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Ordinanza del PF di Zurigo sulla formazione continua al PF di Zurigo (Ordinanza sulla formazione continua al PF di Zurigo)

del 26 marzo 2013 (Stato 1° ottobre 2021)

La Direzione scolastica del PF di Zurigo,

visto l’articolo 3 capoverso 1 lettera b dell’ordinanza PFZ-PFL
del 13 novembre 2003 1 ,

ordina:

Capitolo 1 Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina:

  1. la formazione continua universitaria presso il Politecnico federale di Zurigo (PF di Zurigo);
  2. le competenze in questo settore.

Art. 2 Definizione e scopo della formazione continua

La formazione continua universitaria costituisce la prosecuzione o la ripresa di un apprendimento organizzato al termine di una fase di formazione universitaria, normalmente di livello master (prima formazione). Essa è basata sulla ricerca e si svolge durante o dopo un’attività professionale iniziata al termine della prima formazione.

I corsi di formazione continua di alto livello del PF di Zurigo hanno come obiettivo:

  1. la specializzazione e l’approfondimento nell’ambito specifico della prima formazione;
  2. la possibilità di concludere la prima formazione partendo da un titolo diverso da quello dell’ambito specifico; o
  3. l’integrazione e l’ampliamento inter- e multidisciplinari della prima formazione.

In casi eccezionali la formazione continua può seguire direttamente la prima formazione:

  1. se i cicli di studio della prima formazione non contemplano i relativi corsi;
  2. per promuovere in modo mirato l’accesso al mondo del lavoro al termine della prima formazione.

La formazione continua punta anche a promuovere le nuove leve tra i diplomati del PF di Zurigo e a favorire il reinserimento professionale.

Art. 3 Formazione continua

La formazione continua al PF di Zurigo comprende:

  1. i programmi di formazione continua;
  2. i corsi di perfezionamento;
  3. i corsi su misura per imprese e organizzazioni (customized programmes);
  4. l’utilizzo delle risorse e delle piattaforme d’apprendimento digitali (corsi e‑learning).

Art. 42 Competenze e organizzazione

La Direzione scolastica approva i regolamenti e i business plan dei programmi di formazione continua.

Il rettore decide in merito all’ammissione dei candidati ai programmi di formazione continua su richiesta delle direzioni dei programmi.

Ogni programma di formazione continua si svolge sotto la responsabilità di una direzione di programma. La direzione è competente per:

  1. la selezione preliminare dei candidati;
  2. lo svolgimento del programma;
  3. la gestione dei fondi;
  4. la garanzia della qualità in collaborazione con i servizi accademici del PF di Zurigo;
  5. la stesura di rapporti.

La competenza per gli altri corsi di formazione continua spetta rispettivamente ai dipartimenti, agli istituti e ai professori del PF di Zurigo che li organizzano.

I servizi accademici del PF di Zurigo coordinano e sostengono tutti i corsi di formazione continua del PF di Zurigo. Sono sottoposti all’autorità del rettore.

Capitolo 2 Programmi di formazione continua

Sezione 1 Scopo e definizione

Art. 5

I programmi di formazione continua si rivolgono di norma a specialisti altamente qualificati, nonché a funzionari tecnici e scientifici e a dirigenti pubblici, privati e amministrativi titolari di un diploma universitario di livello master.

I programmi di formazione continua puntano ad approfondire, modificare o ampliare in modo interdisciplinare le competenze specifiche dei partecipanti, a promuovere le nuove leve tra i diplomati e i collaboratori del PF di Zurigo e a favorire il reinserimento professionale.

L’offerta formativa comprende:

  1. i programmi master della formazione continua universitaria: Master of Advanced Studies (MAS) e (Executive) Master of Business Administration ((E)MBA;
  2. i Diploma of Advanced Studies (DAS) e i Certificate of Advanced Studies (CAS).

I programmi di formazione continua sono strutturati in base ai piani di studi, i quali s’ispirano all’obiettivo del programma e tengono conto, per quanto possibile, degli interessi dei partecipanti.

