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414.131.7

Ordinanza del Consiglio dei PF sulle tasse riscosse nel settore dei Politecnici federali (Ordinanza sulle tasse nel settore dei PF)

del 31 maggio 1995 (Stato 1° maggio 2025)

Il Consiglio dei Politecnici federali (Consiglio dei PF),

visto l’articolo 34 d capoverso 3 della legge federale del 4 ottobre 1991 1 sui PF, 2

ordina:

Sezione 1 Campo d’applicazione

Art. 1

La presente ordinanza disciplina le tasse riscosse per l’insegnamento, gli atti amministrativi e le prestazioni di servizi forniti dagli istituti del settore dei PF, come pure per l’assegnazione di posteggi nel settore dei PF.

Sezione 2 Tassa d’iscrizione e altre tasse di utilizzazione

Art. 23 Tassa d’iscrizione per gli studi di bachelor e master

Gli studenti versano ogni semestre una tassa d’iscrizione per gli studi di bachelor e master e, al PF di Losanna (PFL), per il «cours de mathématiques spéciales» (CMS). Questo principio si applica parimenti a ogni semestre iniziato.

Per gli studenti stranieri che stabiliscono il domicilio in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein per motivi di studio o che non sono domiciliati in nessuno dei due Paesi, la tassa d’iscrizione di cui al capoverso 1 è triplicata. Il domicilio si considera stabilito per motivi di studio se la persona non era domiciliata né in Svizzera né nel Principato del Liechtenstein al momento dell’ottenimento del certificato di ammissione agli studi universitari. 4

Per quanto concerne la tassa d’iscrizione, gli studenti con cittadinanza del Principato del Liechtenstein sono equiparati agli studenti con cittadinanza svizzera. La parità di trattamento in relazione alla tassa d’iscrizione si applica anche agli studenti provenienti da altri Stati membri dell’Associazione europea di libero scambio o da Stati membri dell’Unione europea se sono lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi o membri della famiglia di persone che esercitano il loro diritto alla libera circolazione in Svizzera. La parità di trattamento in relazione alla tassa d’iscrizione si applica ai figli di queste persone se sono domiciliati in Svizzera. 5

La tassa d’iscrizione comprende le prestazioni inerenti:

  1. alla partecipazione agli insegnamenti annunciati;
  2. all’utilizzazione delle installazioni del rispettivo PF destinate all’insegnamento;
  3. alla presentazione agli esami.

Gli studenti in congedo, gli studenti ospiti e gli uditori versano una tassa per ogni ora settimanale di corso seguita durante il semestre. L’ammontare di questa tassa non supera quello della tassa d’iscrizione applicabile agli studenti.

Gli studenti di altre scuole universitarie iscritti nel quadro dei programmi «mobilità» sono esonerati dal pagamento della tassa durante due semestri al massimo.

Le direzioni dei PF esonerano dal pagamento della tassa d’iscrizione gli studenti di altre università svizzere se questi:

  1. versano regolarmente una tassa d’iscrizione alla loro università; e
  2. seguono corsi in uno dei due PF nel quadro di una collaborazione interistituzionale.

Per i cicli di studi organizzati insieme ad altre scuole universitarie, i partner disciplinano a quale scuola universitaria debba essere versata la tassa d’iscrizione. Se si tratta di un PF, la tassa corrisponde a quella di cui ai capoversi 1 e 1 bis . 6

Gli studenti immatricolati sia in uno studio di bachelor sia in uno studio consecutivo di master versano la tassa d’iscrizione una sola volta.

Per il lavoro di master, la tassa d’iscrizione di cui ai capoversi 1 e 1 bis deve essere versata nel semestre in cui è effettuata la maggior parte del lavoro. 7

L’ammontare della tassa d’iscrizione è disciplinato nel numero 1 dell’allegato.

Art. 38 Tassa d’iscrizione per la formazione didattica al PF di Zurigo

Le persone che, durante o dopo gli studi, seguono una formazione didattica complementare al PF di Zurigo (PFZ) versano:

  1. per la formazione completa finalizzata al conseguimento del titolo «Master of Advanced Studies in Secondary and Higher Education (MAS SHE)» o del diploma d’insegnamento, una tassa d’iscrizione corrispondente alla tassa semestrale di cui all’articolo 2 capoverso 1 (tassa semestrale completa);
  2. per la formazione completa finalizzata al conseguimento del certificato didattico, la metà della tassa semestrale di cui all’articolo 2 capoverso 1 (mezza tassa semestrale).

