professionale «paesaggismo»: tutte le competenze operative dei campi j e k.

Sezione 3 Sicurezza sul lavoro, protezione della salute, protezione dell’ambiente e sviluppo sostenibile

Art. 5

All’inizio e durante la formazione gli operatori forniscono e spiegano alle persone in formazione le prescrizioni e le raccomandazioni relative alla sicurezza sul lavoro, alla protezione della salute e alla protezione dell’ambiente, in particolare quelle relative alla comunicazione dei pericoli e della sicurezza in questi tre ambiti.

Dette prescrizioni e raccomandazioni sono fornite in tutti i luoghi di formazione e considerate nelle procedure di qualificazione.

Gli aspetti specifici della professione inerenti allo sviluppo sostenibile sono trasmessi in tutti i luoghi di formazione.

In deroga all’articolo 4 capoverso 1 OLL 5 e secondo le prescrizioni dell’articolo 4 a capoverso 1 5 OLL 5 è ammesso l’impiego di persone in formazione in conformità con il loro stato di formazione per le attività elencate nell’allegato 2 del piano di formazione.

L’impiego di persone in formazione secondo il capoverso 4 presuppone che dette persone siano formate, istruite e sorvegliate in maniera adeguata al più elevato pericolo; tali precauzioni particolari sono fissate nell’allegato 2 del piano di formazione sotto forma di misure di accompagnamento riguardanti la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute.

Sezione 4 Durata della formazione in ciascun luogo di formazione
e lingua d’insegnamento

Art. 6 Formazione professionale pratica

La formazione professionale pratica in azienda comprende in media quattro giornate alla settimana per tutta la durata della formazione professionale di base.

Art. 7 Scuola professionale

L’insegnamento obbligatorio presso la scuola professionale comprende 1170 lezioni. Dette lezioni sono suddivise secondo la tabella seguente:

Insegnamento

1° anno

2° anno

3° anno

Totale

  1. Conoscenze professionali
  1. Assistenza e consulenza alla clientela
  2. Organizzazione dei lavori
  3. Promozione della biodiversità nonché della salute delle piante e del suolo
  4. Manutenzione degli strumenti di lavoro e stoccaggio o trasbordo della merce

120

50

50

220

Per l’indirizzo professionale «produzione di piante»

  1. Scelta, denominazione e utilizzo delle piante

110

60

40

210

  1. Campi di competenze operative specifici dell’indirizzo professionale

120

140

260

Per l’indirizzo professionale «paesaggismo»

  1. Scelta, denominazione e utilizzo delle piante

70

80

60

210

  1. Campi di competenze operative specifici dell’indirizzo professionale

40

100

120

260

Totale conoscenze professionali

230

230

230

690

  1. Cultura generale

120

120

120

360

  1. Sport

40

40

40

120

Totale delle lezioni

390

390

390

1170

D’intesa con le autorità cantonali e le organizzazioni del mondo del lavoro competenti sono ammessi spostamenti minimi di lezioni da un anno di formazione all’altro in un campo di competenze operative. Deve essere comunque garantito il raggiungimento degli obiettivi di formazione prestabiliti.

Per gli insegnamenti di cultura generale fa stato l’ordinanza della SEFRI del 9 aprile 2025 6 sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base 7 .

La lingua d’insegnamento è la lingua nazionale del luogo in cui si trova la scuola professionale. Oltre a questa lingua, i Cantoni possono autorizzare altre lingue d’insegnamento.

È raccomandato l’insegnamento bilingue, vale a dire nella lingua nazionale del luogo in cui si trova la scuola e in un’altra lingua nazionale o in inglese.

Art. 8 Corsi interaziendali

I corsi interaziendali comprendono 21–30 giornate di otto ore.

