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412.101.221.90

Ordinanza della SEFRI
sulle formazioni professionali di base
nel campo professionale microtecnica
con attestato professionale federale (AFC)

del 20 gennaio 2020 (Stato 1° gennaio 2026)

48308

Micromeccanica AFC / Micromeccanico AFC

Mikromechanikerin EFZ / Mikromechaniker EFZ

Micromécanicienne CFC / Micromécanicien CFC

48309

Disegnatrice in microtecnica AFC /
Disegnatore in microtecnica AFC

Mikrozeichnerin EFZ / Mikrozeichner EFZ

Dessinatrice en construction microtechnique CFC /
Dessinateur en construction microtechnique CFC

48310

Operatrice della qualità in microtecnica AFC /
Operatore della qualità in microtecnica AFC

Qualitätsfachfrau in Mikrotechnik EFZ /
Qualitätsfachmann in Mikrotechnik EFZ

Qualiticienne en microtechnique CFC /
Qualiticien en microtechnique CFC

La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI),

visto l’articolo 19 della legge del 13 dicembre 2002 1 sulla formazione professionale;
visto l’articolo 12 dell’ordinanza del 19 novembre 2003 2 sulla formazione professionale (OFPr);
visto l’articolo 4 a capoverso 1 3 dell’ordinanza del 28 settembre 2007 4 sulla protezione dei giovani lavoratori (OLL 5),

ordina:

Sezione 1 Oggetto, professioni, orientamenti e durata

Art. 1 Profilo professionale, professioni e orientamenti

Gli specialisti nel campo professionale microtecnica di livello AFC svolgono in particolare le attività seguenti e si contraddistinguono per le conoscenze, capacità e attitudini sotto indicate:

  1. utilizzano le tecniche di progettazione e fabbricazione della microtecnica e applicano i metodi delle produzioni di serie; elaborano la documentazione tecnica per uso interno e per la produzione; si aggiornano costantemente sugli ultimi sviluppi a livello organizzativo e tecnologico in materia di software, materiali, mezzi di produzione e di controllo;
  2. possiedono competenze di base in tutte le professioni nel campo professionale microtecnica e competenze approfondite nella rispettiva professione;
  3. collaborano ai progetti trasversali dell’azienda nel rispetto delle diverse norme relative al prodotto, all’attrezzatura, alle tecniche di lavorazione, al regolamento aziendale e alle nuove tecnologie disponibili; collaborano con i diversi reparti dell’azienda;
  4. stabiliscono, introducono e applicano i metodi e i processi di produzione e di controllo nonché gli strumenti di gestione della qualità per l’azienda in modo tale da poter lavorare con efficienza nel proprio ambiente di lavoro; applicano un approccio orientato alle soluzioni;
  5. nello svolgimento dei compiti applicano le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro, protezione della salute e dell’ambiente e impiego oculato delle risorse.

Il campo professionale microtecnica di livello AFC comprende le seguenti professioni:

  1. micromeccanica AFC / micromeccanico AFC;
  2. disegnatrice in microtecnica AFC / disegnatore in microtecnica AFC;
  3. operatrice della qualità in microtecnica AFC / operatore della qualità in microtecnica AFC.

La formazione di micromeccanico di livello AFC prevede gli orientamenti seguenti:

  1. fabbricazione e CNC;
  2. tornitura;
  3. stampi/forme.

L’orientamento è riportato nel contratto di tirocinio.

Art. 2 Durata e inizio

La formazione professionale di base dura quattro anni.

L’inizio della formazione professionale di base segue il calendario della relativa scuola professionale.

Sezione 2 Obiettivi ed esigenze

Art. 3 Principi

Gli obiettivi e le esigenze della formazione professionale di base sono espressi sotto forma di competenze operative raggruppate nei relativi campi.

Le competenze operative comprendono competenze professionali, metodologiche, sociali e personali.

Tutti i luoghi di formazione collaborano allo sviluppo delle competenze operative. Essi coordinano i contenuti della formazione e delle procedure di qualificazione.