Art. 4 Tassa per lavori autonomi degli studenti ospiti e degli uditori

Per i lavori che gli studenti ospiti e gli uditori effettuano autonomamente utilizzando l’infrastruttura dei PF, le direzioni di questi ultimi fissano e riscuotono tasse.

Non sono considerati lavori autonomi i lavori di semestre, di bachelor, di master e di dottorato. 9

Art. 510 Tassa per il dottorato

I dottorandi versano una tassa globale unica.

L’ammontare della tassa è disciplinato nell’allegato.

La tassa deve essere versata prima dell’iscrizione all’esame di dottorato.

Art. 611 Tasse di partecipazione e altre tasse per programmi di postformazione universitaria e per corsi di perfezionamento

Le persone che seguono un programma master di postformazione universitaria «Master of Advanced Studies (MAS)», «Master of Business Administration (MBA)», «Executive Master (EM)» versano una tassa per l’intero ciclo di studi; questa tassa è pari al doppio della tassa semestrale di cui all’articolo 2 capoverso 1.

Le persone che seguono un programma di postformazione finalizzato al conseguimento di un certificato o di un diploma di formazione continua «Certificate of Advanced Studies (CAS)», «Diploma of Advanced Studies (DAS)» versano una tassa per l’intero programma; questa tassa è pari a quella semestrale di cui all’articolo 2 capoverso 1.

Le persone che seguono un programma di postformazione che non sottostà ai capoversi 1 e 2 versano per l’intero programma una tassa d’iscrizione. L’ammontare della tassa è fissato nel numero 1.2.4 dell’allegato. 12

I partecipanti ai programmi di postformazione versano inoltre un contributo ai costi, in linea con i prezzi di mercato, destinato a coprire le spese accresciute che ne dipendono, in particolare per il personale docente supplementare, l’infrastruttura speciale, il materiale d’insegnamento, nonché i costi di laboratorio e amministrativi. L’ammontare di questo contributo è determinato di caso in caso dalle direzioni dei PF.

Per la partecipazione ai corsi di perfezionamento e per l’utilizzazione dell’offerta di educazione a distanza le direzioni degli istituti determinano e riscuotono tasse in linea con i prezzi di mercato.

In caso di rinuncia fuori termine a un programma di postformazione o a un corso di perfezionamento e in caso d’interruzione degli studi, le tasse sono riscosse integralmente o parzialmente. Le direzioni degli istituti disciplinano i dettagli.

Art. 6a13 Adeguamento al rincaro delle tasse d’iscrizione

Le tasse d’iscrizione di cui agli articoli 2–6 e al numero 1 dell’allegato si basano sull’indice nazionale dei prezzi al consumo di maggio 2024, pari a 107,7 punti.

Ogni quattro anni il Consiglio dei PF adegua nel numero 1 dell’allegato le tasse d’iscrizione di cui agli articoli 2–6 in funzione dell’indice nazionale dei prezzi al consumo del mese di maggio dell’anno precedente, la prima volta nel semestre autunnale 2029.

Art. 7 Tasse per l’utilizzazione d’installazioni speciali

Per l’utilizzazione d’installazioni speciali, quali biblioteche, centri di calcolo, centri di lingue e locali, le direzioni degli istituti possono determinare e riscuotere tasse nella misura in cui tale utilizzazione non sia già coperta da altre tasse.

Art. 814 Esenzione dalla tassa d’iscrizione e da altre tasse di utilizzazione

Le direzioni degli istituti possono, su domanda, accordare alle persone bisognose l’esenzione totale o parziale dalla tassa d’iscrizione e da altre tasse di utilizzazione.

Art. 9 Esonero dalla tassa d’iscrizione

Gli agenti del settore dei PF che partecipano a insegnamenti di postformazione sono esonerati dalla tassa d’iscrizione qualora la postformazione seguita sia stata autorizzata dai loro superiori.

