Il Cantone di Zurigo si obbliga alle seguenti prestazioni per l’erezione della specola:
- Ad un contributo di franchi 25 000 e rispettivamente al versamento di quella somma che al momento della conchiusione della convenzione importerà, compresi i rispettivi interessi, il legato dagli eredi Kunz a questo fine destinato al Cantone di Zurigo.
- Alla cessione di un’area opportuna, non lungi dal nuovo locale della scuola.
- Il sito offerto dal Governo di Zurigo nel Schmelzberg, di circa 30 000 piedi quadrati, è di presente accettato come opportuno, e la Confederazione provvederà a segregare con apposita cinta questo sito dal fondo appartenente all’Ospitale.
- Qualora in seguito si intendesse ad una ampliazione della specola con i stabilimenti scientifici accessori, il Governo del Cantone di Zurigo si obbliga ad acquisire per la Confederazione contro indennizzazione del prezzo di stima il terreno che potesse ulteriormente far mestieri.
- A tener libera costantemente la linea del meridiano, come pure ad impedire, rispettivamente sgomberare ogni ulteriore notevole restrizione della sfera d’osservazione. In questo riguardo è riconosciuto come sufficientemente sicurante la libertà della sfera d’osservazione pei fondi dell’Ospitale la convenzione conchiusa sotto il 17 maggio 1861 tra il Governo zurighese e l’Amministrazione dell’Ospitale.
- Per l’erezione di una fontana.