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420.125 OPANS

Ordinanza sulla promozione delle attività nazionali nel settore spaziale (OPANS)

del 17 dicembre 2021 (Stato 1° febbraio 2022)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 27 capoverso 1, 29 capoverso 2 e 56 della legge federale del 14 dicembre 2012 1 sulla promozione della ricerca e dell’innovazione (LPRI),

ordina:

Sezione 1 Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina la promozione delle attività nazionali nel settore spaziale che permettono o agevolano la partecipazione svizzera ai programmi e ai progetti dell’Agenzia spaziale europea (ESA).

Art. 2 Tipologie di sussidi

La Confederazione può promuovere le attività nazionali nel settore spaziale mediante il versamento delle seguenti tipologie di sussidi:

  1. sussidi per progetti di ricerca e innovazione multidisciplinari nel settore spaziale (progetti consorziali);
  2. sussidi per l’International Space Science Institute (ISSI) di Berna in quanto istituzione di ricerca d’importanza internazionale per il settore spaziale;
  3. sussidi per preparare la partecipazione a programmi e progetti spaziali internazionali, per la partecipazione a tali programmi e progetti o per i lavori successivi alla partecipazione.

Sezione 2 Promozione di progetti consorziali

Art. 3 Scopo dei sussidi

I sussidi ai progetti consorziali perseguono i seguenti scopi:

  1. sviluppare competenze tematiche specifiche nel settore spaziale presso i centri di ricerca universitari di cui all’articolo 4 lettera c numeri 1 e 2 LPRI e promuovere i contatti di tali centri a livello nazionale e internazionale;
  2. mantenere e rafforzare la posizione della Svizzera nei campi della ricerca e dell’innovazione legati al settore spaziale strategicamente importanti e promettenti;
  3. realizzare la politica spaziale della Svizzera;
  4. orientare l’attività di ricerca e innovazione nel settore spaziale alle esigenze e alle strategie di lungo periodo dei partner industriali.

Art. 4 Condizioni per l’ottenimento dei sussidi

Un progetto consorziale ha diritto ai sussidi se adempie le seguenti condizioni:

  1. è un progetto di ricerca o d’innovazione d’importanza nazionale nel settore spaziale;
  2. riunisce diversi partner universitari e industriali;
  3. dispone di una rete di organizzazioni e istituzioni;
  4. la responsabilità del progetto è affidata a uno o più centri di ricerca universitari di cui all’articolo 4 lettera c numeri 1 e 2 LPRI.

Art. 5 Calcolo del sussidio

Il sussidio federale ammonta al massimo al 50 per cento dei costi complessivi del progetto.

I partner di progetto concordano l’entità delle prestazioni proprie da fornire; la comunicano alla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI).

Le prestazioni proprie possono essere fornite sotto forma di prestazioni in denaro o in natura.

Complessivamente, le prestazioni proprie dei partner industriali devono essere fornite almeno per il 10 per cento sotto forma di prestazioni in denaro.

Art. 6 Durata del sussidio

I progetti consorziali sono finanziati per un massimo di sette anni.

Il finanziamento del progetto è erogato per periodi di al massimo quattro anni.

Art. 7 Bando di concorso

Su mandato della SEFRI il Fondo nazionale svizzero per la ricerca scientifica (FNS) indice il bando di concorso per la promozione dei progetti consorziali nel settore spaziale.

Nel bando di concorso indica:

  1. le condizioni per l’ottenimento dei sussidi;
  2. il budget complessivo messo a disposizione nell’ambito del bando di concorso;
  3. la durata dei progetti consorziali approvati nell’ambito del bando di concorso;
  4. la procedura di domanda e le scadenze.

Le domande sono valutate mediante una procedura in due fasi.

Art. 8 Procedura di domanda: prima fase

Nella prima fase della procedura di domanda deve essere inviata al FNS una domanda corredata da una bozza di progetto.