Gli agenti del settore dei PF che si iscrivono come uditori sono esonerati dal pagamento della tassa d’iscrizione. 15

Sezione 3 Tasse amministrative

Art. 1016

Devono essere corrisposte tasse amministrative per:

  1. l’iscrizione a un PF quale studente o dottorando;
  2. 17 l’iscrizione a un PF come studente o dottorando o come candidato all’esame di ammissione;
  3. 18 la partecipazione al test di idoneità agli studi di bachelor in medicina umana;
  4. gli esami di ammissione di studenti o dottorandi;
  5. il cambiamento del ciclo di studi;
  6. l’inosservanza di un termine prescritto;
  7. la riammissione dopo un’exmatricolazione;
  8. il contributo al Fondo borse di studio;
  9. il disbrigo delle domande di riesame di una decisione.

L’ammontare delle tasse amministrative è disciplinato nel numero 2 dell’allegato.

La direzione del PF di Zurigo può adeguare il numero 2.2.5 dell’allegato riguardante la tassa riscossa per la partecipazione al test di idoneità agli studi di bachelor in medicina umana. A tale scopo si basa sulle decisioni della Conferenza svizzera delle scuole universitarie. 19

Le direzioni dei PF possono determinare altre tasse per:

  1. operazioni amministrative semplici che non comportano un dispendio di tempo e di lavoro particolari (tassa di cancelleria);
  2. la sostituzione, in caso di perdita, della carta di legittimazione o di altri documenti;
  3. ingiunzioni di pagamento;
  4. premi per l’assicurazione facoltativa contro gli infortuni.

Sezione 4 Tasse per prestazioni di servizi degli istituti

Art. 11 Nozione

Le prestazioni di servizi ai sensi della presente ordinanza sono prestazioni scientifiche e tecniche fornite dagli istituti nel quadro della loro missione, a favore di terzi.

I mandati di ricerca e la partecipazione di terzi a progetti di ricerca non sono prestazioni di servizi ai sensi della presente sezione.

Il mandato di ricerca è un contratto secondo il quale un progetto di ricerca è eseguito principalmente nell’interesse di un terzo.

La partecipazione a un progetto di ricerca è un contratto che regola, nell’interesse dell’istituto e dell’altro contraente, una collaborazione in virtù della quale ognuna delle parti pone a disposizione propri mezzi in un ambito compreso nei programmi di ricerca dell’istituto.

Art. 12 Obbligo di versare le tasse

Chi chiede una prestazione ai sensi dell’articolo 11 capoverso 1 è tenuto a corrispondere una tassa.

Se la tassa richiesta per una prestazione è a carico di più persone o istituzioni, ognuna di esse risponde solidalmente del pagamento.

Art. 13 Genere e commisurazione della tassa

Le direzioni degli istituti determinano il genere e l’ammontare delle tasse. Tengono conto dei principi della copertura delle spese e dell’equivalenza. 20

Le tariffe tengono conto dell’ampiezza e della difficoltà della prestazione.

Nel calcolo dei costi vanno considerati in particolare gli elementi seguenti:

  1. 21 il costo del lavoro del personale impiegato, compresi i contributi per le assicurazioni sociali;
  2. 22
  3. costo dell’infrastruttura generale, comprese le spese per i locali, per l’utilizzazione di grandi calcolatori e di altre installazioni costose;
  4. costi per spese supplementari concernenti cose e beni d’investimento;
  5. costi, determinati proporzionalmente, per le spese generali di funzionamento e di amministrazione;
  6. contributo supplementare per la gestione, destinato a coprire le spese amministrative generali e a compensare il rischio inerente alla prestazione.

Le tasse per prestazioni di servizi per le quali non sia stata fissata previamente alcuna tariffa sono determinate in funzione delle spese per il personale, il materiale e il tempo impiegato.

Per prestazioni ricorrenti della stessa natura gli istituti possono convenire con le persone interessate tasse globali.

Art. 14 Tassa supplementare

Un supplemento non eccedente il 50 per cento delle tasse può essere riscosso laddove le prestazioni siano eseguite, a richiesta, fuori dello svolgimento normale del lavoro o dell’orario normale di lavoro.