Art. 4 Competenze operative dei micromeccanici AFC

La formazione di micromeccanico AFC prevede, nei campi di competenze operative sotto indicati, le competenze operative seguenti:

  1. preparazione delle operazioni in vista del lavoro di produzione:1.preparare il lavoro e le macchine per la fabbricazione di un pezzo o di un modulo di assemblaggio secondo il mansionario,2.interpretare i piani tecnici per realizzare un pezzo e fare uno schizzo del pezzo,3.fabbricare pezzi micromeccanici con macchine tradizionali secondo la documentazione fornita,4.misurare i pezzi con l’ausilio di strumenti di misura e controllo adeguati e garantire la qualità della produzione,5.garantire la sicurezza sul lavoro, la protezione della salute e la protezione dell’ambiente in conformità con le disposizioni normative e le direttive aziendali;
  2. gestione di progetti:1.definire e pianificare un progetto secondo le richieste del cliente,2.realizzare e documentare il progetto secondo il mansionario,3.garantire il controllo del progetto secondo le richieste del cliente e applicare le misure correttive concordate;
  3. lavorazione di pezzi o mezzi di produzione con macchine tradizionali e CNC:1.preparare la documentazione, assemblare i componenti ed effettuare la messa a punto e la regolazione,2.fabbricare pezzi micromeccanici con macchine tradizionali e CNC conformemente alla documentazione tecnica,3.fabbricare pezzi micromeccanici con torni automatici tradizionali e CNC conformemente alla documentazione tecnica,4.fabbricare mezzi di produzione con macchine tradizionali e CNC conformemente alla documentazione tecnica,5.realizzare la finitura dei pezzi micromeccanici,6.mantenere i mezzi di produzione in condizioni di utilizzo effettuando la manutenzione,7.controllare e misurare i pezzi micromeccanici, analizzare i risultati, interpretare gli scostamenti e apportare le misure correttive;
  4. partecipazione al processo di miglioramento continuo della fabbricazione dei pezzi:1.identificare, analizzare e risolvere i problemi connessi alla fabbricazione di un pezzo o di un modulo di assemblaggio micromeccanico,2.interpretare i dati di produzione nell’ottica del miglioramento continuo.

Lo sviluppo delle competenze operative nei campi di competenze operative a, b e d è obbligatorio per tutte le persone in formazione.

Lo sviluppo delle competenze operative nel campo di competenze operative c è vincolante come segue:

  1. competenze operative 1, 5, 6 e 7: per tutte le persone in formazione;
  2. competenze operative 2–4 come segue:1.competenza operativa 2: per l’orientamento Fabbricazione e CNC;2.competenza operativa 3: per l’orientamento Tornitura;3.competenza operativa 4: per l’orientamento Stampi/forme.

Art. 5 Competenze operative dei disegnatori in microtecnica AFC

La formazione di disegnatore in microtecnica AFC prevede, nei campi di competenze operative sotto indicati, le competenze operative seguenti:

  1. preparazione delle operazioni in vista del lavoro di produzione:1.preparare il lavoro e le macchine per la fabbricazione di un pezzo o di un modulo di assemblaggio secondo il mansionario,2.interpretare i piani tecnici per realizzare un pezzo e fare uno schizzo del pezzo,3.fabbricare pezzi micromeccanici con macchine tradizionali secondo la documentazione fornita,4.misurare i pezzi con l’ausilio di strumenti di misura e controllo adeguati e garantire la qualità della produzione,5.garantire la sicurezza sul lavoro, la protezione della salute e la protezione dell’ambiente in conformità con le disposizioni normative e le direttive aziendali;
  2. gestione di progetti:1.definire e pianificare un progetto secondo le richieste del cliente,2.realizzare e documentare il progetto secondo il mansionario,3.garantire il controllo del progetto secondo le richieste del cliente e applicare le misure correttive concordate;
  3. realizzazione di piani e progettazione di sistemi micromeccanici:1.disegnare il pezzo o il modulo di assemblaggio micromeccanico da realizzare applicando le norme e le tolleranze,2.progettare sistemi micromeccanici con varianti,3.gestire il ciclo di vita dei prodotti conformemente alle procedure,4.analizzare la fattibilità e la conformità del sistema micromeccanico in base al mansionario;
  4. partecipazione al processo di miglioramento continuo dei piani di fabbricazione:1.identificare, analizzare e risolvere i problemi con i soggetti coinvolti a monte e a valle della fase di progettazione del pezzo o del sistema micromeccanico,2.garantire il controllo delle modifiche ai documenti tecnici e standardizzarli secondo le direttive.

