La presente ordinanza disciplina il trattamento, la detenzione, l’utilizzazione e gli interventi su animali vertebrati, cefalopodi ( Cephalopoda ) e decapodi ( Reptantia ).
455.1 — OPAn
Ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn)
del 23 aprile 2008 (Stato 1° febbraio 2026)
Il Consiglio federale svizzero,
vista la legge federale del 16 dicembre 2005 1 sulla protezione degli animali (LPAn); visto l’articolo 19 capoverso 1 della legge del 21 marzo 2003 2 sull’ingegneria genetica 3 ,
ordina:
Capitolo 1 Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto
Art. 2 Definizioni
A seconda dello stato di addomesticamento si distinguono le seguenti categorie animali:
- animali domestici: gli animali addomesticati delle specie equina, bovina, suina, ovina e caprina, escluse le specie esotiche; yak e bufali addomesticati; lama e alpaca; conigli domestici, cani e gatti domestici, piccioni e volatili domestici quali polli, tacchini, faraone, oche e anatre;
- animali selvatici: gli animali vertebrati, esclusi gli animali domestici, i cefalopodi e i decapodi.
A seconda del tipo di utilizzo si distinguono le seguenti categorie animali:
- animali da reddito: animali di specie che sono detenute o destinate a essere detenute per la produzione diretta o indiretta di derrate alimentari o per una prestazione di altro genere;
- animali da compagnia: gli animali tenuti o destinati a essere tenuti presso l’alloggio domestico per l’interesse che suscitano o per compagnia;
- animali da laboratorio: gli animali utilizzati o destinati a essere utilizzati in esperimenti.
Ai sensi della presente ordinanza, si intendono per:
- a titolo professionale: commercio e detenzione, accudimento e allevamento di animali con l’intenzione di ricavarne un reddito o un profitto per sé o per terzi o di coprire i costi propri o di terzi; la controprestazione non deve essere corrisposta necessariamente in denaro;
- cambiamento di destinazione d’uso: realizzazione di un sistema di detenzione in edifici esistenti, realizzazione di un sistema di detenzione per capi di un’altra specie animale o di un’altra categoria della stessa specie oppure realizzazione di un nuovo sistema di detenzione per animali della stessa categoria;
- uscita: movimento libero all’aperto durante il quale l’animale stesso può decidere autonomamente il tipo di passo, la direzione e la velocità dei suoi spostamenti, senza essere trattenuto da pastoie, redini, guinzagli, finimenti, capestri, catene o simili;
- box: recinto all’interno di un locale;
- parco: area delimitata in cui sono detenuti gli animali, incluse aree d’uscita, gabbie, voliere, terrari, acquari, bacini di allevamento e stagni da pesca;
- area d’uscita: pascolo o parco adatto all’uscita quotidiana degli animali in qualsiasi condizione atmosferica;
- ricovero: installazioni coperte quali ripari, stalle o capannine, in cui gli animali sono detenuti o in cui possono ritirarsi per proteggersi dalle condizioni meteorologiche;
- canile: recinto all’aperto con un rifugio o uno spazio sempre accessibile collocato all’interno di un edificio;
- allevamento: l’accoppiamento mirato di animali in vista di un obiettivo d’allevamento, la riproduzione senza obiettivi d’allevamento e la produzione di animali mediante metodi di riproduzione artificiale;
- obiettivo d’allevamento: sviluppo, mediante selezione, di determinate caratteristiche interne ed esterne di un animale;
- animali con mutazioni patologiche: animale che, in seguito a una mutazione genetica, presenta dolori, sofferenze, lesioni, ansietà o ha subito un intervento invasivo nel suo aspetto fisico o nelle sue capacità. La mutazione che compromette il benessere dell’animale può svilupparsi spontaneamente, essere indotta fisicamente o chimicamente o essere causata da mutazioni genetiche;
- linea o ceppo con mutazioni patologiche: linee o ceppi di allevamento che comprendono animali con mutazioni patologiche o il cui allevamento comporta un’eccessiva strumentalizzazione degli animali;
- centro di detenzione di animali da laboratorio: centro che detiene, alleva o commercia animali da laboratorio;
- 4 misure che riducono l’aggravio: misure, come determinate cure o l’adeguamento delle condizioni di detenzione, attraverso le quali si riduce o si evita l’aggravio di un animale in un centro di detenzione di animali da laboratorio o durante un esperimento;
- 5 criteri d’interruzione: eventi o sintomi stabiliti in anticipo e al verificarsi dei quali:1.un animale in un centro di detenzione di animali da laboratorio deve essere abbattuto,2.un animale deve essere escluso dall’esperimento ed eventualmente abbattuto;
- macellazione: l’uccisione di animali allo scopo di ottenere prodotti alimentari;
- utilizzazione:1.di un equide6: il lavoro da sellato, la conduzione a mano o per la cavezza nonché il movimento mediante la giostra meccanica,2.di un cane: l’impiego per scopi diversi da quelli previsti per gli animali da compagnia,3.di altri animali: l’impiego a titolo professionale di un prodotto o di una caratteristica comportamentale dell’animale;
- 7 equidi: gli animali addomesticati della specie equina, ovvero cavalli, asini, muli e bardotti;
- 8 …
- bovini: gli animali addomesticati della specie bovina, inclusi yak e bufali;
- pensione o rifugio per animali: centro di detenzione che prende a pensione o accoglie e accudisce animali a cui il proprietario ha rinunciato o che sono stati abbandonati;
- 9 sistema d’informazione animex-ch: sistema d’informazione ai sensi dell’ordinanza animex-ch del 1° settembre 201010;
- 11 USAV: Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria.
- 12 animali geneticamente modificati: animali il cui materiale genetico nelle cellule germinali è stato modificato con tecniche di modificazione genetica secondo l’allegato 1 dell’ordinanza del 9 maggio 201213 sull’impiego confinato in un modo non riscontrabile in condizioni naturali in seguito a incrocio o ricombinazione naturale;
- 14 decapodi: crostacei del sottordine Pleocyemata, eccettuati gli ordini parziali Stenopodidea e Caridea.
I termini regione d’estivazione, regione di montagna e unità standard di manodopera sono da intendersi ai sensi della legislazione sull’agricoltura.
Le costruzioni nuove o quelle che hanno subito un cambiamento di destinazione d’uso e gli edifici che sono stati ricostruiti o ampliati sono considerati, ai sensi della presente ordinanza, di nuova realizzazione .
Capitolo 2 Detenzione e trattamento degli animali
Sezione 1 Disposizioni generali15
Art. 3 Principi16
Gli animali devono essere tenuti e trattati in modo che non siano turbati nelle loro funzioni corporee o nel comportamento e che la loro facoltà di adattamento non sia messa alla prova in modo eccessivo. 17
I ricoveri e i parchi devono essere provvisti di luoghi adeguati in cui gli animali possano alimentarsi, abbeverarsi, urinare e defecare, di luoghi coperti in cui possano riposarsi e ritirarsi, di materiali che permettano loro di soddisfare le esigenze comportamentali tipiche della specie, di dispositivi per la cura del corpo e di ambienti climatizzati.
L’alimentazione e la cura sono adeguati se, alla luce delle esperienze acquisite e delle conoscenze fisiologiche, etologiche e igieniche, rispondono alle esigenze degli animali.
Gli animali non possono essere tenuti costantemente legati.
Art. 4 Alimentazione
Gli animali devono ricevere regolarmente e in quantità sufficienti alimenti adeguati e acqua. Se sono tenuti in gruppo, il detentore di animali deve provvedere affinché ogni animale riceva alimenti e acqua a sufficienza.
Gli animali devono poter soddisfare le esigenze comportamentali, legate all’assunzione di cibo, tipiche della specie.
Gli animali vivi possono essere dati in pasto soltanto ad animali selvatici. La condizione è che questi ultimi abbiano un comportamento normale di cattura e di uccisione e che:
- non possa essere assicurata l’alimentazione con animali morti o altri alimenti;
- sia prevista una reintroduzione nell’ambiente naturale; oppure
- l’animale selvatico e la sua preda siano tenuti in un parco comune sistemato in modo adeguato anche per la preda.
Art. 5 Cura
Il detentore di animali deve controllare, con una frequenza variabile a seconda delle necessità, il benessere degli animali e lo stato delle attrezzature. Deve eliminare prontamente i difetti delle attrezzature che pregiudicano il benessere degli animali o prendere provvedimenti volti ad assicurare la protezione degli stessi.
La cura è intesa a prevenire malattie e ferimenti. Il detentore di animali è responsabile del fatto che gli animali malati o feriti siano portati in un ricovero, siano curati e trattati senza indugio tenendo conto del loro stato oppure siano abbattuti. Le attrezzature necessarie a tal fine devono essere disponibili in tempo utile. Durante lo svolgimento di trattamenti veterinari o simili, gli animali devono poter essere legati o immobilizzati in modo sicuro.
Le abitudini legate alla cura del corpo tipiche della specie non devono essere limitate inutilmente dalle condizioni di detenzione. Se ciò accade, esse devono essere sostituite da cure adeguate.
Zoccoli, unghioni e artigli devono essere curati e tagliati periodicamente e a regola d’arte. L’eventuale ferratura degli zoccoli deve essere effettuata a regola d’arte.
Art. 6 Protezione dalle condizioni meteorologiche
Il detentore di animali deve provvedere a fornire la necessaria protezione agli animali che non possono adattarsi alle condizioni meteorologiche.
Art. 7 Ricoveri, parchi, suolo
I ricoveri e i parchi devono essere costruiti e allestiti in modo tale che:
- il rischio di ferimento degli animali sia minimo;
- la salute degli animali non sia compromessa; e
- gli animali non possano fuggire.
I ricoveri e i parchi devono essere costruiti e allestiti in modo e con dimensioni tali da consentire agli animali di seguire il comportamento tipico della loro specie.
I suoli devono essere configurati in modo tale da non compromettere la salute degli animali.
Art. 8 Poste, box, dispositivi d’attacco
Le poste, i box e i dispositivi d’attacco devono essere concepiti in modo che gli animali non si feriscano e possano tenersi eretti, coricarsi, riposarsi e alzarsi nel modo tipico della loro specie.
Le corde, le catene, i collari e i dispositivi analoghi devono essere controllati regolarmente e adeguati alla taglia degli animali.
Art. 9 Stabulazione in gruppo
Per stabulazione in gruppo si intende la detenzione di diversi animali di una o più specie in un ricovero o in un parco in cui ogni animale possa muoversi liberamente.
In caso di stabulazione in gruppo il detentore di animali deve:
- tener conto del comportamento delle singole specie e di quello del gruppo;
- se necessario, prevedere per gli animali la possibilità di evitarsi e di ritirarsi; e
- per gli animali che vivono temporaneamente da soli e per gli animali incompatibili, predisporre ricoveri separati o parchi d’isolamento.
Art. 10 Requisiti minimi
I ricoveri e i parchi devono soddisfare i requisiti di cui agli allegati 1–3.
Se nei sistemi di stabulazione vengono effettuati lavori di manutenzione che non si limitano alla sostituzione dei singoli elementi dell’impianto di stabulazione, occorre verificare se il locale è suddivisibile in modo tale che per le poste, i box di riposo, i settori di riposo, le corsie, le poste di foraggiamento e le aree di foraggiamento siano rispettate le dimensioni minime di cui all’allegato 1 per le stalle di nuova realizzazione.
L’autorità cantonale può autorizzare deroghe ai requisiti minimi nei casi menzionati al capoverso 2. Essa considera a tal fine l’onere risultante per il detentore di animali e il benessere degli animali.
Art. 11 Clima nei locali
Il clima nei locali e nei parchi interni deve essere adeguato agli animali.
Nei locali chiusi con aerazione artificiale l’afflusso di aria fresca deve essere assicurato anche in caso di guasto all’impianto.
Art. 12 Rumore
Gli animali non possono essere esposti a rumori eccessivi per un lungo periodo.
Un rumore è considerato eccessivo se provoca nell’animale un comportamento aggressivo, di fuga, di scansamento oppure se ne provoca l’irrigidimento e l’animale non si può sottrarre alla fonte del rumore. 18
Art. 13 Specie sociali
Gli animali delle specie sociali devono avere adeguati contatti con i conspecifici.
Art. 1419 Deroghe a disposizioni
Sono ammesse deroghe alle disposizioni sulla detenzione e sul trattamento degli animali se necessarie per motivi medici o per assicurare il rispetto di norme di polizia sanitaria.
Sezione 2 Deroghe all’obbligo di anestesia di cui all’articolo 16 LPAn
Art. 15
L’anestesia non è richiesta per gli interventi se, secondo il giudizio del veterinario, si rivela inopportuna o impraticabile per motivi medici.
Le persone esperte possono eseguire i seguenti interventi senza anestesia:
- la marchiatura degli animali, ad eccezione dei pesci, mediante un metodo che sottoponga l’animale al minor stress possibile;
- la levigatura della punta dei denti dei lattonzoli;
- la spuntatura del becco ai volatili domestici nel primo e nel secondo giorno di vita negli incubatoi;
- l’accorciamento degli arti e degli speroni dei pulcini maschi destinati all’allevamento di polli da ingrasso e di galline ovaiole nel primo e nel secondo giorno di vita negli incubatoi.20
Sono considerate esperte le persone che hanno potuto acquisire le conoscenze necessarie e l’esperienza pratica sotto la guida e la supervisione di uno specialista e che effettuano regolarmente tali interventi.
Sezione 3 Pratiche vietate
Art. 16 Pratiche vietate su tutte le specie animali
È vietato maltrattare gli animali, trascurarli o sottoporli a un sovraffaticamento inutile.
In particolare è vietato:
- uccidere gli animali in modo crudele;
- percuotere gli animali sugli occhi o sugli organi genitali e rompere o schiacciare la coda;
- uccidere gli animali con dolo, segnatamente sparare ad animali addomesticati o tenuti in cattività;
- organizzare lotte tra animali o con animali nel corso delle quali essi vengono torturati o uccisi;
- utilizzare gli animali per esposizioni, pubblicità, riprese cinematografiche o scopi analoghi, se ciò comporta loro evidenti dolori, sofferenze o lesioni;
- abbandonare un animale con l’intenzione di liberarsene;
- somministrare sostanze e prodotti per influenzare il rendimento o per modificare l’aspetto esteriore qualora ciò comprometta la salute o il benessere dell’animale;
- 21 partecipare a concorsi e a manifestazioni sportive con animali in cui si utilizzano sostanze o prodotti vietati secondo le liste di riferimento delle associazioni sportive o secondo la lista definita dall’USAV in una pertinente ordinanza;
- effettuare od omettere l’esecuzione di pratiche in vista di esposizioni se ciò procura all’animale dolori o lesioni o compromette in altro modo il suo benessere;
- effettuare pratiche a sfondo sessuale con gli animali;
- spedire gli animali per pacco;
- esportare temporaneamente animali per l’attuazione di pratiche vietate e reimportarli;
- 22 utilizzare sistemi di recinzione che emettono scariche elettriche tramite un ricevitore applicato sul corpo dell’animale.
L’autorità cantonale può obbligare gli organizzatori di concorsi e di competizioni sportive a eseguire controlli antidoping sugli animali o chiedere alla federazione sportiva nazionale l’esecuzione di tali controlli. I costi sono a carico degli organizzatori.
Art. 17 Pratiche vietate sui bovini
Sui bovini sono inoltre vietate le pratiche seguenti:
- accorciare la coda;
- la privazione di acqua durante la messa in asciutta;
- l’utilizzo di anelli elastici e di sostanze corrosive per l’asportazione delle corna o della radice delle corna;
- la modifica della posizione delle corna mediante pesi che esercitano una trazione sulle stesse;
- 23 interventi invasivi sulla lingua, sul frenulo linguale, al setto nasale o sul muso per evitare disturbi comportamentali quali la suzione reciproca o l’arrotolamento della lingua;
- 24 la marchiatura a freddo e a caldo;
- 25 la somministrazione di sostanze o prodotti che modificano il temperamento naturale o il comportamento dell’animale;
- 26 interventi meccanici, fisici o elettrici sulla mammella e lunghi intervalli tra una mungitura e l’altra che modificano la forma naturale della mammella o che causano uno stato di riempimento innaturale;
- 27 l’introduzione di corpi estranei per presentazioni;
- 28 l’applicazione di una fasciatura stretta ai garretti e l’aspirazione della linfa nella regione dei garretti per presentazioni;
- 29 la somministrazione di sostanze o prodotti nel rumine mediante sonda per presentazioni;
- 30 l’impiego di dispositivi a scarica elettrica per calmare temporaneamente l’animale;
- 31 l’utilizzo dell’anello nasale per legare i tori;
- 32 interventi sul pene dei tori utilizzati per rilevare i calori;
- 33 la decornazione di bufali e yak.
Art. 18 Pratiche vietate sui suini
Sui suini sono inoltre vietate le pratiche seguenti:
- l’accorciamento della coda;
- la resezione dei denti nei lattonzoli;
- l’applicazione di anelli nasali, graffe o fili metallici nel grugno.
Art. 19 Pratiche vietate sugli ovini e sui caprini
Sugli ovini e sui caprini sono inoltre vietate le pratiche seguenti:
- l’utilizzo di anelli elastici e di sostanze corrosive per l’asportazione delle corna o della base delle corna;
- interventi sul pene dei montoni o caproni utilizzati per rilevare i calori.
Sugli ovini è inoltre vietato l’accorciamento della coda. 34
Art. 20 Pratiche vietate sui volatili domestici
Sui volatili domestici sono inoltre vietate le pratiche seguenti:
- il taglio del becco;
- 35 la spuntatura del becco; è consentita la spuntatura nel primo e nel secondo giorno di vita negli incubatoi;
- il taglio delle appendici della testa e delle ali;
- l’utilizzo di occhiali e di lenti a contatto nonché l’applicazione di dispositivi che impediscono la chiusura del becco;
- la privazione dell’acqua per provocare la muta;
- l’ingozzamento;
- la spiumatura degli animali vivi;
- 36 la triturazione di embrioni a partire dal momento in cui non si può escludere la percezione del dolore e la triturazione di pulcini vivi;
- 37 l’accorciamento degli arti e degli speroni nella zona del tessuto irrorato di sangue; è consentito l’accorciamento per i pulcini maschi destinati all’allevamento di polli da ingrasso e di galline ovaiole nel primo e nel secondo giorno di vita negli incubatoi.
Art. 21 Pratiche vietate sugli equidi38
Sugli equidi è inoltre vietato:
- accorciare il fusto della coda;
- modificare la posizione naturale dello zoccolo, impiegare ferrature dannose e fissare pesi alla regione degli zoccoli;
- incitare o punire gli equidi con dispositivi a scarica elettrica quali speroni, frustini o altri apparecchi elettrici di conduzione;
- impiegarli nelle competizioni equestri se sono stati tagliati o anestetizzati i nervi delle zampe o se la pelle degli arti è stata sensibilizzata o se è stato applicato un apparecchio che provoca dolore agli arti;
- eliminare i peli tattili;
- legare la lingua;
- 39 sbarrarli;
- 40 usare metodi che provocano un’iperflessione del collo o del dorso (rollkur);
- 41 impiegare i seguenti dispositivi:1.briglie con componenti dentati, taglienti, comprimenti o duri, come i naselli e le cavezze con componenti metallici appoggiati senza imbottitura sull’osso nasale,2.morsi a torciglione o con spigoli, come quelli a filo o a catena.
Art. 2242 Pratiche vietate sui cani e obbligo di notifica in caso di deroghe al divieto di accorciamento
Sui cani è inoltre vietato:
- recidere la coda o le orecchie e praticare interventi chirurgici per ottenere orecchie cadenti;
- sopprimere gli organi vocali;
- utilizzare animali vivi per addestrare o esaminare cani, ad eccezione dell’addestramento e dell’esame di cani da caccia secondo l’articolo 75 capoverso 1 e dell’addestramento di cani da protezione del bestiame e di cani da conduzione del bestiame;
- offrire, vendere, regalare o esporre cani con orecchie o coda recise se l’intervento è stato eseguito violando le disposizioni svizzere sulla protezione degli animali;
- importare o fare transitare cani violando le disposizioni di importazione e di transito di cui agli articoli 76a e 76b.
I detentori di cani devono notificare al servizio specializzato cantonale le seguenti caratteristiche dei cani:
- orecchie o coda recise per motivi medici;
- coda corta congenita.
Il servizio specializzato cantonale inserisce le caratteristiche nella banca dati di cui all’articolo 30 capoverso 2 della legge del 1° luglio 1966 43 sulle epizoozie (LFE).
Art. 23 Pratiche vietate sui pesci e sui decapodi
Per quanto riguarda i pesci e i decapodi è inoltre vietato:
- pescare con la lenza con l’intenzione di rimettere i pesci in acqua;
- l’impiego di pesci da esca vivi;
- l’impiego di lenze con ardiglione;
- il trasporto di pesci vivi su ghiaccio o in acqua ghiacciata;
- l’utilizzo di mezzi ausiliari che ledono le parti molli dei decapodi;
- 44 il trasporto di decapodi vivi direttamente su ghiaccio o in acqua ghiacciata;
- 45 la detenzione fuori dall’acqua di decapodi che vivono in acqua.
Le deroghe ai divieti di ricorrere a pesci da esca vivi, di utilizzare lenze con ardiglione e di trasportare pesci vivi su ghiaccio o in acqua ghiacciata sono disciplinate negli articoli 3 e 5 b dell’ordinanza del 24 novembre 1993 46 concernente la legge federale sulla pesca.
Art. 24 Altre pratiche vietate
È inoltre vietato:
- amputare l’ultima falange delle zampe anteriori dei gatti domestici e di altri felini (Felidae);
- eseguire interventi chirurgici per facilitare la detenzione di animali da compagnia, come la resezione dei denti, il taglio delle ali, l’asportazione delle ghiandole; sono eccettuati gli interventi per prevenire la riproduzione e l’asportazione della falange supplementare dei cani;
- tenere pappagalli sul trespolo e canarini canterini in gabbie da richiamo;
- utilizzare rivestimenti in carta vetrata nei posatoi per uccelli,
- 47 tagliare il becco ai ratiti e applicare dispositivi che impediscono la chiusura del becco, nonché raccogliere piume da ratiti vivi;
- 48 realizzare e gestire parchi accessibili al pubblico con conigli, piccoli roditori e pulcini in occasione di manifestazioni.
Sezione 4 Allevamento di animali
Art. 25 Principi
L’allevamento deve mirare all’ottenimento di animali sani, privi di proprietà o caratteristiche lesive della loro dignità. 49
Gli obiettivi di allevamento che determinano limitazioni agli organi o alle funzioni sensoriali oppure differenze rispetto al comportamento tipico della specie sono ammessi soltanto se possono essere compensati senza che il benessere dell’animale sia compromesso a livello di cura, detenzione o alimentazione, senza praticare interventi e senza eseguire cure mediche regolari.
Sono vietati:
- 50 l’allevamento di animali che potrebbe privare questi ultimi a livello ereditario di parti del corpo o di organi tipici della specie o comportare malformazioni che causerebbero loro dolori, sofferenze o lesioni;
- l’allevamento di animali che presentano un comportamento diverso da quello tipico della specie e che potrebbe rendere difficile o addirittura impossibile la vita con i conspecifici.
Il detentore di animali deve adottare i provvedimenti del caso per evitare che gli animali si riproducano in modo incontrollato.
Art. 26 Metodi di riproduzione
I metodi di riproduzione non possono essere utilizzati per colmare carenze nella capacità di riproduzione naturale di una popolazione.
Il capoverso 1 non si applica all’allevamento di pesci da ripopolamento e di pesci commestibili. 51
Art. 27 Utilizzo di metodi di riproduzione artificiale
Chiunque utilizza metodi di riproduzione artificiale deve essere titolare di un diploma di veterinario o dell’attestato di capacità dell’USAV 52 quale tecnico di inseminazione di cui all’articolo 51 capoverso 1 lettera c dell’ordinanza del 27 giugno 1995 53 sulle epizoozie (OFE).
Chiunque pratica l’inseminazione esclusivamente nel proprio effettivo deve essere titolare dell’attestato di capacità di tecnico di inseminazione operante nella propria azienda secondo l’articolo 51 capoverso 1 lettera a OFE.
Nell’allevamento di pesci commestibili e di pesci da ripopolamento le persone che utilizzano metodi di riproduzione artificiale devono avere conseguito una formazione di cui all’articolo 196.
Art. 28 Allevamento di cani e gatti
L’incrocio di cani e gatti domestici con i loro equivalenti selvatici è vietato.
Nell’allevamento di cani la selezione deve tenere conto dello scopo di utilizzo e mirare all’ottenimento di cani con un carattere equilibrato, una buona sociabilità e modesta aggressività nei confronti di persone e animali.
Un cane che presenta un comportamento oltremodo aggressivo o un’ansietà superiore alla norma deve essere escluso dall’allevamento.
Art. 29 Disposizioni in materia di allevamento
L’USAV può emanare disposizioni di carattere tecnico sull’allevamento di determinate specie, razze, ceppi o linee d’allevamento con caratteristiche particolari.
Art. 30 Controllo degli effettivi nell’allevamento professionale di animali da compagnia, cani da lavoro e animali selvatici
Chiunque alleva a titolo professionale animali da compagnia, cani da lavoro o animali selvatici deve tenere un registro di controllo degli effettivi.
Nel registro occorre indicare:
- per cani, gatti e pappagalli di grossa taglia: nome, identificazione e data di nascita di tutti gli animali da allevamento e della loro progenie; diminuzione dell’effettivo ed eventuale indicazione della causa;
- per le altre specie animali: numero e provenienza degli animali da allevamento, data di nascita e, se conosciuto, numero degli animali giovani; diminuzione dell’effettivo ed eventuale indicazione della causa.
Sezione 5 Trattamento degli animali in occasione di manifestazioni
Art. 30a Obblighi delle persone coinvolte
Le manifestazioni devono essere pianificate e svolte in modo tale che gli animali coinvolti non siano esposti a rischi che superano quelli derivanti dalla natura della manifestazione e che siano evitati dolori, sofferenze, lesioni o un sovraffaticamento.
Gli organizzatori devono in particolare provvedere affinché:
- sia previsto un elenco aggiornato nel quale figurano per ciascun partecipante l’indirizzo, le specie animali, il numero e, se prevista, l’identificazione degli animali;
- lo svolgimento della manifestazione permetta agli animali fasi adeguate di riposo e recupero; e
- gli animali messi alla prova in modo eccessivo dalla situazione vengano adeguatamente ricoverati e assistiti in modo opportuno.
Se gli animali vengono accuditi dagli organizzatori, questi ultimi devono designare un numero sufficientemente elevato di persone in grado di provvedere all’accudimento e un responsabile. Il responsabile deve essere una persona esperta e sempre raggiungibile durante la manifestazione.
I partecipanti devono in particolare provvedere affinché:
- partecipino alla manifestazione soltanto animali sani e il loro benessere sia garantito;
- non partecipino alla manifestazione animali allevati in base a obiettivi di allevamento non ammessi (art. 25 cpv. 2); e
- gli animali giovani ancora in lattazione vengano esposti soltanto con la madre.
Se gli organizzatori apprendono che il partecipante non adempie gli obblighi di cui al capoverso 4 devono adottare i provvedimenti necessari.
L’elenco di cui al capoverso 2 lettera a deve essere presentato, su richiesta, all’autorità competente.
Art. 30b Superamento delle dimensioni minime per un breve periodo
Alle manifestazioni è possibile tenere gli animali in ricoveri e in parchi che derogano lievemente alle dimensioni minime di cui agli allegati 1 e 2 per una durata massima di quattro giorni. Se giornalmente gli animali vengono tenuti in movimento o allenati in modo sufficiente è possibile tenerli in tali ricoveri e parchi per una durata massima di otto giorni.
I requisiti per gli impianti e l ’ illuminazione dei ricoveri e dei parchi devono comunque essere rispettate e il clima deve essere adeguato agli animali.
Capitolo 3 Animali domestici
Sezione 1 Disposizioni generali
Art. 31 Requisiti per i detentori di animali domestici
Chiunque accudisce oltre 10 unità di bestiame grosso da reddito deve aver conseguito una formazione in agricoltura di cui all’articolo 194.
La condizione di cui al capoverso 1 non si applica ai detentori di animali delle regioni di montagna che necessitano di meno di 0,5 unità standard di manodopera. Essi devono soddisfare i requisiti di cui al capoverso 4.
Se la persona che accudisce gli animali in un’azienda d’estivazione non possiede la formazione di cui al capoverso 1, il gestore dell’azienda d’estivazione è responsabile del fatto che il personale addetto all’accudimento degli animali sia sorvegliato da una persona in possesso di una formazione di cui al capoverso 1.
Nelle detenzioni di piccole dimensioni, ovvero con al massimo 10 unità di bestiame grosso, la persona responsabile della detenzione e dell’accudimento deve possedere un attestato di competenza di cui all’articolo 198 per la detenzione di:54
- oltre 3 suini oppure oltre 10 ovini o caprini, senza contare i cuccioli dipendenti dalla madre;
- oltre 5 equidi55, senza contare i puledri non svezzati;
- bovini, alpaca o lama;
- conigli, se si producono oltre 500 animali all’anno;
- volatili domestici, se sono detenute oltre 150 galline ovaiole o si producono almeno 200 pollastre o 500 polli da ingrasso all’anno.
Chiunque detiene a titolo professionale più di 11 equidi deve aver conseguito una formazione di cui all’articolo 197.
Art. 32 Decornazione e castrazione da parte dei detentori di animali
I detentori di animali possono effettuare la decornazione e la castrazione rispettivamente solo nelle prime tre e nelle prime due settimane di vita degli animali maschi ed esclusivamente nel proprio effettivo.
I detentori di animali devono possedere un attestato di competenza riconosciuto dall’Ufficio federale dell’agricoltura e dall’USAV e possono effettuare gli interventi solo sotto la guida e la supervisione del veterinario dell’effettivo. Se essi sono in grado di eseguire autonomamente questi interventi in anestesia, il veterinario dell’effettivo comunica all’autorità cantonale competente il loro nominativo per la verifica delle competenze pratiche. Dal momento di questa comunicazione, i detentori di animali possono eseguire autonomamente tali interventi.
Nel caso dei capretti, l’anestesia per la decornazione deve essere eseguita da una persona titolare di un diploma in medicina veterinaria. 56
Art. 33 Illuminazione
Gli animali domestici non possono essere tenuti costantemente al buio.
I locali in cui gli animali soggiornano in prevalenza devono essere illuminati con luce naturale.
L’intensità luminosa deve essere di giorno di almeno 15 lux, eccetto nei settori in cui gli animali si riposano o si ritirano e nei nidi, purché gli animali abbiano costantemente a disposizione un altro luogo sufficientemente illuminato; l’intensità luminosa per i volatili domestici è disciplinata dall’articolo 67.
Se l’intensità luminosa nei locali esistenti il 1° settembre 2008 non può essere ottenuta con la luce naturale del giorno mediante investimenti sostenibili o lavori ragionevoli di posa di finestre o di superfici che permettano l’infiltrazione di luce, occorre utilizzare altre fonti di luce artificiale.
La fase di luce non può essere estesa artificialmente a più di 16 ore al giorno, eccetto nei primi tre giorni di vita dei pulcini, in cui può essere prolungata fino a 24 ore. In caso di impiego di programmi di illuminazione, la fase di luce per l’allevamento di galline ovaiole può essere abbreviata.
Sono vietati i programmi di illuminazione che prevedono più di una fase di oscurità nell’arco di 24 ore.
Art. 34 Pavimenti
I pavimenti fissi devono essere antisdrucciolevoli e sufficientemente puliti. Nel settore di riposo devono essere sufficientemente asciutti e soddisfare il fabbisogno di calore degli animali.
