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412.101.222.24

Ordinanza della SEFRI
sulla formazione professionale di base
Liutaia/Liutaio
con attestato federale di capacità (AFC)

del 25 ottobre 2016 (Stato 1° gennaio 2026)

54213

Liutaia AFC/Liutaio AFC

Geigenbauerin EFZ/Geigenbauer EFZ

Luthier CFC/Luthière CFC

La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI),

visto l’articolo 19 della legge del 13 dicembre 2002 1 sulla formazione professionale;
visto l’articolo 12 dell’ordinanza del 19 novembre 2003 2 sulla formazione professionale (OFPr);
visto l’articolo 4 a capoverso 1 3 dell’ordinanza del 28 settembre 2007 4 sulla protezione dei giovani lavoratori (OLL 5),

ordina: 5

Sezione 1 Oggetto e durata

Art. 1 Profilo professionale

I liutai di livello AFC svolgono, in particolare, le seguenti attività e si contraddistinguono per le seguenti conoscenze, capacità e comportamenti:

  1. si occupano principalmente della famiglia degli strumenti ad arco, ovvero di violini, viole e violoncelli e, in base alla specializzazione dell’atelier, anche di contrabbassi e altri strumenti ad arco tenendo conto del loro valore storico-culturale;
  2. fabbricano a mano o con l’aiuto di macchinari un intero strumento ad arco o i suoi componenti;
  3. eseguono lavori di manutenzione e di riparazione di strumenti ad arco;
  4. utilizzano in maniera appropriata gli attrezzi tipici dei liutai per la lavorazione del legno e altri materiali impiegati nel settore;
  5. consigliano i clienti per quanto riguarda la manutenzione, la riparazione, l’acquisto e il noleggio degli strumenti ad arco e dei relativi accessori;
  6. sono in grado di suonare uno strumento ad arco e quindi di valutarne la qualità acustica e tecnica.

Art. 2 Durata e inizio

La formazione professionale di base dura quattro anni.

L’inizio della formazione professionale di base segue il calendario della relativa scuola professionale.

Sezione 2 Obiettivi ed esigenze

Art. 3 Principi

Gli obiettivi e le esigenze della formazione professionale di base sono espressi sotto forma di competenze operative raggruppate nei relativi campi.

Le competenze operative comprendono competenze professionali, metodologiche, sociali e personali.

Tutti i luoghi di formazione collaborano allo sviluppo delle competenze operative. Essi coordinano i contenuti della formazione e delle procedure di qualificazione.

Art. 4 Competenze operative

La formazione prevede, nei seguenti campi di competenze operative, le competenze operative qui elencate:

  1. preparazione e pianificazione dei lavori:1.allestire la postazione di lavoro,2.pianificare la costruzione, la riparazione e il restauro di uno strumento,3.documentare gli strumenti e gli archetti,4.selezionare e acquistare il materiale,5.costruire attrezzi e utensili speciali,6.consigliare i clienti in maniera competente,7.attuare le disposizioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione dell’ambiente;
  2. costruzione di strumenti ad arco:1.sgrossare il legno,2.costruire l’intera fascia,3.costruire il fondo e la tavola,4.costruire il manico, la chiocciola, la tastiera e il capotasto,5.assemblare lo strumento,6.rifinire le superfici,7.rendere lo strumento pronto per suonare,8.suonare lo strumento e regolarlo;
  3. esecuzione di lavori di manutenzione e di riparazione di strumenti ad arco:1.eseguire lavori di manutenzione,2.sciogliere gli incollaggi,3.fissare i pezzi danneggiati,4.integrare i pezzi danneggiati,5.sostituire i pezzi danneggiati,6.pulire e ritoccare le rifiniture delle superfici;
  4. esecuzione di lavori sugli archetti:1.eseguire lavori di manutenzione,2.eseguire semplici riparazioni.

Sezione 3 Sicurezza sul lavoro, protezione della salute e dell’ambiente

Art. 56

All’inizio e durante la formazione gli operatori forniscono e spiegano alle persone in formazione le prescrizioni e le raccomandazioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell’ambiente, in particolare quelle relative alla comunicazione dei pericoli (simboli di pericolo e di obbligo, pittogrammi).

Dette prescrizioni e raccomandazioni sono fornite in tutti i luoghi di formazione e considerate nelle procedure di qualificazione.