Le giornate e i contenuti sono ripartiti in 6–8 corsi come segue:

  1. per l’indirizzo professionale «produzione di piante»:

Anno

Corsi

Campo di competenze operative

Durata

1

1

Assistenza e consulenza alla clientela

Organizzazione dei lavori

Scelta, denominazione e utilizzo delle piante

Manutenzione degli strumenti di lavoro e stoccaggio o trasbordo della merce

4 giorni

1

2

Organizzazione dei lavori

Promozione della biodiversità nonché della salute delle piante e del suolo

3 giorni

2

3

Coltivazione di piante

4 giorni

2

4

Vendita di piante e utensileria

4 giorni

2

5

Scelta, denominazione e utilizzo di piante dell’assortimento aziendale

Gestione di colture specifiche dell’azienda

3 giorni

3

6

Vendita di piante e utensileria

3 giorni

Totale

21 giorni

  1. per l’indirizzo professionale «paesaggismo»:

Anno

Corsi

Campi di competenze operative

Durata

1

1

Assistenza e consulenza alla clientela

Organizzazione dei lavori

Scelta, denominazione e utilizzo delle piante

Manutenzione degli strumenti di lavoro e stoccaggio o trasbordo della merce

4 giorni

1

2

Organizzazione dei lavori

Promozione della biodiversità nonché della salute delle piante e del suolo

3 giorni

1

3

Creazione e manutenzione di superfici verdi

6 giorni

2

4

Creazione e manutenzione di costruzioni da giardino e di spazi verdi

4 giorni

2

5

Creazione e manutenzione di superfici verdi

3 giorni

2

6

Creazione e manutenzione di costruzioni da giardino e di spazi verdi

3 giorni

2

7

Creazione e manutenzione di costruzioni da giardino e di spazi verdi

3 giorni

3

8

Creazione e manutenzione di costruzioni da giardino e di spazi verdi

Creazione e manutenzione di superfici verdi

4 giorni

Totale

30 giorni

Nell’ultimo semestre della formazione professionale di base non si possono svolgere corsi interaziendali.

Sezione 5 Piano di formazione

Art. 9

All’entrata in vigore della presente ordinanza è disponibile un piano di formazione 8 della competente organizzazione del mondo del lavoro.

Il piano di formazione:

  1. contiene il profilo di qualificazione, che comprende:1.il profilo professionale,2.la tabella delle competenze operative e dei relativi campi,3.il livello richiesto per la professione;
  2. precisa i contenuti della formazione di base e le disposizioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell’ambiente;
  3. determina quali competenze operative sono trasmesse e apprese in ciascun luogo di formazione.

Al piano di formazione è allegato l’elenco degli strumenti volti a garantire e attuare la formazione professionale di base nonché a promuovere la qualità, con indicazione dell’ente presso cui possono essere ottenuti.

Sezione 6 Requisiti per i formatori e numero massimo di persone
in formazione in azienda

Art. 10 Requisiti professionali richiesti ai formatori

Il formatore soddisfa i requisiti professionali se possiede una delle qualifiche seguenti:

  1. attestato federale di capacità di giardiniere AFC e almeno cinque anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento;
  2. attestato federale di capacità di una professione affine con le necessarie conoscenze professionali nel campo di attività del giardiniere AFC e almeno cinque anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento;
  3. titolo della formazione professionale superiore in ambito pertinente e almeno due anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento;
  4. diploma di scuola universitaria in ambito pertinente e almeno due anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento.

Oltre alle qualifiche di cui al capoverso 1, i formatori hanno frequentato il corso d’introduzione settoriale per accompagnatori didattici dell’Associazione svizzera imprenditori giardinieri «JardinSuisse».

Art. 11 Numero massimo di persone in formazione in azienda

Nelle aziende che impiegano un formatore al 100 per cento o due formatori ciascuno almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione.

Per ogni altro specialista impiegato al 100 per cento o per ogni due specialisti in più impiegati ciascuno almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione in più.

È considerato specialista il titolare di un attestato federale di capacità o di una qualifica equivalente nel campo della persona in formazione.

Nelle aziende che possono impiegare soltanto una persona in formazione una seconda persona può iniziare il tirocinio quando la prima inizia l’ultimo anno della formazione professionale di base.