I pavimenti perforati devono essere adeguati alla taglia e al peso degli animali. Devono essere piani e gli elementi che li compongono devono essere inamovibili.
Art. 35 Dispositivi per dirigere il comportamento degli animali nella stalla e nell’area d’uscita57
I dispositivi taglienti, acuminanti o a scarica elettrica per dirigere il comportamento degli animali nella stalla sono vietati. Le deroghe sono disciplinate nei capoversi di cui sotto.
Per i bovini sono ammesse a titolo provvisorio recinzioni elettriche fisse nella stabulazione libera per consentire lo svolgimento dei lavori di stalla.
Per i bovini non possono essere installate nuove poste munite di gioghi elettrici. 58
Per l’impiego di gioghi elettrici vigono le disposizioni seguenti:
- sono consentiti soltanto i gioghi elettrici regolabili secondo l’altezza dei singoli animali;
- 59 possono essere impiegati soltanto per le vacche e per i bovini femmina di età superiore a 18 mesi;
- possono essere utilizzati soltanto trasformatori adatti per i gioghi elettrici e autorizzati secondo l’articolo 7 capoverso 2 LPAn;
- le poste devono essere lunghe almeno 175 cm;
- la distanza tra il garrese e il giogo elettrico non può essere inferiore a 5 cm;
- i trasformatori possono essere accesi al massimo due giorni a settimana;
- nei giorni che precedono il parto e fino a una settimana dopo lo stesso il giogo elettrico deve essere spostato fino alla posizione superiore.
Le aree d’uscita possono essere delimitate da recinti elettrici se sono sufficientemente grandi e concepite in modo da permettere agli animali di tenersi a una distanza adeguata dal recinto e di evitarsi. 60
Art. 36 Detenzione permanente all’aperto
Gli animali domestici non possono essere esposti a lungo e senza protezione a condizioni meteorologiche estreme. Se in tali condizioni non vengono messi in stalla, gli animali devono disporre di una protezione adeguata, naturale o artificiale, che offra un riparo a tutti gli animali nello stesso tempo e li protegga dall’umidità, dal vento o da una forte insolazione. Deve inoltre essere disponibile un settore di riposo sufficientemente asciutto.
Se nella regione d’estivazione non esiste una protezione adeguata in caso di condizioni meteorologiche estreme, occorre garantire mediante appositi provvedimenti che il bisogno di riposo e di protezione degli animali sia soddisfatto.
La quantità di foraggio del pascolo deve essere adeguata alle dimensioni del gruppo. In caso contrario, occorre mettere a disposizione altro foraggio appropriato.
Sezione 2 Bovini
Art. 37 Foraggiamento
I vitelli tenuti in stalle o in capannine devono avere sempre accesso all’acqua.
Gli altri bovini devono avere accesso all’acqua almeno due volte al giorno. Qualora questo non fosse possibile nella regione d’estivazione, occorre garantire mediante appositi provvedimenti che il fabbisogno di acqua degli animali sia coperto.
I vitelli devono essere foraggiati con alimenti sufficientemente ricchi di ferro.
I vitelli di età superiore a due settimane devono avere a libera disposizione fieno, mais o altro foraggio adeguato che garantisca l’apporto di fibre grezze. La paglia da sola non costituisce una forma di foraggio adeguato.
È vietato mettere la museruola ai vitelli.
Art. 38 Detenzione di vitelli
I vitelli di età inferiore a quattro mesi non possono essere tenuti legati.
I vitelli possono essere legati o immobilizzati in altro modo per un breve periodo.
I vitelli di età compresa fra due settimane e quattro mesi devono essere tenuti in gruppo, sempre che l’azienda conti più di un vitello. Sono eccettuati i vitelli tenuti da soli in capannine con accesso permanente a un parco all’aperto.
I vitelli tenuti da soli devono avere un contatto visivo con i conspecifici.
Art. 39 Settore di riposo
Il settore di riposo per vitelli fino a quattro mesi, vacche, manze in gestazione avanzata, tori riproduttori, bufali e yak deve essere provvisto di una lettiera sufficiente e adeguata.
Per gli altri bovini occorre mettere a disposizione un settore di riposo provvisto di una lettiera sufficiente e adeguata o di un materiale soffice e plastico.
I bovini da ingrasso di età superiore a cinque mesi non possono essere tenuti esclusivamente in box ad area unica con lettiera profonda. La detenzione deve garantire l ’ usura degli zoccoli. 61
Art. 40 Stabulazione fissa
I bovini tenuti legati devono potersi muovere regolarmente all’aperto, almeno per 60 giorni dal 1° maggio al 31 ottobre e almeno per 30 giorni dal 1° novembre al 30 aprile. Possono essere privati dell’uscita all’aperto per al massimo due settimane. L’uscita deve essere annotata in un apposito registro. 62
L’USAV può prevedere deroghe per l’uscita dei tori riproduttori.
I vitelli le cui madri o nutrici sono tenute legate possono stare nella stalla in contatto con esse solo per breve tempo durante l’abbeverata.
Per i bufali non possono essere installate nuove poste.
Gli yak non possono essere tenuti legati.
Art. 41 Stabulazione libera
Nelle stalle a stabulazione libera per bovini le corsie devono essere concepite in modo tale che gli animali possano evitarsi.
Nelle stalle a stabulazione libera con box di riposo il numero degli animali non deve superare quello dei box disponibili. I box di riposo devono essere provvisti di un bordo rialzato.
Gli animali partorienti devono essere ricoverati in un compartimento speciale sufficientemente ampio in cui possano muoversi liberamente. Sono eccettuati i parti che avvengono al pascolo e i casi particolari di parto inaspettato.
Per l’ingestione degli alimenti di base, ogni animale deve disporre di una posta di foraggiamento sufficientemente ampia, salvo in caso di forme di alimentazione ad libitum.
Art. 42 Possibilità di raffrescamento per bufali e yak
In caso di caldo intenso i bufali e gli yak devono avere la possibilità di rinfrescarsi.
Art. 43 Detenzione di yak
Gli yak devono essere tenuti in gruppo.
Gli yak devono avere sempre accesso a un pascolo o a un parchetto all’aperto.
Per le femmine adulte e le femmine primipare in gestazione avanzata valgono le misure minime previste per le vacche con un’altezza al garrese di 125 ± 5 cm di cui all’allegato 1 tabella 1.
Sezione 3 Suini
Art. 44 Esigenze comportamentali
I suini devono avere la possibilità di soddisfare le loro esigenze comportamentali in qualsiasi momento con paglia, foraggio grezzo o altro materiale equivalente.
Art. 45 Foraggiamento
I suini devono avere sempre accesso all’acqua, eccetto se sono tenuti all’aperto e abbeverati più volte al giorno.
Se sono tenuti in gruppo deve esserci un abbeveratoio ogni 12 animali in caso di foraggiamento secco oppure un abbeveratoio ogni 24 animali in caso di foraggiamento liquido.
Le scrofe riproduttrici, i suini da rimonta e i verri alimentati in modo razionato devono ricevere, oltre agli alimenti concentrati, sufficiente foraggio con un’elevata percentuale di fibre grezze.
Art. 46 Protezione dal caldo
Nei porcili di nuova realizzazione i suini di almeno 25 kg tenuti in gruppo e i verri devono avere la possibilità di rinfrescarsi in caso di caldo intenso.
Art. 47 Pavimenti e superfici di riposo
I suini devono disporre di un settore di riposo costituito da varie superfici piuttosto ampie; solo una minima parte della superficie può essere perforata per agevolare il deflusso dei liquidi. 63
Le gabbie per scrofe possono essere provviste di pavimento perforato soltanto per metà della superficie nel centro di monta e soltanto nella misura di un terzo della superficie nei box di foraggiamento e di riposo.
Art. 48 Detenzione
I suini devono essere tenuti in gruppo. Sono eccettuati le scrofe in lattazione o nel periodo di monta e i verri che hanno raggiunto la maturità sessuale.
I suini non possono essere tenuti legati.
I verri riproduttori e i suini da ingrasso non possono essere tenuti in gabbie.
Le gabbie per scrofe possono essere utilizzate soltanto durante il periodo di monta e per un massimo di dieci giorni.
Art. 49 Stabulazione in gruppo
I suini tenuti in gruppo possono essere legati nelle poste di foraggiamento o nelle gabbie soltanto al momento del pasto.
In caso di alimentazione razionata e utilizzo di sistemi di distribuzione automatica degli alimenti occorre garantire che durante il foraggiamento i suini non possano essere allontanati dal trogolo.
Nei box di foraggiamento e di riposo le corsie devono essere abbastanza ampie affinché gli animali possano girarsi liberamente ed evitarsi.
Art. 50 Box parto
I box parto devono essere concepiti in modo che la scrofa possa girarsi liberamente. In caso di aggressività verso i lattonzoli o di problemi agli arti la scrofa può essere immobilizzata durante il parto.
Alcuni giorni prima del parto il box deve essere provvisto a sufficienza di paglia lunga o di altro materiale adeguato alla costruzione del nido e, durante l’allattamento, di una lettiera sufficiente.
Il microclima del settore di riposo dei lattonzoli deve essere adeguato alle loro esigenze di calore.
Art. 50a64 Allevamento di lattonzoli senza la madre
Nelle prime due settimane di vita, i lattonzoli non possono essere svezzati e allevati senza la madre. Fanno eccezione i casi in cui la scrofa muore prematuramente, deve essere abbattuta o macellata per motivi di salute o ha problemi di salute che rendono impossibile l’allattamento.
Art. 51 Gabbie per suinetti
I suinetti svezzati non possono essere tenuti in gabbie a più piani. La parte superiore delle gabbie deve essere aperta.
Sezione 4 Ovini
Art. 52 Detenzione
Gli ovini non possono essere tenuti legati.
Gli ovini possono essere legati o immobilizzati in altro modo per un breve periodo.
Gli ovini devono disporre di un settore di riposo provvisto di una lettiera sufficiente e adeguata.
Gli ovini tenuti da soli devono avere un contatto visivo con i conspecifici.
Art. 53 Foraggiamento
Gli ovini devono avere accesso all’acqua almeno due volte al giorno. Qualora questo non fosse possibile nella regione d’estivazione, occorre garantire mediante appositi provvedimenti che il fabbisogno di acqua degli animali sia coperto.
Gli agnelli di età superiore a due settimane devono avere a libera disposizione fieno o altro foraggio grezzo adeguato. La paglia non può essere utilizzata come unica forma di foraggio grezzo.
Art. 54 Tosatura
Gli ovini da lana devono essere tosati almeno una volta all’anno.
Gli animali appena tosati devono essere protetti da condizioni meteorologiche estreme.
Sezione 5 Caprini
Art. 55 Detenzione
I caprini tenuti legati devono potersi muovere regolarmente all’aperto, almeno per 120 giorni nel periodo di foraggiamento verde e per 50 giorni nel periodo di foraggiamento invernale. Possono essere privati dell’uscita all’aperto per al massimo due settimane. L’uscita deve essere annotata in un apposito registro. Il tempo in cui i caprini sono tenuti legati al pascolo non vale come uscita.
Non possono più essere installate nuove poste per i caprini. Sono fatte salve le poste nelle stalle che vengono utilizzate solo stagionalmente nella regione d’estivazione.
I caprini devono disporre di un settore di riposo provvisto di una lettiera sufficiente e adeguata. Le nicchie di riposo sopraelevate possono essere prive di lettiera.
I caprini tenuti da soli devono avere un contatto visivo con i conspecifici.
I capretti di età inferiore a quattro mesi devono essere tenuti in gruppo, sempre che l’azienda conti più di un capretto.
Art. 56 Foraggiamento
I caprini devono avere accesso all’acqua almeno due volte al giorno. Qualora questo non fosse possibile nella regione d’estivazione, occorre garantire mediante appositi provvedimenti che il fabbisogno di acqua degli animali sia coperto.
I capretti di età superiore a due settimane devono avere a libera disposizione fieno o altro foraggio grezzo adeguato. La paglia non può essere utilizzata come unica forma di foraggio grezzo.
Sezione 6 Lama e alpaca
Art. 57 Detenzione
I lama e gli alpaca devono essere tenuti in gruppo. Sono eccettuati i maschi che hanno raggiunto la maturità sessuale. I capi tenuti da soli devono avere un contatto visivo con i conspecifici. 65
I lama e gli alpaca non possono essere tenuti legati.
I lama e gli alpaca devono disporre di un settore di riposo provvisto di una lettiera sufficiente e adeguata o isolato sufficientemente dal freddo in altro modo.
I lama e gli alpaca devono avere quotidianamente accesso per diverse ore a un parco all’aperto. Quest’ultimo deve essere provvisto di luoghi dove gli animali possono strofinarsi o rotolarsi.
Il suolo dei parchi la cui superficie non supera le dimensioni minime di cui all’allegato 1 tabella 6 deve essere provvisto di un rivestimento solido.
L’uso del filo spinato nei recinti dei parchi è vietato.
Art. 58 Foraggiamento
I lama e gli alpaca devono avere sempre accesso all’acqua.
I lama e gli alpaca devono avere sempre accesso a foraggio grezzo o a un pascolo.
Sezione 7 Equidi
Art. 59 Detenzione
Gli equidi non possono essere tenuti legati. Durante il foraggiamento, la cura, il trasporto, il riposo notturno durante le passeggiate, in occasione di manifestazioni o in situazioni analoghe non si applica tale divieto e gli equidi possono essere legati per breve tempo. Gli equidi appena stabulati in un’azienda o utilizzati a scopi militari possono essere tenuti legati per al massimo tre settimane.
I settori di riposo nei ricoveri devono essere provvisti di una lettiera sufficiente, adeguata, pulita e asciutta.
Gli equidi devono avere un contatto visivo, acustico e olfattivo con un conspecifico. 66
Sono riconosciuti come conspecifici:
- dei cavalli: cavalli, muli e bardotti;
- degli asini: asini, muli e bardotti;
- dei muli e i bardotti: muli, bardotti, cavalli e asini.67
Dopo lo svezzamento da parte della madre gli equidi devono essere tenuti in gruppo fino al raggiungimento dei 30 mesi di età o fino all’inizio della loro utilizzazione regolare. 68
Gli equidi tenuti in gruppo devono potersi evitare o ritirare; non è necessario prevedere la possibilità di evitarsi e di ritirarsi per i puledri svezzati e gli animali giovani fino all’inizio della loro utilizzazione regolare, tuttavia al massimo fino al raggiungimento dei 30 mesi di età. Nelle scuderie non possono esserci vicoli ciechi. 69
Art. 60 Foraggiamento e cura
Per soddisfare le esigenze comportamentali tipiche della specie, occorre mettere a disposizione degli equidi sufficiente foraggio grezzo, ad esempio paglia da foraggio, eccetto durante il pascolo.
Gli zoccoli devono essere curati in modo tale che l’equide possa assumere una posizione anatomicamente corretta, che non sia ostacolato nei suoi movimenti e in modo tale da prevenire malattie degli zoccoli.
Art. 61 Movimento
Agli equidi occorre concedere ogni giorno sufficiente movimento. Il movimento comprende l’utilizzazione e l’uscita.
L’area d’uscita deve presentare le dimensioni minime di cui nell’allegato 1 tabella 7 cifra 3. Se possibile occorre mettere è disposizione le superfici di cui nell’allegato 1 tabella 7 cifra 4.
In caso di estreme condizioni meteorologiche o del terreno, in via eccezionale è possibile far uscire gli equidi su una superficie coperta.
Agli equidi che non sono utilizzati devono essere concesse ogni giorno almeno due ore di uscita. 70
Gli equidi utilizzati devono uscire almeno due giorni a settimana, ogni volta per almeno due ore.
Nelle situazioni seguenti si può rinunciare all’uscita per al massimo quattro settimane purché in questo periodo gli equidi siano utilizzati ogni giorno:
- in caso di equidi appena stabulati in un’azienda;
- in caso di estreme condizioni meteorologiche o del terreno tra il 1° novembre e il 30 aprile;
- durante l’utilizzo a scopi militari;
- durante spettacoli equestri, competizioni sportive o esposizioni.
L’uscita deve essere annotata in un apposito registro.
Art. 6271
Art. 6372 Divieto dell’uso di filo spinato
L’uso del filo spinato nei recinti dei parchi è vietato.
L’autorità cantonale può rilasciare un permesso di deroga a tempo determinato per l’uso di filo spinato se i pascoli sono vasti e dispongono di un’ulteriore delimitazione.
Sezione 8 Conigli domestici
Art. 64 Esigenze comportamentali e detenzione in gruppo degli animali giovani
I conigli devono ricevere quotidianamente foraggio grezzo quale fieno o paglia e disporre in permanenza di oggetti da rodere.
Gli animali giovani non possono essere tenuti individualmente nelle prime otto settimane di vita.
Art. 65 Parchi
I parchi devono:
- 73 avere una superficie di base di cui nell’allegato 1 tabella 8 cifra 1 oppure, se la superficie di base è inferiore a tali misure, presentare una superficie sopraelevata di almeno 20 cm, sulla quale gli animali possono sdraiarsi con il corpo totalmente disteso;
- avere un settore sufficientemente alto da permettere agli animali di stare seduti in posizione eretta.
I parchi devono disporre di una zona oscurata in cui gli animali possano ritirarsi.
I parchi senza lettiera sono ammessi soltanto se i locali sono climatizzati.
I parchi per le coniglie in gestazione avanzata devono disporre di spazi per la preparazione del nido. Gli animali devono poterli imbottire con paglia o altro materiale adatto. Le coniglie devono potersi allontanare dai loro piccoli in un altro compartimento oppure su una superficie sopraelevata.
Sezione 9 Volatili e piccioni domestici
Art. 66 Attrezzature
I volatili e i piccioni domestici devono disporre di attrezzature sufficienti per il foraggiamento e l’abbeverata.
I volatili domestici devono disporre, durante tutta la fase luminosa, di una superficie ricoperta di lettiera adeguata di dimensioni pari ad almeno il 20 per cento della superficie calpestabile all’interno del pollaio. La lettiera deve essere collocata sul pavimento e deve essere per la maggior parte asciutta e soffice. 74
I volatili domestici, esclusi i polli da ingrasso, devono avere a disposizione in qualsiasi momento materiali che permettano loro di soddisfare le esigenze comportamentali tipiche delle specie. 75
Occorre inoltre prevedere:
- per le ovaiole di tutte le specie di volatili domestici e per i piccioni domestici: nidi appropriati;
- per il pollame domestico: nidi individuali o collettivi appropriati e protetti, provvisti di lettiera o di un rivestimento molle, come prati sintetici o tappeti di gomma; per i nidi individuali sono ammessi anche i contenitori di materiale sintetico;
- per gli animali d’allevamento, le ovaiole e il pollame domestico riproduttore nonché per le faraone e i piccioni domestici: posatoi a diverse altezze adeguati all’età e al comportamento degli animali;
- per le anatre e le oche: un luogo in cui possano nuotare;
- 76 per i piccioni domestici: la possibilità di bagnarsi con acqua fresca almeno una volta a settimana.
Le attrezzature devono essere facilmente accessibili agli animali.
Nel caso di pulcini tenuti in voliera, durante le prime due settimane di vita, i requisiti minimi relativi a superficie, posatoi, foraggiamento e abbeveramento di cui all’allegato 1 possono essere adeguatamente ridotti. Non è indispensabile garantire l’accesso alla superficie ricoperta di lettiera. 77
Art. 67 Illuminazione
Nei locali per volatili domestici l’intensità luminosa durante il giorno non può essere inferiore a 5 lux, eccetto nei settori di riposo e di ritiro e nei nidi per la deposizione delle uova.
Durante la fase di oscurità, nelle detenzioni di animali da ingrasso o di riproduttori di pollame da ingrasso può essere utilizzata un’illuminazione di orientamento con un’intensità luminosa inferiore a 1 lux.
In presenza di cannibalismo l’intensità luminosa può essere provvisoriamente ridotta al di sotto di 5 lux e si può rinunciare alla luce naturale. La riduzione dell’intensità luminosa e la rinuncia alla luce naturale devono essere comunicate prontamente all’autorità cantonale.
Sezione 10 Cani domestici
Art. 6878
Art. 69 Impiego dei cani
A seconda dello scopo di utilizzo si distingue tra:
- cani da lavoro;
- cani da compagnia;
- cani da laboratorio.
Sono considerati cani da lavoro:
- cani di servizio;
- cani guida per non vedenti;
- cani per disabili;
- cani da soccorso;
- cani da protezione del bestiame;
- cani da conduzione del bestiame;
- cani da caccia.
I cani di servizio sono i cani impiegati nell’esercito, nell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) o nella polizia. 79
I cani da protezione del bestiame sono i cani impiegati nell’agricoltura secondo l’obiettivo di cui all’articolo 10 d capoverso 1 dell’ordinanza del 29 febbraio 1988 80 sulla caccia e registrati in quanto tali nella banca dati secondo l’articolo 30 LFE 81 , oppure destinati a tale impiego. 82
Art. 70 Contatti sociali
I cani devono avere quotidianamente sufficienti contatti con le persone e, nel limite del possibile, con altri cani.
Se sono tenuti in box o canili per oltre tre mesi, i cani devono avere un contatto visivo, acustico e olfattivo con un altro cane che si trova in un parco limitrofo. Sono eccettuati i cani che durante il giorno hanno contatto per almeno cinque ore al di fuori del parco con persone o altri cani. 83
Nel caso di cani da lavoro, tali contatti devono essere adeguati in funzione dello scopo di utilizzo degli animali.
I cuccioli possono essere separati dalla madre o dalla nutrice dall’età di 56 giorni.
Le madri o le nutrici devono potersi allontanare dai loro cuccioli.
Art. 71 Movimento
I cani devono essere portati fuori giornalmente e in funzione delle loro esigenze. Per quanto possibile, devono potersi muovere senza guinzaglio. Nel caso dei cani da protezione del bestiame, questo requisito è soddisfatto quando pascolano insieme agli animali da reddito che devono proteggere. 84
Se non possono essere portati fuori, i cani devono avere ogni giorno la possibilità di muoversi liberamente all’aperto. Non è considerato come uscita il tempo in cui restano nel canile o sono legati alla catena mobile e, nel caso dei cani da protezione del bestiame, il tempo in cui questi restano nella stalla. 85
I cani tenuti legati devono potersi muovere liberamente per almeno cinque ore al giorno. Nel resto del tempo devono potersi muovere in un’area di almeno 20 m 2 attorno alla catena mobile. L’impiego del collare a strozzo è vietato. 86
Art. 72 Ricovero, pavimenti
I cani tenuti all’aperto devono disporre di un ricovero e di un settore di riposo adeguati. Sono eccettuati i cani da protezione del bestiame durante la loro attività di sorveglianza.
I cani devono disporre di un giaciglio adeguato.
I cani non possono essere tenuti su pavimenti perforati.
In caso di detenzione in box o in canili, i parchi devono soddisfare i requisiti di cui all’allegato 1 tabella 10. 87
Nei box e nei canili ogni cane deve avere una superficie di riposo sopraelevata e la possibilità di ritirarsi. In casi motivati, in particolare se l’animale è malato o anziano, si può rinunciare a tale possibilità. 88
I canili o i box adiacenti devono essere muniti di schermi appropriati.
Art. 73 Trattamento dei cani
L’allevamento, l’educazione e il trattamento dei cani devono garantire la socializzazione nei confronti dei loro conspecifici e degli esseri umani, nonché l’adattamento all’ambiente. Per i cani da lavoro la socializzazione deve essere adeguata in funzione dello scopo di utilizzo. Per i cani da protezione del bestiame deve essere garantita anche la socializzazione con gli animali da reddito che devono proteggere. 89
I provvedimenti per correggere il comportamento dei cani devono essere adeguati alla situazione. È proibito:
- punire i cani con spari;
- utilizzare:1.collari a strozzo senza arresto,2.collari con aculei interni,3.altri strumenti ausiliari di conduzione muniti di elementi sporgenti verso l’interno;
- trattare i cani con eccessivo rigore, ad esempio colpirli con oggetti duri.90
Per il traino possono essere utilizzati soltanto cani idonei al riguardo. Non sono idonei, in particolare, gli animali malati, quelli in gestazione avanzata o in lattazione. I cani devono essere bardati adeguatamente.
Art. 7491 Addestramento per i servizi di difesa
L’addestramento come cani per i servizi di difesa è consentito per:
- i cani di servizio;
- i cani destinati alle competizioni sportive dei servizi di difesa;
- i cani impiegati da imprese di sicurezza private autorizzate secondo il diritto cantonale o previsti per un tale impiego.
La persona responsabile dell’addestramento dei cani per i servizi di difesa deve poter dimostrare in qualsiasi momento che:
- i cani sono identificati e registrati correttamente;
- sono ammessi all’addestramento per i servizi di difesa soltanto i cani con un adeguato addestramento di base; e
- i conduttori cinofili godono di un’ottima reputazione.
Nell’addestramento dei cani per i servizi di difesa possono essere utilizzati, in casi motivati, bastoni morbidi.
L’addestramento dei cani sportivi per i servizi di difesa può essere svolto soltanto da organizzazioni riconosciute dall’USAV. L’addestramento deve avvenire sotto la supervisione e in presenza di personale ausiliario istruito. Il regolamento per l’addestramento e l’esame deve essere approvato dall’USAV.
Il detentore del cane deve notificare l’inizio dell’addestramento dei cani per i servizi di difesa all’autorità competente secondo l ’ articolo 16 capoverso 1 OFE 92 . 93
L’autorità competente inserisce l’inizio dell’addestramento dei cani per i servizi di difesa nella banca dati secondo l’articolo 30 capoverso 2 LFE 94 . 95
Art. 7596 Addestramento dei cani da caccia
L’impiego di animali selvatici vivi è ammesso per l’addestramento e l’esame dei cani da caccia:
- in una tana artificiale per l’impiego nella caccia in tana;
- in un recinto per la caccia al cinghiale;
- 97 nella funzione di ferma e di riporto.
Il contatto diretto tra cane da caccia e animale selvatico è vietato, tranne se è indispensabile per il raggiungimento dell’obiettivo dell’addestramento o dell’esame. L’animale selvatico deve potersi ritirare in qualsiasi momento in un riparo.
Gli impianti per l’addestramento e l’esame dei cani da caccia con l’impiego di animali selvatici vivi devono essere autorizzati dall’autorità cantonale.
Una tana artificiale è autorizzata se:
- i canali orizzontali e il fondo sono scoperchiabili in qualsiasi punto;
- i movimenti della volpe e del cane possono essere sorvegliati grazie ad appositi dispositivi; e
- il sistema delle serrande è concepito in modo che possa essere escluso un contatto diretto tra cane e volpe.
Un recinto per la caccia al cinghiale è autorizzato se:
- è sufficientemente grande e concepito in modo da permettere ai cinghiali di ritirarsi in un riparo naturale e, se necessario, di essere tenuti isolati;
- i cinghiali sono impiegati soltanto in gruppo; e
- i cani da caccia sono addestrati ed esaminati singolarmente.
Qualsiasi manifestazione nella quale i cani da caccia sono addestrati o esaminati con l’impiego di animali selvatici vivi deve essere notificata all’autorità cantonale. Quest’ultima provvede alla sorveglianza della manifestazione. L’autorità cantonale può limitare il numero degli impianti e delle manifestazioni.
Art. 76 Mezzi ausiliari e apparecchi
Non possono essere utilizzati mezzi ausiliari che infliggono all’animale ferite o forti dolori oppure che lo irritano notevolmente o gli incutono paura.
È vietato l’impiego di dispositivi a scarica elettrica e di dispositivi che emettono segnali acustici molto sgradevoli per il cane o che agiscono con sostanze chimiche. 98
Su richiesta, l’autorità cantonale può autorizzare le persone che hanno le capacità richieste a utilizzare eccezionalmente, a scopi terapeutici, dispositivi a scarica elettrica o dispositivi che emettono segnali acustici molto sgradevoli per il cane. L’autorità cantonale o un’organizzazione da essa incaricata verifica che la persona abbia le capacità richieste. Dopo aver consultato i Cantoni, il Dipartimento federale dell’interno (DFI) stabilisce il contenuto e la forma della formazione e dell’esame. 99
Chiunque impiega apparecchi soggetti ad autorizzazione deve documentarlo e presentare all’autorità cantonale, al termine di ogni anno civile, un elenco di tutti gli impieghi degli apparecchi. Vanno menzionati:
- la data di ogni impiego;
- il motivo dell’impiego;
- il mandante;
- 100 la segnalazione e l’identificazione del cane;
- il risultato dell’impiego dell’apparecchio.
I mezzi ausiliari che vengono collocati sui denti del cane per evitare che morda devono rispettare la conformazione anatomica e permettergli una respirazione agevole.
L’impiego di mezzi per impedire agli animali di emettere versi ed esprimere dolore è vietato. 101
Art. 76a102 Importazione di cani: cani con orecchie o coda recise
È vietata l’importazione di cani con orecchie o coda recise. Fanno eccezione l’importazione di cani le cui orecchie o coda siano state recise per motivi medici e l’importazione a titolo di trasloco di masserizie di cani con orecchie o coda recise.
Se i detentori con domicilio in Svizzera vogliono importare cani con orecchie o coda recise, prima dell’importazione devono dimostrare all’USAV che l’accorciamento delle orecchie o della coda è avvenuto per motivi medici o che il cane ha la coda corta congenita. L’USAV emette la relativa conferma.
In Svizzera, i cani con orecchie o coda recise importati a titolo di trasloco di masserizie non possono essere offerti o presentati in esposizioni. Possono essere venduti o regalati se il detentore non è più in grado di tenerli.
I cani con orecchie o coda recise possono essere introdotti temporaneamente in Svizzera se sono al seguito di detentori residenti all’estero che si spostano per vacanze o brevi soggiorni. Questi cani non possono essere offerti, venduti, regalati o presentati in esposizioni.
I detentori di cani devono notificare al servizio specializzato cantonale se i cani importati hanno le orecchie corte o la coda corta. Il servizio specializzato cantonale inserisce le caratteristiche nella banca dati di cui all’articolo 30 capoverso 2 LFE 103 .
Art. 76b104 Importazione e transito di cani: età minima
L’importazione e il transito di cani di età inferiore alle 15 settimane sono vietati se effettuati:
- a titolo professionale; oppure
- per un passaggio di proprietà.
L’importazione e il transito di cuccioli di età inferiore alle otto settimane sono consentiti solo se i cani sono accompagnati dalla rispettiva madre o da una nutrice.
Art. 76c105 Importazione e transito di cani: misure
Se, nel corso di un controllo doganale, riscontra la presenza di cani di cui è vietata l’importazione o il transito oppure se non gli può essere presentata la conferma secondo l’articolo 76 a capoverso 2, l’UDSC lo notifica all’autorità competente del Cantone di domicilio del detentore dei cani. Se il detentore non è domiciliato in Svizzera, l’UDSC lo notifica al Cantone sul cui territorio ha avuto luogo il controllo. Se riscontra tali cani o una mancata conferma presso il posto d’ispezione frontaliero riconosciuto, l’UDSC lo notifica al Servizio veterinario di confine.
Se necessario, l’autorità competente ordina il respingimento.
Art. 76d106 Offerta di cani
Chiunque offre pubblicamente cani deve fornire per iscritto le informazioni seguenti:
- il nome, il cognome e l’indirizzo dell’offerente;
- il Paese di provenienza del cane;
- il Paese di allevamento.
I gestori delle piattaforme Internet e gli editori dei quotidiani provvedono alla completezza dei dati.
Art. 77 ...107
Art. 78 Notifica di incidenti
I veterinari, i medici, i responsabili di pensioni o rifugi per animali, le persone che offrono servizi di accudimento di animali, gli addestratori di cani e le autorità doganali sono tenuti a notificare all’autorità cantonale competente i casi in cui un cane:108
- ha ferito gravemente una persona o un animale; oppure
- ha mostrato un comportamento oltremodo aggressivo.