Tutti i luoghi di formazione sensibilizzano le persone in formazione allo sviluppo sostenibile, con particolare attenzione all’equilibrio tra interessi sociali, ecologici ed economici.

In deroga all’articolo 4 capoverso 1 OLL 5 e secondo le prescrizioni dell’articolo 4 a capoverso 1 7 OLL 5 è ammesso l’impiego di persone in formazione in conformità con il loro stato di formazione per le attività elencate in allegato al piano di formazione.

L’impiego di persone in formazione secondo il capoverso 4 presuppone che dette persone siano formate, istruite e sorvegliate in maniera adeguata al più elevato pericolo d’infortunio; tali precauzioni particolari sono fissate in allegato al piano di formazione sotto forma di misure di accompagnamento riguardanti la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute.

Sezione 4 Durata della formazione in ciascun luogo di formazione e lingua d’insegnamento

Art. 6 Formazione professionale pratica in azienda e in luoghi di formazione equivalenti

La formazione professionale pratica in azienda comprende in media 3,75 giornate alla settimana per tutta la durata della formazione professionale di base.

Art. 7 Scuola professionale

L’insegnamento obbligatorio presso la scuola professionale comprende 1840 lezioni. Dette lezioni sono suddivise secondo la tabella seguente:

Insegnamento

1° anno

2° anno

3° anno

4° anno

Totale

  1. Conoscenze professionali
  1. Preparazione e pianificazione dei lavori

140

140

150

140

570

  1. Costruzione di strumenti ad arco
  2. Esecuzione di lavori di manutenzione e di riparazione di strumenti ad arco
  3. Esecuzione di lavori sugli archetti

150

150

180

150

630

Totale conoscenze professionali

290

290

330

290

1200

  1. Cultura generale

120

120

120

120

480

  1. Educazione fisica

40

40

40

40

160

Totale delle lezioni

450

450

490

450

1840

D’intesa con le autorità cantonali e le organizzazioni del mondo del lavoro competenti sono ammesse deroghe minime al numero di lezioni prescritte per anno di formazione in un campo di competenze operative. Deve essere comunque garantito il raggiungimento degli obiettivi di formazione prestabiliti.

Per gli insegnamenti di cultura generale fa stato l’ordinanza della SEFRI del 9 aprile 2025 8 sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base 9 .

La lingua d’insegnamento è di norma la lingua nazionale del luogo in cui si trova la scuola professionale. Oltre alla lingua nazionale del luogo in cui si trova la scuola, i Cantoni possono autorizzare altre lingue d’insegnamento.

È raccomandato l’insegnamento bilingue, ovvero nella lingua nazionale del luogo in cui si trova la scuola, e in un’altra lingua nazionale o in inglese.

Art. 8 Corsi interaziendali

I corsi interaziendali comprendono 41 giornate di otto ore.

Le giornate e i contenuti sono ripartiti in cinque corsi come segue:

Anno

Corso

Campi di competenze operative/Competenze operative

Durata

1

Corso 1

Strumenti

  1. allestire la postazione di lavoro
  2. costruire attrezzi e utensili speciali
  3. attuare le disposizioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione dell’ambiente
  1. 2 giorni

1

Corso 2

Macchinari

  1. allestire la postazione di lavoro
  2. sgrossare il legno
  3. attuare le disposizioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione dell’ambiente
  1. 4 giorni

2−4

Corso 3

Documentazione

  1. pianificare la costruzione, la riparazione e il restauro di uno strumento
  2. documentare gli strumenti e gli archetti
  1. 5 giorni

2+3

Corso 4

Riparazione agli archetti

  1. eseguire lavori di manutenzione
  2. eseguire semplici riparazioni
  3. attuare le disposizioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione dell’ambiente
  1. 5 giorni

3+4

Corso 5

Riparazione e restauro

  1. preparazione e pianificazione dei lavori
  2. esecuzione di lavori di manutenzione e di riparazione di strumenti ad arco
  3. attuare le disposizioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione dell’ambiente
  1. 25 giorni

Nell’ultimo semestre della formazione professionale di base non si svolgono corsi interaziendali.

Le date dei corsi e la loro ripartizione vengono stabilite dall’Associazione svizzera dei liutai e archettai (ASLA).

