Affinché siano soddisfatti i requisiti di qualità dei dati inviati dagli organi che tengono i registri di cui all’articolo 2 capoverso 2 LArRa, l’UST gestisce un servizio di convalida.
Il servizio di convalida controlla:
- la completezza dell’invio dei dati;
- la presenza del contenuto dei registri di cui all’articolo 6 LArRa;
- l’applicazione corretta degli identificatori e il rispetto dei requisiti del catalogo delle caratteristiche;
- la correttezza dell’identificatore federale dell’edificio (EGID) e la plausibilità dell’identificatore federale dell’abitazione (EWID) attraverso un confronto con il Registro federale degli edifici e delle abitazioni (REA);
- la plausibilità delle informazioni sulle singole persone conformemente alle regole di plausibilizzazione.
L’UST stabilisce le regole di plausibilizzazione in una direttiva pubblicata in Internet.
Esso notifica le lacune rilevate all’organo che ha inviato i dati di cui all’articolo 8 capoverso 1. Questi si assicura che tali lacune siano eliminate.
In caso di invio di dati incompleto o errato, l’UST può richiedere un nuovo invio per lo stesso giorno di riferimento, determinando i dati da inviare nuovamente e il termine per l’invio.
Il servizio di convalida registra inoltre in un log file il numero e il genere di errori, senza permettere di risalire ai dati personali.