I Cantoni possono estendere l’obbligo di notifica ad altre cerchie di persone.
Art. 79 Verifica e misure
Una volta ricevuta la notifica, il servizio cantonale competente procede alla verifica dei fatti. A tal fine può avvalersi di esperti.
… 109
Se dalla verifica dei fatti emerge un disturbo comportamentale del cane, in particolare un comportamento oltremodo aggressivo, il servizio cantonale competente dispone le misure necessarie. 110
Il servizio cantonale competente inserisce le notifiche e le misure ordinate nel sistema d’informazione per i dati del servizio veterinario pubblico raccolti nell’ambito dell’esecuzione (ASAN) di cui all’ordinanza del 27 aprile 2022 111 concernente i sistemi d’informazione dell’USAV per la filiera agroalimentare. 112
Sezione 11 Gatti
Art. 80113
I gatti tenuti da soli devono avere un contatto quotidiano con le persone o un contatto visivo con i conspecifici.
I parchi devono essere conformi ai requisiti di cui all’allegato 1 tabella 11.
I gatti possono essere tenuti in gabbie di detenzione individuale di cui all’allegato 1 tabella 11 numero 2 per al massimo tre settimane.
I gatti tenuti in tali gabbie devono potersi muovere al di fuori della gabbia almeno cinque giorni a settimana. Devono almeno disporre di un’unità di detenzione di cui all’allegato 1 tabella 11 numero 1.
I gatti maschi non possono essere tenuti in gabbie di cui al capoverso 3 nell’intervallo tra un accoppiamento e l’altro.
Sezione 12 Autorizzazione di sistemi e impianti di stabulazione
Art. 81 Obbligo di autorizzazione
Per i sistemi e gli impianti di stabulazione fabbricati in serie destinati a bovini, ovini, caprini, suini, conigli e volatili domestici è necessaria un’autorizzazione secondo l’articolo 7 capoverso 2 LPAn.
Soggiacciono all’obbligo di autorizzazione gli impianti di stabulazione seguenti:
- le attrezzature di foraggiamento e abbeverata;
- i rivestimenti dei pavimenti e i graticolati per le deiezioni;
- le recinzioni e i dispositivi atti a dirigere gli animali;
- i dispositivi d’attacco;
- i nidi;
- i posatoi per i volatili domestici;
- gli altri impianti con i quali gli animali sono spesso in contatto.
I sistemi di stabulazione devono essere autorizzati nel loro insieme, anche se i singoli componenti sono già stati approvati.
Sono autorizzati i sistemi e gli impianti di stabulazione testati e approvati all’estero che soddisfano i requisiti della legislazione svizzera in materia di protezione degli animali.
Art. 82 Procedura di rilascio dell’autorizzazione
Il fabbricante, l’importatore o il venditore presenta domanda all’USAV allegando i documenti necessari per la valutazione.
L’eventuale verifica funzionale è eseguita dall’USAV o da un altro ufficio apposito. Il richiedente è tenuto a partecipare ai costi. L’USAV gli presenta un preventivo delle spese e può richiedere il pagamento di un acconto.
Il richiedente deve mettere a disposizione a titolo gratuito i sistemi e gli impianti di stabulazione destinati alla verifica.
L’USAV può avvalersi di esperti, come specialisti delle autorità cantonali, scienziati e specialisti in questioni concernenti la protezione e la detenzione degli animali nonché la costruzione di stalle per:
- tutte le questioni relative all’autorizzazione di sistemi e impianti di stabulazione;
- la valutazione delle domande e dei risultati delle verifiche funzionali.114
Esso rilascia l’autorizzazione. Può limitarne la durata e vincolarla a condizioni e oneri. 115
L’autorizzazione può prevedere deroghe ai requisiti minimi di cui nell’allegato 1, purché i sistemi e gli impianti di stabulazione siano conformi a una detenzione adeguata dell’animale.
L’autorizzazione può essere revocata se la detenzione non risulta più rispettosa degli animali in seguito all’acquisizione di nuove conoscenze oppure se nella pratica emergono gravi carenze.
Art. 83116
Art. 84 Comunicazione e pubblicazione
Il fabbricante, l’importatore o il venditore deve comunicare per scritto al detentore di animali le condizioni e gli oneri connessi all’autorizzazione al più tardi all’atto di accettazione dell’ordine.
L’USAV tiene un elenco delle domande ancora in sospeso e delle autorizzazioni rilasciate nonché delle condizioni e degli oneri ad esse connessi.
L’USAV può pubblicare i risultati di studi scientifici condotti nell’ambito della procedura di autorizzazione.
Capitolo 4 Animali selvatici
Sezione 1 Disposizioni generali
Art. 85 Requisiti per le persone che detengono o accudiscono animali selvatici
Nelle detenzioni di animali selvatici soggette ad autorizzazione gli animali devono essere accuditi sotto la responsabilità di un guardiano di animali.
Nelle detenzioni di animali selvatici in cui esiste solo un gruppo di animali con esigenze di detenzione simili è sufficiente che la persona responsabile dell’accudimento abbia conseguito una formazione di cui all’articolo 197.
Nelle detenzioni private di animali selvatici in cui gli animali sono accuditi esclusivamente dal titolare dell’autorizzazione è sufficiente un attestato di competenza se si tratta di animali delle specie seguenti:
- furetti, nasue, procioni, wallaby di Bennet, wallaby Parma e animali degli ordini dei chirotteri, insettivori, tenrecidi, tupaidi e roditori, qualora siano soggetti all’obbligo di autorizzazione;
- tutti gli uccelli soggetti ad autorizzazione, eccetto struzioniformi, pinguini, gruiformi, e tutti i rapaci;
- tutti i rettili soggetti ad autorizzazione, eccetto le testuggini giganti, le tartarughe marine e i coccodrilli;
- i pesci, qualora siano soggetti ad autorizzazione.
Art. 86 Ibridi
Sono equiparati agli animali selvatici:
- la progenie ottenuta dall’incrocio fra animali selvatici e animali domestici e dal loro reincrocio per ottenere la forma selvatica;
- la progenie ottenuta dall’incrocio con animali di cui alla lettera a;
- la progenie di prima generazione ottenuta dall’incrocio tra discendenti di cui alla lettera a e animali domestici.
Art. 87 Divieto di offrire cibo agli animali
Nelle detenzioni di animali selvatici accessibili al pubblico, ai visitatori deve essere vietato offrire cibo agli animali in modo incontrollato.
Art. 88 Cattura di animali selvatici e immissione in un nuovo parco
Le sostanze di ausilio alla cattura di animali selvatici devono essere utilizzate rispettando le istruzioni del veterinario.
L’impiego di sostanze narcotiche senza l’indicazione del veterinario è consentito, fatte salve le disposizioni legislative sugli agenti terapeutici, su pesci non destinati al consumo immediato per ottenere prodotti della riproduzione, per la marchiatura o altra identificazione nonché per lo stordimento e l’uccisione di pesci da acquario. I pesci devono rimanere in osservazione fino alla cessazione degli effetti di tali sostanze.
Per gli animali che potrebbero manifestare comportamenti di fuga quando vengono immessi in un nuovo parco, la delimitazione di quest’ultimo deve essere ben riconoscibile dall’animale. A un gruppo esistente possono essere aggregati altri animali soltanto se sono stati previamente abituati al nuovo ambiente e in seguito tenuti in osservazione.
Sezione 2 Detenzione privata e professionale di animali selvatici
Art. 89 Detenzione privata di animali selvatici
La detenzione da parte di privati degli animali selvatici seguenti è soggetta ad autorizzazione:
- 117 mammiferi, eccettuati i piccoli roditori e gli insettivori indigeni;
- tutti i marsupiali;
- 118 ornitorinchi, echidna istrici, armadilli, formichieri, istrici, bradipi, pangolini;
- becco a scarpa, kiwi, struzioniformi, pinguini, pellicani, cormorani, aninghe, trampolieri, fenicotteri, gru, limicoli; pappagalli di grossa taglia (ara e cacatua); tutti i rapaci, serpentario, caprimulgiformi, sterne; colibrì, trogoni, bucerotidi, nettarinie, paradiseidi; fetonti, strolaghe, podicipedidi, alcidi, sule, fregate; otarde grandi; apodidi;
- pesci che, in libertà, raggiungono una lunghezza superiore a 1 metro, eccettuate le specie indigene menzionate nella legislazione sulla pesca; squali e razze;
- 119 tartarughe marine (Cheloniidae, Dermochelyidae), testuggini giganti delle Galapagos e delle Seychelles (Chelonoidis nigra, Dipsochelys spp.), testuggini dagli speroni (Geochelone [Centrochelys] sulcata), tartarughe alligatore (Chelydridae), tartarughe collo di serpente (Chelidae), tartarughe Pelomedusidae (Pelomedusidae), tartarughe dal guscio molle di grossa taglia (Amyda cartilaginea, Aspideretes nigricans, Chitra spp., Pelochelys spp., Rafetus spp., Trionyx triunguis), podocnemididi di grossa taglia (Podocnemis expansa), geoemididi asiatiche di grossa taglia (Batagur borneensis, Orlitia borneensis); tutti i coccodrilli (Crocodylia); tuatara (Sphenodon spp.); iguane terrestri delle Galapagos (Conolophus spp.), iguane marine (Amblyrhynchus cristatus); iguane, tegu e varani che in età adulta raggiungono una lunghezza totale di oltre un metro, Varanus mitchelli, Varanus semiremex; elodermi (Heloderma); tutti i camaleonti (Chamaeleonidae); idrosauri (Hydrosaurus spp.); draghi volanti (Draco spp.), diavoli spinosi (Moloch horridus); serpenti giganti che in età adulta raggiungono una lunghezza totale di oltre tre metri, eccettuato il Boa constrictor;
- rana golia, salamandre giganti;
- 120 serpenti dotati di un apparato velenifero e in grado di usare il veleno (serpenti velenosi), eccettuati i serpenti velenosi non pericolosi definiti dall’USAV in un’ordinanza.
Art. 90 Detenzione professionale di animali selvatici
Le detenzioni professionali di animali selvatici sottostanno all’obbligo di autorizzazione.
Per detenzioni professionali di animali selvatici si intendono:
- i giardini zoologici, i circhi, i parchi safari, i parchi di animali selvatici, i piccoli zoo, i delfinari, le voliere, gli acquari e i terrari d’esposizione, le esposizioni permanenti di animali e impianti analoghi che possono essere visitati a pagamento o gratuitamente, ma che sono gestiti in connessione con esercizi a scopo lucrativo quali ristoranti, negozi o infrastrutture per il tempo libero;
- le aziende in cui gli animali selvatici sono tenuti a titolo professionale per trattamenti medici, per la produzione di uova, carne, pellicce o per scopi analoghi;
- le aziende in cui gli animali selvatici sono allevati per la caccia o la pesca.
Non sono considerate detenzioni professionali di animali selvatici:
- 121 i vivai per pesci commestibili di acqua dolce utilizzati nella ristorazione;
- gli acquari privati utilizzati per scopi ornamentali, anche se gestiti in connessione con esercizi a scopo lucrativo;
- le detenzioni di quaglie della specie Coturnix japonica, se sono tenuti al massimo 50 animali adulti.122
Art. 91 Ricorso a specialisti
Nelle detenzioni professionali di animali selvatici accessibili al pubblico:
- un veterinario specializzato in malattie degli animali selvatici sorveglia regolarmente gli animali e prende provvedimenti profilattici;
- uno specialista con conoscenza della biologia dei giardini zoologici consiglia la direzione dell’azienda in merito alla detenzione degli animali, alla loro cura, alla pianificazione degli effettivi nonché alla costruzione e alla concezione dei parchi prima dell’acquisto di nuove specie animali.
Art. 92123 Autorizzazione con perizia
Per le specie animali seguenti, l’autorità cantonale può rilasciare l’autorizzazione soltanto se la perizia di uno specialista indipendente e riconosciuto comprova che i parchi e le attrezzature previste consentono una detenzione adeguata degli animali:
- tutti i cetacei (Cetacea), sireni, lontre, otarie, foche e trichechi;
- tutti i primati, eccettuati gli uistitì;
- speoto, crisocione, licaone, protele, ienidi; tutti gli orsi, eccettuati i procioni, cercoletti, bassarischi e i nasua; lontra gigante, taira, ghiottone e moffetta; felini di grossa taglia quali pantera nebulosa, giaguaro, leopardo, irbis, puma, leone, tigre, ghepardo; oritteropo; tutti gli elefanti; tutti gli equidi selvatici; tapiri; tutti i rinoceronti, tutti i cinghiali, eccettuata la specie Sus scrofa; ippopotamo pigmeo, ippopotamo; tragulidi; okapi, giraffe; tutti i bovidi, eccettuati i camosci (Rupicapra rupicapra), lo stambecco delle Alpi (Capra ibex), il muflone, l’ammotrago, gli altri ovini e caprini selvatici;
- tutti i marsupiali, eccettuati i canguri di piccola taglia, ratti canguri, uallabie e tilogale;
- ornitorinco, echidna istrice; armadilli; formichieri; bradipi, ateruri, istrici;
- becco a scarpa, kiwi; tutti i pinguini; strolaghe, podicipedidi; procellariformi; fetonti, sule, fregate; serpentario, otarde grandi; sterne, eccettuati la sterna inca e i nidiaci delle specie indigene; alcidi; apodidi, eccettuati i nidiaci delle specie indigene;
- tutti gli squali e le razze;
- 124 tartarughe marine (Cheloniidae, Dermochelyidae), testuggini giganti delle Galapagos e delle Seychelles (Chelonoidis nigra,Dipsochelysspp.), testuggini dagli speroni (Geochelone [Centrochelys] sulcata); tutti i coccodrilli (Crocodylia); tuatara (Sphenodonspp.); iguane terrestri delle Galapagos (Conolophusspp.), iguane marine (Amblyrhynchus cristatus), iguane cornute (Cycluraspp.); camaleonti, eccettuato il Chamaeleo calyptratus; draghi volanti (Draco spp.), diavoli spinosi (Moloch horridus); serpenti marini (Hydrophiinae);
- rana golia; salamandre giganti.
Il richiedente e l’autorità cantonale competente designano di comune accordo lo specialista. Per l’autorizzazione di parchi di cui all’articolo 95 capoverso 2 non è necessaria la perizia.
Art. 93 Registro di controllo dell’effettivo degli animali
Le detenzioni di animali selvatici, nonché le detenzioni e gli allevamenti di animali da preda devono tenere un registro di controllo dell’effettivo degli animali se sono soggette ad autorizzazione. 125
Tranne nel caso delle aziende di piscicoltura, il registro di controllo dell’effettivo degli animali contiene, a seconda della specie, dati riguardanti:
- l’aumento dell’effettivo (data; nascita o provenienza; numero);
- 126 la diminuzione dell’effettivo (data; nome e indirizzo dell’acquirente o decesso; causa del decesso, se conosciuta; modalità di uccisione; numero).
Il registro di controllo dell’effettivo delle aziende di acquacoltura deve essere tenuto secondo l’articolo 22 capoversi 1 e 2 OFE 127 . 128
Sezione 3 Autorizzazioni
Art. 94 Procedura di autorizzazione
Per la domanda è necessario utilizzare il modello di formulario dell’USAV di cui all ’ articolo 209 a capoverso 2. 129
La domanda di autorizzazione deve essere presentata all’autorità del Cantone in cui è prevista la detenzione di animali.
Per i circhi e le esposizioni itineranti è competente il Cantone in cui si trovano la sede invernale o gli impianti stabili per gli animali. Se essi sono situati all’estero, l’autorizzazione è rilasciata dal Cantone in cui il circo o l’esposizione itinerante soggiorna per la prima volta, se necessario tenendo conto del permesso d’importazione dell’USAV.
Art. 95 Condizioni per il rilascio dell’autorizzazione
L’autorizzazione può essere rilasciata soltanto se:
- i locali, i parchi e gli impianti rispondono alle esigenze della specie e del numero degli animali, sono conformi allo scopo dell’azienda e non consentono la fuga degli animali;
- 130 nelle aziende di cui all’articolo 90 capoverso 2 lettera b, il numero di animali per unità di superficie è adeguato all’offerta di alimenti e all’utilizzo del suolo;
- se necessario, gli animali sono protetti, grazie a provvedimenti edili o di altra natura, da condizioni meteorologiche avverse, da disturbi dovuti ai visitatori, dal rumore eccessivo e dai gas di scarico;
- 131 il personale soddisfa i requisiti di cui all’articolo 85;
- la sorveglianza veterinaria regolare può essere comprovata; sono eccettuate le esposizioni itineranti di breve durata, le piccole detenzioni private e l’allevamento di pesci da ripopolamento;
- per le esposizioni e le manifestazioni temporanee, esiste la prova che, dopo l’esposizione, gli animali possono essere collocati in un altro luogo adeguato.
È possibile derogare lievemente ai requisiti minimi di cui all’allegato 2:
- durante una tournée: nei parchi in cui si trovano animali che con frequenza e regolarità sono addestrati nel maneggio, allenati o presentati in pubblico, nel caso in cui le dimensioni limitate di alcuni luoghi non consentano di soddisfare tali requisiti;
- nei parchi in cui gli animali sono tenuti solo per un breve periodo.132
Art. 96 Autorizzazione
La durata massima dell’autorizzazione è di:
- due anni per le detenzioni private;
- dieci anni per le detenzioni professionali.
L’autorizzazione può essere vincolata a condizioni e oneri.
Sezione 4 Pesci e decapodi
Art. 97133 Requisiti per le persone che si occupano di pesci e decapodi
Chiunque esercita la pesca professionale deve aver conseguito una formazione di cui all’articolo 196.
Chiunque alleva o detiene a titolo professionale pesci commestibili, pesci da ripopolamento o decapodi deve aver conseguito una formazione di cui all’articolo 197.
Chiunque cattura, marchia, alleva o uccide a titolo non professionale pesci commestibili, pesci da ripopolamento o decapodi o chi detiene pesci commestibili o pesci da ripopolamento a titolo non professionale deve fornire un attestato di competenza secondo l’articolo 5 a dell’ordinanza del 24 novembre 1993 134 concernente la legge federale sulla pesca o secondo l’articolo 198 della presente ordinanza. È consentito catturare e uccidere pesci senza tale attestato soltanto se, per la pesca nelle acque pubbliche nel Cantone in questione, non è richiesta alcuna licenza o è richiesta soltanto una licenza di durata non superiore a un mese. 135
Art. 98 Detenzione
I parchi in cui sono tenuti o immessi temporaneamente pesci o decapodi, compresi quelli utilizzati per la pesca professionale, e i recipienti per il trasporto devono avere una qualità dell’acqua adeguata alle esigenze della specie in questione.
Per le specie di pesci di cui all’allegato 2 tabella 7, in caso di detenzione e allevamento professionale, la qualità dell’acqua deve soddisfare i requisiti minimi prescritti.
In caso di detenzione temporanea di pesci catturati occorre cambiare regolarmente l’acqua affinché la sua qualità corrisponda a quella delle acque di provenienza.
I pesci non possono essere esposti a scosse eccessive per un lungo periodo.
Art. 99 Trattamento
La manipolazione dei pesci e dei decapodi deve limitarsi al minimo indispensabile per non sottoporli a inutile stress.
La cernita dei pesci commestibili, dei pesci da ripopolamento e dei decapodi, nonché l’ottenimento di prodotti della riproduzione devono essere effettuati da persone che dispongono delle necessarie conoscenze e mediante attrezzature e metodi appropriati.
Durante la cernita, i pesci e i decapodi devono restare in ambiente acquatico o quanto meno essere sufficientemente umidi.
Art. 100 Cattura
La cattura dei pesci e dei decapodi deve essere effettuata risparmiando loro ogni sofferenza evitabile. I metodi e gli strumenti di cattura non devono causare inutili lesioni agli animali.
I pesci destinati al consumo devono essere uccisi immediatamente. Gli articoli 3 e 5 b dell’ordinanza del 24 novembre 1993 136 concernente la legge federale sulla pesca disciplinano le deroghe.
Chiunque gestisce impianti in cui sono immessi pesci che hanno raggiunto la lunghezza di cattura richiesta per la pesca con la lenza deve fornire assistenza ai pescatori e informarli sulle pertinenti disposizioni in materia di protezione degli animali.
I pesci che hanno raggiunto la lunghezza di cattura richiesta e sono immessi in acque ferme all’unico scopo di essere ricatturati possono essere pescati soltanto dopo un termine di attesa di almeno un giorno.
Capitolo 5 Trattamento professionale degli animali
Sezione 1 Accudimento, cura, allevamento e detenzione degli animali
Art. 101 Obbligo di autorizzazione
Necessita di un’autorizzazione cantonale chiunque:137
- gestisce una pensione o un rifugio per animali con più di cinque posti;
- 138 offre a titolo professionale servizi di accudimento per più di cinque animali al giorno;
- all’anno, alleva e cede a terzi un numero di discendenti dal suo allevamento superiore a:1391.venti cani o tre figliate di cuccioli di cani,2.venti gatti o cinque figliate di cuccioli di gatti,3.100 conigli, conigli nani o porcellini d’India,4.300 topi, ratti, criceti o gerbilli,5.1000 pesci ornamentali,6.100 rettili,7.i discendenti di oltre venticinque coppie di uccelli di dimensioni pari al massimo a quelle di un pappagallo calopsitta, di oltre dieci coppie di uccelli di dimensioni maggiori di quelle dei pappagalli calopsitta oppure di oltre cinque coppie di ara o di cacatua;
- 140 …
- effettua a titolo professionale la cura degli unghioni dei bovini o degli zoccoli degli equidi senza aver conseguito una formazione di cui all’articolo 192 capoverso 1 lettera a.
Art. 101a141 Condizioni per il rilascio dell’autorizzazione
L’autorizzazione può essere rilasciata solo se:
- i locali, i parchi e gli impianti sono adeguati alle specie e al numero degli animali, sono conformi allo scopo dell’attività e non consentono la fuga degli animali;
- l’attività è organizzata in maniera confacente e documentata adeguatamente;
- il personale soddisfa i requisiti di cui all’articolo 102.
Art. 101b Domanda e autorizzazione
Per la domanda è necessario utilizzare il modello di formulario dell’USAV di cui all’articolo 209 a capoverso 2 e capoverso 3. 142
La durata massima dell’autorizzazione è di dieci anni.
L’autorizzazione può essere vincolata a condizioni e oneri per quanto riguarda:
- il numero degli animali e il volume dell’attività;
- la detenzione, l’alimentazione, la cura, la sorveglianza e il trasporto degli animali;
- il trattamento degli animali;
- 143 i requisiti e le responsabilità del personale;
- il registro di controllo dell’effettivo degli animali e la documentazione dell’attività.
Art. 101c144 Autorizzazione per la cura a titolo professionale degli unghioni o degli zoccoli
L’autorizzazione per la cura a titolo professionale degli unghioni dei bovini o degli zoccoli degli equidi è valida per tutta la Svizzera.
La domanda deve essere presentata all’autorità del Cantone di domicilio del richiedente.
Art. 102 Requisiti in materia di personale per l’accudimento, la cura, l’allevamento e la detenzione degli animali
Nelle pensioni o nei rifugi per animali e nelle altre forme di accudimento professionale gli animali devono essere accuditi sotto la responsabilità di un guardiano di animali. 145
Nei seguenti casi è sufficiente che la persona responsabile dell’accudimento abbia conseguito una formazione di cui all’articolo 197:
- nelle pensioni o nei rifugi con al massimo 19 posti;
- 146 nelle altre forme di accudimento professionale di al massimo 19 animali;
- 147 …
Nelle pensioni o nei rifugi con al massimo cinque posti o nelle altre forme di accudimento professionale di al massimo cinque animali al giorno, è sufficiente che la persona responsabile dell’accudimento abbia conseguito la formazione richiesta per la detenzione delle specie animali di cui si occupa. 148
Chi cede animali secondo l’articolo 101 lettera c deve aver conseguito una formazione di cui all’articolo 197. 149
Chi effettua a titolo professionale la cura degli unghioni dei bovini o degli zoccoli degli equidi deve aver conseguito una formazione di cui all’articolo 192 capoverso 1 lettera a o b.
Sezione 2 Commerico e pubblicità con animali
Art. 103 Requisiti per il personale che accudisce animali nel settore commerciale e pubblicitario
Per il commercio o la pubblicità con animali, la persona responsabile dell’accudimento deve:150
- nelle aziende che esercitano il commercio di animali a titolo professionale: essere un guardiano di animali;
- 151 nel commercio specializzato di animali: essere un guardiano di animali o aver conseguito l’attestato federale di capacità secondo l’articolo 38 della legge federale del 13 dicembre 2002152 sulla formazione professionale (LFPr) in impiegato del commercio al dettaglio con indirizzo Commercio specializzato di animali, integrato da una formazione di cui all’articolo 197;
- 153 nelle aziende che esercitano il commercio di bestiame secondo l’articolo 20 capoverso 2 LFE154: essere titolare della patente di commerciante del bestiame; fanno eccezione i macellai che acquistano animali esclusivamente per macellarli nella propria azienda;
- 155 per le manifestazioni commerciali e per la pubblicità: essere titolare di un attestato di competenza;
- 156 nelle aziende che commerciano esclusivamente pesci commestibili, pesci da esca, pesci da ripopolamento o decapodi: aver conseguito una formazione di cui all’articolo 197.
Art. 104 Obbligo di autorizzazione
Le richieste di autorizzazione per il commercio o la pubblicità con animali devono essere presentate all’autorità cantonale sul modello di formulario dell’USAV.
Per il commercio di bestiame, la patente di commerciante di bestiame vale come autorizzazione (art. 34 OFE 157 ). 158
Per le borse di settore, i mercatini e le esposizioni in cui si commercia con gli animali è necessaria un’autorizzazione secondo l’articolo 13 LPAn. Essa deve essere richiesta dall’organizzatore.
L’autorità cantonale decide se è necessario presentare ulteriore documentazione.
Art. 105 Condizioni per il rilascio dell’autorizzazione
L’autorizzazione secondo l’articolo 13 LPAn può essere rilasciata solo se:
- i locali, i parchi e gli impianti sono adeguati alle specie e al numero degli animali nonché allo scopo;
- sono soddisfatti i requisiti concernenti il personale addetto alla cura degli animali;
- la persona responsabile del commercio ha il domicilio o la sede sociale in Svizzera;
- 159 nel caso della pubblicità, è garantito che non provoca dolori o lesioni agli animali e non è lesiva in altro modo della loro dignità e che le condizioni di trasporto sono rispettate.
Le persone responsabili dell’accudimento degli animali devono aver conseguito una formazione di cui all’articolo 103.
Art. 106 Autorizzazione
L’autorizzazione è rilasciata alla persona responsabile del commercio o della pubblicità.
Essa è rilasciata per la durata prevista dell’attività, tuttavia al massimo per dieci anni.
L’autorizzazione può essere vincolata a condizioni e oneri per quanto riguarda:
- le specie, il numero degli animali e il volume del commercio;
- la detenzione, l’alimentazione, la cura, la sorveglianza, la protezione e l’uccisione degli animali, il modo di trattarli nonché le manipolazioni su di essi;
- l’ulteriore impiego degli animali dopo la scadenza dell’autorizzazione;
- i requisiti del personale addetto alla cura degli animali e le sue responsabilità;
- il registro di controllo dell’effettivo degli animali.
L’autorizzazione può prevedere deroghe per quanto concerne:
- i requisiti riguardanti la detenzione;
- i requisiti per il personale addetto alla cura degli animali.
Per le borse di settore, i mercatini e le esposizioni in cui si commerciano animali, la persona responsabile deve tenere un elenco nel quale figurino l’indirizzo, le specie animali e il numero di animali di ogni espositore. L’elenco deve essere esibito, su richiesta, all’autorità.
Art. 107 Notifica di mutamenti importanti
Mutamenti importanti concernenti il numero o la specie degli animali, il tipo di impiego, i locali, i parchi e gli impianti o i requisiti riguardanti il personale addetto alla cura degli animali devono essere notificati preventivamente all’autorità cantonale. Quest’ultima decide sulla necessità di una nuova autorizzazione.
Art. 108160 Registro di controllo dell’effettivo degli animali
Le aziende che commerciano animali devono tenere un registro di controllo per tutte le specie di animali selvatici di cui agli articoli 89 e 92 capoverso 1 nonché per conigli, cani e gatti domestici; a seconda delle specie deve contenere dati relativi all’aumento e alla diminuzione dell’effettivo. È necessario indicare la data, il numero, la causa dell’aumento dell’effettivo, la provenienza e la causa della diminuzione dell’effettivo.
Art. 109161 Autorizzazione di detenzione per il cessionario
Gli animali per la cui detenzione è necessaria un’autorizzazione possono essere ceduti ad altre persone solo se queste sono titolari di un’autorizzazione corrispondente.
Art. 110 Limite d’età per il cessionario
Gli animali non possono essere venduti a persone di età inferiore a 16 anni senza l’esplicito consenso dei detentori dell’autorità parentale.
Art. 111162 Obbligo d’informazione
Chiunque vende a titolo professionale animali da compagnia o animali selvatici è tenuto a dare per scritto informazioni sulle esigenze dell’animale, sull’accudimento e sulla detenzione adeguata per la specie animale, nonché sulle basi giuridiche corrispondenti. Non è necessario dare informazioni alle persone titolari di un’autorizzazione di cui all’articolo 13 LPAn oppure all’articolo 89 o 90 della presente ordinanza.
Chiunque vende a titolo professionale parchi per animali da compagnia o animali selvatici è tenuto a dare per scritto informazioni sulla detenzione adeguata per la specie animale nonché sulle basi giuridiche corrispondenti. 163
Capitolo 6 Sperimentazione animale, animali geneticamente modificati e animali con mutazioni patologiche
Sezione 1 Campo d’applicazione, deroghe consentite
Art. 112 Campo d’applicazione
Le disposizioni del presente capitolo si applicano:
- ai vertebrati;
- ai decapodi e ai cefalopodi;
- ai mammiferi, agli uccelli e ai rettili a partire dall’ultimo terzo dello stadio di sviluppo che precede la nascita o la schiusa delle uova;
- agli stadi larvali di pesci e anfibi che si nutrono autonomamente.
Art. 113 Deroghe alle disposizioni della presente ordinanza
Per gli esperimenti sugli animali sono ammesse deroghe alle disposizioni della presente ordinanza in materia di detenzione di animali, trattamento, allevamento, requisiti di spazio, trasporto, provenienza e marchiatura qualora esse siano necessarie per il raggiungimento dell’obiettivo sperimentale e siano state autorizzate. Esse devono essere motivate in ogni singolo caso e la loro durata dev’essere limitata il più possibile.
Sezione 2 Detenzione, allevamento e commercio di animali da laboratorio
Art. 114 Direzione del centro di detenzione di animali da laboratorio
Per ogni centro di detenzione di animali da laboratorio deve essere designato un direttore. Deve essere garantita la sua supplenza. 164
Il direttore:
- decide sull’assegnazione del personale, sull’infrastruttura e su altre risorse;
- è responsabile della protezione degli animali nella detenzione, nell’allevamento e nel commercio di animali;
- è responsabile della distribuzione del lavoro, dell’istruzione dei guardiani di animali e del restante personale, del controllo dei lavori, dell’organizzazione della sorveglianza specializzata e dell’accudimento degli animali da laboratorio nonché dei lavori di documentazione necessari;
- è responsabile delle notifiche di cui agli articoli 126 e 145 capoverso 1;
- garantisce che le lacune riscontrate nel centro di detenzione siano segnalate immediatamente al responsabile d’esperimento;
- 165 garantisce che il numero di animali da laboratorio che non sono allevati o detenuti per un esperimento specifico sia il più ridotto possibile (art. 118acpv. 1).