Sezione 2 Programmi master della formazione continua universitaria

Art. 6 Definizione, scopo e durata

I programmi master della formazione continua universitaria sono corsi post-terziari strutturati di lunga durata che si rivolgono ai titolari di un diploma universitario e puntano all’approfondimento, alla modifica o all’ampliamento interdisciplinare delle loro competenze specifiche.

I programmi comprendono:

  1. Master of Advanced Studies MAS;
  2. (Executive) Master of Business Administration (E)MBA.

I programmi sottostanno alle seguenti regole:

  1. durano normalmente un anno come studio a tempo pieno o due anni come studio a tempo parziale parallelo all’attività lavorativa;
  2. comprendono almeno 60 crediti ECTS;
  3. prevedono normalmente almeno 600 ore di colloqui sotto forma di lezioni, esercizi, seminari o altri corsi organizzati;
  4. richiedono l’elaborazione durante diversi mesi di un lavoro di master o di un progetto didattico scritto.

I dettagli sono disciplinati nei regolamenti di studio dei programmi.

Art. 7 Diploma e titolo accademico

I candidati che concludono con successo un programma master di formazione continua ricevono dal PF di Zurigo un diploma di master di formazione continua in cui figurano l’oggetto del programma e il titolo accademico conseguito. Il diploma viene firmato dal rettore e dal capo del dipartimento.

A seconda del tipo di programma master il tiolo sarà «Master of Advanced Studies ETH in … (specializzazione)» o «(Executive) Master of Business Administration ETH in … (specializzazione)». L’eventuale approfondimento è menzionato dopo la specializzazione: «Approfondimento in … (approfondimento)».

Il titolo autorizza a impiegare:

  1. le sigle MAS ETH … (sigla della specializzazione/dell’approfondimento) o (E)MBA ETH (sigla della specializzazione/dell’approfondimento);
  2. le denominazioni generiche «MAS ETH» o «(E)MBA ETH».

In caso di programmi speciali o di collaborazione con un’altra università è ammesso il conferimento di altri titoli. Nel caso dei programmi master interuniversitari il titolo viene conferito a nome del PF di Zurigo e delle altre università partecipanti.

Il titolo master è protetto ai sensi dell’articolo 38 capoverso 1 lettere b e c della legge del 4 ottobre 1991 3 sui PF.

Art. 8 Supplemento al diploma e sintesi delle prestazioni

Unitamente al diploma di master viene rilasciato un supplemento al diploma che descrive livello, contesto, contenuto e status del ciclo di studio frequentato e concluso.

Se i controlli delle competenze sono stati valutati tramite note può essere rilasciata anche una pagella.

Chi viene escluso dal programma master prima di conseguire il diploma o interrompe gli studi può richiedere alla direzione di programma una sintesi delle prestazioni. Il documento riporta le prestazioni di studio fornite e valutate fino all’esclusione o all’interruzione degli studi e i crediti ECTS acquisiti.

Art. 94 Ammissione

Per l’ammissione a un programma master della formazione continua universitaria è richiesto:

  1. un diploma di master di un PF qualificante per il programma; o
  2. un titolo di un’altra scuola universitaria riconosciuto come equivalente.

In presenza di particolari esigenze economiche, sociali o politiche, può essere ammesso a determinati programmi master anche chi possiede una delle seguenti qualifiche nonché, a seconda del programma, un’esperienza professionale o qualifiche supplementari negli ambiti specifici corrispondenti:

  1. un diploma di bachelor di un PF qualificante per il programma; o
  2. un titolo di un’altra scuola universitaria riconosciuto come equivalente.

I candidati che non soddisfano le condizioni del capoverso 1 o 2 possono essere ammessi in via eccezionale se sono particolarmente qualificati e possiedono un’esperienza professionale e qualifiche supplementari negli ambiti specifici corrispondenti.

Il numero dei partecipanti a un programma master può essere limitato se le risorse disponibili in termini di assistenza e istituti di formazione non sono sufficienti. In questo caso i candidati vengono selezionati secondo ulteriori criteri quali esperienza professionale, qualifiche e particolari conoscenze pregresse. Nel caso dei programmi master interdisciplinari è inoltre data importanza a un’adeguata composizione del gruppo di partecipanti.

Le condizioni di ammissione specifiche dei programmi sono stabilite nel regolamento di studio del programma master corrispondente e pubblicate sul sito Internet del PF di Zurigo.