Art. 6 Competenze operative degli operatori della qualità in microtecnica AFC

La formazione di operatore della qualità in microtecnica AFC prevede, nei campi di competenze operative sotto indicati, le competenze operative seguenti:

  1. preparazione delle operazioni in vista del lavoro di produzione:1.preparare il lavoro e le macchine per la fabbricazione di un pezzo o di un modulo di assemblaggio secondo il mansionario,2.interpretare i piani tecnici per realizzare un pezzo e fare uno schizzo del pezzo,3.fabbricare pezzi micromeccanici con macchine tradizionali secondo la documentazione fornita,4.misurare i pezzi con l’ausilio di strumenti di misura e controllo adeguati e garantire la qualità della produzione,5.garantire la sicurezza sul lavoro, la protezione della salute e la protezione dell’ambiente in conformità con le disposizioni normative e le direttive aziendali;
  2. gestione di progetti:1.definire e pianificare un progetto secondo le richieste del cliente,2.realizzare e documentare il progetto secondo il mansionario,3.garantire il controllo del progetto secondo le richieste del cliente e applicare le misure correttive concordate;
  3. elaborazione e applicazione del controllo qualità per prodotti e processi:1.stabilire le procedure di controllo dei prodotti e dei processi di fabbricazione di un’officina di microtecnica conformemente alle direttive,2.applicare i piani di monitoraggio dei prodotti e dei processi nell’officina di produzione microtecnica,3.utilizzare i metodi di controllo estetico e di analisi sensoriale nell’elaborazione delle procedure di controllo dei prodotti,4.preparare, verificare e tarare gli strumenti di misura, sia tradizionali che automatizzati, al fine di garantire misurazioni e risultati validi;
  4. partecipazione al processo di miglioramento continuo dei prodotti e dei processi:1.applicare i metodi di risoluzione dei problemi identificati nell’officina di microtecnica ai fini del miglioramento continuo e applicare i principi del lean manufacturing per ottimizzare i processi,2.analizzare i dati sulla qualità per migliorare prodotti e processi e per elaborare statistiche,3.partecipare alla redazione delle procedure di qualità e alla realizzazione degli audit di prodotto.

Sezione 3 Sicurezza sul lavoro, protezione della salute e dell’ambiente

Art. 7

All’inizio e durante la formazione gli operatori forniscono e spiegano alle persone in formazione le prescrizioni e le raccomandazioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell’ambiente, in particolare quelle relative alla comunicazione dei pericoli (simboli di pericolo e di obbligo, pittogrammi).

Dette prescrizioni e raccomandazioni sono fornite in tutti i luoghi di formazione e considerate nelle procedure di qualificazione.

Tutti i luoghi di formazione trasmettono alle persone in formazione conoscenze in materia di sviluppo sostenibile, con particolare attenzione all’equilibrio tra interessi sociali, ecologici ed economici.

In deroga all’articolo 4 capoverso 1 OLL 5 e secondo le prescrizioni dell’articolo 4 a capoverso 1 5 OLL 5 è ammesso l’impiego di persone in formazione in conformità con il loro stato di formazione per le attività elencate in allegato al piano di formazione.

L’impiego di persone in formazione secondo il capoverso 4 presuppone che dette persone siano formate, istruite e sorvegliate in maniera adeguata al più elevato pericolo d’infortunio; tali precauzioni particolari sono fissate in allegato al piano di formazione sotto forma di misure di accompagnamento riguardanti la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute.

Sezione 4 Durata della formazione in ciascun luogo di formazione
e lingua d’insegnamento

Art. 8 Formazione professionale pratica in azienda e in luoghi
di formazione equivalenti

La formazione professionale pratica in azienda comprende in media 3,75 giornate alla settimana per tutta la durata della formazione professionale di base.