Art. 115 Requisiti per i direttori dei centri di detenzione di animali da laboratorio
Il direttore del centro di detenzione di animali da laboratorio deve aver conseguito una formazione di cui all’articolo 197 in scienza degli animali da laboratorio. Sono eccettuati:
- le persone con una formazione di responsabile d’esperimento;
- 166 nei centri di detenzione di animali da laboratorio senza linee o ceppi con mutazioni patologiche e senza altri animali che necessitano di un accudimento e di una cura particolari: i guardiani di animali e le persone che dimostrano di possedere le conoscenze e le capacità richieste per accudire gli animali in modo adeguato.
L’autorità cantonale ordina una formazione supplementare se le dimensioni del centro di detenzione, la specie animale, il modello animale o altre ragioni presuppongono conoscenze e capacità particolari. 167
Art. 115a168 Accudimento da parte di un veterinario nei centri di detenzione di animali da laboratorio
In ogni centro di detenzione di animali da laboratorio deve essere designato un veterinario. Deve essere garantita la sua supplenza.
Il veterinario è responsabile della sorveglianza veterinaria e dell’accudimento degli animali da laboratorio.
Il veterinario deve dimostrare di disporre delle conoscenze specialistiche necessarie delle specie animali detenute.
Art. 116 Requisiti per il personale che accudisce gli animali da laboratorio
Nei centri di detenzione di animali da laboratorio la persona che accudisce gli animali deve essere un guardiano di animali.
Il numero dei guardiani di animali deve consentire di regolamentare le supplenze, in particolare per la sorveglianza di animali geneticamente modificati secondo l’articolo 3 lettera d dell’ordinanza del 9 maggio 2012 169 sull’impiego confinato, di animali con mutazioni patologiche e per i lavori di documentazione prescritti. 170
Art. 117 Requisiti per i locali e i parchi
I locali e i parchi in cui sono tenuti animali da laboratorio devono essere illuminati dalla luce naturale oppure da sorgenti luminose artificiali di spettro equivalente. L’intensità dell’illuminazione nella zona in cui si trovano gli animali, le fasi di luce e di oscurità nonché il cambiamento d’illuminazione devono essere adeguati alle esigenze degli animali. Nel caso di sorgenti luminose artificiali, non deve essere percepibile alcun tremolio. 171
La temperatura, l’umidità dell’aria, l’aerazione e la qualità dell’acqua devono essere adeguabili alle esigenze degli animali.
I locali e i parchi devono soddisfare i requisiti di cui all’allegato 3 e devono consentire di verificare lo stato generale di tutti gli animali senza arrecare loro notevole disturbo. Per le specie animali non elencate nell’allegato 3 sono applicabili i requisiti minimi di cui agli allegati 1 e 2. 172
I centri di detenzione di animali da laboratorio devono avere o poter utilizzare sufficienti locali e impianti affinché:
- gli animali malati e gli animali con uno stato igienico incerto possano essere isolati;
- la conservazione di foraggio e di altri materiali quali i prodotti di pulizia e disinfezione nonché la loro eliminazione possano essere separati in modo appropriato dal centro di detenzione degli animali.
Art. 118 Provenienza degli animali da laboratorio
Gli animali destinati alla sperimentazione devono provenire da un centro autorizzato di detenzione di animali da laboratorio o da un’analoga infrastruttura situata all’estero.
Gli animali domestici possono essere utilizzati nella sperimentazione anche se non provengono da centri autorizzati di detenzione di animali da laboratorio o da analoghe infrastrutture situate all’estero. Sono eccettuati i cani, i gatti e i conigli.
Gli animali selvatici possono essere catturati per essere utilizzati nella sperimentazione solo se appartengono a una specie difficile da allevare in numero sufficiente.
I primati possono essere utilizzati nella sperimentazione animale solo se provenienti da un allevamento.
Art. 118a173 Numero consentito di animali da laboratorio
Il numero di animali da laboratorio allevati o detenuti per garantire l’esecuzione degli esperimenti deve essere il più ridotto possibile.
Nel caso dell’allevamento e della detenzione di linee e ceppi con mutazioni patologiche il cui aggravio non può essere evitato con misure di riduzione, è necessario ottenere preventivamente un’autorizzazione per eseguire esperimenti che giustifichi il numero degli animali utilizzati.
Gli animali da laboratorio in eccesso devono essere uccisi, se non possono essere utilizzati per altri scopi.
Art. 119 Trattamento degli animali da laboratorio
Gli animali da laboratorio devono essere trattati con riguardo. 174
Gli animali da laboratorio devono essere sufficientemente abituati, prima dell’inizio di un esperimento, alle condizioni locali di detenzione e al contatto con l’uomo, in particolare alle manipolazioni necessarie nell’esperimento. 175
Gli animali da laboratorio delle specie sociali devono essere tenuti in gruppo con conspecifici. La detenzione individuale di animali incompatibili è consentita in casi eccezionali per una durata limitata.
Specie animali diverse possono essere tenute nello stesso locale solo se ciò non compromette il loro benessere.
Nell’occuparsi degli animali da laboratorio si devono evitare rumori eccessivi o improvvisi.
Art. 120 Marchiatura di animali da laboratorio
Per la marchiatura degli animali da laboratorio deve essere utilizzato il metodo meno traumatico per l’animale.
I primati, i gatti e i cani destinati alla sperimentazione devono essere marchiati in modo indelebile, generalmente prima dello svezzamento.
Art. 121 Sorveglianza della salute
Nei centri di detenzione di animali da laboratorio si devono sorvegliare la salute, il benessere e lo stato igienico degli animali.
Art. 122 Autorizzazione per i centri di detenzione
Chiunque detiene, alleva o commercia animali da laboratorio necessita di un’autorizzazione cantonale.
Per la domanda è necessario utilizzare il modello di formulario dell’USAV di cui all’articolo 209 a capoverso 2. 176
I centri di detenzione di animali da laboratorio sono autorizzati se sono adempiuti i requisiti concernenti:
- la detenzione e il trattamento degli animali, i locali e i parchi, la provenienza e la marchiatura;
- la sorveglianza della salute;
- il personale;
- la tenuta di un adeguato registro di controllo dell’effettivo degli animali;
L’autorizzazione è rilasciata nominalmente al direttore del centro di detenzione di animali da laboratorio. La sua validità è limitata a dieci anni al massimo.
L’autorizzazione può essere vincolata a condizioni e oneri riguardanti in particolare:177
- le specie, il numero degli animali e il volume del commercio;
- 178 la detenzione, l’alimentazione, la cura, la sorveglianza e il trattamento degli animali;
- la provenienza degli animali e la sorveglianza del loro stato di salute;
- i requisiti e le responsabilità del personale;
- il registro di controllo dell’effettivo degli animali;
- gli animali geneticamente modificati e le linee o i ceppi con mutazioni patologiche.
Non necessitano dell’autorizzazione i centri esistenti di detenzione di animali domestici, di animali selvatici e di animali da compagnia in cui sono tenuti saltuariamente o temporaneamente animali utilizzati a fini sperimentali.
Sezione 3 Detenzione, allevamento e commercio di animali geneticamente modificati e di animali con mutazioni patologiche
Art. 123179 Animali geneticamente modificati
I discendenti di linee o ceppi con animali geneticamente modificati sono considerati animali geneticamente modificati, salvo se è dimostrato che non presentano la modificazione genetica del genitore.
Gli animali il cui materiale genetico nelle cellule germinali è stato modificato con tecniche di ricombinazione degli acidi nucleici sono soggetti alle stesse disposizioni previste per gli animali geneticamente modificati, anche se non sono state inserite sequenze di acidi nucleici ottenute al di fuori della cellula.
Art. 124 Rilevamento dell’aggravio
Lo stato di salute degli animali geneticamente modificati e degli animali con mutazioni patologiche deve essere verificato con regolarità e con una frequenza tale da poter registrare tempestivamente eventuali aggravi secondo l’articolo 3 LPAn o disturbi del loro stato generale e valutarli in modo adeguato (rilevamento dell’aggravio). Il rilevamento dell’aggravio deve essere documentato e figurare nel registro di controllo dell’effettivo.
L’USAV definisce i requisiti per il rilevamento dell’aggravio di animali geneticamente modificati e di animali con mutazioni patologiche. Il rilevamento dell’aggravio deve essere differenziato secondo la specie animale, l’età degli animali, le conoscenze relative alla linea o al ceppo e la portata dell’utilizzo previsto.
In caso di cessione a terzi di animali geneticamente modificati o di animali con mutazioni patologiche deve essere consegnato un riassunto della documentazione concernente il rilevamento dell’aggravio.
Qualora nell’acquisto di animali geneticamente modificati o di animali con mutazioni patologiche si riscontrino lacune nel rilevamento dell’aggravio, esse vanno colmate immediatamente.
Art. 125180 Misure che riducono l’aggravio e criteri d’interruzione
La limitazione del benessere degli animali con mutazioni patologiche deve essere contenuta il più possibile adottando misure che riducono l’aggravio e criteri d’interruzione.
Art. 126 Obbligo di notifica di linee e ceppi con mutazioni patologiche
Se dal rilevamento dell’aggravio risulta che una linea o un ceppo ha dato origine ad animali con mutazioni patologiche, il fatto deve essere notificato all’autorità cantonale. Questo vale anche se l’adozione di misure che riducono l’aggravio permette di evitare la comparsa dello stesso. 181
La notifica deve riportare informazioni sugli aspetti seguenti:
- caratterizzazione della linea o del ceppo;
- documentazione di rilevamento dell’aggravio;
- 182 possibili misure che riducono l’aggravio e criteri d’interruzione;
- utilità della linea o del ceppo per fini di ricerca, terapeutici o diagnostici sull’uomo o sull’animale.
Art. 127 Decisione sull’ammissibilità di linee e ceppi con mutazioni patologiche
Per valutare se l’aggravio di una linea o di un ceppo sia ammissibile occorre ponderarne la gravità rispetto alla sua utilità secondo l’articolo 137. Se l’adozione di misure che riducono l’aggravio permette di evitare la comparsa dello stesso, non è necessario procedere a una ponderazione degli interessi. 183
L’autorità trasmette la notifica di linee o ceppi con mutazioni patologiche alla commissione cantonale per gli esperimenti sugli animali e, in base a una proposta della commissione, decide se e in qual misura la linea o il ceppo possono essere mantenuti.
La decisione è rilasciata nominalmente al direttore del centro di detenzione di animali da laboratorio e può essere vincolata a condizioni e oneri.
Le condizioni e gli oneri disposti devono essere integrati nella documentazione relativa all’aggravio.
Sezione 4 Esecuzione di esperimenti
Art. 128 Requisiti relativi a istituti e laboratori
Gli istituti e i laboratori di sperimentazione animale devono disporre di sufficienti locali, impianti e apparecchi affinché gli esperimenti possano essere eseguiti in modo appropriato secondo le conoscenze tecniche e scientifiche più recenti. L’adeguatezza delle infrastrutture deve essere dimostrata in particolare per:
- la detenzione degli animali;
- l’esecuzione di anestesie e di interventi chirurgici;
- il prelievo di campioni e la loro analisi;
- l’accudimento, la cura e la sorveglianza particolare degli animali dopo interventi che compromettono il loro benessere;
- l’esecuzione contemporanea di più esperimenti.
Se gli animali non sono tenuti nell’istituto o nel laboratorio, il centro di detenzione deve trovarsi nelle vicinanze.
Art. 129184 Designazione delle persone responsabili
In ciascun istituto o laboratorio deve essere designato un incaricato della protezione degli animali. Quest’ultimo non può ricoprire la funzione di capounità o responsabile d’esperimento nell’ambito di un esperimento sugli animali di cui è responsabile in qualità di incaricato della protezione degli animali. 185
In ciascun istituto o laboratorio deve essere designato un capounità per gli esperimenti sugli animali.
Per ogni esperimento sugli animali deve essere designato un responsabile d’esperimento; deve essere garantita la supplenza. Se vengono designati più responsabili d’esperimento, la loro sfera di competenze deve essere definita in modo inequivocabile.
Art. 129a186 Competenze dell’incaricato della protezione degli animali
L’incaricato della protezione degli animali garantisce che le domande di autorizzazione per gli esperimenti sugli animali siano complete e coerenti, in particolare per quanto riguarda:
- i dati per la valutazione dell’indispensabilità degli esperimenti secondo l’articolo 137;
- i dati sui criteri di sorveglianza e d’interruzione stabiliti e sulle misure che riducono l’aggravio;
- le considerazioni relative alla ponderazione degli interessi per la valutazione dell’ammissibilità degli esperimenti.
Art. 129b187 Requisiti per l’incaricato della protezione degli animali
L’incaricato della protezione degli animali deve aver conseguito un titolo universitario che fornisca conoscenze di base in anatomia, fisiologia, zoologia, etologia, genetica e biologia molecolare nonché igiene e biostatistica e aver seguito una formazione concernente la direzione di esperimenti su animali di cui all’articolo 197.
I presupposti per essere ammessi alla formazione di cui all’articolo 197 sono il conseguimento della formazione come «persona che esegue esperimenti» nonché un’esperienza lavorativa triennale nel campo della sperimentazione animale.
Art. 130 Competenze del capounità
Il capounità è responsabile:
- dell’assegnazione del personale, dell’infrastruttura e delle altre risorse per i vari esperimenti sugli animali;
- del rispetto delle prescrizioni della legislazione sulla protezione degli animali e delle condizioni e degli oneri legati all’autorizzazione;
- delle notifiche di cui all’articolo 145 capoverso 2;
- di promuovere la formazione e il perfezionamento del personale che si occupa di esperimenti sugli animali.
Art. 131 Competenze del responsabile d’esperimento
Il responsabile d’esperimento:
- si assume la responsabilità, dal punto di vista scientifico e della protezione degli animali, per la pianificazione e una corretta esecuzione dell’esperimento;
- è responsabile dell’assegnazione del lavoro, dell’istruzione delle persone che eseguono esperimenti, del controllo dei lavori, dell’organizzazione dell’assistenza adeguata agli animali da laboratorio, della loro sorveglianza e dello svolgimento dei necessari lavori di documentazione;
- stabilisce chi si assume la responsabilità del centro di detenzione per tutta la durata dell’esperimento e ne disciplina i particolari in una convenzione stipulata con il direttore del centro di detenzione.
Art. 132 Requisiti per il responsabile d’esperimento
Il responsabile d’esperimento deve soddisfare i requisiti di cui all’articolo 129 b . 188
Per dirigere esperimenti su animali di specie poco utilizzate o con metodi sperimentali non standardizzati è necessario fornire un’attestazione di ulteriori conoscenze specifiche.
Art. 133 Competenze della persona che esegue esperimenti
La persona che esegue esperimenti effettua sugli animali gli interventi e le misure ad essa demandati nell’ambito dell’esperimento.
Essa:
- si assume la responsabilità del benessere degli animali durante l’esecuzione di detti interventi e misure;
- conosce il contenuto dell’autorizzazione per eseguire esperimenti sugli animali.
Art. 134 Requisiti per le persone che eseguono esperimenti
Le persone che eseguono esperimenti devono aver conseguito una formazione di cui all’articolo 197 nell’esecuzione di esperimenti. 189
Per eseguire esperimenti su animali di specie poco utilizzate o con metodi sperimentali non standardizzati è necessario fornire attestazione di ulteriori conoscenze specifiche.
Il numero delle persone che eseguono esperimenti è dettato dal numero e dall’onere degli interventi e delle misure necessarie e deve consentire di regolamentare le supplenze, in particolare per la sorveglianza di animali in esperimento e per i lavori di documentazione prescritti.
Art. 135 Esecuzione degli esperimenti
Prima dell’inizio dell’esperimento occorre stabilire i criteri d’interruzione. 190
Gli animali devono essere abituati accuratamente alle condizioni sperimentali. Se un animale è intimorito dall’esperimento, occorre prendere provvedimenti adeguati per ridurre al minimo l’ansia e lo stress corrispondenti.
Negli esperimenti possono essere utilizzati unicamente gli animali il cui stato di salute sia stato sufficientemente esaminato in modo da escludere ulteriori limitazioni al benessere degli animali estranee all’obiettivo dell’esperimento.
Il benessere degli animali deve essere verificato e valutato durante l’esperimento con una frequenza tale da registrare tempestivamente dolori, sofferenze, lesioni e ansietà nonché disturbi del loro stato generale. Se tali sintomi si verificano, gli animali devono essere curati e trattati conformemente allo stato più recente delle conoscenze; non appena l’obiettivo dell’esperimento lo consente o i criteri d’interruzione sono soddisfatti, gli animali devono essere esclusi dalla sperimentazione ed eventualmente abbattuti.
Gli interventi o altre misure che provocano all’animale dolori non lievi possono essere eseguiti, sempre che l’obiettivo dell’esperimento lo consenta, soltanto in anestesia locale o generale e con una sufficiente terapia analgesica successiva.
Gli interventi o le misure difficili da eseguire a livello tecnico possono essere effettuati soltanto da persone appositamente istruite.
Se dopo un intervento o una misura i dolori, le sofferenze, le lesioni o l’ansietà perdurano, l’animale deve essere abbattuto al più tardi quando i criteri d’interruzione sono soddisfatti.
Se un esperimento ha causato a un animale dolori, sofferenze, lesioni o ansietà di grado elevato oppure di grado medio ma per una durata media o lunga, occorre assicurare mediante misure adeguate che lo stesso animale non venga più utilizzato per tali esperimenti.
Nei locali di detenzione non possono essere uccisi animali e non possono essere eseguiti interventi o misure che provochino dolori, sofferenze, lesioni o ansietà. L’USAV può stabilire deroghe per le misure o gli interventi che non compromettono il benessere degli animali che si trovano nello stesso locale, in particolare la marchiatura, le somministrazioni e i prelievi di campioni. 191
Art. 136 Esperimenti che compromettono il benessere degli animali
Sono considerati esperimenti che compromettono il benessere degli animali ai sensi del l’articolo 17 LPAn gli esperimenti nel cui ambito:
- è compromesso il benessere degli animali;
- sono eseguiti interventi chirurgici sugli animali;
- sono prodotti gravi effetti fisici sugli animali;
- sono somministrate o applicate all’animale sostanze o miscele di sostanze di cui non si conosce l’effetto sugli animali o per le quali non si può escludere un effetto dannoso;
- sono prodotti effetti patologici sugli animali;
- gli animali sono immunizzati o infettati con microrganismi o parassiti oppure è loro somministrato materiale cellulare;
- gli animali sono sottoposti a un’anestesia generale;
- gli animali sono limitati nella libertà di movimento o sono tenuti in isolamento ripetutamente o per lunghi periodi;
- gli animali non sono tenuti conformemente alle prescrizioni di detenzione e di trattamento;
- si lavora su animali di linee o ceppi il cui benessere è stato compromesso;
- si impiegano animali di linee o ceppi nel cui allevamento una quota superiore all’80 per cento risulta essere senza le caratteristiche desiderate oppure il cui allevamento è possibile soltanto mediante fecondazione in vitro.
Per valutare l’opportunità di eseguire un esperimento, l’USAV fissa dei livelli di sofferenza differenziati a seconda della gravità.
Art. 137 Criteri per la valutazione dell’indispensabilità di esperimenti che compromettono il benessere degli animali
Il richiedente deve dimostrare che l’obiettivo dell’esperimento:
- è connesso con il mantenimento o la protezione della vita e con la salute dell’uomo e dell’animale;
- promette l’ottenimento di nuove conoscenze su processi vitali fondamentali;
- serve a proteggere l’ambiente naturale; oppure
- 192 serve a sostituire gli esperimenti sugli animali oppure a ridurre il numero di animali da laboratorio o l’aggravio negli esperimenti sugli animali.
Il richiedente deve inoltre dimostrare che l’obiettivo dell’esperimento non può essere conseguito attraverso metodi non implicanti la sperimentazione animale e idonei secondo le conoscenze più recenti.
Tenuto conto dello stato più recente delle conoscenze, il metodo deve essere idoneo per conseguire l’obiettivo dell’esperimento.
Un esperimento sugli animali e le sue singole parti devono essere pianificati in modo tale che:
- venga impiegato il minor numero possibile di animali e si persegua la riduzione al minimo della loro sofferenza;
- si applichino i procedimenti più opportuni per valutare i risultati dell’esperimento e procedure statistiche corrispondenti allo stato più recente delle conoscenze; e
- le singole parti siano scaglionate in modo mirato.
Art. 138 Obiettivi inammissibili per esperimenti che compromettono il benessere degli animali
Sono inammissibili gli esperimenti che compromettono il benessere degli animali:
- ai fini dell’omologazione di sostanze e prodotti in un altro Stato, se i requisiti di omologazione non sono conformi alle regolamentazioni internazionali o, rispetto a quelle applicabili in Svizzera, richiedono un numero considerevolmente superiore di esperimenti o di animali per un esperimento o richiedono esperimenti che implicano un aggravio considerevolmente maggiore per gli animali;
- ai fini del controllo di prodotti, se le conoscenze auspicate possono essere ottenute analizzando i dati sui loro elementi o il potenziale di rischio è sufficientemente noto;
- ai fini dell’insegnamento nelle scuole universitarie e della formazione di specialisti, se esiste un’altra possibilità per spiegare in modo comprensibile fenomeni vitali o per fornire nozioni necessarie all’esercizio della professione o all’esecuzione di esperimenti sugli animali;
- a scopi militari.
La produzione di animali geneticamente modificati è ammessa soltanto per gli scopi di cui all’articolo 9 della legge del 21 marzo 2003 193 sull’ingegneria genetica. 194
Sezione 5 Autorizzazione di esperimenti sugli animali
Art. 139 Procedura di autorizzazione
La domanda di autorizzazione deve essere presentata mediante il sistema d’informazione animex-ch 195 . In casi motivati l’autorità cantonale può ammettere domande in forma cartacea sul modello di formulario dell’USAV.
Per ogni esperimento sugli animali la domanda deve contenere:
- il titolo e l’oggetto dell’esperimento;
- il settore in cui è svolto;
- lo scopo dell’esperimento secondo la classificazione riconosciuta sul piano internazionale;
- il numero previsto di animali impiegati per ogni specie; e
- il grado di aggravio previsto.196
... 197
L’autorità cantonale esamina la domanda e decide innanzitutto se si tratta di un esperimento che compromette il benessere degli animali.
L’autorità cantonale trasmette le domande di esperimenti che compromettono il benessere degli animali alla commissione cantonale per gli esperimenti sugli animali e decide sulla scorta della proposta della commissione. Se non accoglie la proposta, motiva la sua decisione nei confronti della commissione.
Se un esperimento sugli animali concerne più Cantoni, la domanda deve essere presentata all’autorità del Cantone in cui si svolge la parte preponderante dell’esperimento (Cantone primario). L’autorità del Cantone primario informa tutte le autorità interessate degli altri Cantoni (Cantoni secondari) e tiene conto della loro valutazione ai fini della decisione. Trasmette le domande di esperimenti che compromettono il benessere degli animali alla commissione cantonale per gli esperimenti sugli animali. Per la loro valutazione, i Cantoni secondari possono basarsi sulla proposta della commissione per gli esperimenti sugli animali del Cantone primario. I Cantoni secondari che trasmettono la domanda alla loro commissione per gli esperimenti sugli animali e, nella loro valutazione, non tengono conto della proposta di quest’ultima, devono motivare tale scelta alla commissione. 198
Art. 140199 Condizioni per il rilascio dell’autorizzazione per esperimenti sugli animali
Un esperimento che compromette il benessere degli animali è autorizzato se:
- con l’esperimento non si supera la misura indispensabile;
- dalla ponderazione degli interessi di cui all’articolo 19 capoverso 4 LPAn risulta che l’esperimento è ammissibile;
- non è perseguito un obiettivo inammissibile;
- sono stabiliti criteri di sorveglianza e d’interruzione appropriati nonché misure adeguate che riducono l’aggravio;
- i requisiti riguardanti l’allevamento, la produzione, la detenzione e il trattamento degli animali, i locali e i parchi, la provenienza e la marchiatura sono soddisfatti;
- i requisiti posti agli istituti e ai laboratori per praticare la sperimentazione sono soddisfatti;
- i requisiti inerenti al personale sono soddisfatti;
- sono disciplinate le responsabilità per la detenzione degli animali prima, durante e dopo l’esperimento.
Per gli esperimenti che non compromettono il benessere degli animali, le condizioni di autorizzazione sono costituite dalle lettere e–h.
Art. 141 Contenuto dell’autorizzazione per esperimenti sugli animali
L’autorizzazione è rilasciata nominalmente al capounità.
L’autorizzazione è valida per esperimenti o serie di esperimenti eseguiti allo scopo di trovare risposte a domande precise oppure con finalità ben determinate. La sua validità è limitata a tre anni al massimo.
Le necessarie deroghe alle seguenti disposizioni devono essere indicate nell’autorizzazione:
- i requisiti riguardanti la detenzione e il trattamento degli animali, i locali e i parchi, la provenienza e la marchiatura;
- i requisiti di istituti e laboratori per praticare la sperimentazione;
- il ricovero degli animali in un centro autorizzato di detenzione di animali da laboratorio;
- i requisiti riguardanti il personale.
L’autorizzazione può essere vincolata a condizioni e oneri riguardanti:
- la specie, la linea o il ceppo e il numero degli animali;
- la provenienza e lo stato di salute degli animali;
- la detenzione, l’alimentazione, la cura, la sorveglianza e il trattamento degli animali;
- la metodologia, in particolare per contenere dolori, sofferenze, lesioni o ansietà nonché altre limitazioni del benessere del singolo animale;
- l’esecuzione di un esperimento preliminare;
- il riutilizzo degli animali dopo l’esperimento;
- i requisiti e le responsabilità del personale;
- il verbale dell’esecuzione dell’esperimento.
Art. 142 Autorizzazione semplificata per la produzione di animali geneticamente modificati con metodi riconosciuti
Le autorizzazioni per la produzione di animali geneticamente modificati mediante metodi riconosciuti sono rilasciate se:
- si adottano soltanto metodi di modificazione genetica riconosciuti;
- 200 non si perseguono obiettivi inammissibili e si rispetta la dignità dell’animale;
- sono rispettate le disposizioni sull’esecuzione degli esperimenti;
- sono rispettati i requisiti posti agli istituti e ai laboratori di sperimentazione animale;
- 201 l’incaricato della protezione degli animali, il direttore del centro di detenzione di animali da laboratorio, il responsabile d’esperimento e le persone che eseguono l’esperimento soddisfano i requisiti previsti; e
- si redige un verbale secondo l’articolo 144.
La validità dell’autorizzazione è limitata a quella del centro di detenzione di animali da laboratorio.
Gli articoli 136, 137, 139 e 140 non trovano applicazione. La procedura di autorizzazione è retta dall’articolo 122.
L’USAV stabilisce, dopo aver consultato le cerchie interessate, quali metodi di modificazione genetica sono riconosciuti.
Sezione 6 Documentazione e statistica
Art. 143 Registro di controllo dell’effettivo degli animali
I centri di detenzione di animali da laboratorio tengono un registro di controllo dell’effettivo degli animali che deve riportare, per ogni specie, le indicazioni seguenti:
- l’aumento dell’effettivo (data; nascita o provenienza; numero degli animali);
- la diminuzione dell’effettivo (data, acquirente o decesso, causa del decesso se conosciuta, numero degli animali);
- l’eventuale marchiatura.
Gli animali geneticamente modificati e gli animali con mutazioni patologiche devono essere iscritti nel registro di controllo dell’effettivo separatamente, secondo il ceppo o la linea.
I verbali devono essere allestiti in modo ben comprensibile ed essere tenuti a disposizione delle autorità esecutive. Devono essere conservati per tre anni. 202
Art. 144 Verbale dell’esperimento
Durante l’esecuzione di un esperimento sugli animali occorre annotare per scritto per ogni animale o gruppo di animali:
- inizio dell’esperimento (data), specie, numero, sesso, provenienza e identificazione degli animali, nonché designazione del gruppo di animali sottoposti a esperimento;
- aspetti legati all’esperimento, quali interventi e misure eseguiti sugli animali (date, specie);
- aspetti legati alla protezione degli animali quali la frequenza di sorveglianza degli animali e la registrazione sistematica dei sintomi clinici, l’anestesia, l’analgesia e l’interruzione anticipata dell’esperimento (date, specie);
- livello di sofferenza cui l’animale è stato esposto;
- eventi indesiderati;
- analisi degli esperimenti e utilizzabilità dei risultati;
- conclusione dell’esperimento (data).
I verbali devono:
- riportare l’iscrizione sulle gabbie o il numero di marchiatura degli animali;
- essere tenuti a disposizione delle autorità esecutive in qualsiasi momento;
- essere conservati per tre anni dopo la scadenza dell’autorizzazione.
Art. 145 Notifiche
Il direttore del centro di detenzione di animali da laboratorio deve notificare all’autorità cantonale mediante il sistema d’informazione animex-ch:
- le linee o i ceppi con mutazioni patologiche secondo l’articolo 126 entro due settimane dalla constatazione dell’aggravio;
- 203 ogni anno civile, entro la fine di febbraio dell’anno successivo, per ogni specie animale e per le linee o i ceppi geneticamente modificati o con mutazioni patologiche:1.il numero degli animali allevati e prodotti,2.il numero di animali importati,3.il numero di animali che non sono stati impiegati in un esperimento ma sono stati ceduti a terzi, uccisi o sono morti, a partire da fine febbraio 2027.
L’USAV stabilisce per quali stadi di sviluppo degli animali devono essere fatte le notifiche di cui al capoverso 1 lettera b. 204
Per ogni esperimento il capounità deve notificare all’autorità cantonale mediante il sistema d’informazione animex-ch:
- 205 la conclusione di un esperimento o di una serie di esperimenti, i dati sull’attività sperimentale durante l’anno in corso, i dati definitivi sul numero di animali per specie e sul grado di aggravio, la conferma della correttezza dei dati di cui all’articolo 139 capoverso 1bis lettere a–c: entro due mesi dalla conclusione dell’esperimento o della serie di esperimenti, al più tardi però due mesi dopo la scadenza dell’autorizzazione;
- le indicazioni sull’attività sperimentale nell’anno civile trascorso, entro la fine di febbraio per gli esperimenti pluriennali.
In casi motivati l’autorità cantonale può ammettere notifiche in forma cartacea sul modello di formulario dell’USAV.
I Cantoni trasmettono all’USAV, mediante il sistema d’informazione animex-ch:
- di volta in volta:1.le autorizzazioni per i centri di detenzione di animali da laboratorio di cui all’articolo 122 e le autorizzazioni semplificate per la produzione di animali geneticamente modificati con metodi riconosciuti secondo l’articolo 142 e i documenti relativi alla domanda,2.le decisioni di cui all’articolo 127 capoverso 3, le autorizzazioni per esperimenti sugli animali secondo l’articolo 141 e tutti i documenti relativi alla notifica e alla domanda, nonché la proposta della commissione cantonale per gli esperimenti sugli animali secondo l’articolo 127 capoverso 2 o l’articolo 139 capoverso 4,3.le notifiche di cui al capoverso 2 lettera a,4.altre decisioni relative a esperimenti sugli animali e a centri di detenzione di animali da laboratorio;
- entro la fine di aprile di ogni anno: le notifiche di cui ai capoversi 1 lettera b e 2 lettera b.206
Dopo aver sentito le autorità cantonali, l’USAV può stabilire quali indicazioni possono essere trasmesse in forma diversa da quella elettronica.
Art. 145a207 Informazione del pubblico
A conclusione di un esperimento sugli animali, l’USAV pubblica i dati seguenti:
- il titolo dell’esperimento;
- il settore in cui è stato svolto;
- lo scopo dell’esperimento secondo la classificazione riconosciuta sul piano internazionale;
- il numero di animali impiegati per ogni specie;
- il grado di aggravio.