Art. 15 Spese

Oltre alle tasse sono fatturate le spese. Sono considerate spese i costi supplementari riconducibili alle singole prestazioni di servizi, in particolare:23

  1. 24 gli onorari per periti e incaricati;
  2. le spese risultanti dall’assunzione di prove, da perizie scientifiche, da esami speciali o dall’allestimento di una documentazione;
  3. 25 le spese di porto, telefoniche, di telefax e altre spese di trasmissione;
  4. le spese di viaggio e di trasporto;
  5. le spese relative a lavori affidati dagli istituti a terzi per l’esecuzione della prestazione;
  6. le spese per l’acquisto o la locazione di strumenti o macchine speciali necessari per l’esecuzione della prestazione;
  7. le spese di riproduzione di documenti;
  8. le spese di traduzione.

Art. 16 Condono ed esenzione dal pagamento delle tasse

Le direzioni degli istituti possono decidere un’esenzione integrale o parziale dalle tasse ove:

  1. la prestazione di servizi presenti un interesse o un vantaggio particolare per gli istituti;
  2. la prestazione di servizi comporti spese trascurabili;
  3. chi è tenuto a pagare la tassa sia indigente;
  4. la prestazione sia richiesta da un ufficio o da un servizio dell’amministrazione federale.

Le direzioni degli istituti possono dispensare università e organismi di pubblica utilità dal pagamento delle tasse.

Art. 17 Anticipazione

Le direzioni degli istituti possono esigere un anticipo da parte delle persone soggette alla tassa.

Art. 18a2026

Sezione 5

Art. 21e2227

Sezione 6 Tasse di posteggio

Art. 23 Competenza e disposizioni applicabili

Le direzioni degli istituti emanano i propri regolamenti concernenti i posteggi nel loro settore.

Salvo che le disposizioni della presente sezione dispongano altrimenti, è applicabile l’ordinanza del 20 maggio 1992 28 concernente l’assegnazione di posteggi nell’amministrazione federale (detta qui di seguito: ordinanza).

Art. 24 Criteri di assegnazione

I criteri di assegnazione previsti dall’articolo 3 dell’ordinanza 29 si applicano per analogia. L’articolo 3 capoverso 3 lettera a è applicabile anche alle persone menomate fisicamente appartenenti agli istituti ma ad essi non vincolate da un rapporto di servizio, in particolare agli studenti.

Per quanto concerne l’assegnazione agli altri agenti, conformemente all’articolo 3 capoverso 3 lettera d dell’ordinanza, è possibile, in funzione delle condizioni locali e d’esercizio, derogare al principio secondo cui va data la priorità agli agenti che lavorano nell’immobile di cui si tratta.

Gli appartenenti agli istituti a questi non vincolati da un rapporto di servizio sono tenuti a corrispondere una tassa per l’utilizzazione di posteggi.

Art. 25 Deroghe alla tariffa delle tasse

Gli istituti possono, in casi debitamente giustificati e tenendo in particolare conto delle condizioni locali e d’esercizio e della configurazione degli edifici, derogare alle tariffe delle tasse menzionate nell’articolo 5 capoverso 2 dell’ordinanza 30 .

I criteri determinanti per tali deroghe sono, in particolare:

  1. trasporti pubblici insufficienti per raggiungere i luoghi di lavoro o di studio;
  2. tempo eccessivo richiesto dai trasporti pubblici o privati laddove il lavoro o gli studi siano ripartiti in due o più luoghi.

In occasione di manifestazioni, le aree di posteggio possono essere date in locazione contro pagamento di una tassa.

Sezione 7 Scadenza, decisione sulla tassa e prescrizione

Art. 25a

La tassa è esigibile dalla notificazione della fattura a chi è tenuto al suo pagamento.

Il termine di pagamento è di 30 giorni dalla data della notificazione.

Art. 25b

In caso di controversia in relazione alla tassa riscossa, la direzione dell’istituto emana una decisione. In questa decisione possono essere inclusi anche i costi supplementari cagionati dalla controversia (emolumenti amministrativi).

La procedura di ricorso è retta dalle disposizioni generali della procedura amministrativa federale.

Art. 25c

L’obbligo di pagare le tasse si prescrive in cinque anni dalla data in cui esse sono esigibili.

La prescrizione è interrotta da qualsiasi atto amministrativo con cui il credito è fatto valere nei confronti della persona tenuta a pagarlo.