Art. 9 Scuola professionale

L’insegnamento obbligatorio presso la scuola professionale comprende 1800 lezioni. Dette lezioni sono suddivise secondo la tabella seguente:

Insegnamento

1° anno

2° anno

3° anno

4° anno

Totale

  1. Conoscenze professionali
  1. 1. Insegnamento interprofessionale
  2. Preparazione delle operazioni in vista del lavoro di produzione

400

140

80

80

700

  1. Gestione di progetti

120

60

80

80

340

  1. 2. Insegnamento specifico della
    professione


40


40

80

Totale conoscenze professionali

520

200

200

200

1120

  1. Cultura generale

120

120

120

120

480

  1. Educazione fisica

80

40

40

40

200

Totale delle lezioni

720

360

360

360

1800

D’intesa con le autorità cantonali e le organizzazioni del mondo del lavoro competenti sono ammessi spostamenti minimi di lezioni da un anno di formazione all’altro in un campo di competenze operative. Deve essere comunque garantito il raggiungimento degli obiettivi di formazione prestabiliti.

Per gli insegnamenti di cultura generale fa stato l’ordinanza della SEFRI del 9 aprile 2025 6 sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base 7 .

La lingua d’insegnamento è la lingua nazionale del luogo in cui si trova la scuola professionale. Oltre a questa lingua, i Cantoni possono autorizzare altre lingue d’insegnamento.

È raccomandato l’insegnamento bilingue, ovvero nella lingua nazionale del luogo in cui si trova la scuola e in un’altra lingua nazionale o in inglese.

Art. 10 Corsi interaziendali

I corsi interaziendali comprendono 20 giornate di otto ore.

Le giornate e i contenuti sono ripartiti in due corsi come segue:

Professione

Micromeccanico AFC

Disegnatore in microtecnica AFC

Operatore della qualità in microtecnica AFC

Anno

Corso

Campo di competenze operative

Durata

2

1

Lavorazione di pezzi o mezzi di produzione con macchine tradizionali e CNC

10 giorni

x

2

1

Realizzazione di piani e progettazione di sistemi micromeccanici

10 giorni

x

2

1

Elaborazione e applicazione del controllo qualità per prodotti e processi

10 giorni

x

3

2

Lavorazione di pezzi o mezzi di produzione con macchine tradizionali e CNC

10 giorni

x

3

2

Realizzazione di piani e progettazione di sistemi micromeccanici

10 giorni

x

3

2

Partecipazione al processo di miglioramento continuo della fabbricazione dei pezzi

10 giorni

x

Totale

20

20

20

Nell’ultimo semestre della formazione professionale di base non si possono svolgere corsi interaziendali.

Sezione 5 Piano di formazione

Art. 11

All’entrata in vigore della presente ordinanza è disponibile un piano di formazione 8 della competente organizzazione del mondo del lavoro.

Il piano di formazione:

  1. contiene il profilo di qualificazione, che comprende:1.il profilo professionale,2.la tabella delle competenze operative e dei relativi campi,3.il livello richiesto per la professione;
  2. precisa i contenuti della formazione di base e le disposizioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell’ambiente;
  3. determina quali competenze operative sono trasmesse e apprese in ciascun luogo di formazione.

Al piano di formazione è allegato l’elenco degli strumenti volti a garantire e attuare la formazione professionale di base nonché a promuovere la qualità, con indicazione dell’ente presso cui possono essere ottenuti.

Sezione 6 Requisiti per i formatori e numero massimo di persone
in formazione in azienda

Art. 12 Requisiti professionali richiesti ai formatori

Il formatore soddisfa i requisiti professionali se possiede una delle qualifiche seguenti:

  1. attestato federale di capacità di micromeccanico AFC, disegnatore in microtecnica AFC oppure operatore della qualità in microtecnica AFC e almeno tre anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento; la qualifica deve corrispondere alla professione appresa;
  2. attestato federale di capacità di una professione affine o titolo equivalente con le necessarie conoscenze professionali nel campo della rispettiva professione del campo professionale «Microtecnica» e almeno tre anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento;
  3. titolo della formazione professionale superiore in ambito pertinente e almeno due anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento;
  4. diploma di scuola universitaria in ambito pertinente e almeno tre anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento.

Art. 13 Numero massimo di persone in formazione in azienda

Nelle aziende che impiegano un formatore al 100 per cento o due formatori ciascuno almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione.

Per ogni altro specialista impiegato al 100 per cento o per ogni due specialisti in più impiegati ciascuno almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione in più.

