Il Consiglio federale istituisce una Commissione federale per l’infanzia e la gioventù (CFIG).
In occasione del rinnovo integrale della Commissione occorre provvedere affinché almeno un terzo dei membri abbia meno di 30 anni d’età. Se un membro che al momento della nomina aveva meno di 30 anni d’età lascia l’incarico prima della scadenza del mandato, va nominato per quanto possibile un sostituto che abbia meno di 30 anni d’età.
La CFIG ha i seguenti compiti:
- offrire consulenza al Consiglio federale in materia di politica dell’infanzia e della gioventù;
- osservare la situazione delle giovani generazioni in Svizzera evidenziandone gli sviluppi e proponendo, se necessario, eventuali misure;
- esaminare a scadenze regolari se la presente legge tiene in debito conto le condizioni di vita dei fanciulli e dei giovani;
- prima dell’adozione di importanti leggi federali e ordinanze in materia di politica dell’infanzia e della gioventù, esprimere il proprio parere circa le ripercussioni delle stesse sui fanciulli e sui giovani;
- sensibilizzare l’opinione pubblica sulle esigenze dei fanciulli e dei giovani.
Nell’adempimento dei suoi compiti, la CFIG assicura un giusto equilibrio tra i bisogni di protezione, di promozione e di partecipazione dei fanciulli e dei giovani .