Art. 146 Registro delle decisioni relative a linee e ceppi con mutazioni patologiche
L’USAV tiene, all’attenzione delle autorità di autorizzazione, un registro delle decisioni relative alle linee e ai ceppi con mutazioni patologiche, comprese le condizioni e gli oneri disposti.
Art. 147 Statistica
L’USAV tiene la statistica di cui all’articolo 36 LPAn. Essa deve contenere le indicazioni necessarie per poter valutare l’applicazione della legislazione sulla protezione degli animali a livello di sperimentazione animale, animali da laboratorio e animali geneticamente modificati.
Nel redigere e pubblicare la statistica l’USAV tiene conto di normative e raccomandazioni internazionali.
In collaborazione con la Commissione federale per gli esperimenti sugli animali, l’USAV pubblica regolarmente un rapporto che informa sugli sviluppi degli sforzi profusi per migliorare la protezione degli animali a livello di sperimentazione animale, animali da laboratorio e animali geneticamente modificati.
Sezione 7 Commissioni per gli esperimenti sugli animali
Art. 148 Commissione federale per gli esperimenti sugli animali
La Commissione federale per gli esperimenti sugli animali conta al massimo 9 membri. Essa si compone di almeno un rappresentante dei Cantoni e di specialisti in materia di sperimentazione animale, detenzione di animali da laboratorio e protezione degli animali.
Il Consiglio federale nomina i membri della Commissione e designa il presidente. Per il resto la Commissione si costituisce da sé e redige il suo regolamento interno. L’USAV ne gestisce la segreteria.
L’USAV può ricorrere alla Commissione per tutte le questioni legate alla sperimentazione animale, anche in relazione all’esame delle decisioni cantonali secondo l’articolo 25 LPAn.
La Commissione collabora all’occorrenza con la Commissione federale d’etica per la biotecnologia nel settore non umano e almeno una volta all’anno scambia con essa le conoscenze acquisite sugli animali geneticamente modificati.
I costi dei servizi forniti dalla Commissione ai Cantoni sono fatturati secondo le tariffe della Confederazione.
Art. 149 Commissioni cantonali per gli esperimenti sugli animali
I membri delle commissioni cantonali per gli esperimenti sugli animali non possono essere collaboratori delle autorità cantonali di autorizzazione. Queste ultime possono gestire la segreteria della commissione.
Dopo la loro nomina, i membri delle commissioni cantonali per gli esperimenti sugli animali devono frequentare un corso d’introduzione di una giornata organizzato dall’USAV.
I membri devono dimostrare di aver seguito, sull’arco di quattro anni, quattro giorni di formazione continua su temi della formazione teorica secondo gli articoli 132 o 134. 208
Capitolo 7 Trasporto di animali
Sezione 1 Formazione e responsabilità per il trasporto di animali
Art. 150209 Formazione e formazione continua del personale impiegato nel commercio e nel trasporto di bestiame
Nelle imprese di commercio e di trasporto di bestiame, gli autisti, il personale che accudisce gli animali e uno dei responsabili del servizio di trasporto, quale un agente di trasporto o un membro della direzione, devono aver conseguito una formazione di cui all’articolo 197. La formazione deve essere specifica per le mansioni svolte.
Chiunque trasporta animali a titolo professionale deve provvedere alla formazione e alla formazione continua dei collaboratori.
Art. 151 Responsabilità dei detentori di animali
Il detentore responsabile dell’azienda da cui l’animale è trasportato deve:
- procurarsi anticipatamente i documenti necessari per il trasporto e la consegna affinché possano svolgersi rapidamente;
- 210 annotare per scritto eventuali lesioni o malattie degli animali, nel documento di accompagnamento nel caso di animali a unghia fessa.
Il capoverso 1 si applica per analogia ai responsabili di un mercato.
Art. 152 Responsabilità degli autisti
L’autista deve:
- accertarsi che siano disponibili i documenti necessari;
- dopo aver caricato gli animali, effettuare il trasporto con riguardo e senza inutili ritardi;
- 211 annotare per scritto le lesioni subite dagli animali durante il trasporto, nel documento di accompagnamento nel caso di animali a unghia fessa;
- comunicare immediatamente al destinatario l’arrivo degli animali;
- 212 al momento della consegna degli animali a unghia fessa e degli animali trasportati al macello, annotare per scritto il tempo di percorrenza e la durata del trasporto, nel documento di accompagnamento nel caso di animali a unghia fessa.
La durata del trasporto di cui al capoverso 1 lettera e viene registrata inserendo l’ora di carico e di scarico; l’ora di carico deve essere inserita prima della partenza. 213
L’autista è responsabile, dal ritiro alla consegna, del ricovero e dell’accudimento degli animali.
Art. 152a214 Durata autorizzata del trasporto
La durata autorizzata del trasporto, compreso il tempo di percorrenza, è di otto ore.
Il calcolo del tempo di percorrenza e della durata del trasporto inizia da capo dopo una sosta se:
- la sosta dura oltre due ore;
- durante la sosta gli animali dispongono delle dimensioni minime di detenzione indicate nell’allegato 1, hanno accesso all’acqua e, se necessario, al latte e vengono foraggiati negli intervalli di tempo consoni alla specie; e
- le condizioni climatiche sono adeguate alle esigenze degli animali.
Art. 153 Responsabilità dei destinatari
Il destinatario, insieme con l’autista, deve scaricare senza indugio gli animali al loro arrivo e, se necessario, in considerazione dei disagi subiti, dare loro ricovero, abbeverarli, alimentarli e curarli. Ciò vale anche per i soggiorni temporanei nei mercati, nelle esposizioni e nelle fiere di bestiame.
Gli animali selvatici devono essere riambientati con riguardo.
Art. 154 Designazione di una persona responsabile
Per ogni trasporto professionale deve essere designata una persona che si assuma la responsabilità del benessere degli animali durante il trasporto.
La persona responsabile deve poter fornire in ogni momento agli organi di esecuzione informazioni sull’organizzazione e sullo svolgimento del trasporto.
Sezione 2 Trattamento degli animali
Art. 155 Selezione degli animali
Gli animali possono essere trasportati soltanto se è presumibile che sopporteranno il trasporto senza danni.
Gli animali in gestazione avanzata, gli animali che hanno figliato da poco, gli animali ancora dipendenti dai genitori e gli animali indeboliti possono essere trasportati solamente con speciali provvedimenti precauzionali. Gli animali feriti o malati possono essere trasportati soltanto per le cure o per la macellazione al posto più vicino e con le dovute precauzioni.
Art. 156 Preparazione degli animali
Gli animali devono essere adeguatamente preparati al trasporto e, se necessario, foraggiati e abbeverati prima del viaggio.
Nel caso di pesci commestibili e ornamentali occorre sincerarsi prima del viaggio che il tubo gastroenterico sia il più possibile vuoto.
Art. 157 Personale incaricato di accudire gli animali durante il trasporto
Gli animali possono essere guidati, condotti, caricati o scaricati soltanto da persone esperte o sufficientemente istruite. Queste ultime devono trattare gli animali con riguardo. 215
Durante il trasporto, gli animali devono essere accompagnati da personale esperto o sufficientemente istruito che, se necessario, li abbeveri e li foraggi. Il personale controlla regolarmente gli animali e provvede affinché si riposino debitamente. 216
La presenza del personale non è necessaria se è garantito che, all’occorrenza, durante tutto il trasporto o durante le soste intermedie gli animali hanno a disposizione acqua e alimenti e vengono curati.
Il bestiame lattifero in lattazione deve essere munto due volte al giorno.
Art. 158 Separazione degli animali
Se necessario, gli animali devono essere trasportati in scompartimenti o contenitori separati secondo la specie, l’età e il sesso.
Gli animali incompatibili vanno tenuti separati.
Art. 159 Carico e scarico degli animali
I solipedi e gli ungulati, se non trasportati in contenitori, devono essere caricati e scaricati mediante rampe antisdrucciolevoli se la distanza tra il suolo e lo spigolo superiore del ponte di carico è uguale o superiore a 25 cm. Se la distanza è inferiore a 25 cm, non devono essere utilizzate rampe se gli animali possono entrare e uscire rivolti in avanti. 217
Le rampe non devono essere troppo ripide né presentare fessure ampie a tal punto che gli animali potrebbero ferirsi. 218
Le rampe devono essere provviste di assi trasversali se l’inclinazione supera 10 gradi e di protezioni laterali adeguate alla taglia e al peso degli animali, tranne se questi ultimi vengono condotti a mano, sono abituati al trasporto e l’altezza del ponte di carico non supera i 50 cm. 219
Al momento del carico, l’interno del mezzo di trasporto deve essere ben illuminato senza tuttavia abbagliare gli animali.
Il capoverso 2 non si applica al carico e allo scarico di volatili e conigli.
Art. 160 Trattamento di determinate specie animali
Gli equidi devono essere legati durante il trasporto; sono eccettuati gli animali giovani fino all’inizio della loro utilizzazione regolare, tuttavia al massimo fino al raggiungimento dei 30 mesi di età. È vietato legarli a cavezze di corda, a cavezze annodate oppure alle briglie. 220
È vietato servirsi delle corna, dell’anello nasale o di corde per legare i bovini.
I bovini trasportati legati e il cui peso supera 500 kg non possono essere collocati di traverso se la larghezza del veicolo è inferiore a 2,5 metri.
I tori di età superiore a 18 mesi devono portare un anello nasale. Si può rinunciare all’anello nasale se, prima dello spostamento o della macellazione:
- i tori sono tenuti prevalentemente in una mandria all’aperto o in gruppo a stabulazione libera; e
- sono state prese le precauzioni necessarie per garantire un trasporto sicuro nonché un carico e uno scarico sicuri.
La selvaggina d’allevamento non può essere trasportata viva al macello 221 se non è stata preventivamente abituata al trasporto.
I decapodi devono essere mantenuti sufficientemente umidi.
Le rane vive non possono essere trasportate ammassate l’una sull’altra. Se l’ammasso degli animali non può essere evitato durante il trasporto, occorre far uscire immediatamente gli animali dai contenitori usati per il trasporto una volta giunti al luogo di destinazione e trasferirli in un ambiente adatto. 222
Per il trasporto di animali nel corso di un esperimento o di animali con mutazioni patologiche occorre prendere i provvedimenti necessari per ridurre al minimo la limitazione del loro benessere. I tempi di trasporto devono essere brevi.
Per il trasporto di animali da laboratorio con un determinato stato igienico occorre prendere le precauzioni necessarie per impedire l’introduzione e la fuoriuscita di microrganismi.
Art. 161 Guida
La guida deve essere rispettosa degli animali.
All’atto della composizione dei treni, i carri ferroviari devono essere spostati il meno possibile e senza urti.
Art. 162223 Deroghe al tempo massimo di percorrenza
Il tempo massimo di percorrenza di cui all’articolo 15 capoverso 1 LPAn non si applica ai pulcini, a condizione che giungano nel luogo di destinazione entro 48 ore dalla schiusa delle uova.
Nei trasporti internazionali il tempo massimo di percorrenza può essere superato.
Sezione 3 Mezzi e contenitori di trasporto
Art. 163 Pulizia e disinfezione
I piani di carico e i contenitori devono essere puliti dopo il trasporto e disinfettati su disposizione degli organi di controllo ufficiali.
Art. 164 Lettiera
Fatta eccezione per il trasporto professionale di volatili e conigli in contenitori standard, il pavimento del mezzo di trasporto e il fondo dei contenitori devono essere coperti con una lettiera o un materiale equivalente che assorba l’urina e le feci e sia appropriato per il riposo.
Art. 165 Mezzi di trasporto
I mezzi di trasporto devono soddisfare i requisiti seguenti:
- le parti con le quali gli animali entrano in contratto devono essere costruite con un materiale innocuo per la salute e concepite in modo che il pericolo di ferimento sia esiguo;
- le porte, le finestre e i finestrini devono poter essere fissati in modo sicuro durante il trasporto;
- mediante pavimenti antisdrucciolevoli, pareti divisorie, tramezzi e dispositivi di sostegno si deve evitare il rischio che gli animali scivolino o i contenitori si spostino. Le rampe che i responsabili portano con sé devono soddisfare i requisiti di cui all’articolo 159 capoverso 1;
- i dispositivi d’attacco devono essere abbastanza resistenti da non spezzarsi durante il trasporto in seguito a normale sollecitazione. Devono essere sufficientemente lunghi affinché gli animali possano stare in posizione eretta naturale;
- i mezzi di trasporto devono essere dotati di una fonte di illuminazione fissa o portatile di potenza sufficiente per controllare gli animali;
- gli animali devono disporre di uno spazio sufficiente. Per gli animali da reddito devono essere soddisfatti i requisiti di spazio minimo di cui all’allegato 4. Se gli animali dispongono di più del doppio della superficie minima di cui all’allegato 4, è necessario inserire pareti divisorie. Occorre tenere conto delle esigenze delle singole specie, delle condizioni climatiche e segnatamente dello stato di tosatura;
- i mezzi di trasporto devono essere provvisti di aperture adeguatamente collocate che garantiscano un sufficiente afflusso di aria fresca. I mezzi di trasporto in cui i suini sono trasportati su tre piani devono essere muniti di ventilazione. Occorre assicurare la protezione da condizioni meteorologiche avverse e dai gas di scarico del mezzo di trasporto;
- 224 sulle aperture posteriori dei veicoli e dei rimorchi utilizzati per il trasporto di bovini, suini, ovini e caprini deve essere collocata una griglia;
- sui veicoli utilizzati per il trasporto professionale di animali da reddito di cui all’allegato 4, esclusi i volatili, deve essere indicata in modo chiaramente visibile dall’esterno la superficie di carico disponibile in m2, eventualmente per piano. Nel veicolo deve essere presente anche una copia dell’allegato 4;
- sui veicoli utilizzati per il trasporto professionale di animali deve essere applicata in modo ben visibile, nella parte anteriore e in quella posteriore, la scritta «Animali vivi» o un’indicazione analoga.
I mezzi di trasporto possono servire come luoghi di ricovero durante le soste superiori a quattro ore soltanto se gli animali dispongono delle dimensioni minime di detenzione indicate nell’allegato 1, se hanno accesso all’acqua e, se necessario, al latte e se vengono foraggiati negli intervalli di tempo consoni alla specie. Inoltre le condizioni climatiche devono essere adeguate alle esigenze degli animali. 225
Per l’utilizzo occasionale di mezzi di trasporto come ricovero temporaneo, l’USAV può prevedere deroghe alle dimensioni minime indicate nell’allegato 1, in particolare per impieghi di servizio, manifestazioni sportive, spettacoli ed esposizioni. 226
Art. 166 Merci trasportate insieme agli animali
Le merci trasportate insieme agli animali devono essere caricate in modo tale da non arrecare lesioni, dolori o sofferenze agli animali.
Le merci che arrecano danno agli animali non possono essere trasportate con essi.
Art. 167 Contenitori di trasporto
I contenitori di trasporto devono essere:
- costruiti con materiale innocuo per la salute e concepiti in modo che il pericolo di ferimento sia esiguo;
- sufficientemente robusti da sopportare le normali sollecitazioni del trasporto senza gravi danni e da non poter essere distrutti dagli animali;
- costruiti in modo che gli animali non possano fuggire;
- sufficientemente spaziosi affinché gli animali trasportati possano assumere la postura normale;
- provvisti di sufficienti aperture d’aerazione sistemate in modo che, anche se i contenitori sono collocati fittamente l’uno accanto all’altro, sia assicurato un sufficiente afflusso di aria fresca; nei contenitori chiusi contenenti animali eterotermi deve essere disposta una riserva d’aria o d’ossigeno; se necessario, occorre prevedere un isolamento termico;
- costruiti in modo che gli animali possano essere osservati e, se necessario, accuditi; i contenitori per trasporti di lunga durata devono essere muniti di attrezzature per il foraggiamento e l’abbeverata che possano essere utilizzate senza che gli animali riescano a fuggire.
I contenitori di trasporto in cui si trovano gli animali devono stare in posizione eretta. Non possono essere urtati, lanciati o rovesciati.
I contenitori di spedizione devono recare il simbolo di un animale oppure la scritta «Animali vivi». Su due fianchi opposti un segno deve indicare la parte superiore o inferiore. Sono eccettuati:
- i contenitori il cui interno è visibile da ogni lato;
- i contenitori trasportati senza trasbordo, in numero rilevante come spedizione unica, da veicoli appositamente contrassegnati.
I contenitori impilabili devono essere costruiti in modo che rimangano stabilmente sovrapposti, che le aperture d’aerazione non vengano ostruite durante l’impilaggio e che le escrezioni non possano raggiungere, o solo in minima, parte i contenitori sottostanti. 227
Art. 168 Deroghe
Nei trasporti aerei sono ammesse deroghe alle prescrizioni di trasporto qualora siano necessarie a causa di condizioni particolari e a condizione che gli animali non soffrano né subiscano lesioni.
Sezione 4 Trasporti internazionali di animali
Art. 169 Controllo delle partite di animali
Nei posti d’ispezione deve essere data priorità alle partite di animali.
Le partite di animali possono essere trattenute soltanto se è assolutamente necessario per ragioni di protezione degli animali o per effettuare controlli di polizia sanitaria o di conservazione delle specie.
I posti d’ispezione in cui si espletano le formalità di importazione e transito vanno informati quanto prima dell’arrivo degli animali.
Art. 170 Autorizzazione
Le imprese che trasportano animali da e verso l’estero a titolo professionale devono essere titolari di un’autorizzazione rilasciata dal Cantone.
L’autorizzazione è rilasciata soltanto se l’impresa dimostra di soddisfare i requisiti relativi all’attrezzatura tecnica dei mezzi di trasporto e alla formazione dei collaboratori.
L’autorizzazione è rilasciata al massimo per cinque anni.
Le imprese con sede commerciale in un Paese membro dell’Unione europea devono presentare, su richiesta, un’autorizzazione rilasciata dall’autorità competente di detto Paese.
Ogni partita di animali deve essere accompagnata da una copia dell’autorizzazione.
Art. 171 Notifica di violazioni
L’USAV comunica allo Stato in cui è registrata l’impresa i dettagli sulle violazioni accertate se esso è parte contraente della Convenzione europea del 6 novembre 2003 228 sulla protezione degli animali nel trasporto internazionale.
Art. 172 Piano di trasporto e libretto di bordo
Per il trasporto professionale di bovini, equidi, ovini, caprini e suini da e verso l’estero occorre redigere un piano di trasporto secondo le indicazioni dell’USAV qualora il trasporto, dal carico allo scarico, duri più di otto ore.
La persona responsabile del benessere degli animali annota nel libretto di bordo l’ora e il luogo in cui gli animali sono stati foraggiati e abbeverati e hanno potuto riposarsi. Il documento va presentato all’autorità competente che ne faccia richiesta.
Art. 173 Attrezzature particolari
I veicoli devono essere muniti di attrezzature adeguate per il carico e lo scarico degli animali.
Art. 174 Precauzioni particolari per i trasporti internazionali
Le mammifere gravide non devono essere trasportate prima della data prevista del parto per un periodo corrispondente ad almeno il 10 per cento della durata della gestazione e per almeno una settimana dopo il parto.
I mammiferi molto giovani non possono essere trasportati prima della cicatrizzazione completa dell’ombelico.
Prima di essere caricati per un trasporto internazionale, gli animali devono essere esaminati da un veterinario ufficiale che ne verifichi l’idoneità al trasporto. Fanno eccezione gli equidi muniti di passaporto equide trasportati all’estero per un breve periodo.
Il capoverso 1 non si applica al trasporto di animali verso aziende d’estivazione situate nei Paesi esteri limitrofi.
Art. 175229 Transito di animali
Il transito di bovini, ovini, caprini, suini, cavalli da macello e pollame da macello in Svizzera è limitato al traffico ferroviario o aereo.
Art. 176 Trasporto aereo
Per il trasporto di animali per via aerea occorre tenere conto delle disposizioni tecniche riconosciute, in particolare di quelle contenute nella normativa IATA 230 .
Capitolo 8 Abbattimento e macellazione di animali
Sezione 1 Disposizioni generali
Art. 177 Requisiti per il personale addetto all’abbattimento e alla macellazione
Gli animali vertebrati e i decapodi possono essere uccisi soltanto da persone esperte. 231
Sono considerate esperte le persone che hanno potuto acquisire le conoscenze necessarie e l’esperienza pratica nell’uccisione di animali sotto la guida e la supervisione di uno specialista e che uccidono regolarmente animali. 232
Il personale del macello deve aver conseguito una formazione di cui all’articolo 197. La formazione deve essere specifica per le mansioni svolte, ovvero:
- lo scarico, la conduzione, la stabulazione e l’accudimento degli animali nei macelli233;
- lo stordimento e il dissanguamento degli animali nei macelli.
Per le persone con un attestato federale di capacità secondo l’articolo 38 LFPr 234 come macellaia/macellaio o macellaia-salumiere/macellaio-salumiere con l’indirizzo di specializzazione «Produzione» non è richiesta la formazione di cui al capoverso 2.
Per le persone con una formazione agricola di cui all’articolo 194 non è richiesta la formazione di cui al capoverso 2 lettera a.
Art. 177a235
Art. 178236 Obbligo di stordimento
Gli animali vertebrati e i decapodi possono essere uccisi soltanto dopo essere stati storditi. Se non è possibile praticare lo stordimento, occorre provvedere a tutte le misure necessarie per ridurre al minimo dolori, sofferenze e ansietà.
Art. 178a237 Deroghe all’obbligo di stordimento
L’uccisione di animali vertebrati o decapodi senza stordimento è ammessa:
- durante la caccia;
- nell’ambito di misure consentite di lotta contro i parassiti;
- se il metodo di uccisione usato fa cadere l’animale, immediatamente e senza dolori o sofferenze, in uno stato di insensibilità e di incoscienza.
L’uccisione delle rane senza stordimento è inoltre ammessa se gli animali, al momento della macellazione, sono decapitati in stato di refrigerazione e se la testa viene distrutta immediatamente.
… 238
Art. 179239 Uccisione corretta
La persona che esegue l’uccisione deve adottare le precauzioni necessarie per garantire un trattamento rispettoso dell’animale e uno svolgimento senza ritardi dell’uccisione. Deve sorvegliare l’operazione di uccisione fino al sopraggiungere della morte.
Il metodo di uccisione scelto deve portare con certezza alla morte dell’animale.
Dopo aver consultato le autorità cantonali, l’USAV può stabilire i metodi di uccisione ammessi per determinate specie animali o per particolari scopi.
Art. 179a240 Metodi di stordimento ammessi
Sono ammessi i seguenti metodi di stordimento: 241
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Dopo aver consultato le autorità cantonali, l’USAV può ammettere altri metodi di stordimento.
Art. 179b247 Stordimento
Gli animali devono essere storditi in modo che cadano il più rapidamente possibile e senza dolori o sofferenze in uno stato di insensibilità e di incoscienza che si protrae fino alla morte.
Se è impiegato un apparecchio di stordimento meccanico o elettrico, gli animali devono essere posizionati in modo tale che l’apparecchio possa essere applicato e utilizzato senza difficoltà, con precisione e per la durata necessaria.
Le attrezzature per immobilizzare gli animali non devono arrecare loro dolori o lesioni evitabili e devono garantire che gli animali destinati alla macellazione, eccettuato il pollame, siano storditi in piedi o in posizione eretta. 248
Tranne in caso di macellazione rituale, il pollame deve essere stordito prima del dissanguamento.
Durante lo stordimento del pollame con miscela di gas, i pulcini vivi non possono essere ammassati l’uno sull’altro. 249
Art. 179c250 Apparecchi e impianti di stordimento
Gli apparecchi e gli impianti di stordimento devono essere controllati per verificarne il funzionamento tutti i giorni lavorativi, almeno una volta all’inizio del lavoro e, se necessario, puliti più volte al giorno. Gli apparecchi di ricambio devono essere tenuti pronti per l’impiego.
Durante l’attività, il funzionamento degli apparecchi e degli impianti di stordimento deve essere controllato verificando l’efficacia dello stordimento in modo da individuare ed eliminare immediatamente i difetti tecnici che causano errori.
La manutenzione degli apparecchi e degli impianti di stordimento, il controllo del loro funzionamento e l’eliminazione dei difetti devono essere documentati.
Art. 179d251 Dissanguamento
Per il dissanguamento occorre recidere le due carotidi oppure incidere i vasi sanguigni principali alla base del collo per via toracica. Il dissanguamento deve avvenire il più rapidamente possibile dopo lo stordimento e finché l’animale è incosciente. 252
Fino al sopraggiungere della morte per dissanguamento, gli animali soggetti all’obbligo di stordimento di cui all’articolo 21 LPAn devono trovarsi in uno stato di incoscienza e di insensibilità.
Se il dissanguamento di animali storditi è ritardato, lo stordimento di altri animali va immediatamente sospeso.
Dopo il taglio effettuato per dissanguare l’animale, non possono essere eseguite altre operazioni di macellazione se non dopo la morte dell’animale.
Dopo lo stordimento i pesci possono essere eviscerati anziché dissanguati.
Sezione 2 Responsabilità al momento della macellazione e trattamento degli animali nei macelli253
Art. 179e254 Responsabilità nel macello
Il gestore del macello è responsabile del rispetto della legislazione sulla protezione degli animali. In particolare emana istruzioni di lavoro per:
- il trattamento degli animali nelle stalle di sosta;
- lo stordimento degli animali;
- il dissanguamento degli animali;
- l’istruzione del personale del macello.
Su richiesta, mette a disposizione degli organi esecutivi le istruzioni di lavoro.
Nei macelli in cui annualmente sono macellati oltre 1500 unità di macellazione di bovini, ovini, caprini, suini o equidi oppure oltre 150 000 capi di pollame o di conigli deve essere designato un incaricato della protezione degli animali.
L’incaricato della protezione degli animali è autorizzato a emanare istruzioni. Controlla il rispetto della legislazione sulla protezione degli animali ed è in particolare responsabile di:
- presentare al gestore del macello un rapporto sulle questioni inerenti alla protezione degli animali;
- istruire il personale del macello affinché adotti provvedimenti per garantire un trattamento rispettoso degli animali;
- annotare i provvedimenti adottati nel macello per migliorare la protezione degli animali.
Art. 180 Consegna
Se l’ispezione sanitaria ante mortem viene effettuata nel macello, il veterinario ufficiale controlla alla consegna lo stato di cura e di salute degli animali. Devono essere controllati anche la densità di occupazione dei veicoli di trasporto e le loro attrezzature.
Nelle aziende in cui in genere il veterinario ufficiale non è presente al momento della consegna degli animali, l’ispezione e il controllo sono effettuati da una persona incaricata dal macello 255 .
Le persone incaricate dell’ispezione e del controllo notificano all’autorità cantonale le violazioni alla legislazione sulla protezione degli animali.
Se dopo il loro arrivo nel macello gli animali non possono essere scaricati immediatamente, in caso di temperature elevate o di tempo afoso i veicoli devono essere sufficientemente arieggiati.
Gli animali incapaci di camminare devono essere storditi e dissanguati in loco.
Art. 181 Ricovero
In caso di temperature elevate o di tempo afoso occorre provvedere a rinfrescare gli animali nel macello.
Gli animali che non vengono macellati subito dopo il loro arrivo devono essere ricoverati su una superficie sufficientemente ampia, protetti da condizioni meteorologiche estreme e abbeverati.
I mezzi di trasporto possono essere utilizzati per il ricovero temporaneo degli animali secondo il capoverso 2. Il clima interno dev’essere adeguato alle esigenze degli animali.
Gli animali che vengono macellati soltanto diverse ore dopo il loro arrivo vanno ricoverati secondo i requisiti minimi di detenzione di cui all’allegato 1 e protetti da condizioni meteorologiche estreme nonché abbeverati regolarmente ed eventualmente foraggiati.
Gli animali incompatibili per specie, sesso, età o provenienza devono essere tenuti separati.
Gli animali in lattazione devono essere macellati il giorno della consegna, altrimenti devono essere munti almeno due volte al giorno.
Se gli animali destinati alla macellazione vengono tenuti durante la notte nel macello, il loro benessere e lo stato di salute devono essere controllati la sera e la mattina da una persona designata dal macello.
Gli equidi devono essere macellati subito dopo la consegna se non esistono infrastrutture adeguate per un ricovero rispettoso.
Art. 182 Conduzione degli animali
Gli animali vanno condotti con riguardo tenendo conto del comportamento tipico della specie. Possono essere impiegati mezzi ausiliari di conduzione soltanto se l’animale condotto può allontanarsi per evitare l’azione dello strumento.
L’impiego di dispositivi elettrici di conduzione va limitato allo stretto necessario.
Le corsie devono permettere di condurre gli animali con riguardo.
Gli impianti di trasporto devono essere organizzati e gestiti in modo da evitare dolori e ferite agli animali.
Art. 183a 187256
Sezione 3 Coordinamento dei compiti di controllo nei macelli257
Art. 188
I Cantoni disciplinano i compiti e le competenze dei veterinari ufficiali in materia di esecuzione della legislazione sulla protezione degli animali nei macelli.
Le ispezioni e i controlli devono essere effettuati in coordinazione con il controllo degli animali da macello e il controllo delle carni secondo l’ordinanza del 23 novembre 2005 258 concernente la macellazione e il controllo delle carni.
Per la sorveglianza ufficiale dell’esecuzione della legislazione sulla protezione degli animali nell’ambito della macellazione non sono riscossi emolumenti.
Capitolo 9 Formazione e formazione continua in materia di detenzione di animali259
Sezione 1 Disposizioni generali
Art. 189260 Scopo della formazione e della formazione continua
La formazione e la formazione continua dispensano le conoscenze necessarie a garantire una detenzione adeguata degli animali nonché un trattamento responsabile e rispettoso degli stessi.
La formazione e la formazione continua sono trasmesse in modo specifico tenendo conto delle specie o categorie animali con esigenze simili a livello di detenzione o trattamento.
Art. 190261 Obbligo di formazione continua
Devono seguire corsi di formazione continua per almeno quattro giorni sull’arco di quattro anni:
- i guardiani di animali;
- gli incaricati della protezione degli animali, i responsabili d’esperimento e le persone che eseguono gli esperimenti, nonché i direttori dei centri di detenzione di animali da laboratorio;
- le persone che offrono corsi di formazione per detentori di animali riconosciuti dall’USAV;
- 262 gli impiegati del commercio al dettaglio nel commercio specializzato di animali con una formazione di cui all’articolo 197;
- 263 le persone responsabili dell’accudimento degli animali nelle pensioni o nei rifugi con più di cinque posti o nelle altre forme di accudimento professionale di più di cinque animali al giorno.
Devono seguire un corso di formazione continua per almeno un giorno sull’arco di tre anni:
- gli autisti delle imprese di commercio e di trasporto di bestiame, il personale che accudisce gli animali e uno dei responsabili del servizio di trasporto, quale un agente di trasporto o un membro della direzione;
- il personale del macello che si occupa degli animali vivi;
- le persone che effettuano a titolo professionale la cura degli unghioni dei bovini o degli zoccoli degli equidi.
Il DFI disciplina gli obiettivi di apprendimento, la forma, il contenuto e la durata della formazione continua.
Art. 191 Formazione e formazione continua ordinate dall’autorità cantonale264
Qualora vengano rilevate carenze a livello di alimentazione, accudimento o cura degli animali o altre violazioni alla legislazione sulla protezione degli animali, l’autorità cantonale può obbligare i detentori di animali, il personale o le aziende che accudiscono gli animali a seguire corsi di formazione o formazione continua. 265
L’autorità cantonale può obbligare i detentori di cani a frequentare corsi di educazione canina oppure verificare le conoscenze acquisite se ha accertato delle carenze nel modo di trattare il cane.