È considerato specialista il titolare di un attestato federale di capacità o di una qualifica equivalente nel campo della persona in formazione.

Nelle aziende che possono impiegare soltanto una persona in formazione una seconda persona può iniziare il tirocinio quando la prima inizia l’ultimo anno della formazione professionale di base.

In casi particolari l’autorità cantonale può autorizzare un numero maggiore di persone in formazione nelle aziende che da più anni svolgono la loro funzione di formazione con risultati particolarmente positivi.

Sezione 7 Documentazione dell’apprendimento, rapporto di formazione
e documentazione delle prestazioni

Art. 14 Documentazione dell’apprendimento

Nel corso della formazione professionale pratica la persona in formazione tiene una documentazione dell’apprendimento in cui annota regolarmente i principali lavori eseguiti in relazione alle competenze operative da acquisire.

Almeno una volta al semestre il formatore controlla e firma la documentazione dell’apprendimento e la discute con la persona in formazione.

Art. 15 Rapporto di formazione

Alla fine di ogni semestre, il formatore rileva in un rapporto il livello raggiunto dalla persona in formazione. A tal fine si basa sulle prestazioni nella formazione professionale pratica e sui resoconti delle prestazioni nella scuola professionale e nei corsi interaziendali. Discute il rapporto con la persona in formazione.

Se necessario, il formatore e la persona in formazione concordano misure per il raggiungimento degli obiettivi di formazione e fissano apposite scadenze. Le decisioni prese e le misure concordate sono annotate per iscritto.

Dopo la scadenza prefissata il formatore verifica l’efficacia delle misure concordate e ne riporta l’esito nel successivo rapporto di formazione.

Se nonostante le misure concordate gli obiettivi non sono raggiunti o se è a rischio il buon esito della formazione, il formatore lo comunica per iscritto alle parti contraenti e all’autorità cantonale.

Art. 16 Documentazione delle prestazioni nella scuola professionale

La scuola professionale documenta le prestazioni della persona in formazione nei campi di competenze operative in cui è svolto l’insegnamento e nella cultura generale e le consegna una pagella alla fine di ogni semestre.

Art. 17 Documentazione delle prestazioni nei corsi interaziendali

Gli operatori dei corsi interaziendali documentano le prestazioni delle persone in formazione mediante un rapporto sui corso interaziendali. Il rapporto è consegnato all’azienda di tirocinio.

Sezione 8 Procedure di qualificazione

Art. 18 Ammissione

È ammesso alle procedure di qualificazione chi ha concluso la formazione professionale di base:

  1. secondo le disposizioni della presente ordinanza;
  2. in un istituto di formazione riconosciuto dal Cantone; o
  3. al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato, se:1.ha maturato l’esperienza professionale di cui all’articolo 32 OFPr,2.ha svolto almeno quattro anni di tale esperienza nel campo della professione prescelta, e3.rende verosimile il possesso dei requisiti per la rispettiva procedura di qualificazione.

Art. 19 Oggetto

Nelle procedure di qualificazione occorre dimostrare di aver acquisito le competenze operative di cui all’articolo 4, 5 o 6.

Art. 20 Durata e svolgimento della procedura di qualificazione
con esame finale

Nella procedura di qualificazione con esame finale sono esaminate, nel modo sotto indicato, le competenze operative nei campi di qualificazione seguenti:

  1. «esame parziale», sotto forma di lavoro pratico prestabilito; vale quanto segue:1.l’esame per questo campo di qualificazione ha luogo verso la fine del secondo anno di formazione,2.sono esaminate le competenze operative di base,3.è ammessa la consultazione della documentazione dell’apprendimento e del corso interaziendale,4.l’esame dura:[tab]– 12 ore per i micromeccanici,[tab]– 8 per le altre due professioni,5.in base alla professione prescelta il campo di qualificazione comprende il campo competenze operative sottoelencato:

Professione

Micromeccanico AFC

Disegnatore in microtecnica AFC

Operatore della qualità in microtecnica AFC

Campo di competenze operative

Lavorazione di pezzi o mezzi di produzione con macchine tradizionali e CNC

x

Realizzazione di piani e progettazione di sistemi micromeccanici

x

Elaborazione e applicazione del controllo qualità per prodotti e processi

x

  1. «lavoro pratico», sotto forma di lavoro pratico individuale della durata di 60–120 ore; vale quanto segue:1.l’esame per questo campo di qualificazione ha luogo verso la fine della formazione professionale di base,2.la persona in formazione deve dimostrare di essere in grado di svolgere le attività richieste in modo professionalmente corretto e adeguato alle necessità e alla situazione,3.è ammessa la consultazione della documentazione dell’apprendimento e dei corsi interaziendali,4.di norma, il campo di qualificazione comprende tutti i campi di competenze operative e le voci seguenti con relativa ponderazione:

Voce

Descrizione

Ponderazione

1

Esecuzione e risultato del lavoro

60 %

2

Documentazione

20 %

3

Presentazione

10 %

4

Colloquio professionale

10 %

  1. «conoscenze professionali», della durata di quattro ore; vale quanto segue:1.l’esame per questo campo di qualificazione ha luogo verso la fine della formazione professionale di base,2.il campo di qualificazione è valutato con un esame scritto e comprende i campi di competenze operative sottoelencati, con la durata e le ponderazioni seguenti:

Voce

Campi di competenze operative

Durata

Ponderazione

1

Preparazione delle operazioni in vista del lavoro di produzione

150 min.

60 %

2

Gestione di progetti

30 min.

10 %

3

Campi di competenze operative specifici della professione

60 min.

30 %

  1. «cultura generale»: a questo campo di qualificazione si applica l’ordinanza della SEFRI del 9 aprile 20259 sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base10.

Per ogni campo di qualificazione la valutazione è effettuata da almeno due periti d’esame.

Art. 21 Superamento della procedura di qualificazione, calcolo e ponderazione delle note

La procedura di qualificazione con esame finale è superata se:

  1. per il campo di qualificazione «esame parziale» è attribuito almeno il 4;
  2. per il campo di qualificazione «lavoro pratico» è attribuito almeno il 4; e
  3. la nota complessiva raggiunge almeno il 4.

La nota complessiva è data dalla media, arrotondata a un decimale, della somma delle note ponderate dei singoli campi di qualificazione dell’esame finale e della nota ponderata relativa all’insegnamento delle conoscenze professionali; vale la seguente ponderazione:

  1. esame parziale: 20 per cento;
  2. lavoro pratico: 30 per cento;
  3. conoscenze professionali: 20 per cento;
  4. cultura generale: 20 per cento;
  5. nota relativa all’insegnamento delle conoscenze professionali: 10 per cento.

Per nota relativa all’insegnamento delle conoscenze professionali si intende la media arrotondata al punto o al mezzo punto della somma delle otto note delle pagelle semestrali.

Art. 22 Ripetizioni

La ripetizione della procedura di qualificazione è disciplinata dall’articolo 33 OFPr.

Qualora si debba ripetere un campo di qualificazione, esso va ripetuto interamente.

Il campo di qualificazione dell’esame parziale deve essere ripetuto al più tardi insieme all’esame finale.

Qualora si ripeta l’esame finale senza frequentare nuovamente l’insegnamento delle conoscenze professionali, resta valida la nota conseguita in precedenza. Se si ripetono almeno due semestri di insegnamento delle conoscenze professionali, per il calcolo della nota relativa all’insegnamento delle conoscenze professionali fanno stato soltanto le nuove note.

Art. 23 Qualifiche acquisite al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato (caso particolare)

Per i candidati che hanno acquisito le competenze operative necessarie al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato e che hanno sostenuto l’esame finale secondo la presente ordinanza viene meno la nota [relativa all’insegnamento delle conoscenze professionali.

In questo caso, per il calcolo della nota complessiva valgono le note sottoelencate con la seguente ponderazione:

  1. esame parziale: 20 per cento;
  2. lavoro pratico: 30 per cento;
  3. conoscenze professionali: 30 per cento;
  4. cultura generale: 20 per cento.

Sezione 9 Attestazioni e titolo

Art. 24

Chi ha superato la procedura di qualificazione consegue l’attestato federale di capacità (AFC).

L’attestato federale di capacità conferisce al titolare il diritto di avvalersi di una dei seguenti titoli legalmente protetti:

  1. micromeccanica AFC / micromeccanico AFC;
  2. disegnatrice in micromeccanica AFC / disegnatore in micromeccanica AFC;
  3. operatrice della qualità in micromeccanica AFC / operatore della qualità in micromeccanica AFC.