L’ammissione si basa sul dossier personale del candidato. Non sussiste alcun diritto a essere ammessi a un programma master.

Art. 9a5 Iscrizione, immatricolazione ed exmatricolazione

Per la durata della loro formazione continua i partecipanti sono immatricolati come studenti del PF di Zurigo.

I servizi accademici del PF di Zurigo stabiliscono le formalità necessarie per l’iscrizione, l’immatricolazione e l’exmatricolazione.

Art. 10 Riconoscimento dei crediti precedentemente acquisiti

I crediti ECTS acquisiti con una precedente formazione possono essere riconosciuti se:

  1. sono stati acquisiti presso il PF di Zurigo o un istituto di formazione riconosciuto come equivalente;
  2. sono stati acquisiti non più di cinque anni prima; e
  3. i contenuti e i risultati didattici vengono valutati come equivalenti dalla direzione di programma.

I crediti riconosciuti non possono superare il 20 per cento della totalità del programma, a meno che non si tratti di un programma modulare i cui moduli possono essere frequentati come corsi indipendenti.

I singoli regolamenti di studio possono prevedere condizioni più restrittive.

Sezione 3 Diploma of Advanced Studies e Certificate of Advanced Studies

Art. 11 Definizione, scopo e durata

I Diploma of Advanced Studies (DAS) e i Certificate of Advanced Studies (CAS) sono corsi di formazione continua post-terziari strutturati di breve durata pensati per i titolari di un diploma universitario che si svolgono parallelamente all’attività lavorativa e puntano all’approfondimento, alla modifica o all’ampliamento interdisciplinare delle loro competenze specifiche.

I programmi DAS sottostanno alle seguenti regole:

  1. comprendono almeno 30 crediti ECTS;
  2. prevedono normalmente almeno 300 ore di colloqui sotto forma di lezioni, esercizi, seminari o altri corsi organizzati;
  3. richiedono normalmente l’elaborazione di un progetto didattico o di un lavoro finale scritto.

I programmi CAS sottostanno alle seguenti regole:

  1. comprendono almeno 10 crediti ECTS;
  2. prevedono normalmente almeno 150 ore di colloqui sotto forma di lezioni, esercizi, seminari o altri corsi organizzati;
  3. possono richiedere l’elaborazione di un progetto didattico o di un lavoro finale scritto.

I dettagli sono disciplinati nei regolamenti di studio dei programmi.

Art. 12 Diploma di formazione continua, certificato di formazione continua

Ai candidati che concludono con successo un programma DAS o CAS viene rilasciato rispettivamente un diploma di formazione continua o un certificato di formazione continua in cui figurano l’oggetto e la dimensione del programma. Il documento viene firmato dal capo del dipartimento e dal delegato del programma.

Le denominazioni dei titoli sono: «Diploma of Advanced Studies ETH in … (specializzazione)» oppure «Certificate of Advanced Studies ETH in … (specializzazione)».

Nel caso di DAS o CAS interuniversitari il diploma o il certificato viene conferito a nome del dipartimento competente del PF di Zurigo e delle sezioni responsabili delle altre università partecipanti.

Unitamente al diploma di formazione continua viene rilasciato un supplemento al diploma che descrive livello, contesto, contenuto e status del ciclo di studio frequentato e concluso.

Se i controlli delle competenze sono stati valutati tramite note può essere rilasciata una pagella.

Chi viene escluso prima di conseguire il diploma o il certificato o interrompe gli studi può richiedere alla direzione di programma una sintesi delle prestazioni. Il documento riporta le prestazioni di studio fornite e valutate fino all’esclusione o all’interruzione degli studi e i crediti ECTS acquisiti.

Art. 136 Ammissione

Per l’ammissione a un programma DAS o CAS è richiesto:

  1. un diploma di master di un PF qualificante per il programma; o
  2. un titolo di un’altra scuola universitaria riconosciuto come equivalente.

In presenza di particolari esigenze economiche, sociali o politiche, può essere ammesso a determinati programmi DAS o CAS anche chi possiede una delle seguenti qualifiche nonché, a seconda del programma, un’esperienza professionale o qualifiche supplementari negli ambiti specifici corrispondenti:

  1. un diploma di bachelor di un PF qualificante per il programma; o
  2. un titolo di un’altra scuola universitaria riconosciuto come equivalente.

