La procedura di accreditamento ha per oggetto il sistema di garanzia della qualità della scuola universitaria o dell’altro istituto accademico.
La scuola universitaria o l’altro istituto accademico coinvolge nella procedura di accreditamento tutti i suoi gruppi rappresentativi, in particolare gli studenti, il corpo intermedio, il corpo insegnante e il personale amministrativo nel rispetto delle loro particolarità organizzative.
Possono essere presi in considerazione i risultati di controlli esterni della qualità, sempre che non risalgano a più di tre anni prima.
Un programma di studio bachelor può essere accreditato con il corrispondente programma di studio master consecutivo nell’ambito della stessa procedura.
Se sono osservati tutti gli standard di qualità definiti nella presente ordinanza, la procedura di accreditamento secondo la LPSU può essere svolta insieme alla procedura di altre agenzie di accreditamento o organizzazioni.
La scuola universitaria o l’altro istituto accademico sceglie l’agenzia che effettuerà l’accreditamento istituzionale o l’accreditamento dei programmi tra le agenzie riconosciute dal Consiglio di accreditamento.
La scuola universitaria o l’altro istituto accademico sceglie come lingua della procedura una lingua ufficiale della Confederazione. Ai fini della procedura può inviare i documenti nella lingua della procedura oppure in inglese.