I costi relativi alla formazione o alla formazione continua supplementare sono a carico delle aziende o dei detentori di animali. 266
Sezione 2 Tipi di formazione e indirizzi professionali
Art. 192 Tipi di formazione
Ai sensi della presente ordinanza si intendono per formazioni riconosciute:
- 267 una formazione specialistica professionale o universitaria;
- una formazione specialistica riconosciuta dall’USAV, non legata a una professione;
- un corso riconosciuto dall’USAV che trasmetta conoscenze o competenze specialistiche;
È considerata specialistica una formazione che fornisce le conoscenze necessarie per accudire gli animali, illustrando a tal fine le loro esigenze, il loro comportamento e il modo di trattarli.
Art. 193 Attestato di formazione
Sono considerati attestati di formazione:
- per una formazione di cui all’articolo 192 capoverso 1 lettera a: diploma professionale o universitario;
- per una formazione di cui all’articolo 192 capoverso 1 lettera b: conferma di conseguimento della formazione;
- per una formazione di cui all’articolo 192 capoverso 1 lettera c: attestato di competenza.
La formazione specialistica professionale o universitaria esonera dal conseguimento di una formazione specialistica non legata a una professione; quest’ultima esonera dal conseguimento dell’attestato di competenza. 268
All’attestato di competenza di cui al capoverso 1 lettera c è equiparata la conferma ufficiale di un’esperienza almeno triennale con la specie animale in questione.
L’USAV può prescrivere un formulario per l’attestazione della formazione richiesta.
Art. 194269 Professioni agricole
Ai sensi della presente ordinanza si intende per formazione agricola:
- 270 una formazione professionale di base da agricoltore con un certificato federale di formazione pratica di cui all’articolo 37 LFPr271 o un attestato federale di capacità di cui all’articolo 38 LFPr;
- una formazione professionale superiore nelle professioni di cui alla lettera a;
- una formazione presso una scuola universitaria professionale o un’università nelle professioni di cui alla lettera a;
- 272 una formazione equivalente per una professione specifica nel settore agricolo con riferimento agli animali.
Alla formazione professionale di base di cui al capoverso 1 lettera a è equiparata qualsiasi altra formazione professionale di base con un certificato federale di formazione pratica o un attestato federale di capacità, integrati da:
- un corso di formazione in ambito agricolo concluso, disciplinato in modo unitario dai Cantoni in collaborazione con l’organizzazione del mondo del lavoro determinante; o
- un’attività pratica comprovata di gestore, cogestore o impiegato in un’azienda agricola per almeno tre anni.
Art. 195 Guardiani di animali
Ai sensi della presente ordinanza si intendono per guardiani di animali le persone titolari di:
Art. 196 Professioni legate alla pesca
Rientrano nelle professioni legate alla pesca le formazioni seguenti:
- 276 la formazione di pescatrice o pescatore professionista con attestato professionale federale di cui all’articolo 42 LFPr277;
- 278 la formazione di guardapesca con attestato professionale federale di cui all’articolo 42 LFPr;
- una formazione equivalente confermata dall’ufficio cantonale competente o un’esperienza pratica di almeno tre anni.
Art. 197 Formazione specialistica non legata a una professione
La formazione di cui all’articolo 192 capoverso 1 lettera b fornisce le conoscenze tecniche e le competenze pratiche necessarie per la detenzione adeguata degli animali, l’utilizzo, l’allevamento responsabile e il trattamento rispettoso degli stessi.
La formazione comprende una parte teorica e una parte pratica. La parte pratica deve comprendere un numero sufficiente di esercitazioni.
Il DFI disciplina gli obiettivi di apprendimento, la forma, il contenuto e la durata della formazione. La formazione può prevedere periodi di pratica. 279
Art. 198 Formazione con attestato di competenza
La formazione di cui all’articolo 192 capoverso 1 lettera c fornisce conoscenze di base o competenze pratiche necessarie per la detenzione adeguata e il trattamento rispettoso degli animali.
Essa può essere conseguita con un corso o un periodo di pratica.
Il DFI disciplina gli obiettivi di apprendimento, la forma, il contenuto e la durata della formazione.
Sezione 2a organizzazioni di formazione e aziende in cui si svolgono periodi di pratica
Art. 198a Requisiti per le organizzazioni di formazione
Le formazioni specialistiche non legate a una professione possono essere offerte da:
- un istituto di diritto pubblico;
- un’organizzazione incaricata dal servizio specializzato cantonale;
- un’associazione professionale;
- un’altra organizzazione che dimostri di disporre, da un lato, di personale docente qualificato per impartire tale formazione e, dall’altro, di un certificato ISO 21001:2018280 oppure eduQua:2021281 valido o di una certificazione equivalente per istituzioni che si occupano di formazione degli adulti.
La certificazione di cui al capoverso 1 lettera d deve essere stata rilasciata da un organismo di certificazione per i sistemi di gestione accreditato secondo l’ordinanza del 17 giugno 1996 282 sull’accreditamento e sulla designazione.
Se la formazione specialistica non legata a una professione non viene offerta o viene offerta solo da poche persone, l’USAV può riconoscere, in singoli casi, la formazione offerta da un’organizzazione che non soddisfa i requisiti di cui al capoverso 1. Questa eccezione non si applica alle formazioni di cui all’articolo 203 a .
Art. 198b Controllo delle organizzazioni di formazione
L’USAV può recarsi presso le organizzazioni di formazione per effettuare controlli a campione e in caso di segnalazione di carenze.
I controlli che hanno dato luogo a reclami possono essere addebitati, in funzione del dispendio di tempo, all’organizzazione di formazione secondo l’ordinanza del 30 ottobre 1985 283 sulle tasse dell’USAV.
Art. 198c Requisiti per le aziende in cui si svolgono periodi di pratica
L’azienda di detenzione di animali che offre un periodo di pratica nell’ambito di una formazione o di una formazione continua secondo la presente ordinanza deve disporre di un effettivo di animali che corrisponda almeno, a livello di dimensioni e di specie animale, a quello che il praticante intende accudire. La persona responsabile dell’accudimento degli animali deve disporre della qualifica necessaria.
Il DFI può stabilire che il praticante possa svolgere una parte del periodo di pratica nella propria azienda di detenzione di animali. In questo caso, è necessario incaricare una persona esterna di seguirlo durante la formazione. La persona incaricata deve avere la qualifica necessaria per l’accudimento degli animali.
Il praticante deve ricevere istruzioni direttamente dalla persona responsabile dell’accudimento degli animali oppure, in caso di un periodo di pratica nella propria azienda, dalla persona esterna incaricata.
Un’azienda di servizi che offre un periodo di pratica nell’ambito di una formazione o di una formazione continua secondo la presente ordinanza deve offrire i servizi che il praticante intende a sua volta offrire. La persona responsabile dell’azienda deve disporre della qualifica necessaria per offrire i servizi in questione.
Sezione 3 Riconoscimento e organizzazione delle formazioni e delle formazioni continue284
Art. 199 Riconoscimento: competenze285
L’USAV riconosce le formazioni specialistiche non legate a una professione nonché i corsi di cui all’articolo 198 capoverso 2. Pubblica l’elenco delle formazioni riconosciute. 286
Esso può affidare a organizzazioni esterne lo svolgimento o il controllo di qualità dei corsi di formazione e perfezionamento. Il capitolato d’oneri e i criteri di qualità devono essere riportati nel mandato di prestazioni.
In casi specifici l’autorità cantonale può riconoscere una formazione diversa da quella richiesta se la persona in questione dimostra di possedere conoscenze e capacità equivalenti o di aver esercitato una professione con requisiti analoghi. Se necessario, può obbligare queste persone ad assolvere una formazione complementare.
L’autorità cantonale riconosce la formazione continua nell’ambito della sperimentazione animale. 287
Art. 199a288 Riconoscimento: criteri e procedura
La domanda di riconoscimento di una formazione specialistica non legata a una professione o di un corso di cui all’articolo 198 capoverso 2 deve essere presentata all’USAV in forma elettronica corredata della documentazione e del piano di studio.
La documentazione deve indicare gli obiettivi di apprendimento, la forma, il contenuto e la durata della formazione nonché la formazione e l’esperienza professionale del personale docente.
Per quanto riguarda le formazioni specialistiche non legate a una professione, la documentazione deve inoltre contenere informazioni:
- sull’adempimento dei requisiti posti alle organizzazioni di formazione (art. 198a); le organizzazioni certificate devono presentare all’USAV il rapporto dell’organismo di certificazione;
- sul controllo delle disposizioni relative al periodo di pratica;
- sull’esame.
Se il richiedente dispone di una propria azienda di detenzione di animali o se parti della formazione si svolgono in aziende detentrici di animali, alla domanda deve essere allegato un rapporto di controllo dell’autorità cantonale competente per le detenzioni di animali. Esso deve essere stato rilasciato negli ultimi 12 mesi. Il riconoscimento può essere rifiutato se in un’azienda di detenzione di animali emergono gravi carenze.
Il riconoscimento è limitato a cinque anni.
Per la domanda di rinnovo del riconoscimento deve essere presentata la documentazione di cui ai capoversi 1–4 e dimostrata la frequentazione della formazione continua del personale docente di cui all’articolo 190 capoverso 1 lettera c.
Art. 200289 Riconoscimento: misure in caso di carenze
L’USAV può revocare il riconoscimento delle formazioni specialistiche non legate a una professione o di corsi di cui all’articolo 198 capoverso 2 se:
- l’esecuzione della formazione non è conforme alla legislazione sulla protezione degli animali o se differisce considerevolmente da quanto previsto nella documentazione presentata con la domanda di riconoscimento; oppure
- nell’azienda di detenzione di animali della persona che offre corsi di formazione o nelle aziende nelle quali si svolgono parti della formazione emergono gravi carenze.
L’USAV può vietare il rilascio degli attestati di formazione di cui all’articolo 193 capoverso 1 lettere b e c alle persone che offrono formazioni specialistiche non legate a una professione o corsi di cui all’articolo 198 capoverso 2 se è soddisfatto uno dei requisiti di cui al capoverso 1.
Art. 200a290 Riconoscimento di qualifiche estere
L’USAV decide in merito all’equipollenza delle formazioni estere secondo gli articoli 197 e 198.
Le persone che dispongono di una qualifica professionale estera prima di esercitare un’attività per la quale la presente ordinanza prevede una formazione di cui all’articolo 192 capoverso 1 o un diploma specifico devono far riconoscere il loro diploma:
- dalla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione per un diploma federale secondo la LFPr291 o un diploma secondo la legge federale del 30 settembre 2011292 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero;
- dall’autorità competente per altri diplomi293.
Per le persone che possono far valere l’allegato III dell’Accordo del 21 giugno 1999 294 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone oppure l’allegato K della Convenzione del 4 gennaio 1960 295 istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio (AELS) rimangono salve le disposizioni della legge federale del 14 dicembre 2012 296 sull’obbligo di dichiarazione e sulla verifica delle qualifiche professionali dei prestatori di servizi in professioni regolamentate.
Art. 201297 Organizzazione delle formazioni e delle formazioni continue specialistiche
Le imprese addette al trasporto professionale di animali organizzano, in collaborazione con le associazioni di categoria, corsi di formazione e formazione continua per il trasporto di animali.
I macelli organizzano, in collaborazione con le associazioni di categoria, corsi di formazione e formazione continua sul trattamento degli animali da macello.
Gli istituti e i laboratori di sperimentazione animale organizzano, in collaborazione con le associazioni di categoria, corsi di formazione e formazione continua sul trattamento degli animali da laboratorio e sull’esecuzione e direzione degli esperimenti.
Il servizio specializzato cantonale garantisce la formazione e la formazione continua degli organi di esecuzione competenti per la circolazione stradale.
Art. 202 Esame
Le formazioni specialistiche non legate a una professione devono concludersi con un esame. 298
Il DFI emana il regolamento d’esame.
Sezione 4 Requisiti per i formatori dei detentori di animali
Art. 203299 Formatori dei detentori di animali
Chiunque impartisce ai detentori di animali formazioni specialistiche non legate a una professione o corsi di cui all’articolo 198 capoverso 2 deve aver seguito una delle formazioni seguenti:
- formazione specialistica professionale o universitaria che riguarda il settore oggetto dell’insegnamento;
- formazione specialistica non legata a una professione, accompagnata da almeno tre anni di esperienza nel trattamento della specie animale in questione; oppure
- formazione specialistica non legata a una professione che soddisfa anche i requisiti di cui all’articolo 203a.
In singoli casi, l’USAV può ammettere altre conoscenze specifiche della materia se ne viene dimostrata l’equipollenza.
Art. 203a300 Formazione specialistica non legata a una professione per i formatori dei detentori di animali
La formazione specialistica non legata a una professione di cui all’articolo 203 capoverso 1 lettera c deve fornire anche le conoscenze seguenti:
- conoscenze di base in didattica e diritto;
- conoscenze di base in formazione degli adulti;
- organizzazione di corsi.
Art. 204 Formatori per gli interventi in anestesia
Chiunque impartisce ai detentori di animali una formazione secondo l’articolo 32 per eseguire interventi in anestesia deve essere titolare di un diploma in medicina veterinaria.
Art. 205 e 206301
Capitolo 9a Infrazioni
Art. 206a
Secondo l’articolo 28 capoverso 3 LPAn e se non è applicabile l’articolo 26 LPAn è punito chiunque, intenzionalmente o per negligenza:
- importa delfini o altri cetacei (Cetacea; art. 7 cpv. 3 LPAn);
- viola le prescrizioni sull’addestramento di cani per i servizi di difesa (art. 74);
- 302 viola le prescrizioni sull’addestramento dei cani da caccia (art. 75);
- impiega senza autorizzazione, a scopi terapeutici, apparecchi a scarica elettrica o che emettono segnali acustici molto sgradevoli per il cane oppure non rispetta i relativi obblighi di documentazione (art. 76 cpv. 3 e 4);
- 303 non adempie gli obblighi di informazione di cui all’articolo 76d capoverso 1;
- viola l’obbligo di notifica di incidenti con cani (art. 78);
- mette in commercio senza autorizzazione sistemi e impianti di stabulazione fabbricati in serie destinati ad animali da reddito (art. 81);
- esercita le attività di cui all’articolo 101 lettere b, c o e senza disporre dell’autorizzazione o senza soddisfare i requisiti in materia di personale di cui all’articolo 102;
- 304 non adempie, in qualità di gestore di un macello, gli obblighi di cui all’articolo 179e;
- 305 non soddisfa, in qualità di formatore, i requisiti previsti (art. 203–204).
Capitolo 10 Compiti amministrativi ed esecuzione
Sezione 1 Compiti dell’USAV
Art. 207 Ricerca
L’USAV mette a disposizione le basi scientifiche necessarie a elaborare i criteri e le raccomandazioni inerenti alla detenzione adeguata e al trattamento rispettoso degli animali. Esso può affidare tale incarico a specialisti e a istituti esterni.
Art. 208 Sorveglianza, formazione e informazione
L’USAV provvede a un’esecuzione uniforme della LPAn e della presente ordinanza da parte dei Cantoni. 306
Mediante l’informazione, l’USAV promuove il trattamento adeguato degli animali e riferisce sugli sviluppi nell’ambito della protezione animale.
Art. 209 Ordinanze dell’Ufficio federale e sistema informatico centrale
Art. 209a310 Modelli di formulario
L’USAV redige i modelli per i formulari previsti nella presente ordinanza.
Il modello di formulario per le domande di autorizzazione per detenzioni di animali, per centri di detenzione di animali da laboratorio, per il commercio e la pubblicità con animali nonché per la cessione di un numero di animali superiore a quello menzionato nell’articolo 101 lettera c contiene i dati seguenti:
- la persona responsabile e il suo domicilio o sede sociale;
- l’indirizzo e lo scopo della detenzione di animali;
- le specie animali e il numero di animali; nel caso del commercio: le specie animali e il volume del commercio;
- le dimensioni, il numero e la configurazione delle unità di detenzione;
- le attrezzature e la densità di occupazione dei locali e dei parchi;
- l’effettivo e la formazione del personale che accudisce gli animali;
- per la pubblicità: le circostanze precise e la durata dell’impiego degli animali;
- per i centri di detenzione di animali da laboratorio: la detenzione di linee o ceppi con mutazioni patologiche e di altri animali che necessitano di un accudimento e di una cura particolari.
Il modello di formulario per le domande di autorizzazione per servizi di accudimento e di cura contiene i dati seguenti:
- la persona responsabile e il suo domicilio o sede sociale;
- lo scopo del servizio offerto, il luogo in cui è fornito, il genere di locali e parchi, nonché il genere e la dotazione dei veicoli per il trasporto;
- le specie animali, nonché il genere e il numero dei servizi;
- il numero e la formazione delle persone che forniscono il servizio.
Sezione 2 Compiti dei Cantoni
Art. 210 Organi esecutivi cantonali
Il veterinario cantonale dirige il servizio specializzato cantonale.
Il Cantone impiega persone in numero tale da assicurare un’esecuzione efficace. Le esigenze sono disciplinate dall’ordinanza del 16 novembre 2011 311 concernente la formazione, il perfezionamento e l’aggiornamento delle persone impiegate nel settore veterinario pubblico. 312
Art. 211 Cauzione
I Cantoni possono subordinare le autorizzazioni per la detenzione professionale di animali selvatici e per il commercio professionale di animali al pagamento di una cauzione. L’importo è stabilito secondo la specie e il numero degli animali.
Con la cauzione possono essere coperte le spese per i provvedimenti che il Cantone deve prendere secondo l’articolo 24 LPAn.
Art. 212 Diniego e revoca di autorizzazioni
Le autorizzazioni possono essere negate o revocate se il titolare ha violato ripetutamente le prescrizioni concernenti la protezione degli animali, la protezione delle specie o la polizia sanitaria o se ha disatteso un ordine dell’autorità.
L’autorità concedente revoca un’autorizzazione se i presupposti fondamentali non sono più adempiuti oppure se, nonostante avvertimento, le condizioni e gli oneri non sono rispettati.
Sono fatti salvi i provvedimenti di cui agli articoli 23 e 24 LPAn.
Art. 212a313 Divieti di tenere animali
L’emanazione di un divieto di tenere animali secondo l’articolo 23 LPAn compete all’autorità del Cantone in cui la persona interessata ha il domicilio oppure in cui sono tenuti o allevati gli animali.
Le autorità cantonali competenti provvedono affinché i divieti di tenere animali secondo lʼarticolo 23 LPAn vengano inseriti in ASAN. 314
Art. 212b315 Comunicazione di decisioni penali cantonali
Le autorità cantonali comunicano all’USAV tutte le decisioni penali e le decisioni di abbandono del procedimento pronunciate in applicazione della legislazione sulla protezione degli animali.
Sezione 3 Controlli
Art. 213316 Aziende agricole detentrici di animali
Il servizio specializzato cantonale provvede affinché le detenzioni di bovini, lama, alpaca, equidi, suini, caprini, ovini, conigli e volatili domestici siano controllate.
I controlli si basano sull’ordinanza del 27 maggio 2020 317 sul piano di controllo nazionale pluriennale della filiera agroalimentare e degli oggetti d’uso. 318
Il servizio specializzato cantonale redige annualmente, secondo le disposizioni dell’USAV, un rapporto sulla propria attività di controllo e sulle misure disposte.
… 319
Art. 214320 Detenzioni di animali selvatici soggette ad autorizzazione
Il servizio specializzato cantonale controlla, almeno ogni due anni, le detenzioni di animali selvatici soggette ad autorizzazione. Se due controlli consecutivi non hanno dato adito a contestazioni, l’intervallo tra i controlli può essere prolungato fino a quattro anni al massimo.
I controlli nelle detenzioni di animali selvatici soggette ad autorizzazione che servono alla produzione di derrate alimentari sono retti dall’articolo 213.
Art. 215 Aziende che commerciano animali, detenzioni e allevamenti professionali di animali da compagnia, pensioni o rifugi per animali321
L’autorità cantonale controlla le aziende che commerciano animali almeno una volta all’anno. Se due controlli consecutivi non hanno dato adito a contestazioni, l’intervallo tra i controlli può essere prolungato fino a tre anni al massimo. Le borse di settore, i mercatini e le esposizioni in cui si commerciano animali nonché l’impiego di animali nella pubblicità devono essere controllati a campione. 322
Il servizio specializzato cantonale provvede affinché tutte le detenzioni e gli allevamenti di animali da compagnia nonché le pensioni o i rifugi per animali siano controllati ogni due anni. Se due controlli consecutivi non hanno dato adito a contestazioni, l’intervallo tra i controlli può essere prolungato fino a cinque anni al massimo.
Art. 216 Centri di detenzione di animali da laboratorio ed esperimenti sugli animali
Il servizio specializzato cantonale controlla i centri di detenzione di animali da laboratorio almeno una volta all’anno.
I controlli comprendono segnatamente:
- il rispetto delle condizioni e degli oneri legati all’autorizzazione;
- lo stato degli animali e dell’infrastruttura;
- i requisiti riguardanti il personale;
- la tenuta del registro di controllo dell’effettivo degli animali e la documentazione relativa al rilevamento dell’aggravio di animali geneticamente modificati o di linee e ceppi con mutazioni patologiche.
Il servizio specializzato cantonale controlla ogni anno l’esecuzione degli esperimenti sugli animali relativamente ad almeno un quinto delle autorizzazioni in corso. La scelta si basa sul livello di sofferenza degli animali, sul numero degli animali utilizzati, sul livello di complessità tecnica degli esperimenti e sulle carenze constatate in precedenza.
I controlli comprendono segnatamente:
- l’esecuzione corretta degli esperimenti e l’osservanza delle disposizioni di legge;
- il rispetto delle condizioni e degli oneri;
- i verbali relativi all’esecuzione degli esperimenti;
- lo stato dell’infrastruttura in cui si sono svolti gli esperimenti;
- le condizioni inerenti al personale.
Art. 217 Trasporti di animali
Il servizio specializzato cantonale provvede affinché i trasporti di animali siano controllati per campionatura.
Art. 218 Verifica dell’attività di controllo delegata a privati
Se ha delegato i controlli a privati, il servizio specializzato cantonale verifica per campionatura la loro attività di controllo.
Sezione 4 Emolumenti cantonali
Art. 219
Il servizio specializzato cantonale può riscuotere i seguenti emolumenti per i servizi elencati qui di seguito:
Fr. |
|
|
da 100.– a 5000.– |
|
secondo il tempo impiegato |
|
secondo il tempo impiegato |
Capitolo 11 Disposizioni finali
Sezione 1 Abrogazione e modifica del diritto vigente
Art. 220
L’abrogazione e la modifica del diritto previgente sono disciplinate nell’allegato 6.
Sezione 2 Disposizioni transitorie e derogatorie
Art. 221 Disposizione transitoria della modifica del 27 giugno 2001323
Per le detenzioni di animali selvatici esistenti il 1° settembre 2001, per i parchi e i bacini esistenti – a eccezione dei parchi per ara, cacatua e iguane di grossa taglia – è previsto un periodo transitorio fino alla fine di agosto 2011 per l’adeguamento alle dimensioni minime qualora i parchi o i bacini siano inferiori al 90 per cento delle dimensioni minime di cui all’allegato 2 (animali selvatici) o non soddisfino i requisiti relativi all’allestimento dei parchi.
Art. 222 Disposizioni derogatorie
Le persone che il 1° settembre 2008 erano registrate come gestori di un’azienda agricola o come detentori di animali di cui all’articolo 31 capoverso 4 non devono recuperare la formazione di cui all’articolo 31 capoversi 1 e 4 per poter detenere animali.
Le persone in grado di dimostrare che il 1° settembre 2008 erano registrate come gestori di un’azienda di detenzione professionale di equidi non devono presentare l’attestato di formazione di cui all’articolo 31 capoverso 5. 324
I requisiti di formazione di cui all’articolo 132 per i responsabili d’esperimento e di cui all’articolo 134 per le persone che eseguono esperimenti sugli animali non devono essere soddisfatti dalle persone che esercitavano già questa funzione prima del 1° luglio 1999.
… 325
Art. 223 Disposizioni transitorie per gli esperimenti sugli animali
Agli esperimenti sugli animali autorizzati prima del 1° settembre 2008 si applica il diritto previgente.
Agli esperimenti sugli animali la cui domanda di autorizzazione è stata presentata prima del 1° luglio 2008 si applica il diritto previgente.
Agli esperimenti sugli animali che l’autorità cantonale ha dichiarato non soggetti all’obbligo di autorizzazione prima del 1° settembre 2008 si applica il diritto previgente fino al 1° settembre 2011.
Art. 224 Disposizione transitoria per la deroga all’obbligo di anestesia per la castrazione di lattonzoli
Per la castrazione senza anestesia dei lattonzoli fino al quattordicesimo giorno di vita è previsto un termine transitorio fino al 31 dicembre 2009.
Art. 225 Altre disposizioni derogatorie
Altre disposizioni transitorie figurano nell’allegato 5.
Art. 225a326 Disposizioni transitorie della modifica del 23 ottobre 2013
Per le persone notificate secondo la versione vigente dell’articolo 101 sono necessarie autorizzazioni secondo il nuovo articolo 101 dal 1° gennaio 2017.
Entro il 1° gennaio 2017 devono essere soddisfatti i requisiti riguardanti la formazione:
- del personale che accudisce animali in forme di accudimento professionale di animali diverse dalle pensioni o dai rifugi: secondo l’articolo 102 capoversi 1 e 2 lettera b;
- per la cessione di animali secondo l’articolo 101 lettera c: secondo l’articolo 102 capoverso 2 lettera d;
- per la cura degli unghioni dei bovini e degli zoccoli degli equidi a titolo professionale: secondo l’articolo 102 capoverso 5.
Le detenzioni autorizzate prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza devono soddisfare i requisiti per la detenzione di struzzi africani secondo la tabella 2 dell’allegato 2 dal 1° gennaio 2024.
I compartimenti per il trasporto su ripiani dei veicoli per il trasporto di animali che erano in circolazione il 1° settembre 2010 devono essere conformi, dal 1° settembre 2020, ai requisiti concernenti le altezze minime di cui all’allegato 4.
Art. 225b327 Disposizioni transitorie della modifica del 10 gennaio 2018
Fino al 28 febbraio 2019 per le detenzioni di piccioni domestici già esistenti al momento dell’entrata in vigore della presente modifica i requisiti di cui all’allegato 1 tabella 9-3 sono retti dal diritto anteriore.
Fino al 28 febbraio 2019 per le detenzioni di pesci a scopi ornamentali già esistenti al momento dell’entrata in vigore della presente modifica i requisiti di cui all’allegato 2 tabella 8 sono retti dal diritto anteriore.
Le persone che offrono formazioni specialistiche non legate a una professione riconosciute prima dell’entrata in vigore della presente modifica e che per la conclusione di tali formazioni non dovevano svolgere esami, dal 1° marzo 2019 devono svolgere gli esami finali. I piani d’esame devono essere presentati all’USAV entro il 31 agosto 2018 secondo la procedura di cui all’articolo 200.
Le formazioni specialistiche non legate a una professione iniziate entro il 28 febbraio 2018 possono essere concluse secondo il diritto anteriore.
Art. 225c328 Disposizione derogatoria della modifica del 20 dicembre 2024
Le persone che, al momento dell’entrata in vigore della presente modifica, esercitano un’attività per la quale è richiesta una formazione agricola secondo la presente ordinanza e dispongono di una formazione professionale nel campo professionale «agricoltura e professioni agricole» in virtù del diritto anteriore non sono tenute a soddisfare i requisiti di cui all’articolo 194 capoverso 1.
Art. 225d329 Disposizioni transitorie della modifica del 20 dicembre 2024
In deroga all’articolo 19 capoverso 2, fino al 31 gennaio 2040 (15 anni dopo l’entrata in vigore) l’accorciamento della coda degli agnelli fino all’età di sette giorni può essere eseguito da parte di una persona esperta secondo l’articolo 15 capoverso 3 senza anestesia tramite una legatura con anello di gomma e a una lunghezza minima di 15 cm.
In deroga al capoverso 59 capoverso 3, due equidi che, al momento dell’entrata in vigore della presente modifica, sono stati tenuti in coppia da tempo ma non sono considerati conspecifici possono continuare a essere tenuti insieme fino alla vendita o alla morte di uno dei due animali, purché si disponga di un permesso cantonale di deroga.
Le aziende che, al momento dell’entrata in vigore della presente modifica, utilizzano una balia artificiale per i lattonzoli devono rispettare i requisiti di cui all’articolo 50 a a partire dal 1° febbraio 2040 (15 anni dopo l’entrata in vigore).
I centri di detenzione di animali da laboratorio esistenti al momento dell’entrata in vigore della presente modifica devono soddisfare i requisiti per il nascondiglio di cui all’allegato 3 a partire dal 1° febbraio 2026 (un anno dopo l’entrata in vigore).
A partire dal 1° febbraio 2026 (un anno dall’entrata in vigore), i centri di detenzione di animali da laboratorio esistenti al momento dell’entrata in vigore della presente modifica e che allevano o detengono linee o ceppi con mutazioni patologiche il cui aggravio non può essere evitato adottando misure che lo riducono devono soddisfare il requisito secondo cui il numero di animali deve essere precedentemente giustificato da un’autorizzazione per eseguire esperimenti sugli animali (art. 118 a cpv. 2).
Gli incaricati della protezione degli animali che, all’entrata in vigore della presente modifica, ricoprono la funzione di capounità o responsabile d’esperimento nell’ambito di esperimenti sugli animali autorizzati possono continuare a ricoprire questa funzione fino alla scadenza della rispettiva autorizzazione. Per quanto riguarda gli esperimenti autorizzati dopo l’entrata in vigore della modifica, il divieto di cui all’articolo 129 capoverso 1 di ricoprire funzioni diverse da quella di incaricato della protezione degli animali deve essere soddisfatto a partire dal 1° febbraio 2027 (due anni dopo l’entrata in vigore).
Gli istituti e i laboratori devono rispettare i requisiti relativi alle competenze degli incaricati della protezione degli animali di cui all’articolo 129 a lettere b e c a partire dal 1° febbraio 2026 (un anno dopo l’entrata in vigore).
Chiunque offre formazioni specialistiche non legate a una professione, riconosciute prima dell’entrata in vigore della presente modifica, deve soddisfare i requisiti di cui all’articolo 198 a a partire dal 1° febbraio 2027 (due anni dopo l’entrata in vigore).
Le detenzioni di ovini esistenti al momento dell’entrata in vigore della presente modifica devono soddisfare il requisito relativo alle poste di foraggiamento di cui all’allegato 1 tabella 4 numero 23 a partire dal 1° febbraio 2026 (un anno dopo l’entrata in vigore).
Le detenzioni di pollame domestico esistenti al momento dell’entrata in vigore della presente modifica devono soddisfare il requisito relativo alla superficie minima di base di 2 m 2 di cui all’allegato 1 tabella 9–1 osservazione 7 a partire dal 1° febbraio 2026 (un anno dopo l’entrata in vigore).
Sezione 3 Entrata in vigore
Art. 226
Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° settembre 2008.
Gli articoli 23 capoversi 1 lettere b–d e 2, 97 capoverso 2, 100 capoverso 2, 194 capoverso 1 lettera a e gli articoli 3 primo periodo, 5 b e 5 d dell’allegato 6 cifra II/4 entrano in vigore il 1° gennaio 2009.
Allegato 1330
(art. 10)
Requisiti minimi per la detenzione di animali domestici
Osservazioni preliminari
Salvo diversa indicazione, le misure qui indicate delimitano spazi liberi. Esse possono essere ridotte solo per arrotondamento degli angoli o per sistemare poste di foraggiamento o abbeveraggio negli angoli.
