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Ordinanza del PF di Zurigo sulle borse e i prestiti di studio (Ordinanza sulle borse di studio del PF di Zurigo)

del 17 agosto 2023 (Stato 1° settembre 2025)

La Direzione del Politecnico federale di Zurigo (PF di Zurigo) ,

visto l’articolo 25 dell’ordinanza PFZ-PFL del 13 novembre 2003 1 ,

ordina:

Sezione 1 Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina la concessione di borse e prestiti di studio da parte del PF di Zurigo.

Art. 2 Borse di studio

Le borse di studio sono prestazioni in denaro, uniche o periodiche, concesse per frequentare gli studi presso il PF di Zurigo e che, salvo disposizione contraria della presente ordinanza, non devono essere restituite.

Il PF di Zurigo concede due tipi di borse di studio:

  1. borse sociali destinate a studenti con difficoltà finanziarie;
  2. borse di merito destinate a promuovere gli studi di persone che hanno ottenuto risultati eccellenti nel corso della formazione pregressa.

Art. 3 Prestiti di studio

I prestiti di studio sono prestazioni in denaro uniche concesse a studenti del PF di Zurigo che devono essere restituite.

I prestiti di studio possono essere concessi a complemento di una borsa sociale.

Art. 4 Principi

Non sussiste un diritto a ricevere una borsa o un prestito di studio.

L’ottenimento di una borsa sociale o di un prestito di studio non esenta dal pagamento della tassa d’iscrizione o di altre tasse. Nel caso delle borse di merito la tassa d’iscrizione non è dovuta.

Art. 5 Restituzione e obbligo di comunicazione

Se risulta che una borsa o un prestito di studio è stato concesso in base a indicazioni false o incomplete o che durante il periodo di concessione i requisiti non erano più soddisfatti, lo studente deve restituire senza indugio gli importi ricevuti indebitamente.

Lo studente che percepisce una borsa sociale deve comunicare senza indugio qualsiasi cambiamento rilevante ai fini della concessione della borsa, compresi i cambiamenti che interessano la situazione delle persone tenute al suo mantenimento.

Sezione 2 Borse sociali

Art. 6 Sussidiarietà

In presenza di altre fonti di finanziamento, le borse sociali sono concesse a titolo sussidiario.

Art. 7 Domanda e concessione

Può richiedere una borsa sociale chi:

  1. è iscritto presso il PF di Zurigo a un ciclo di studio bachelor o master; e
  2. non ha ancora completato un ciclo di studio dello stesso livello.

Il rettore del PF di Zurigo decide in merito alla concessione.

Il rettore del PF di Zurigo definisce i requisiti materiali e le modalità di presentazione della domanda. Le informazioni corrispondenti sono pubblicate sul sito Internet del PF di Zurigo.

Art. 8 Beneficiari

Le borse sociali sono concesse a partire dal primo anno di studio, in via prioritaria a persone che soddisfano uno dei seguenti requisiti:

  1. sono di nazionalità svizzera o titolari di un permesso C;
  2. hanno in Svizzera lo statuto di rifugiato o di apolide;
  3. sono titolari di un permesso B e risiedono in Svizzera da almeno cinque anni;
  4. sono titolari di un attestato di cui all’articolo 23 dell’ordinanza del 30 novembre 20102 sull’ammissione al PF di Zurigo.

Sono concesse in seconda priorità a tutti gli altri studenti a partire dal secondo anno di studio.

Art. 9 Determinazione dell’ammontare della borsa sociale

L’ammontare della borsa sociale è determinato in base ai seguenti criteri:

  1. il reddito e la sostanza dello studente e delle persone tenute al suo mantenimento nel suo Paese di residenza principale;
  2. le ulteriori fonti di finanziamento;
  3. la situazione sociale e famigliare dello studente.

Art. 10 Importi

L’importo totale dei fondi stanziati per le borse sociali è fissato annualmente.

L’importo massimo mensile è di 1700 franchi. 3

Art. 11 Durata della concessione

Le borse sociali sono concesse per anno di studio.

Possono essere rinnovate annualmente su richiesta.

Sono concesse al massimo per la durata regolamentare degli studi fissata dal PF di Zurigo, con l’aggiunta di due semestri.

Art. 12 Interruzione del versamento

Il versamento è interrotto se:

  1. non è più giustificato dalla situazione sociale, famigliare o finanziaria dello studente o delle persone tenute al suo mantenimento;
  2. lo studente ha accumulato un ritardo considerevole rispetto al piano di studi.

Art. 13 Casi di rigore

Se i requisiti per la concessione di una borsa sociale non sono soddisfatti e se il proseguimento degli studi è a rischio, il rettore del PF di Zurigo può assegnare un contributo di sostegno straordinario in casi di rigore comprovati.

Sezione 3 Borse di merito

Art. 14 Candidatura

Chiunque abbia presentato una domanda di ammissione a un ciclo di studio bachelor o master del PF di Zurigo può candidarsi per una borsa di merito.

Art. 15 Concessione

Il rettore del PF di Zurigo definisce gli organi che emanano raccomandazioni per la concessione delle borse di merito.

Il rettore attribuisce le borse di merito basandosi su tali raccomandazioni.

L’importo massimo mensile è di 2500 franchi.

Art. 16 Durata, sospensione o revoca

Le borse di merito sono concesse al massimo per la durata regolamentare del ciclo di studio.

La borsa di merito può essere sospesa o revocata, in particolare se lo studente è in ritardo rispetto al piano di studi o se i suoi risultati non sono soddisfacenti.

Sezione 4 Prestiti di studio

Art. 17 Concessione e decisione

I prestiti di studio sono concessi alle seguenti persone:

  1. studenti che frequentano un ciclo di studio bachelor e che hanno superato l’esame di base;
  2. studenti che frequentano un ciclo di studio master e che hanno completato il proprio ciclo di studio bachelor presso il PF di Zurigo;
  3. studenti che frequentano un ciclo di studio master e che non hanno completato il proprio ciclo di studio bachelor presso il PF di Zurigo ma che soddisfano uno dei requisiti di cui all’articolo 8 capoverso 1.

Il rettore del PF di Zurigo decide in merito alla loro concessione.

Art. 18 Rimborso

I prestiti di studio fino a 2000 franchi devono essere rimborsati entro dodici mesi.

Le modalità di rimborso dei prestiti di studio da 2001 a 12 000 franchi sono fissate in un contratto di prestito.

I prestiti di studio sono esenti da interessi.

Art. 19 Casi di rigore

Se i requisiti per la concessione di un prestito di studio non sono soddisfatti e il proseguimento degli studi è a rischio, il rettore del PF di Zurigo può assegnare un contributo di sostegno straordinario in casi di rigore comprovati.

Sezione 5 Entrata in vigore

Art. 20

La presente ordinanza entra in vigore il 15 settembre 2023.