Sezione 5 Piano di formazione

Art. 9

All’entrata in vigore della presente ordinanza è disponibile un piano di formazione 10 della competente organizzazione del mondo del lavoro. 11

Il piano di formazione:

  1. contiene il profilo di qualificazione, che comprende:1.il profilo professionale,2.la tabella delle competenze operative e dei relativi campi,3.il livello richiesto per la professione;
  2. riporta i contenuti della formazione di base e le disposizioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell’ambiente e determina quali competenze operative vengono trasmesse e apprese in ciascun luogo di formazione;
  3. 12

Al piano di formazione è allegato l’elenco degli strumenti volti a garantire e attuare la formazione professionale di base nonché a promuovere la qualità, con indicazione dell’ente presso cui possono essere ottenuti. 13

Sezione 6 Requisiti per i formatori e numero massimo di persone in formazione in azienda

Art. 10 Requisiti professionali richiesti ai formatori

I requisiti professionali sono soddisfatti se il formatore possiede una delle seguenti qualifiche:

  1. attestato federale di capacità di liutaio AFC e almeno cinque anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento;
  2. attestato federale di capacità di liutaio qualificato e almeno cinque anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento;
  3. titolo della formazione professionale superiore in ambito pertinente;
  4. diploma di scuola universitaria in ambito pertinente e almeno cinque anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento.

Art. 11 Numero massimo di persone in formazione in azienda

Nelle aziende che impiegano un formatore al 100 per cento o due formatori ciascuno almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione.

Per ogni altro specialista occupato al 100 per cento o per ogni due specialisti in più occupati ciascuno almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione in più.

È considerato specialista il titolare di un attestato federale di capacità o di una qualifica equivalente nel campo della persona in formazione.

Nelle aziende che possono impiegare solo una persona in formazione una seconda persona può iniziare il tirocinio quando la prima arriva all’ultimo anno della formazione professionale di base.

In casi particolari l’autorità cantonale può autorizzare il superamento del numero massimo di persone in formazione nelle aziende di tirocinio che da più anni svolgono la loro funzione di formazione con risultati particolarmente positivi.

Sezione 7 Documentazione dell’apprendimento, rapporto di formazione e documentazione delle prestazioni

Art. 12 Documentazione dell’apprendimento

Nel corso della formazione professionale pratica la persona in formazione tiene una documentazione dell’apprendimento in cui annota regolarmente i principali lavori eseguiti in relazione alle competenze operative da acquisire.

Il formatore controlla e firma la documentazione dell’apprendimento almeno una volta al semestre. La discute con la persona in formazione almeno una volta al semestre.

Art. 13 Rapporto di formazione

Alla fine di ogni semestre, il formatore rileva in un rapporto il livello raggiunto dalla persona in formazione. Per farlo si basa sulle prestazioni nella formazione professionale pratica e sui resoconti delle prestazioni nella scuola professionale e nei corsi interaziendali. Discute il rapporto con la persona in formazione.

Se necessario, il formatore e la persona in formazione concordano misure per il raggiungimento degli obiettivi di formazione e fissano apposite scadenze. Le decisioni prese e le misure concordate sono annotate per iscritto. 14

Dopo la scadenza prefissata il formatore verifica l’efficacia delle misure concordate e ne riporta l’esito nel successivo rapporto di formazione.

Se nonostante le misure concordate gli obiettivi non sono stati raggiunti o se è a rischio il buon esito della formazione, il formatore lo comunica per iscritto alle parti contraenti e all’autorità cantonale.

Art. 14 Documentazione delle prestazioni nella scuola professionale

Le scuole professionali documentano le prestazioni delle persone in formazione nei campi di competenze operative in cui è svolto l’insegnamento e nella cultura generale e consegnano alle persone in formazione una pagella alla fine di ogni semestre.

Art. 15 Documentazione delle prestazioni nei corsi interaziendali

Gli operatori dei corsi interaziendali documentano le prestazioni delle persone in formazione mediante controlli delle competenze per i corsi 2, 3 e 5. 15

I controlli delle competenze vengono espressi in note. Queste confluiscono nel calcolo della nota dei luoghi di formazione.