Tabella 1
Bovini
Categoria animale |
Vitelli |
Animali giovani |
Vacche e primipare in gestazione |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
fino a 2 |
fino a 3 |
da 4 settimane |
fino |
da 200 |
da 300 |
oltre |
da 120 |
da 130 |
da 140 |
|||||
1 Stabulazione a posta fissa2 |
||||||||||||||
|
cm |
– |
– |
– |
70 |
80 |
90 |
100 |
1003 |
1103 |
1203 |
|||
12 Lunghezza posta |
||||||||||||||
|
cm |
– |
– |
– |
120 |
130 |
145 |
155 |
1653 |
1853, 5 |
1953 |
|||
|
cm |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
1803 |
2003 |
2403 |
|||
2 Stabulazione in box |
||||||||||||||
|
cm |
85 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
|||
|
cm |
130 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
|||
3 Stabulazione libera in gruppo |
||||||||||||||
|
m2 |
– |
1,06 |
1,2–1,57 |
1,88 |
2,08 |
2,58 |
3,08 |
4,03 |
4,53 |
5,03 |
|||
32 Box di riposo |
||||||||||||||
|
cm |
– |
– |
– |
70 |
80 |
90 |
100 |
1103 |
1203, 13 |
1253 |
|||
|
cm |
– |
– |
– |
160 |
190 |
210 |
240 |
2303 |
2403 |
2603 |
|||
|
cm |
– |
– |
– |
150 |
180 |
200 |
220 |
2003 |
2203 |
2353 |
|||
|
cm |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
659 |
729 |
789 |
|||
|
cm |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
29011 |
32011 |
33011 |
|||
|
cm |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
22012 |
24012 |
26012 |
|||
Osservazioni sulla tabella 1 – Bovini
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tabella 2
Bovini su pavimenti completamente perforati
Categoria animale |
Animali giovani |
||||
|---|---|---|---|---|---|
fino a 200 kg |
200–250 kg |
250–350 kg |
350–450 kg |
oltre 450 kg |
|
1 Stabulazione libera in gruppo |
|||||
|
1,8 |
2,0 |
2,3 |
2,5 |
3,0 |
Tabella 3
Suini (eccettuati i minipig)
Categoria animale |
Suinetti svezzati |
Suini1 |
Scrofe |
Verri |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
fino a 15 kg |
15–25 kg |
25–60 kg |
60–85 kg |
85–110 kg |
110–130 kg |
130–160 kg |
||||||
1 Trogolo |
||||||||||||
|
cm |
12 |
18 |
27 |
30 |
33 |
36 |
36 |
452, 3 |
– |
||
2 Superficie al suolo3a |
||||||||||||
|
cm |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
65×1904 |
– |
||
|
cm |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
180 |
– |
||
|
cm |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
45×160 |
– |
||
3 Superficie di riposo3a |
||||||||||||
|
m2 |
0,20 |
0,35 |
0,60 |
0,75 |
0,90 |
1,30 |
1,65 |
2,56 |
67 |
||
|
m2 |
0,15 |
0,25 |
0,408a |
0,50 |
0,60 |
0,75 |
0,95 |
– |
3 |
||
|
m2 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
1,29 |
– |
||
|
m2 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
1,19 |
– |
||
|
m2 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
1,09 |
– |
||
|
m2 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
3,510 |
– |
||
|
m2 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
4,511 |
– |
||
|
m2 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
5,511 |
– |
||
Osservazioni sulla tabella 3 – Suini (eccettuati i minipig)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tabella 4
Ovini
Categoria animale |
Agnelli |
Animali giovani |
Ovini1 |
Arieti e pecore1 senza agnelli |
Pecore1 con agnelli2 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
fino a 20 kg |
20–50 kg |
50–70 kg |
70–90 kg |
oltre 90 kg |
70–90 kg |
oltre 90 kg |
|||||
1 Stabulazione in box singoli |
|||||||||||
|
m2 |
– |
– |
2,0 |
2,0 |
2,5 |
2,5 |
3,0 |
|||
2 Stabulazione libera |
|||||||||||
|
cm |
20 |
30 |
35 |
40 |
50 |
60 |
70 |
|||
|
m2 |
0,34 |
0,6 |
1,0 |
1,2 |
1,5 |
1,55 |
1,85 |
|||
|
n |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|||
Osservazioni sulla tabella 4 – Ovini
|
|
|
|
|
Tabella 5
Caprini
Categoria animale |
Capretti |
Capre1 e capre pigmee |
Capre1 e caproni |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
fino a 12 kg |
12–22 kg |
23–40 kg |
40–70 kg |
oltre 70 kg |
||||
1 Stabulazione fissa |
||||||||
|
cm |
– |
– |
40 |
50 |
60 |
||
|
cm |
– |
– |
75 |
95 |
95 |
||
2 Stabulazione in box singoli |
||||||||
|
m2 |
– |
– |
2,0 |
3,0 |
3,5 |
||
3 Stabulazione libera |
||||||||
|
cm |
15 |
20 |
30 |
35 |
40 |
||
|
||||||||
|
n |
1 |
1 |
1,1 |
1,25 |
1,25 |
||
|
n |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
||
|
||||||||
|
m2 |
0,34 |
0,5 |
1,2 |
1,7 |
2,2 |
||
|
m2 |
0,2 |
0,4 |
1,0 |
1,5 |
2,0 |
||
Osservazioni sulla tabella 5 – Caprini
|
|
|
|
Tabella 6
Lama e alpaca
Categoria animale |
Animali adulti1 |
|
|---|---|---|
1 Superficie del parco |
||
|
m2 |
250 |
|
||
|
m2 |
30 |
|
m2 |
10 |
2 Stabulazione in gruppo |
||
|
m2 |
2 |
3 Stabulazione individuale |
||
|
m2 |
4 |
Osservazioni sulla tabella 6 – Lama e alpaca
|
Tabella 7
Equidi
Categoria animale |
Equide |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Altezza al garrese |
< 120 cm |
120–134 cm |
134–148 cm |
148–162 cm |
162–175 cm |
> 175 cm |
|
1 Superficie per equide331 |
|||||||
|
m2 |
5,5 |
7 |
8 |
9 |
10,5 |
12 |
|
m2 |
– |
– |
7 |
8 |
9 |
10,5 |
|
m2 |
4 |
4,5 |
5,5 |
6 |
7,5 |
8 |
2 Altezza dei locali nel settore degli equidi |
|||||||
|
m |
1,8 |
1,9 |
2,1 |
2,3 |
2,5 |
2,5 |
|
m |
– |
– |
2,0 |
2,2 |
2,2 |
2,2 |
3 Area d’uscita per equin3, 7 |
|||||||
|
m2 |
12 |
14 |
16 |
20 |
24 |
24 |
|
m2 |
18 |
21 |
24 |
30 |
36 |
36 |
|
m2 |
150 |
150 |
150 |
150 |
150 |
150 |
Osservazioni sulla tabella 7 – Equidi
|
|
|
|
|
|
|
|
Tabella 8
Conigli domestici
Categoria animale |
Conigli adulti1, 2 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
fino a 2,3 kg |
2,3–3,5 kg |
3,5–5,5 kg |
>5,5 kg |
||
1 Dimensioni minime per parchi senza superfici sopraelevate: |
|||||
|
cm2 |
3400 |
4800 |
7200 |
9300 |
|
cm |
40 |
50 |
60 |
60 |
2 Dimensioni minime per parchi con superfici sopraelevate: |
|||||
|
cm2 |
2800 |
4000 |
6000 |
7800 |
|
cm2 |
2000 |
2800 |
4200 |
5400 |
|
cm |
40 |
50 |
60 |
60 |
3 Superficie complementare per il compartimento del nido |
cm2 |
800 |
1000 |
1000 |
1200 |
Categoria animale |
Animali giovani dallo svezzamento alla maturità sessuale |
|||
|---|---|---|---|---|
Animali giovani di adulti fino a 2,3 kg |
Animali giovani di adulti di oltre 2,3 kg |
|||
4 Dimensioni minime per parchi senza superfici sopraelevate: |
||||
|
cm2 |
3400 |
4800 |
|
|
cm |
40 |
50 |
|
5 Dimensioni minime per parchi con superfici sopraelevate: |
||||
|
cm2 |
2800 |
4000 |
|
|
cm2 |
2000 |
2800 |
|
|
cm |
40 |
50 |
|
6 Superficie per animale giovane con un peso fino a 1,5 kg5, 6 |
||||
|
cm2 |
1000 |
1000 |
|
|
cm2 |
800 |
800 |
|
7 Superficie per animale giovane con un peso superiore a 1,5 kg5, 6 |
||||
|
cm2 |
– |
1500 |
|
|
cm2 |
– |
1200 |
|
Osservazioni sulla tabella 8 – Conigli domestici
|
|
|
|
|
|
Tabella 9
Volatili domestici
Tab. 9-1 Pollame domestico |
Categoria animale |
Pulcini |
Animali giovani |
Galline ovaiole, |
Animali da ingrasso |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Settimana di vita |
Fino al termine della 10a |
Dall’11a all’inizio della deposizione delle uova |
Dall’inizio della deposizione delle uova |
|||||||
1 Impianti di stabulazione |
||||||||||
|
||||||||||
|
cm |
3 |
10 |
16 |
– |
|||||
|
cm |
3 |
6 |
8 |
21 |
|||||
|
cm |
2 |
3 |
3 |
1,51 |
|||||
|
cm |
1 |
2 |
2,5 |
11 |
|||||
|
cm |
1 |
1,5 |
1,5 |
11 |
|||||
|
n |
15 |
15 |
15 |
151 |
|||||
|
n |
30 |
25 |
25 |
30 |
|||||
12 Posatoi |
||||||||||
|
cm |
8 |
11 |
14 |
– |
|||||
|
cm |
25 |
25 |
30 |
– |
|||||
|
cm |
50 |
50 |
50 |
50 |
|||||
13 Luogo di deposizione delle uova |
||||||||||
|
Animali |
– |
– |
5 |
– |
|||||
|
Animali |
– |
– |
100 |
– |
|||||
14 Superfici calpestabili5 |
||||||||||
|
cm |
50 |
50 |
50 |
501 |
|||||
|
cm |
30 |
30 |
30 |
30 |
|||||
|
% |
12 |
12 |
12 |
0 |
|||||
Tab. 9-1 Pollame domestico |
Categoria animale |
Pulcini |
Animali giovani |
Galline ovaiole, animali riproduttori |
Animali da ingrasso |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Settimana di vita |
Fino al termine della 10a |
Dall’11a all’inizio della deposizione |
Fino a 2 kg |
Oltre 2 kg |
|||
2 Superficie calpestabile per animale7 in unità di detenzione con |
|||||||
|
n |
14 |
9,3 |
7 |
6 |
– |
|
|
n |
15 |
Superficie grigliata: 16,4 Superficie con lettiera: 10,3 |
Superficie grigliata: 12,5 Superficie con lettiera: 3,5 |
– |
||
3 Superficie calpestabile per animale7 in unità di detenzione8 con |
|||||||
|
kg |
– |
– |
– |
– |
15 |
|
|
kg |
– |
– |
– |
– |
20 |
|
|
kg |
– |
– |
– |
– |
25 |
|
|
kg |
– |
– |
– |
– |
30 |
|
4 Superfici calpestabili per il pollame riproduttore, per animale |
cm2 |
– |
– |
1400 |
1400 |
– |
|
Osservazioni sulla tabella 9-1 – Pollame domestico
|
|
|
|
|
|
|
|
Tab. 9-2 Tacchini domestici |
Fino al termine della 6a settimana di vita |
Dalla 7a settimana di vita |
|---|---|---|
1 Densità di occupazione |
32 kg per m2 |
36,5 kg per m2 |
Tab. 9-3 Piccioni domestici |
Parco internoa),b) |
Parco con parte anteriore apertaa),c) |
Requisiti particolari |
||
|---|---|---|---|---|---|
Razze |
Superficie minima per animale (m2) |
Parco esternoa),d) |
Superficie minima |
||
Piccioni durante la cova e l’allevamento senza possibilità di volare liberamente all’esterno ogni giorno |
Pie) Gre) |
0,2 0,25 |
obbligatorio obbligatorio |
0,35 0,45 |
1) 2) 3) 1) 2) 3) |
Altri piccioni e animali giovani senza possibilità di volare liberamente all’esterno ogni giorno |
Pie) Gre) |
0,15 0,2 |
obbligatorio obbligatorio |
0,25 0,3 |
1) 3) 1) 3) |
Piccioni durante la cova e l’allevamento con possibilità di volare liberamente all’esterno ogni giorno |
Pie) Gre) |
0,3 0,375 |
– – |
0,35 0,45 |
1) 2) 3) 1) 2) 3) |
Altri piccioni e animali giovani con possibilità di volare liberamente all’esterno ogni giorno |
Pie) Gre) |
0,2 0,25 |
– – |
0,25 0,3 |
1) 3) 1) 3) |
Osservazioni sulla tabella 9-3 – Piccioni domestici
|
Requisiti particolari
|
Tabella 10
Cani domestici
Cani adulti |
||||
|---|---|---|---|---|
Fino a 20 kg |
20–45 kg |
Oltre 45 kg |
||
1 Box |
||||
|
m |
2 |
2 |
2 |
|
m2 |
4 |
8 |
10 |
|
m2 |
2 |
4 |
5 |
2 Canile1 |
||||
|
m |
1,8 |
1,8 |
1,8 |
|
m2 |
6 |
8 |
10 |
|
m2 |
10 |
13 |
16 |
|
m2 |
3 |
4 |
6 |
3 Se durante il giorno i cani sono tenuti all’aperto in gruppo, con possibilità di ritirarsi, e se vengono portati in box singoli soltanto per riposare e dormire, le superfici dei box devono avere almeno le dimensioni seguenti: |
||||
|
m2 |
2,2 |
4,3 |
5 |
Osservazione sulla tabella 10 – Cani domestici
|
Tabella 11
Gatti domestici
Gatti adulti |
|||
|---|---|---|---|
Requisiti supplementari |
|||
1 Unità di detenzione1 |
|||
|
m |
2,0 |
Superfici di riposo sopraelevate, possibilità di ritirarsi, adeguate possibilità di arrampicarsi, di limare gli artigli, di soddisfare le loro esigenze comportamentali. Per gruppi fino a 5 animali: un contenitore per escrementi per ogni gatto. Per gruppi da 6 animali e oltre: un contenitore per escrementi ogni 2 gatti se è pulito più volte al giorno oppure se i gatti hanno la possibilità di uscire all’aperto, altrimenti un contenitore per escrementi per ogni gatto. |
|
m2 |
7,0 |
|
|
m2 |
1,7 |
|
2 Gabbie per la detenzione individuale per al massimo 3 settimane: |
|||
|
m2 |
1,0 m2 di superficie calpestabile su tre livelli al massimo, di cui almeno 0,5 m2 di superficie di base. |
|
|
m |
1 m su almeno il 35 % della superficie di base. |
Osservazioni sulla tabella 11 – Gatti domestici
|
Allegato 2332
(art. 10)
Requisiti minimi per la detenzione di animali selvatici (con o senza autorizzazione)
Osservazioni preliminari
- Le superfici e i volumi indicati rappresentano sempre la dimensione minima del parco. I parchi non possono essere di dimensioni inferiori neppure se vi è tenuto un numero di animali (n) inferiore a quello indicato nelle tabelle. I parchi divisori che non rispondono completamente ai requisiti minimi possono essere utilizzati soltanto per la detenzione a breve termine.
- Le tabelle indicano il numero massimo di animali adulti nel parco con le misure minime. Nello stesso parco possono essere tenuti anche gli animali giovani. Per i rettili e gli anfibi, la dimensione minima è definita in funzione dell’esemplare più grande presente nel parco. Il fabbisogno ulteriore di spazio è definito in base alla taglia degli altri animali.
- Se in un unico parco sono tenute più specie che utilizzano lo spazio nello stesso modo, per calcolare le superfici e i volumi occorre tenere conto della specie con le esigenze maggiori di spazio minimo. Le superfici e i volumi per ogni altro animale della stessa specie e per gli animali delle altre specie devono essere aggiunte sulla base di quanto previsto «per ogni animale in più».
- Se in un parco sono tenute più specie che utilizzano lo spazio in modo diverso, nel volume previsto dal presente allegato per la specie che necessita di maggiore spazio possono essere tenute anche le altre specie, senza dover aumentare lo spazio.
- Per le specie che hanno particolari esigenze, ad esempio per quanto concerne l’umidità dell’aria, la temperatura, le caratteristiche del suolo o l’alimentazione, occorre tenere conto di tali esigenze anche se nella tabella non vi è alcuna indicazione in merito.
- Nel caso di specie per le quali è prescritto un parco esterno si può rinunciare a questo requisito a condizione di tenere conto in altro modo delle esigenze della specie interessata, p. es. aprendo finestre o porte e soffitti scorrevoli così da lasciare entrare, in presenza di un’adeguata temperatura, la luce diretta del sole o illuminando il parco con una luce artificiale che presenti uno spettro luminoso simile a quello della luce naturale. In questo caso le dimensioni del parco interno devono corrispondere almeno a quelle di un parco esterno o, se sono prescritti un parco esterno e uno interno, alla superficie complessiva di entrambi. Occorre tenere conto di comportamenti quali l’abitudine di scavare e il letargo in caverne.
- Nei centri autorizzati di detenzione di animali da laboratorio conformemente all’articolo 122 si può rinunciare al parco esterno.
- Nella composizione dei gruppi occorre tenere conto – indipendentemente dall’occupazione consentita in base alle tabelle – della struttura sociale della specie e della compatibilità degli individui.
- I parchi devono essere provvisti – indipendentemente dalle istruzioni fornite in dettaglio nelle tabelle – di settori adatti alle varie funzioni o corrispondenti alle condizioni climatiche adatte alla specie. Occorre tenere in debita considerazione l’utilizzazione ottimale dello spazio per la specie in questione.
- I parchi devono essere illuminati con luce naturale o artificiale non tremolante che presenti uno spettro luminoso adeguato alle esigenze della specie. Gli animali notturni tenuti in parchi esterni devono sempre avere la possibilità di trovare un box per dormire.
- Per tutte le specie, anche quelle non elencate nel presente allegato, occorre che siano soddisfatti tutti i requisiti specifici relativi all’alimentazione, alla struttura sociale, al clima, compreso il microclima, alle caratteristiche del suolo, alla possibilità di nuotare e fare il bagno, di scavare e di ritirarsi e ad altre infrastrutture che offrano agli animali possibilità di isolamento o altri comfort (p. es. superfici da graffiare, fango in cui rotolarsi). I parchi per le specie non elencate devono essere sufficientemente grandi da ospitare le strutture necessarie per soddisfare le esigenze specifiche degli animali. A titolo di valori indicativi, si applicano perizie tecniche basate sulle conoscenze scientifiche.
- Gli alimenti devono essere somministrati in modo da riprodurre il comportamento alimentare tipico della specie (presentazione del cibo in luoghi e tempi diversi, rispetto del modo in cui l’animale si procaccia gli alimenti, li prepara e li assume).
- Nei grandi parchi concepiti in modo da essere simili all’ambiente naturale, il benessere degli animali deve essere verificato controllando con sufficiente frequenza e regolarità il funzionamento degli impianti e delle attrezzature tecniche – comprese le misure di sicurezza volte a impedire la fuga – assicurandosi che gli animali possano soddisfare le loro esigenze alimentari e godere di condizioni di vita adeguate e sorvegliando gli effettivi.
- Indipendentemente dalle istruzioni fornite in dettaglio nelle tabelle, gli animali devono essere alimentati tenendo in debita considerazione le loro esigenze particolari.
- Nella concezione e gestione del parco occorre tenere in considerazione le possibilità di arricchire l’ambiente in cui vivono gli animali (p. es. stimoli quali odori estranei, nuovi oggetti da manipolare).
- Indipendentemente dalle istruzioni fornite in dettaglio nelle tabelle, i parchi devono essere mantenuti e gestiti tenendo in debita considerazione anche le esigenze climatiche e igieniche delle varie specie.
Tabella 1
Parchi per mammiferi
Parchi per mammiferi |
Per gruppi fino a n animali |
Per ogni animale in piùa) |
Requisiti particolari |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numero |
Parco esternoa) |
Parco internoa) |
Esterno |
Interno |
|||||||||||||
Specie animali |
(n) |
Superficieb) m2 |
Volume |
Superficieb) |
Volume |
|
|
||||||||||
|
c) |
2 |
– |
– |
6 |
– |
– |
2 |
1) 6) 11) |
||||||||
|
c)e) |
2 |
– |
– |
6 |
12 |
– |
2 |
2) 3) 4) |
||||||||
|
c)e) |
2 |
– |
– |
0,5 |
0,35 |
– |
0,05 |
2) 3) 4) |
||||||||
|
c)e) |
2 |
– |
– |
1 |
1,8 |
– |
0,5 |
2) 3) 4) |
||||||||
|
c)e) |
6 |
– |
– |
6 |
12 |
– |
1 |
2) 3) 4) |
||||||||
|
c)e) |
6 |
– |
– |
3 |
6 |
– |
0,5 |
2) 3) 4) |
||||||||
|
c)e) |
2 |
20 |
– |
6 |
– |
– |
– |
1) 3) 4) |
||||||||
8 Vombato |
c)e) |
2 |
20 |
– |
20 |
– |
– |
– |
1) 3) 4) |
||||||||
9 Canguri arboricoli |
c)e) |
2 |
16 |
40 |
16 |
40 |
4 |
4 |
2) 5) |
||||||||
10 Canguri di piccola taglia |
c) |
5 |
40 |
– |
10 |
– |
4 |
2 |
6) 22) |
||||||||
11 Ratti canguro |
c) |
2 |
– |
– |
8 |
– |
– |
2 |
3) 6) |
||||||||
12 Canguro delle rocce |
c)e) |
5 |
150 |
– |
15 |
– |
15 |
3 |
2) 7) 8) |
||||||||
13 Uallabie, tilogale |
c) |
5 |
250 |
– |
15 |
– |
15 |
3 |
7) 8) |
||||||||
|
c)e) |
5 |
300 |
– |
20 |
– |
30 |
4 |
7) |
||||||||
15 Pteropodi di piccola taglia (p. es. pteropo del Nilo) |
c) |
20 |
– |
– |
20 |
50 |
– |
1 |
9) 10) |
||||||||
16 Pteropodi di grossa taglia |
c) |
20 |
– |
– |
30 |
90 |
– |
1 |
9) 10) |
||||||||
|
c) |
20 |
– |
– |
10 |
20 |
– |
0,2 |
9) 10) 50) |
||||||||
|
c) |
5 |
– |
– |
3 |
6 |
– |
0,5 |
2) 3) 6) 34) 36) |
||||||||
|
c)d) |
2 |
– |
– |
3 |
6 |
– |
0,5 |
2) 3) 6) 14) 34) 36) |
||||||||
|
c)e) |
5 |
– |
– |
1,5 |
3 |
– |
0,3 |
2) 3) 6) 14) 36) |
||||||||
|
c)e) |
5 |
– |
– |
1,5 |
3 |
– |
0,3 |
2) 3) 6) 14) |
||||||||
|
c)e) |
5 |
– |
– |
3 |
6 |
– |
0,5 |
2) 3) 6)14) 34) 36) |
||||||||
|
c)d)e) |
5 |
– |
3 |
6 |
– |
0,5 |
2) 3) 6) 14) 34) 36) |
|||||||||
|
c)d)e) |
5 |
– |
– |
6 |
12 |
– |
1 |
2) 3) 6) 14) 34) |
||||||||
|
c)e) |
5 |
– |
– |
6 |
12 |
– |
1 |
2) 3) 6) 14) 34) |
||||||||
|
c)d)e) c)e) |
5 |
6 |
15 |
6 |
15 |
1,5 |
1,5 |
2) 6) 14) |
||||||||
|
c)e) |
5 |
10 |
30 |
10 |
30 |
2 |
2 |
2) 6) 14) |
||||||||
|
c)d)e) |
5 |
15 |
45 |
15 |
45 |
3 |
3 |
2) 6) 11) 12) 14) Varis: 3) |
||||||||
|
c)e) c)e) |
5 |
25 |
75 |
25 |
75 |
4 |
4 |
2) 6) 11) 14) |
||||||||
30 Gibboni |
c)e) |
3 |
25 |
75 |
25 |
75 |
8 |
8 |
2) 6) 11) 12) 14) 34) |
||||||||
31 Scimpanzé, orangotanghi |
c)e) |
3 |
35 |
140 |
35 |
140 |
8 |
8 |
2) 6) 11) 14) |
||||||||
|
c)e) |
3 |
50 |
200 |
50 |
200 |
10 |
10 |
2) 6) 11) 14) |
||||||||
|
c)e) |
– |
– |
– |
6 |
– |
– |
1,5 |
1) 3) 51 |
||||||||
|
c)e) |
2 |
– |
– |
12 |
24 |
– |
4 |
2) 3) 4) 15) 51) |
||||||||
|
c)e) |
2 |
100 |
– |
12 |
– |
10 |
6 |
11) 16) 18 ) |
||||||||
|
c)e) |
2 |
– |
– |
10 |
20 |
– |
2 |
2) 36) |
||||||||
|
c) |
1 |
– |
– |
2 |
– |
– |
1 |
39) 41) |
||||||||
|
c) |
1 |
– |
– |
0,5 |
– |
– |
0,25 |
2) 39) 41) |
||||||||
|
c) |
1 |
– |
– |
2 |
– |
– |
1,0 |
2) 39) 41) |
||||||||
|
d)f)g) |
2 |
– |
– |
0,5 |
– |
– |
0,2 |
39) 41) 45) 47) 54) |
||||||||
|
d) |
1 |
– |
– |
0,18 |
– |
– |
0,05 |
2) 40) 41) 42) 44) 45) 48) |
||||||||
|
d) |
2 |
– |
– |
0,18 |
– |
– |
0,05 |
2) 39) 41) 42) 44) 45) 47) |
||||||||
|
d) |
5 |
– |
– |
0,5 |
– |
– |
0,05 |
40) 41) 42) 44) 45) 46) 47) |
||||||||
|
d) |
5 |
– |
– |
0,5 |
0,35 |
– |
0,05 |
39) 41) 42) 44) 45) 47) |
||||||||
|
5 |
– |
– |
0,5 |
0,35 |
– |
0,2 |
40) 41) 44) 45) 46) 47) |
|||||||||
|
d) |
2 |
– |
– |
0,5 |
0,75 |
– |
0,2 |
39) 41) 42) 43) 44) 45) 46) 47) |
||||||||
|
1 |
– |
– |
0,5 |
0,75 |
– |
0,2 |
2) 39) 41) 42) 43) 48) 50) |
|||||||||
|
c) |
5 |
20 |
– |
– |
– |
0,6 |
– |
45) 50) strato da scavare: 80 cm |
||||||||
|
c) |
2 |
8 |
20 |
8 |
20 |
2 |
2 |
2) 3) 4) 17) 19) |
||||||||
|
c) |
2 |
– |
– |
16 |
40 |
– |
3 |
2) 3) 15) 17) 19) |
||||||||
|
c)e) |
2 |
– |
– |
5 |
10 |
– |
2 |
2) 3) 6) 19) |
||||||||
|
c) |
2 |
40 |
– |
20 |
– |
4 |
3 |
1) 3) 6) 17) 19) |
||||||||
|
c) |
5 |
40 |
– |
– |
– |
4 |
– |
3) 18) 19) 34) |
||||||||
|
c) |
5 |
20 |
– |
20 |
– |
2 |
2 |
1) 3) 6) 19) 36) |
||||||||
|
5 |
– |
– |
20 |
– |
– |
2 |
1) 3) 6) 11) 19) |
|||||||||
|
c) |
6 |
150 |
– |
– |
– |
10 |
– |
1) 49) 50) |
||||||||
|
c) |
10 |
40 |
– |
– |
– |
2 |
– |
1) 49) 50) |
||||||||
|
c) |
5 |
150 |
– |
20 |
– |
10 |
2,5 |
6) 18) 19) |
||||||||
|
c) |
2 |
4 |
– |
– |
– |
1 |
– |
1) 3) 18) 19) |
||||||||
|
c) |
2 |
10 |
– |
– |
– |
1 |
– |
3) 18) 19) |
||||||||
|
c) |
2 |
10 |
30 |
– |
– |
4 |
– |
2) 8) 19) |
||||||||
|
c) |
2 |
– |
– |
5 |
10 |
– |
1,5 |
1) 2) 3) 6) 19) |
||||||||
|
c) |
2 |
40 |
– |
– |
– |
4 |
– |
1) 3) 6) 19) |
||||||||
|
c) |
2 |
150 |
– |
– |
– |
4 |
– |
3) 6) |
||||||||
|
c) |
5 |
30 |
– |
– |
– |
3 |
– |
1) 6) 49) |
||||||||
|
c) |
2 |
20 |