Se l’attestato federale di capacità è stato conseguito mediante procedura di qualificazione con esame finale, nel certificato delle note sono riportate:

  1. la nota complessiva;
  2. le note di ogni campo di qualificazione dell’esame finale e, fatto salvo l’articolo 23 capoverso 1, la nota relativa all’insegnamento delle conoscenze professionali.

Sezione 10 Sviluppo della qualità e organizzazione

Art. 25 Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità della formazione delle professioni del campo professionale «Microtecnica»

La Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità della formazione delle professioni del campo professionale «Microtecnica» è composta da:

  1. cinque a otto rappresentanti della Convenzione padronale dell’industria orologiera svizzera (CPIH);
  2. uno a quattro rappresentanti dei docenti di materie professionali;
  3. almeno un rappresentante della Confederazione e almeno uno dei Cantoni.

Per la composizione della Commissione vale inoltre quanto segue:

  1. si cerca di raggiungere una rappresentanza paritetica di entrambi i sessi;
  2. le regioni linguistiche sono adeguatamente rappresentate;
  3. tutte le professioni e tutti gli orientamenti nel campo professionale microtecnica sono adeguatamente rappresentati.

La Commissione si autocostituisce.

Essa svolge in particolare i compiti seguenti:

  1. verifica almeno ogni cinque anni la presente ordinanza e il piano di formazione in relazione agli sviluppi economici, tecnologici, ecologici e didattici; nella verifica tiene conto di eventuali nuovi aspetti organizzativi della formazione professionale di base;
  2. se osserva sviluppi che richiedono una modifica della presente ordinanza, chiede all’organizzazione del mondo del lavoro competente di proporre alla SEFRI la corrispondente modifica;
  3. se osserva sviluppi che richiedono una modifica del piano di formazione, presenta all’organizzazione del mondo del lavoro competente una proposta di adeguamento del piano di formazione;
  4. esprime un parere riguardo agli strumenti volti a garantire e attuare la formazione professionale di base nonché a promuovere la qualità, in particolare sulle disposizioni esecutive per la procedura di qualificazione con esame finale.

Art. 26 Organizzazione e responsabili dei corsi interaziendali

È responsabile dei corsi interaziendali la Convenzione padronale dell’industria orologiera svizzera (CPIH).

In collaborazione con le organizzazioni del mondo del lavoro competenti, i Cantoni possono delegare a un altro ente responsabile lo svolgimento dei corsi interaziendali, in particolare se non sono più garantiti la qualità o lo svolgimento degli stessi.

I Cantoni disciplinano con l’ente responsabile l’organizzazione e lo svolgimento dei corsi interaziendali.

Le autorità cantonali competenti hanno il diritto di accedere ai corsi in qualsiasi momento.

Sezione 11 Disposizioni finali

Art. 27 Abrogazione di altri atti normativi

Sono abrogate:

  1. l’ordinanza della SEFRI del 13 novembre 201211 sulla formazione professionale di base Micromeccanica/Micromeccanico con attestato federale di capacità (AFC);
  2. l’ordinanza della SEFRI dell’8 dicembre 201412 sulla formazione professionale di base Disegnatrice in microtecnica/Disegnatore in microtecnica con attestato federale di capacità (AFC).

Art. 28 Disposizioni transitorie e prima applicazione di singole disposizioni

Le persone che hanno iniziato la formazione di micromeccanico o disegnatore in microtecnica prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza la portano a termine in base al diritto anteriore, al massimo però entro il 31 dicembre 2025.

I candidati che ripetono la procedura di qualificazione con esame finale per micromeccanici o disegnatori in microtecnica entro il 31 dicembre 2025 sono valutati in base al diritto anteriore. I candidati che presentano un’apposita richiesta scritta sono valutati in base al nuovo diritto.

Le disposizioni concernenti le procedure di qualificazione, le attestazioni e il titolo (art. 18−24) si applicano dal 1° gennaio 2024.

Le disposizioni concernenti l’esame parziale si applicano dal 1° gennaio 2022.

Art. 29 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 2020.