Sezione 8 Procedure di qualificazione

Art. 16 Ammissione

È ammesso alle procedure di qualificazione chi ha concluso la formazione professionale di base:

  1. secondo le disposizioni della presente ordinanza;
  2. in un istituto di formazione riconosciuto dal Cantone; o
  3. al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato se:1.ha maturato l’esperienza professionale di cui all’articolo 32 OFPr,2.ha svolto almeno cinque anni di tale esperienza professionale nel campo del liutaio AFC, e3.rende verosimile il possesso dei requisiti per la rispettiva procedura di qualificazione.

Art. 17 Oggetto

Nelle procedure di qualificazione occorre dimostrare di aver acquisito le competenze operative di cui all’articolo 4.

Art. 18 Durata e svolgimento della procedura di qualificazione con esame finale

Nella procedura di qualificazione con esame finale vengono esaminate, nel modo indicato, le competenze operative dei seguenti campi di qualificazione:

  1. «lavoro pratico», sotto forma di lavoro pratico prestabilito della durata di 20 ore. Vale quanto segue:1.l’esame per questo campo di qualificazione ha luogo verso la fine della formazione professionale di base,2.la persona in formazione deve dimostrare di essere in grado di svolgere le attività richieste in modo professionalmente corretto e adeguato alle necessità e alla situazione,3.è ammessa come ausilio la consultazione della documentazione dell’apprendimento e dei corsi interaziendali,4.il campo di qualificazione comprende i campi di competenze operative sottoelencati con le seguenti ponderazioni:

Voce

Campi di competenze operative

Ponderazione

1

Preparazione e pianificazione dei lavori

10 %

2

Costruzione di strumenti ad arco

40 %

3

Esecuzione di lavori di manutenzione e

di riparazione di strumenti ad arco

Lavori sugli archetti

40 %

4

Colloquio professionale

10 %

  1. «cultura generale». A questo campo di qualificazione si applica l’ordinanza della SEFRI del 9 aprile 202516 sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base17.

Per ogni campo di qualificazione la valutazione è effettuata da almeno due periti d’esame.

Art. 19 Superamento della procedura di qualificazione, calcolo e ponderazione delle note

La procedura di qualificazione con esame finale è superata se:

  1. per il campo di qualificazione «lavoro pratico» viene attribuito almeno il 4; e
  2. la nota complessiva raggiunge almeno il 4.

La nota complessiva è data dalla media, arrotondata a un decimale, della somma delle note ponderate dei singoli campi di qualificazione dell’esame finale e della nota ponderata dei luoghi di formazione.

Per nota dei luoghi di formazione si intende la media arrotondata a un decimale delle note sottoelencate con la seguente ponderazione:

  1. nota relativa all’insegnamento professionale: 50 per cento;
  2. nota relativa ai corsi interaziendali: 50 per cento.

Per nota dell’insegnamento professionale si intende la media arrotondata al punto o al mezzo punto della somma delle otto note delle pagelle semestrali.

Per nota relativa ai corsi interaziendali si intende la media arrotondata al punto o al mezzo punto della somma delle note conseguite nei tre controlli delle competenze; per ogni controllo delle competenze vale la seguente ponderazione:

  1. corso 2 (Macchinari): 25 per cento;
  2. corso 3 (Documentazione): 25 per cento;
  3. corso 5 (Riparazione e restauro): 50 per cento.18

Per il calcolo della nota complessiva valgono le note sottoelencate con la seguente ponderazione:

  1. lavoro pratico: 40 per cento;
  2. cultura generale: 20 per cento;
  3. nota dei luoghi di formazione: 40 per cento.

Art. 20 Ripetizioni

La ripetizione della procedura di qualificazione è disciplinata dall’articolo 33 OFPr.

Qualora si debba ripetere un campo di qualificazione, esso va ripetuto interamente.

Qualora si ripeta l’esame finale senza frequentare nuovamente l’insegnamento professionale, resta valida la nota conseguita in precedenza. Se si ripetono almeno due semestri di insegnamento professionale, per il calcolo della nota dei luoghi di formazione fanno stato solo le nuove note.

Qualora si ripeta l’esame finale senza frequentare nuovamente i corsi interaziendali, resta valida la nota conseguita in precedenza. Se si ripetono i corsi 2 e 3, per il calcolo della nota dei luoghi di formazione fanno stato soltanto le nuove note. 19

Art. 21 Qualifiche acquisite al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato (caso particolare)

Per i candidati che hanno acquisito le competenze operative necessarie al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato e che hanno sostenuto l’esame finale secondo la presente ordinanza viene meno la nota dei luoghi di formazione.