I candidati che non soddisfano le condizioni del capoverso 1 o 2 possono essere ammessi in via eccezionale se sono particolarmente qualificati e possiedono un’esperienza professionale e qualifiche supplementari negli ambiti specifici corrispondenti.

Il numero dei partecipanti a un programma DAS o CAS può essere limitato se le risorse disponibili in termini di assistenza e istituti di formazione non sono sufficienti. In questo caso i candidati vengono selezionati secondo ulteriori criteri quali esperienza professionale, qualifiche e particolari conoscenze pregresse.

Le condizioni di ammissione specifiche dei programmi sono stabilite nel regolamento di studio del programma DAS o CAS corrispondente e pubblicate sul sito Internet del PF di Zurigo.

L’ammissione si basa sul dossier personale del candidato. Non sussiste alcun diritto a essere ammessi a un programma DAS o CAS.

Art. 13a7 Iscrizione, immatricolazione ed exmatricolazione

Per la durata della loro formazione continua i partecipanti sono immatricolati come studenti del PF di Zurigo.

I servizi accademici del PF di Zurigo stabiliscono le formalità necessarie per l’iscrizione, l’immatricolazione e l’exmatricolazione.

Art. 14 Riconoscimento dei crediti precedentemente acquisiti

Il riconoscimento dei crediti ECTS precedentemente acquisiti è disciplinato dall’articolo 10.

Capitolo 3 Corsi di perfezionamento

Art. 15 Definizione e scopo

I corsi di perfezionamento (compresi seminari e conferenze) hanno come obiettivo l’aggiornamento delle conoscenze, nonché lo sviluppo, l’approfondimento, il trasferimento e lo scambio di competenze nei vari ambiti specifici del PF di Zurigo.

Tali corsi durano normalmente da uno a dieci giorni e si rivolgono agli specialisti qualificati provenienti dal mondo della pratica professionale.

I corsi vertono sulle conoscenze acquisite nell’ambito della ricerca universitaria e sull’applicazione pratica del sapere.

Art. 16 Attestati

La frequenza dei corsi di perfezionamento può essere confermata con un attestato di partecipazione.

Art. 17 Ammissione

Sono ammessi ai corsi di perfezionamento:

  1. i titolari di un diploma universitario;
  2. i membri del PF di Zurigo;
  3. gli specialisti qualificati senza diploma universitario ma in possesso di qualifiche supplementari ed esperienza professionale.

La decisione in merito all’ammissione spetta ai responsabili dei corsi di perfezionamento.

Capitolo 4 Corsi su misura (Customized Programmes)

Art. 18 Definizione e scopo

I dipartimenti, gli istituti e i professori del PF di Zurigo tengono corsi su misura specifici per imprese, organizzazioni e amministrazioni.

Tali corsi si svolgono presso il PF di Zurigo o l’istituto che li offre.

Si applicano i criteri di qualità previsti dal PF di Zurigo per i corsi di formazione continua.

Art. 19 Attestati

La frequenza dei corsi su misura può essere confermata con un attestato di partecipazione.

Art. 20 Ammissione

D’intesa con l’istituto competente, oltre ai titolari di un diploma universitario, i responsabili dello svolgimento dei corsi su misura ammettono anche gli specialisti qualificati e i membri delle scuole universitarie.

Capitolo 5 Risorse e piattaforme d’apprendimento digitali

Art. 21

Le risorse e le piattaforme d’apprendimento digitali (corsi e-learning) sono una componente integrata o separata delle offerte formative normalmente utilizzata a fini di formazione continua esterna.

L’utilizzo delle risorse e delle piattaforme d’apprendimento digitali è disciplinato dai rispettivi gestori.

Capitolo 6 Tasse

Art. 22

Le tasse di iscrizione, partecipazione e rinuncia agli studi sono disciplinate dall’ordinanza del 31 maggio 1995 8 sulle tasse nel settore dei PF.

Capitolo 7 Disposizioni finali

Art. 239

Art. 24 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2013.