Il FNS valuta le domande pervenute secondo i seguenti criteri tecnico-scientifici:

  1. la qualità tecnico-scientifica del progetto, il suo potenziale innovativo e il livello di interdisciplinarietà;
  2. la qualità tecnico-scientifica dei partner universitari e industriali che partecipano al progetto, il loro grado di coinvolgimento nell’organizzazione del progetto e le misure previste per garantire il trasferimento di sapere e tecnologie;
  3. le qualifiche dei ricercatori che partecipano al progetto e le misure previste in materia di promozione delle nuove leve e delle pari opportunità.

Per la valutazione delle domande il FNS consulta degli esperti. D’intesa con la SEFRI consulta inoltre esperti dell’ESA specializzati in politica industriale e tecnologia.

Il FNS decide quali domande sono ammesse alla seconda fase della procedura.

Art. 9 Procedura di domanda: seconda fase

Nella seconda fase deve essere inviata al FNS una domanda corredata da un piano di progetto.

Il FNS valuta la domanda secondo i criteri di cui all’articolo 8 capoversi 2 e 3 e formula una raccomandazione a indirizzata alla SEFRI. Inoltre, trasmette alla SEFRI una valutazione in merito alla conformità e alla coerenza con le attività dell’ESA.

La SEFRI valuta le domande raccomandate dal FNS secondo ulteriori criteri di politica spaziale, della ricerca e dell’innovazione, elencati qui di seguito:

  1. conformità del progetto con gli obiettivi e il valore aggiunto atteso per la politica spaziale svizzera e le relative strategie della Confederazione;
  2. livello di integrazione del progetto nelle cooperazioni internazionali della Svizzera nel settore della ricerca, in particolare con l’ESA;
  3. potenziale innovativo per l’industria svizzera e partecipazione finanziaria di quest’ultima ai costi di progetto;
  4. adeguatezza del finanziamento richiesto, inclusi i fondi di terzi a disposizione.

Consulta altri uffici o altri organi di ricerca che potrebbero essere interessati dal o al progetto.

Chiede al Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) di approvare o respingere le domande.

Il DEFR si pronuncia mediante decisione. Stabilisce gli oneri e il quadro finanziario dei progetti approvati per il primo periodo di finanziamento.

Art. 10 Convenzione sulle prestazioni

Per ogni periodo di finanziamento la SEFRI stipula una convenzione sulle prestazioni con i centri di ricerca universitari responsabili del progetto.

La convenzione sulle prestazioni disciplina in particolare:

  1. le prestazioni da fornire;
  2. il sussidio provvisoriamente stanziato;
  3. la durata del progetto e le condizioni per un’eventuale proroga;
  4. le prestazioni proprie dei partner universitari e industriali che partecipano al progetto;
  5. la collaborazione con i partner industriali;
  6. la verifica delle prescrizioni in materia di controlli delle esportazioni;
  7. i requisiti per un’interruzione anticipata;
  8. le condizioni e gli oneri;
  9. la presentazione di rapporti.

Art. 11 Proprietà intellettuale, proprietà materiale e diritti di utilizzazione

I partner universitari e industriali adottano una convenzione che disciplina la proprietà intellettuale, la proprietà materiale e i diritti di utilizzazione.

La convenzione deve essere sottoposta alla SEFRI insieme alla domanda. La SEFRI la approva nell’ambito della convenzione sulle prestazioni.

La convenzione deve disciplinare i seguenti aspetti:

  1. i diritti di proprietà sui risultati del progetto;
  2. l’utilizzazione e la valorizzazione della proprietà derivante dal progetto;
  3. l’utilizzazione e la valorizzazione di un’eventuale proprietà intellettuale integrata nel progetto;
  4. eventuali diritti a indennità;
  5. gli obblighi concernenti la tutela del segreto e i diritti di pubblicazione.

I centri di ricerca universitari che partecipano al progetto hanno il diritto non esclusivo di utilizzare e sviluppare, a titolo gratuito, i risultati del progetto nel loro settore di ricerca e insegnamento.

I partner industriali hanno il diritto non esclusivo di utilizzare e valorizzare, a titolo gratuito, i risultati del progetto nel loro settore di beni e servizi.