In questo caso, per il calcolo della nota complessiva valgono le note sottoelencate con la seguente ponderazione:

  1. lavoro pratico: 80 per cento;
  2. cultura generale: 20 per cento.

Sezione 9 Attestazioni e titolo

Art. 22

Chi ha superato la procedura di qualificazione consegue l’attestato federale di capacità (AFC).

L’attestato federale di capacità conferisce il diritto di avvalersi del titolo legalmente protetto di «liutaia AFC»/«liutaio AFC».

Se l’attestato federale di capacità è stato conseguito mediante procedura di qualificazione con esame finale, nel certificato delle note sono riportate:

  1. la nota complessiva;
  2. le note di ogni campo di qualificazione dell’esame finale e, fatto salvo l’articolo 21 capoverso 1, la nota dei luoghi di formazione.

Sezione 10 Sviluppo della qualità e organizzazione

Art. 23 Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità della formazione dei liutai AFC

La Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità della formazione dei liutai AFC è composta da:

  1. 20 da tre a cinque rappresentanti dell’Associazione Svizzera dei Liutai e Archettai (ASLA);
  2. 2 rappresentanti dei docenti di materie professionali;
  3. almeno un rappresentante della Confederazione e uno dei Cantoni.

Per la composizione della Commissione vale inoltre quanto segue:

  1. si cerca di raggiungere una rappresentanza paritetica di entrambi i sessi;
  2. le regioni linguistiche sono adeguatamente rappresentate.21

La Commissione si autocostituisce.

Essa svolge in particolare i compiti seguenti:

  1. verifica almeno ogni cinque anni la presente ordinanza e il piano di formazione in relazione agli sviluppi economici, tecnologici, ecologici e didattici; nella verifica tiene conto di eventuali nuovi aspetti organizzativi della formazione professionale di base;
  2. se osserva sviluppi che richiedono una modifica della presente ordinanza, chiede all’organizzazione del mondo del lavoro competente di proporre alla SEFRI la corrispondente modifica;
  3. se osserva sviluppi che richiedono una modifica del piano di formazione, presenta all’organizzazione del mondo del lavoro competente una proposta di adeguamento del piano di formazione;
  4. esprime un parere riguardo agli strumenti volti a garantire e attuare la formazione professionale di base nonché a promuovere la qualità, in particolare sulle disposizioni esecutive per la procedura di qualificazione con esame finale.22

Art. 24 Organizzazione e responsabili dei corsi interaziendali

È responsabile dei corsi interaziendali l’Associazione Svizzera dei Liutai e Archettai (ASLA). 23

In collaborazione con le organizzazioni del mondo del lavoro competenti, i Cantoni possono delegare a un altro ente responsabile lo svolgimento dei corsi interaziendali, in particolare se non sono più garantiti la qualità o lo svolgimento degli stessi.

I Cantoni disciplinano con l’ente responsabile l’organizzazione e lo svolgimento dei corsi interaziendali.

Le autorità cantonali competenti hanno il diritto di accedere ai corsi in qualsiasi momento.

Sezione 11 Disposizioni finali

Art. 25 Abrogazione di altri atti normativi

Sono abrogati:

  1. il regolamento del 21 dicembre 199324 concernente il tirocinio e l’esame finale di tirocinio Liutaio/Liutaia;
  2. il programma d’insegnamento professionale del 21 dicembre 199325 Liutaio/ Liutaia.

Art. 26 Disposizioni transitorie

Le persone che hanno iniziato la formazione di liutaio prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza la portano a termine in base al diritto anteriore, al masimo però entro il 31 dicembre 2022.

I candidati che ripetono la procedura di qualificazione con esame finale per liutaio entro il 31 dicembre 2022 vengono valutati in base al diritto anteriore. I candidati che presentano un’apposita richiesta scritta vengono valutati in base al nuovo diritto.

Le disposizioni concernenti le procedure di qualificazione, le attestazioni e il titolo (art. 16–22) si applicano per la prima volta a partire dal 1° gennaio 2021.

Art. 27 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2017.