Sezione 8 Disposizioni finali

Art. 26 Esecuzione

Le direzioni degli istituti sono incaricate dell’esecuzione della presente ordinanza.

Art. 27 Diritto previgente: abrogazione

Sono abrogate:

  1. l’ordinanza del 12 settembre 198431 sulle tasse d’iscrizione degli uditori e degli altri utenti dei Politecnici federali;
  2. l’ordinanza transitoria del 31 marzo 199332 sulla tassa d’iscrizione ai Politecnici federali.

Art. 2833 Disposizioni transitorie della modifica del 5 dicembre 2024

Versano la tassa d’iscrizione secondo il diritto anteriore gli studenti stranieri che prima dell’entrata in vigore della modifica del 5 dicembre 2024:

  1. erano già immatricolati a un PF, e questo fino alla fine dello studio di bachelor;
  2. erano già immatricolati a un PF per uno studio di master, e questo fino alla fine dello studio di master.

Art. 29 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 1995.

Allegato 134

(art. 2 cpv. 9, 6 cpv. 2 bis , 6 a e 10 cpv. 2 e 2 bis )

Tassa d’iscrizione e altre tasse di utilizzazione e amministrative

1. Tassa d’iscrizione

PFZ (in CHF)

PFL (in CHF)

1. Tassa d’iscrizione

1.1 Tassa d’iscrizione per semestre

  1. Studenti che seguono studi di bachelor e master

730

730

  1. Studenti stranieri ai sensi dell’articolo 2 capoverso 1bis che seguono studi di bachelor e master

2190

2190

  1. Studenti in congedo che seguono materie separate, studenti ospiti e uditori
  1. per ora settimanale di corso (PFZ)

60

  1. oppure per unità di crediti formativi (PFL)
  2. (al massimo l’importo corrispondente per il semestre)

60

1.2 Tassa d’iscrizione unica

  1. Dottorandi (prima dell’esame di dottorato)

1500

1500

  1. Programmamaster di formazione postuniversitaria (MAS, MBA, EM)
  1. tassa d’iscrizione (da pagare metà nel primo e metà nel secondo semestre)

1460

1460

  1. contributo ai costi variabile secondo il ciclo di studi
  1. Certificatoo diploma di formazione continua (DAS, CAS)
  1. tassa d’iscrizione (nel primo semestre)

730

730

  1. contributo ai costi variabile secondo il corso
  1. Programmidi postformazione secondo l’art. 6 cpv. 2bis

730

730

2. Altre tasse di utilizzazione e amministrative

PFZ (in CHF)

PFL (in CHF)

2.1 Tasse per semestre

Contributo al Fondo borse di studio, dovuto da studenti, studenti in congedo e dottorandi

7

9

2.2 Tasse uniche

  1. Tassad’iscrizione per la trattazione di domande
  2. (da pagare al momento dell’iscrizione)
  1. Studenti con certificati svizzeri

50

50

  1. Studenti con certificati stranieri

150

150

  1. Studenti ospiti

150

150

  1. Dottorandi con diplomi di università svizzere

50

50

  1. Dottorandi con diplomi di università straniere

150

150

  1. Supplemento per domande presentate in ritardo (nella misura in cui possono ancora essere trattate)

200

150

2.2.1a Iscrizione a un PF come candidato all’esame di ammissione

  1. candidati provenienti dal sistema formativo svizzero

50

  1. candidati provenienti da un sistema formativo estero

150

  1. Esamed’ammissione
    (tali tasse sono da pagare prima dell’esame)
  1. Esame d’ammissione completo

800

800

  1. Esame d’ammissione ridotto

550

550

  1. Unicamente verifica delle conoscenze di tedesco

250

  1. Esamed’ammissione per dottorandi
  1. Esame d’ammissione

120

  1. Altretasse
  1. Cambiamento del ciclo di studi

50

  1. Inosservanza di un termine prescritto

50

50

  1. Riammissione dopo un’exmatricolazione

50

50

  1. Richiesta di esonero dalle verifiche delle prestazioni (riconoscimento di crediti formativi acquisiti)

50

  1. Disbrigo di domande di riesame di una decisione

100

  1. Tassa per la partecipazione al test di idoneità agli studi di bachelor in medicina umana:

300

Allegato 235