In casi particolari l’autorità cantonale può autorizzare un numero maggiore di persone in formazione nelle aziende che da più anni svolgono la loro funzione di formazione con risultati particolarmente positivi.

Sezione 7 Documentazione dell’apprendimento, rapporto di formazione
e documentazione delle prestazioni

Art. 12 Documentazione dell’apprendimento

Nel corso della formazione professionale pratica la persona in formazione tiene una documentazione dell’apprendimento in cui annota regolarmente i principali lavori eseguiti in relazione alle competenze operative da acquisire.

Almeno una volta al semestre il formatore controlla e firma la documentazione dell’apprendimento e la discute con la persona in formazione.

Art. 13 Rapporto di formazione

Alla fine di ogni semestre, il formatore rileva in un rapporto il livello raggiunto dalla persona in formazione. A tal fine si basa sulle prestazioni nella formazione professionale pratica e sui resoconti delle prestazioni nella scuola professionale e nei corsi interaziendali. Discute il rapporto con la persona in formazione.

Se necessario, il formatore e la persona in formazione concordano misure per il raggiungimento degli obiettivi di formazione e fissano apposite scadenze. Le decisioni prese e le misure concordate sono annotate per iscritto.

Dopo la scadenza prefissata il formatore verifica l’efficacia delle misure concordate e ne riporta l’esito nel successivo rapporto di formazione.

Se nonostante le misure concordate gli obiettivi non sono raggiunti o se è a rischio il buon esito della formazione, il formatore lo comunica per iscritto alle parti contraenti e all’autorità cantonale.

Art. 14 Documentazione delle prestazioni nella scuola professionale

La scuola professionale documenta le prestazioni della persona in formazione nei campi di competenze operative in cui è svolto l’insegnamento e nella cultura generale e le consegna una pagella alla fine di ogni semestre.

Art. 15 Documentazione delle prestazioni nei corsi interaziendali

Gli operatori dei corsi interaziendali documentano le prestazioni delle persone in formazione mediante controlli delle competenze per i corsi 1, 2, 3, 5 e 6 nell’indirizzo professionale «produzione di piante» nonché per i corsi 1, 2, 3, 4, 5 e 7 nell’indirizzo professionale «paesaggismo».

I controlli delle competenze sono espressi in note. Queste confluiscono nel calcolo della nota dei luoghi di formazione.

Sezione 8 Procedure di qualificazione

Art. 16 Ammissione

È ammesso alle procedure di qualificazione chi ha concluso la formazione professionale di base:

  1. secondo le disposizioni della presente ordinanza;
  2. in un istituto di formazione riconosciuto dal Cantone; o
  3. al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato, se la persona adempie le condizioni seguenti:1.ha maturato l’esperienza professionale di cui all’articolo 32 OFPr,2.ha svolto almeno tre anni di tale esperienza nel campo del giardiniere AFC, e3.rende verosimile il possesso dei requisiti per la procedura di qualificazione.

Art. 17 Oggetto

Nelle procedure di qualificazione occorre dimostrare di aver acquisito le competenze operative di cui all’articolo 4.

Art. 18 Durata e svolgimento della procedura di qualificazione
con esame finale

Nella procedura di qualificazione con esame finale sono esaminate, nel modo sotto indicato, le competenze operative nei campi di qualificazione seguenti:

  1. lavoro pratico», sotto forma di lavoro pratico prestabilito; vale quanto segue:1.l’esame per questo campo di qualificazione ha luogo durante l’ultimo semestre della formazione professionale di base,2.la persona in formazione deve dimostrare di essere in grado di svolgere le attività richieste in modo professionalmente corretto e adeguato alle necessità e alla situazione,3.è ammessa la consultazione della documentazione dell’apprendimento e dei corsi interaziendali,4.l’esame dura:–nell’indirizzo professionale «produzione di piante»: 9 ore–nell’indirizzo professionale «paesaggismo»: 16 ore,5.il campo di qualificazione comprende i campi di competenze operative nonché il colloquio professionale della durata di 60 minuti con le ponderazioni seguenti:–per l’indirizzo professionale «produzione di piante»:

Voce

Campi di competenze operative

Ponderazione

1

Organizzazione dei lavori

10 %

2

Coltivazione di piante

Scelta, denominazione e utilizzo di piante dell’assortimento aziendale

Gestione di colture specifiche dell’azienda

Manutenzione degli strumenti di lavoro e stoccaggio o trasbordo della merce

45 %

3

Assistenza e consulenza alla clientela

Scelta, denominazione e utilizzo delle piante

Promozione della biodiversità nonché della salute delle piante e del suolo

Vendita di piante e utensileria

25 %

4

Colloquio professionale

20 %

  1. per l’indirizzo professionale «paesaggismo»:

Voce

Campi di competenze operative

Ponderazione

1

Organizzazione dei lavori

10 %

2

Creazione e manutenzione di costruzioni da giardino e di spazi verdi

Manutenzione degli strumenti di lavoro e stoccaggio o trasbordo della merce

35 %

3

Scelta, denominazione e utilizzo delle piante

Promozione della biodiversità nonché della salute delle piante e del suolo

Creazione e manutenzione di superfici verdi

35 %

4

Colloquio professionale

20 %

  1. «cultura generale»: a questo campo di qualificazione si applica l’ordinanza della SEFRI del 9 aprile 20259 sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base10.

Per ogni campo di qualificazione la valutazione è effettuata da almeno due periti d’esame.

Art. 19 Superamento della procedura di qualificazione, calcolo e ponderazione delle note

La procedura di qualificazione con esame finale è superata se:

  1. per il campo di qualificazione «lavoro pratico» è attribuito almeno il 4; e
  2. la nota complessiva raggiunge almeno il 4.

La nota complessiva è data dalla media, arrotondata a un decimale, della somma delle note ponderate dei singoli campi di qualificazione dell’esame finale e della nota ponderata dei luoghi di formazione; vale la seguente ponderazione:

  1. lavoro pratico: 50 per cento;
  2. cultura generale: 20 per cento;
  3. nota dei luoghi di formazione: 30 per cento.

Se il candidato è stato ammesso alla procedura di qualificazione con esame finale in base all’articolo 16 lettera c in combinato disposto con l’articolo 32 OFPr viene meno la nota dei luoghi di formazione; in questo caso, per il calcolo della nota complessiva valgono le note sottoelencate con la seguente ponderazione:

  1. lavoro pratico: 80 per cento;
  2. cultura generale: 20 per cento.

Per nota dei luoghi di formazione si intende la media arrotondata a un decimale della somma delle note sottoelencate con la ponderazione seguente:

  1. nota relativa all’insegnamento delle conoscenze professionali: 80 per cento;
  2. nota relativa ai corsi interaziendali: 20 per cento.

Per nota relativa all’insegnamento delle conoscenze professionali si intende la media arrotondata al punto o al mezzo punto della somma delle sei note delle pagelle semestrali.

Per nota relativa ai corsi interaziendali si intende la media arrotondata al punto o al mezzo punto:

  1. della somma dei cinque controlli delle competenze valutati per l’indirizzo «produzione di piante»;
  2. della somma dei sei controlli delle competenze valutati per l’indirizzo «paesaggismo».

Art. 20 Ripetizioni

La ripetizione della procedura di qualificazione è disciplinata dall’articolo 33 OFPr.

Qualora si debba ripetere un campo di qualificazione, esso va ripetuto interamente.

Qualora si ripeta l’esame finale senza frequentare nuovamente l’insegnamento delle conoscenze professionali, resta valida la nota conseguita in precedenza. Se si ripetono almeno due semestri di insegnamento delle conoscenze professionali, per il calcolo della nota dei luoghi di formazione fanno stato soltanto le nuove note.