La convenzione può concedere ai partner industriali il diritto esclusivo di utilizzare e valorizzare i risultati. In questo caso gli interessi del partner universitario devono essere adeguatamente considerati ed eventualmente indennizzati. L’indennità non deve tuttavia mettere a rischio una proficua valorizzazione dei risultati del progetto.

Art. 12 Proroga del progetto

Prima della scadenza di un periodo di finanziamento è possibile inoltrare alla SEFRI una domanda di proroga del progetto.

La SEFRI decide in merito alla proroga del progetto.

La procedura di decisione è disciplinata nell’articolo 9 capoversi 2 e 3.

Sezione 3 Promozione dell’International Space Science Institute

Art. 13 Scopo dei sussidi

I sussidi destinati all’ISSI devono permettere all’Istituto di integrarsi nei progetti spaziali particolarmente importanti per:

  1. la futura politica svizzera nel settore della ricerca e dell’innovazione;
  2. la piazza scientifica svizzera; o
  3. la presenza del settore spaziale svizzero all’estero.

Art. 14 Calcolo del sussidio

Il sussidio federale ammonta al massimo al 50 per cento dei costi d’esercizio computabili.

Per costi d’esercizio computabili si intendono i costi non coperti da terzi. Sono considerati computabili:

  1. i costi salariali, nella misura in cui non superano gli importi abituali per funzioni analoghe, e i contributi del datore di lavoro alle assicurazioni sociali;
  2. le spese di materiale sostenute per fornire le prestazioni definite nella convenzione sulle prestazioni tra la SEFRI e l’ISSI.

Ai fini del calcolo del sussidio federale la SEFRI prende in considerazione i seguenti criteri:

  1. l’osservanza dell’obiettivo di cui all’articolo 13 del programma di lavoro dell’ISSI;
  2. l’utilità dei singoli progetti del programma di lavoro per la futura politica svizzera nel settore della ricerca e dell’innovazione, per la piazza scientifica svizzera o per la presenza del settore spaziale svizzero all’estero;
  3. la media dei conti annuali dell’ISSI nei quattro anni di promozione precedenti;
  4. l’importo di altri finanziamenti.

Art. 15 Durata del sussidio

La prima volta il sussidio è concesso al massimo per quattro anni.

Il sussidio può essere prorogato una o più volte per un periodo massimo di quattro anni ogni volta.

Prima di ogni proroga l’ISSI deve presentare un’apposita domanda alla SEFRI.

Art. 16 Proposta e decisione

La proposta e la decisione si basano sugli articoli 47 e 49 dell’ordinanza del 29 novembre 2013 2 sulla promozione della ricerca e dell’innovazione (O-LPRI).

Art. 17 Presentazione di rapporti

L’ISSI presenta ogni anno alla SEFRI un rapporto sulla sua attività, sulle spese sostenute e sul relativo finanziamento; le prestazioni in natura devono essere quantificate in denaro. Al rapporto annuale deve essere allegato il rapporto di verifica dell’organo di revisione.

Sulla base dei rapporti annuali e dei rapporti di verifica degli organi di revisione la SEFRI controlla la partecipazione ai costi da parte della Confederazione.

Sezione 4 Promozione della partecipazione a programmi e progetti spaziali

Art. 18 Scopo dei sussidi

Nell’ambito di un’istituzione o un’organizzazione, i sussidi per la promozione della partecipazione a programmi e progetti spaziali devono permettere ai servizi svizzeri interessati di:

  1. prepararsi o partecipare a progetti e programmi internazionali nel settore spaziale;
  2. svolgere programmi e progetti spaziali;
  3. realizzare i lavori successivi alla partecipazione a programmi e progetti spaziali, qualora tale operazione non sia già finanziata dai programmi ESA;
  4. garantire l’informazione, la consulenza e la messa in rete di istituzioni e organizzazioni connesse al settore spaziale.

Art. 19 Altre disposizioni applicabili

Le condizioni e il calcolo dei sussidi, la proposta, le consultazioni e la decisione si basano sugli articoli 46–49 O-LPRI 3 .

Sezione 5 Disposizioni finali

Art. 20 Modifica di un altro atto normativo

... 4

Art. 21 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 2022.