La presente ordinanza disciplina l’ammissione a cicli di studio delle scuole universitarie professionali con pratica integrata per far fronte alla carenza di personale qualificato nei campi della matematica, dell’informatica, delle scienze naturali e della tecnica.
414.715
Ordinanza del DEFR concernente l’ammissione a cicli di studio delle scuole universitarie professionali con pratica integrata del 1° dicembre 2021 (Stato 1° dicembre 2025)
Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR),
visto l’articolo 73 capoverso 4 della legge federale del 30 settembre 2011 1
sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero;
visto l’articolo 58 capoverso 1 dell’ordinanza del 23 novembre 2016 2 concernente
la legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero,
ordina:
Art. 1 Oggetto
Art. 2 Ammissione
I titolari di un attestato federale di maturità professionale che non dispongono di una formazione professionale di base in una professione connessa con l’indirizzo di studio e i titolari di una maturità federale o riconosciuta a livello federale che non dispongono di un’esperienza lavorativa di un anno possono essere ammessi in via sperimentale ai seguenti cicli di studio:
- cicli di studio nel campo specifico della tecnica e della tecnologia dell’informazione;
- ingegneria civile;
- biotecnologia;
- chimica;
- tecnica del legno;
- tecnologie della scienza della vita;
- tecnologie della vita;
- scienze della vita molecolare.
L’ammissione avviene senza esame.
Art. 3 Condizioni
L’ammissione è concessa alle seguenti condizioni:
- 3 il ciclo bachelor dura quattro anni e l’inizio avviene al più tardi entro la fine del 2026;
- la parte pratica svolta all’interno di un’impresa rappresenta il 40 per cento della durata totale degli studi;
- il contenuto della parte pratica è convalidato dalla scuola universitaria professionale;
- il candidato è in possesso di un contratto di formazione di quattro anni concluso con un’impresa e convalidato dalla scuola universitaria professionale.
Art. 4 Valutazione
La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione valuta nel 2023 la sperimentazione condotta in virtù dell’ordinanza del DEFR del 2 settembre 2005 4 concernente l’ammissione agli studi delle scuole universitarie professionali e in virtù della presente ordinanza. Essa esamina in particolare gli effetti dell’ammissione sperimentale sul numero di studenti, sulla domanda di diplomati sul mercato del lavoro, sulla loro permanenza nel mercato del lavoro e sull’orientamento pratico degli studenti nei cicli di studio interessati.
Essa redige per il DEFR un rapporto sui risultati della valutazione con il parere del Consiglio delle scuole universitarie all’attenzione del Consiglio federale.
Art. 5 Abrogazione di un altro atto normativo
L’ordinanza del DEFR del 2 settembre 2005 5 concernente l’ammissione agli studi delle scuole universitarie professionali è abrogata.
Art. 6 Entrata in vigore e durata di validità
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2022 ed è valida fino al 31 dicembre 2025.
La durata di validità della presente ordinanza è prorogata sino al 31 dicembre 2026. 6