Qualora si ripeta l’esame finale senza frequentare nuovamente i corsi interaziendali, resta valida la nota conseguita in precedenza. Se si ripetono gli ultimi due corsi interaziendali valutati, per il calcolo della nota dei luoghi di formazione fanno stato soltanto le nuove note.

Sezione 9 Attestazioni e titolo

Art. 21

Chi ha superato la procedura di qualificazione consegue l’attestato federale di capacità (AFC).

L’indirizzo professionale è riportato nell’attestato federale di capacità.

L’attestato federale di capacità conferisce il diritto di avvalersi del titolo legalmente protetto di «Giardiniera AFC»/«Giardiniere AFC».

Se l’attestato federale di capacità è stato conseguito mediante procedura di qualificazione con esame finale, nel certificato delle note sono riportate:

  1. la nota complessiva;
  2. le note di ogni campo di qualificazione dell’esame finale e, fatto salvo l’articolo 19 capoverso 3, la nota dei luoghi di formazione.

Sezione 10 Sviluppo della qualità e organizzazione

Art. 22 Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità della formazione delle professioni del giardinaggio

La Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità della formazione delle professioni del giardinaggio:

  1. 5–7 rappresentanti di «JardinSuisse»;
  2. uno o due rappresentanti dei docenti di materie professionali;
  3. almeno un rappresentante della Confederazione e almeno uno dei Cantoni.

Per la composizione della Commissione vale inoltre quanto segue:

  1. si cerca di raggiungere una rappresentanza paritetica di entrambi i sessi;
  2. le regioni linguistiche sono equamente rappresentate;
  3. sono rappresentanti tutti gli indirizzi professionali.

La Commissione si autocostituisce.

Essa svolge in particolare i compiti seguenti:

  1. verifica almeno ogni cinque anni la presente ordinanza e il piano di formazione in relazione agli sviluppi economici, tecnologici, ecologici e didattici; nella verifica tiene conto di eventuali nuovi aspetti organizzativi della formazione professionale di base;
  2. se osserva sviluppi che richiedono una modifica della presente ordinanza, chiede alla competente organizzazione del mondo del lavoro di proporre alla SEFRI la corrispondente modifica;
  3. se osserva sviluppi che richiedono una modifica del piano di formazione, presenta alla competente organizzazione del mondo del lavoro una proposta di adeguamento del piano di formazione;
  4. esprime un parere riguardo agli strumenti volti a garantire e attuare la formazione professionale di base nonché a promuovere la qualità, in particolare sulle disposizioni esecutive per la procedura di qualificazione con esame finale.

Art. 23 Organizzazione e responsabili dei corsi interaziendali

È responsabile dei corsi interaziendali «JardinSuisse».

In collaborazione con le organizzazioni del mondo del lavoro competenti, i Cantoni possono delegare a un altro ente responsabile lo svolgimento dei corsi interaziendali, in particolare se non sono più garantiti la qualità o lo svolgimento degli stessi.

I Cantoni disciplinano con l’ente responsabile l’organizzazione e lo svolgimento dei corsi interaziendali.

Le autorità cantonali competenti hanno il diritto di accedere ai corsi in qualsiasi momento.

Sezione 11 Disposizioni finali

Art. 24 Abrogazione di un altro atto normativo

L’ordinanza della SEFRI del 31 ottobre 2011 11 sulla formazione professionale di base Giardiniera/Giardiniere con attestato federale di capacità (AFC) è abrogata.

Art. 25 Disposizioni transitorie e prima applicazione di singole disposizioni

Le persone che hanno iniziato la formazione di giardiniere AFC prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza la portano a termine in base al diritto anteriore, al massimo però entro il 31 dicembre 2028.

I candidati che ripetono la procedura di qualificazione con esame finale per giardiniere AFC entro il 31 dicembre 2028 sono valutati in base al diritto anteriore. I candidati che presentano un’apposita richiesta scritta sono valutati in base al nuovo diritto.

Le disposizioni concernenti le procedure di qualificazione, le attestazioni e il titolo (art. 16–21) si applicano dal 1° gennaio 2027.

Art. 26 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2024.