– |
4 |
– |
2 |
2 |
1) 3) 11) 36) |
||||||||
|
c) |
2 |
40 |
– |
8 |
– |
4 |
1 |
1) 3) 6) 8) 11) |
||||||||
|
c)e) |
4 |
40 |
– |
12 |
– |
4 |
1 |
1) 3) 6) 11) 18) 34) |
||||||||
|
c) |
2 |
100 |
– |
– |
– |
10 |
– |
1) 3) 6) 11) |
||||||||
|
c) |
4 |
150 |
– |
– |
– |
15 |
– |
3) 6) 34) 11) |
||||||||
|
c)e) |
2 |
200 |
– |
2 per capo |
– |
20 |
2 |
1) 3) 6) 8) 11) 34) |
||||||||
|
c) |
4 |
400 |
– |
4 per capo |
– |
20 |
– |
1) 3) 6) 8) 11) |
||||||||
|
c)e) |
2 |
100 |
– |
– |
20 |
4 |
1) 2) 11) 14) 18) 21) |
|||||||||
|
c)e) |
2 |
150 |
– |
– |
– |
20 |
– |
1) 2) 11) 14) 18) 21) 22) |
||||||||
|
c)e) |
1 |
120 |
– |
8 |
– |
– |
– |
2) 4) 14) 18) |
||||||||
|
c)e) |
2 |
20 |
– |
8 |
16 |
4 |
2 |
2) 3) procioni: 18) |
||||||||
|
c) |
2 |
– |
– |
16 |
40 |
– |
2 |
2) 3) 6) |
||||||||
|
c) |
2 |
30 |
90 |
20 |
60 |
3 |
3 |
2) 3) |
||||||||
|
c) |
2 |
8 |
– |
– |
– |
– |
– |
3) 4) |
||||||||
|
c) |
2 |
12 |
– |
– |
– |
– |
– |
3) 4) |
||||||||
|
c) |
2 |
15 |
– |
– |
– |
1 |
– |
3) 4) 18) |
||||||||
|
c) |
2 |
– |
– |
4 |
2,4 |
– |
0,5 |
3) 14) 16) 55) |
||||||||
|
c) |
2 |
16 |
40 |
0 |
0 |
– |
– |
2) 4) 17) 21) |
||||||||
|
c)e) |
2 |
16 |
40 |
16 |
40 |
4 |
4 |
2) 3) 17) |
||||||||
|
c)e) |
2 |
120 |
– |
– |
– |
– |
1) 2) 4) 21) |
|||||||||
|
c)e) |
2 |
12 |
– |
12 |
– |
2 |
2 |
1) 3) 6) 17) per alcune specie: 18) |
||||||||
|
c) |
2 |
100 |
– |
30 |
– |
4 |
4 |
1) 3) 4) 17) |
||||||||
|
c) |
2 |
20 |
– |
6 |
– |
3 |
2 |
6) 15) 18) |
||||||||
|
c) |
2 |
40 |
– |
– |
– |
– |
– |
4) 6) 15) 18) |
||||||||
|
c) |
2 |
80 |
– |
24 |
– |
10 |
4 |
6), 15) 18) |
||||||||
|
c) |
2 |
10 |
– |
– |
– |
3 |
– |
6) 18) |
||||||||
|
c) |
6 |
20 |
– |
10 |
– |
2 |
2 |
1) 3) 15) |
||||||||
|
c) |
6 |
20 |
– |
10 |
– |
2 |
2 |
1) 3) 15) 20) |
||||||||
|
c) |
2 |
20 |
– |
20 |
– |
5 |
3 |
1) 3) 15) 17) 20) icneumone da palude: 18) |
||||||||
|
c) |
2 |
16 |
40 |
16 |
40 |
4 |
3 |
2) 4) 6) 11) 15) 17) 21) 23) 52), 53) |
||||||||
|
c) |
2 |
40 |
120 |
20 |
50 |
5 |
4 |
2) 4) 6) 11) 15) 17) 21) 23) gatto viverrino, gatto dal muso piatto: 18) 52) 53) |
||||||||
|
c) |
2 |
30 |
75 |
20 |
50 |
10 |
10 |
2) 4) 6) 11) 15) 21) 23) 52) 53) |
||||||||
|
c)e) |
2 |
50 |
150 |
25 |
75 |
15 |
12 |
2) 4) 6) 11) 15) 21) 23) 52) 53) giaguaro: 18) |
||||||||
|
c)e) |
2 |
80 |
240 |
30 |
90 |
20 |
15 |
2) 4) 6) 11) 15) 21) 23) 52) 53) tigre: 18) |
||||||||
|
c)e) |
2 |
200 |
– |
– |
– |
20 |
– |
2) 4) 6) 11) 15) 21) 52) 53) |
||||||||
|
c)e) |
2 |
100 |
– |
12 per capo |
– |
10 |
6 |
1) 11) 21) |
||||||||
|
c)e) |
2 |
200 |
– |
– |
20 |
– |
1) 6) 11) 21) 53) |
|||||||||
|
c)e) |
2 |
40 |
– |
– |
5 |
1) 3) |
||||||||||
|
c) |
5 |
16 |
40 |
16 |
40 |
3 |
3 |
2) 8) 36) |
||||||||
|
c)e) |
3 |
500 |
– |
15 per capo |
– |
100 |
– |
24) 25) 52) |
||||||||
|
c)e) |
1 |
150 |
– |
2×30 per capo |
– |
100 |
– |
24) 25) 52) alternanza di parchi |
||||||||
|
c)e) |
5 |
500 |
– |
8 per capo |
– |
– |
– |
8) 25) 26) 52) |
||||||||
|
c)e) |
1 |
150 |
– |
8 |
– |
– |
– |
8) 25) 26) 52) |
||||||||
|
c)e) |
5 |
500 |
– |
8 per capo |
– |
80 |
– |
8) 25) 26) 27)52) |
||||||||
|
c)e) |
5 |
1000 |
– |
8 per capo |
– |
100 |
– |
8) 25) 26) 27) 52) |
||||||||
|
c)e) |
2 |
200 |
– |
15 per capo |
– |
50 |
– |
24) 25) 28) |
||||||||
|
c)e) |
2 |
500 |
– |
25 per capo |
– |
150 |
– |
4) a eccezione del rinoceronte camuso 11) 24) 25) 29) 38) |
||||||||
|
c)e) |
2 |
30 |
– |
4 |
– |
10 |
– |
25) 27) 29) |
||||||||
|
c)e) |
2 |
100 |
– |
4 |
– |
20 |
– |
8) 17) 25) 27) 29) |
||||||||
|
c)e) |
4 |
80 |
– |
3 |
– |
10 |
– |
25) 29) |
||||||||
|
c)e) |
2 |
100 |
– |
10 per capo |
– |
– |
– |
4) 24) 29) |
||||||||
|
c)e) |
2 |
250 |
– |
40 per capo |
– |
50 |
10 |
24) |
||||||||
|
c) |
6 |
300 |
– |
2 per capo |
– |
50 |
– |
8) |
||||||||
|
c) |
3 |
300 |
– |
8 per capo |
– |
50 |
– |
8) 27) |
||||||||
|
c) |
2 |
20 |
– |
6 |
– |
– |
2 |
6) |
||||||||
|
c)e) |
2 |
40 |
– |
8 |
– |
12 |
2 |
6) 18) |
||||||||
|
c) |
4 |
150 |
– |
3 per capo |
– |
10 |
– |
6) 8) 30) 52) |
||||||||
|
c) |
2 |
500 |
– |
– |
– |
150 |
– |
6) 8) 30) 52) |
||||||||
|
c) |
8 |
500 |
– |
4 per capo |
– |
60 |
– |
8) 27) 29) a eccezione del daino 30) 31) 52) |
||||||||
|
c) |
6 |
800 |
– |
6 per capo |
– |
80 |
– |
8) 18) a eccezione della renna 27) 29) a eccezione della renna 30) 31) 52) |
||||||||
|
c) |
3 |
800 |
– |
– |
– |
80 |
– |
8) 18) 28) 31) 32) 52) |
||||||||
|
c)e) |
2 |
300 |
– |
15 per capo |
– |
100 |
– |
4) 26) 52) |
||||||||
|
c)e) |
4 |
500 |
– |
25 per capo |
– |
100 |
– |
33) 52) maschio: 26) |
||||||||
|
c)e) |
2 |
50 |
– |
3 per capo |
– |
20 |
– |
4) 6) 52) |
||||||||
|
c)e) |
2 |
50 |
– |
3 per capo |
– |
20 |
– |
6) 52) oreotrago: 2) |
||||||||
|
c)e) |
4 |
100 |
– |
3 per capo |
– |
15 |
– |
6) 52) |
||||||||
|
c)e) |
2 |
100 |
– |
4 per capo |
– |
– |
– |
4) 6) 52) |
||||||||
|
c)e) |
10 |
500 |
– |
4 per capo |
– |
40 |
– |
6) 8) 27) 52) |
||||||||
|
c)e) |
6 |
500 |
– |
5 per capo |
– |
50 |
– |
6) 8) 27) 52) |
||||||||
|
c)e) |
5 |
500 |
– |
8 per capo |
– |
80 |
– |
8) 11) 25) 27) 31) 32) 52) |
||||||||
|
c)e) |
4 |
400 |
– |
4 per capo |
– |
50 |
– |
2) 6) 8) 28) |
||||||||
|
c) |
10 |
500 |
– |
2 per capo |
– |
50 |
– |
2) 8) 52) altri ovini selvatici: 27) |
||||||||
|
c) |
10 |
500 |
– |
2 per capo |
– |
50 |
– |
2) 8) 27) 52) |
||||||||
Osservazioni sulla tabella 1 – (Mammiferi)
|
|
|
|
|
|
|
Requisiti particolari
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tabella 2
Parchi per uccelli
Parchi per uccelli |
Per gruppi fino a n animali |
Per ogni animale |
Locale |
Requisiti particolari |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numero |
Parco esterno |
Voliereb) |
Parco esterno |
Voliereb) |
Per animalec) |
|||||||||
Specie animali |
(n) |
Superficied)
|
Superficied)
|
Volume |
Superficie m2 |
Superficie |
Superficie |
|||||||
|
e) |
2 |
1100 |
– |
– |
200 f, |
– |
6 |
1) 3) 24) |
|||||
|
e) |
6 |
500 |
– |
– |
50 |
– |
– |
1) 3) 24) |
|||||
|
e) |
2 |
300 |
– |
– |
– |
– |
10 |
2) 3) 4) 24) 26) |
|||||
|
e) |
2 |
500 |
– |
– |
100 |
– |
– |
1) 3) 24) 25) 26) |
|||||
|
e)g) |
12 |
100 |
45 |
90 |
3 |
– |
3 |
6) 7) |
|||||
|
e)g) |
12 |
60 |
45 |
90 |
2 |
– |
2 |
6) 7) 17) |
|||||
|
e) |
4 |
60 |
– |
– |
10 |
– |
3 |
7) 8) 12) |
|||||
|
e)g) |
6 |
40 |
20 |
50 |
2 |
3 |
– |
7) 9) 10) |
|||||
|
e)g) |
2 |
100 |
– |
– |
50 |
– |
6 |
7) |
|||||
|
e)g) |
2 |
200 |
80 |
320 |
50 |
20 |
5 |
7) 12) |
|||||
|
e) |
2 |
100 |
100 |
500 |
10 |
10 |
1 |
7) 10) 11) |
|||||
|
e) |
6 |
100 |
100 |
500 |
5 |
3 |
1 |
7) 10) 11) |
|||||
|
e) |
6 |
– |
40 |
160 |
– |
2 |
0,5 |
7) 10) 11) |
|||||
|
e) |
6 |
– |
40 |
160 |
– |
5 |
2 |
4) 7) 8) 10) 11) |
|||||
|
e) |
12 |
– |
40 |
160 |
– |
2 |
0,5 |
7) 10) 11) |
|||||
|
e) |
2 |
– |
20 |
50 |
– |
2 |
2 |
4) 7) 8) 10) 11) |
|||||
|
e) |
2 |
– |
10 |
25 |
– |
– |
– |
4) 7) 9) 10) |
|||||
|
e) |
20 |
250 |
– |
– |
5 |
– |
1 |
7) 8) 12) |
|||||
|
e) |
2 |
300 |
– |
– |
150 |
– |
6 |
11) 12) 14) |
|||||
|
e) |
2 |
200 |
– |
– |
100 |
– |
2 |
11) 12) 14) |
|||||
|
e) |
2 |
– |
60 |
240 |
– |
15 |
4 |
10) 11) 13) 14) 15) |
|||||
|
e) |
2 |
– |
30 |
90 |
– |
10 |
2 |
10) 11) 13) 14) 15) |
|||||
|
e) |
2 |
– |
20 |
60 |
– |
4 |
2 |
4) 10) 11) 13) 14) 15) |
|||||
|
e) |
2 |
– |
15 |
40 |
– |
2 |
1 |
4) 10) 11) 13) 14) 15) |
|||||
|
e) |
2 |
– |
10 |
20 |
– |
0,5 |
– |
4) 9) 10) 13) 14) 15) |
|||||
|
e) |
2 |
– |
30 |
90 |
– |
6 |
3 |
4) 10) 11) 13) 14) 15) |
|||||
|
e) |
2 |
– |
20 |
40 |
– |
3 |
2 |
4) 10) 11) 13) 14) 15) |
|||||
|
e) |
2 |
– |
10 |
20 |
– |
1 |
1 |
4) 9) 10) 13) 14) 15) |
|||||
|
h) |
6 |
– |
0,5 |
0,25 |
– |
0,045 |
– |
19) 22) 23) 27) |
|||||
|
e)f) |
2 |
– |
10 |
30 |
– |
1 |
– |
5) 14) 16) 18) 19) 20) 22) |
|||||
|
2 |
– |
0,7 |
0,84 |
– |
0,1 |
– |
14) 18) 19) 20) 21) 22) |
||||||
|
6 |
– |
0,5 |
0,3 |
– |
0,05 |
– |
14) 18) 19) 20) 21) 22) |
||||||
|
4 |
– |
0,24 |
0,12 |
– |
0,05 |
– |
14) 19) 20) 21) 22) psittaciformi: 18) |
||||||
|
e) |
8 |
– |
20 |
40 |
– |
1 |
0,5 |
7) 11) |
|||||
|
e) |
6 |
30 |
60 |
240 |
2 |
2 |
– |
7) |
|||||
|
e) |
10 |
– |
60 |
240 |
– |
1 |
– |
7)a |
|||||
|
e) |
2 |
– |
20 |
40 |
– |
1 |
– |
4) 9) 10) |
|||||
|
e) |
2 |
– |
3 |
6 |
– |
1 |
– |
4) 10) 14) 16) |
|||||
|
e) |
2 |
– |
20 |
60 |
– |
4 |
– |
10) 14) |
|||||
|
e) |
2 |
– |
20 |
60 |
– |
– |
– |
10) 14) |
|||||
|
e) |
2 |
– |
20 |
60 |
– |
4 |
– |
4) 10) 14) |
|||||
Osservazioni sulla tabella 2 (Uccelli)
|
|
|
|
|
|
|
|
Requisiti particolari
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tabella 3
Bacini per mammiferi
Bacini per mammiferi |
Per gruppi fino a n animali |
Per ogni animale in piùa) |
Requisiti particolari |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Specie animali |
Numero |
Superficie |
Profondità |
Superficie |
|||
|
2 |
1 |
0,2 |
– |
|||
|
2 |
2 |
0,5 |
– |
|||
|
5 |
30 |
0,8 |
– |
6) |
||
|
5 |
6 |
0,5 |
1 |
7) |
||
|
2 |
10 |
0,5 |
2 |
|||
|
2 |
20 |
0,8 |
– |
|||
|
2 |
60 |
2 |
25 |
|||
|
2 |
50 |
1 |
2 |
|||
|
1 |
400 |
2 |
20 |
|||
|
2 |
10 |
1 |
5 |
|||
|
2 |
20 |
0,8 |
– |
|||
|
2 |
30 |
1,5 |
8 |
|||
|
2 |
10 |
0,8 |
– |
|||
|
2 |
80 |
2 |
20 |
|||
|
5 |
80 |
2 |
10 |
1) |
||
|
5 |
150 |
3 |
15 |
1) |
||
|
3 |
250 |
10 |
40 |
1) |
||
|
5 |
800 |
5 |
50 |
2) 3) 4) |
||
|
4 |
400 |
4 |
25 |
2) 5) |
||
|
4 |
400 |
4 |
30 |
2) 5) |
||
|
2 |
2000 |
10 |
150 |
2) 4) 5) |
||
Osservazioni sulla tabella 3 – (Bacini per mammiferi)
|
|
Requisiti particolari
|
|
|
|
|
|
|
Tabella 4
Bacini per uccelli
Bacini per uccelli |
Per gruppi fino a n animali |
Per ogni animale |
Requisiti particolari |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Specie animali |
Numero |
Superficie |
Profondità |
Superficie |
|||
|
12 |
15 |
2 |
1 |
1) |
||
|
12 |
15 |
2 |
1 |
1) |
||
|
12 |
15 |
1 |
0,5 |
1) |
||
|
4 |
50 |
0,75 |
5 |
|||
|
6 |
40 |
1,25 |
1 |
|||
|
20 |
100 |
– |
0,5 |
2) |
||
|
8 |
6 |
– |
– |
2) |
||
|
6 |
12 |
– |
– |
|||
|
12 |
6 |
– |
– |
|||
Osservazioni sulla tabella 4 – (Bacini per uccelli)
|
Requisiti particolari
|
|
Rettili
Osservazioni preliminari
- In considerazione delle differenze, talvolta enormi, fra animali adulti e animali giovani, la dimensione del parco deve basarsi sulla lunghezza del corpo dell’esemplare detenuto. Per lunghezza del corpo si intende, nel caso dei sauri e dei coccodrilli, la lunghezza della testa e del tronco, nel caso delle tartarughe la lunghezza del carapace (lunghezza in linea retta senza tener conto della curvatura) e nel caso dei serpenti la lunghezza complessiva. La dimensione del parco è indicata nella tabella all’unità «lunghezza del corpo» (LC). Se diversi animali di taglia differente sono tenuti in gruppo, l’unità determinante per il calcolo della dimensione del parco secondo la tabella è la lunghezza del corpo dell’animale più grande. Se dal calcolo risulta un valore superiore a 2,2 m si può limitare, per motivi pratici, l’altezza richiesta del parco a 2,2 m. In questo caso la superficie del parco deve essere ingrandita proporzionalmente in modo da rispettare il volume minimo del parco.
- È necessario tener conto delle esigenze particolari di ogni specie animale per quel che riguarda la temperatura (ectotermia), l’umidità dell’aria e la luce. Informazioni dettagliate sono disponibili nella letteratura più recente in materia di terraristica e nelle informazioni tecniche dell’USAV.
- I parchi per i rettili in grado di difendersi (come le tartarughe azzannatrici e le tartarughe alligatore), per i rettili velenosi (come gli elodermi e i serpenti velenosi), i boidi e i sauri di grossa taglia devono essere allestiti e gestiti tenendo in debita considerazione gli aspetti legati alla sicurezza. I parchi devono essere dotati di chiusure di sicurezza (lucchetti, catenacci ecc.). Le detenzioni di animali aperte al pubblico devono essere munite di vetri di sicurezza e di rifugi o strutture in cui rinchiudere gli animali.
- Gli animali possono essere tenuti temporaneamente in parchi più piccoli in caso di quarantena, per il trattamento di una malattia o di un infortunio, per l’adattamento, per la riproduzione e l’allevamento, per il letargo dovuto all’inverno o al freddo nonché per l’estivazione.
- È indicata la profondità dell’acqua nel punto più basso del bacino. Per alcune specie devono inoltre essere disponibili settori meno profondi.
Tabella 5
Rettili
Parchi per rettili |
Per gruppi fino a n animali |
Per ogni animale in più |
Requisiti particolari |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numero |
Terreno |
Bacino |
Parco |
Terreno |
Bacino |
|||||||||||
Specie animali |
(n) |
Superficieb)
|
Superficieb)
|
Profondità |
Altezza |
Superficie |
Superficie |
|||||||||
Testudinidi (Testudinidae) |
||||||||||||||||
|
a) |
2 |
8×4 |
– |
– |
– |
2×2 |
– |
1) 2) 3) 5) 6) 7) 12) 26) |
|||||||
|
a) |
2 |
8×4 |
– |
– |
– |
2×2 |
– |
1) 3) 5) 6) 7) 9) 12) 26) |
|||||||
|
2 |
8×4 |
– |
– |
– |
2×2 |
– |
5) 9) 12) determinate specie 1) 3) 7) 26) |
||||||||
|
2 |
8×4 |
– |
– |
– |
2×2 |
– |
1) 4) 5) 7) 9) 26) |
||||||||
Chelidridi (Chelydridae) |
||||||||||||||||
|
a) |
2 |
– |
4×3 |
1 |
– |
– |
2×2 |
3) 5) 9) 12) 18) 21) |
|||||||
|
a) |
2 |
2×2 |
4×3 |
1 |
– |
– |
2×2 |
3) 5) 9) 12) 18) determinate specie 4) |
|||||||
Tartarughe dal guscio molle (Trionychidae) |
||||||||||||||||
|
a) |
2 |
2×2 |
5×3 |
2 |
– |
– |
2×2 |
3) 5) 7) 9) 18) |
|||||||
|
2 |
2×2 |
5×3 |
2 |
– |
– |
2×2 |
3) 5) 7) 9) 18) |
||||||||
Kinosternidi (Kinosternoidea) |
||||||||||||||||
|
2 |
2×2 |
4×3 |
1 |
– |
1×1 |
2×2 |
3) 5) 9) determinate specie 4) 26) |
||||||||
Geoemididi (Geoemydidae) |
||||||||||||||||
|
a) |
2 |
2×2 |
5×3 |
2 |
– |
1×1 |
3×1 |
3) 5) 18) |
|||||||
Emididi (Emydidae) |
||||||||||||||||
|
2 |
2×2 |
5×3 |
2 |
– |
1×1 |
2×2 |
3) 5) 9) 18) 26) determinate specie 4) |
||||||||
|
2 |
8×4 |
– |
– |
– |
2×2 |
– |
1) 4) 5) 7) 9) 26) |
||||||||
Pleurodira (Pleurodira) |
||||||||||||||||
|
a) |
2 |
2×2 |
4×2 |
1 |
– |
1×1 |
1×1 |
3) 5) 9) 18) 26) |
|||||||
|
a) |
2 |
2×2 |
5×3 |
2 |
– |
– |
2×2 |
3) 5) 9) 18) 26) |
|||||||
|
a) |
2 |
2×2 |
4×2 |
1 |
– |
– |
1×1 |
3) 5) 9) 18) 26) |
|||||||
|
2 |
2×2 |
4×2 |
1 |
– |
– |
1×1 |
3) 5) 9) 26) |
||||||||
Camaleonidi (Chamaeleonidae) |
||||||||||||||||
|
a) |
1 |
5×3 |
– |
– |
5 |
2×2 |
– |
secondo la specie 1) 3) 4) 5) 8) 9) 13) 15) 26) |
|||||||
|
a) |
1 |
6×4 |
– |
– |
3 |
2×2 |
– |
1) 3) 4) 5) 9) 13) 15) 26) |
|||||||
|
a) |
1 |
6×4 |
– |
– |
4 |
2×2 |
– |
3) 5) 9) 15) |
|||||||
Iguanidi (Iguanidae) |
||||||||||||||||
|
a) |
2 |
4×3 |
– |
– |
4 |
2×2 |
– |
2) 3) 5) 8) 9) 12) 26) |
|||||||
|
a) |
2 |
5×4 |
– |
– |
2 |
2×2 |
– |
3) 5) 7) 8) 9) 12) 26) |
|||||||
|
2 |
6×6 |
– |
– |
8 |
2×2 |
– |
3) 5) 8) 9) 26) |
||||||||
Agamidi (Agamidae) |
||||||||||||||||
|
a) |
2 |
5×3 |
4×2 |
1 |
5 |
2×2 |
– |
3) 5) 8) 9) 26) |
|||||||
|
2 |
5×3 |
2×2 |
1 |
5 |
2×2 |
– |
3) 5) 8) 9) 26) |
||||||||
|
2 |
5×4 |
– |
– |
4 |
2×2 |
– |
3) 5) 8) 9) 26) determinate specie 4) 13) |
||||||||
|
2 |
5×4 |
– |
– |
5 |
2×2 |
– |
3) 5) 8) 9) 26) |
||||||||
|
2 |
5×4 |
– |
– |
5 |
2×2 |
– |
3) 5) 8) 9) 26) |
||||||||
|
2 |
5×4 |
– |
– |
3 |
2×2 |
– |
3) 4) 5) 7) 9) 26) |
||||||||
|
a) |
2 |
20×8 |
– |
– |
20 |
8×4 |
3) 5) 8) 9) 25) 26) |
||||||||
|
a) |
2 |
6×4 |
– |
– |
3 |
2×2 |
3) 5) 9) 25) 26) |
||||||||
Lucertole (Lacertidae) |
||||||||||||||||
|
2 |
6×4 |
– |
– |
4 |
2×2 |
– |
3) 5) 9) 26) determinate specie 4) 13) |
||||||||
|
2 |
8×4 |
– |
– |
6 |
2×2 |
– |
5) 8) 9) 26) |
||||||||
|
2 |
8×4 |
– |
– |
4 |
2×2 |
– |
3) 13) determinate specie 1) 4) 5) 9) 26) |
||||||||
Teiidi (Teiidae, Tejus) |
||||||||||||||||
|
a) |
2 |
3×3 |
2×2 |
0,5 |
3 |
1×1 |
– |
3) 5) 8) 9) 12) 18) 25) 26) |
|||||||
|
a) |
2 |
5×3 |
– |
– |
3 |
2×2 |
– |
3) 5) 7) 9) 12) 26) determinate specie 4) |
|||||||
Scincidi (Scincidae) |
||||||||||||||||
|
2 |
7×4 |
– |
– |
3 |
2×2 |
– |
3) 4) 5) 9) 26) |
||||||||
|
2 |
7×4 |
– |
– |
3 |
2×2 |
– |
3) 5) 7) 9) determinate specie 26) |
||||||||
|
2 |
5×3 |
– |
– |
5 |
2×2 |
– |
3) 5) 8) 9) |
||||||||
Gechi (Gekkota) |
||||||||||||||||
|
2 |
6×2 |
– |
– |
8 |
2×2 |
– |
3) 5) 8) 9) determinate specie 4) |
||||||||
|
2 |
6×6 |
– |
– |
2 |
2×2 |
– |
3) 5) 9) determinate specie 4) 7) |
||||||||
|
2 |
6×6 |
– |
– |
8 |
2×2 |
– |
3) 5) 8) 9) 26) |
||||||||
Cordilidi (Cordylidae) |
||||||||||||||||
|
2 |
5×3 |
– |
– |
4 |
2×2 |
– |
3) 5) 9) 26) determinate specie 4) 8) 13) |
||||||||
|
2 |
8×2 |
– |
– |
5 |
2×1 |
– |
3) 8) 9) 26) determinate specie 4) 5) 13) |
||||||||
|
2 |
5×3 |
– |
– |
3 |
2×2 |
– |
3) 4) 5) 7) 9) 26) |
||||||||
Elodermi (Heloderma) |
– |
– |
– |
|||||||||||||
|
a) |
2 |
4×3 |
– |
– |
3 |
2×2 |
– |
3) 4) 5) 7) 9) 12) 26) |
|||||||
|
a) |
2 |
4×3 |
– |
– |
2 |
2×2 |
– |
3) 5) 7) 9) 12) 26) |
|||||||
Varani (Varanidae) |
||||||||||||||||
|
a) |
2 |
5×3 |
– |
– |
2 |
2×2 |
– |
3) 5) 9) 12) 26) determinate specie 4) 6) 7) 8) |
|||||||
|
a) |
2 |
5×3 |
– |
– |
2 |
2×2 |
– |
2) 3) 5) 6) determinate specie 7) 8) 9) 12) 26) |
|||||||
|
a) |
2 |
5×2 |
– |
– |
5 |
2×2 |
– |
2) 3) 5) 6) 8) 9) 12) 26) |
|||||||
|
a) |
2 |
5×3 |
2×2 |
0,5 |
2 |
2×2 |
1×1 |
2) 3) 5) 6) 8) 9) 12) 18) 26) |
|||||||
|
a) |
2 |
2×2 |
3×2 |
0,5 |
2 |
1×1 |
1×1 |
2) 3) 5) 8) 9) 12) 18) 26) |
|||||||
|
a) |
2 |
5×3 |
– |
– |
5 |
2×2 |
– |
2) 3) 5) 6) 8) 9) 12) 25) 26) |
|||||||
Pitonidi (Pythonidae) e boidi (Boidae) |
||||||||||||||||
|
a) |
2 |
1×0,5 |
– |
– |
0,75 |
0,2×0,2 |
– |
2) 3) 5) 10) 12) determinate specie 4) |
|||||||
|
a) |
2 |
1×0,5 |
1×0,5 |
0,2 |
0,75 |
0,2×0,2 |
0,1×0,1 |
2) 3) 5) 12) 17) 18) |
|||||||
|
2 |
1×0,5 |
– |
– |
0,75 |
0,5×0,2 |
– |
3) 5) 9) determinate specie 2) 8) |
||||||||
|
2 |
1×0,5 |
– |
– |
0,75 |
0,5×0,2 |
– |
3) 5) 8) |
||||||||
Colubridi (Colubridae) |
||||||||||||||||
|
a) |
2 |
1×0,5 |
0,5×0,5 |
0,2 |
0,5 |
0,5×0,1 |
0,5×0,1 |
3) 5) 8) 11) 12) determinate specie 4) |
|||||||
|
a) |
2 |
1×0,5 |
– |
– |
0,5 |
0,5×0,2 |
– |
3) 5) 11) 12) |
|||||||
|
a) |
2 |
1×0,5 |
– |
– |
0,7 |
0,5×0,2 |
– |
3) 5) 9) 11) 12) determinate specie 8) 23) 26) |
|||||||
Elapidi (Elapidae) |
||||||||||||||||
|
a) |
2 |
1×0,5 |
– |
– |
0,5 |
0,5×0,2 |
– |
3) 5) 11) 12) 23) |
|||||||
|
a) |
2 |
1×0,5 |
– |
– |
0,7 |
0,5×0,2 |
– |
3) 5) 8) 11) 12) 14) 23) |
|||||||
|
a) |
2 |
1×0,5 |
– |
– |
0,5 |
0,5×0,2 |
– |
3) 5) 8) 11) 12) 14) 23) |
|||||||
|
a) |
2 |
1×0,5 |
– |
– |
0,5 |
0,5×0,2 |
– |
3) 5) 9) 11) 12) 14) 23) 25) |
|||||||
|
a) |
2 |
0,5×0,3 |
1×0,5 |
0,4 |
0,5 |
0,5×0,1 |
0,5×0,1 |
3) 5) 9) 11) 12) 17) 23) |
|||||||
|
a) |
2 |
– |
2×1,5 |
0,7 |
– |
– |
1×1 |
5) 12) 18) 20) 23) determinate specie 21) |
|||||||
|
a) |
2 |
– |
2×1 |
0,5 |
– |
– |
1×1 |
5) 12) 18) 19) 20) 22) 23) |
|||||||
Viperidi (Viperidae) |
||||||||||||||||
|
a) |
2 |
1×0,5 |
– |
– |
0,5 |
0,5×0,2 |
– |
5) 7) 9) 12) 23) |
|||||||
|
a) |
2 |
1×0,5 |
– |
– |
0,5 |
0,5×0,2 |
– |
3) 5) 11) 12) 23) determinate specie 4) 13) 26) |
|||||||
|
a) |
2 |
1,5×0,5 |
– |
– |
0,5 |
0,5×0,2 |
– |
3) 5) 11) 12) 23) 24) determinate specie 4) |
|||||||
|
a) |
2 |
1×0,5 |
– |
– |
0,7 |
0,5×0,2 |
– |
3) 5) 8) 12) 23) determinate specie 13) |
|||||||
|
a) |
2 |
0,5×0,5 |
0,5×0,5 |
0,1 |
0,5 |
0,5×0,1 |
0,5×0,1 |
3) 4) 5) 11) 12) 23) |
|||||||
Coccodrilli (Crocodylia) |
||||||||||||||||
|
a) |
1 |
4×2 |
4×2 |
0,5 |
0,5 |
2×2 |
2×2 |
2) 3) 5) 6) 12) 18) 26) tutti gli animali giovani e gli animali adulti di determinate specie 11) |
|||||||
Rinocefali (Rhynchocephalia) |
||||||||||||||||
|
a) |
2 |
4×3 |
2×1 |
0,4 |
0,5 |
4×3 |
– |
3) 5) 7) 9) 16) |
|||||||
Osservazioni sulla tabella 5 – Rettili
|
|
Requisiti particolari
1) Possibilità supplementare di uscire all’aperto finché le condizioni meteorologiche lo consentono. |
2) Determinate specie devono poter fare il bagno in un bacino o in una piscina riscaldabili di dimensioni sufficienti; ciò vale anche per i parchi utilizzati per separare gli animali. |
3) La temperatura deve essere adeguata alle esigenze degli animali. Una parte più piccola del parco deve avere all’occorrenza una temperatura più alta e, a seconda della specie, una fonte termica per ogni capo affinché gli animali possano esporsi individualmente all’irraggiamento, salvo in caso siano tenuti all’aperto. |
4) Le condizioni climatiche nel corso dell’anno devono essere regolate in modo da permettere il letargo dovuto all’inverno o al freddo oppure l’estivazione a tutte le fasce d’età. |
5) La struttura sociale deve essere rispettata. In determinate circostanze gli animali devono essere tenuti da soli. |
6) Per tutte le testuggini giganti, le testuggini dagli speroni, le tartarughe dal guscio molle, i varani e i coccodrilli: se ospita più animali, il parco deve poter essere suddiviso oppure devono esserci altri parchi idonei a separare gli animali. |
7) Il suolo deve essere provvisto di un substrato cedevole in modo che gli animali possano scavare e, a seconda della specie, nascondersi. |
8) In tutti i parchi devono esserci, a seconda della specie degli animali, possibilità per arrampicarsi in orizzontale o in verticale, p. es. alberi, rami della stessa grandezza del corpo degli animali oppure pareti di roccia. |
9) Devono esserci possibilità di nascondersi. |
10) Devono esserci superfici di riposo sopraelevate. |
11) Devono esserci possibilità di nascondersi quali cavità negli alberi, buche nel terreno, cassoni, corteccia di sughero o simili che consentano tuttavia di osservare gli animali. |
12) Costruzione solida del parco (terrario). |
13) Durante la notte deve esserci un sensibile raffreddamento. |
14) Devono esserci cassoni con apertura utilizzabili dall’esterno oppure altre modalità di separazione, anche in caso di detenzione individuale. |
15) Il parco deve essere ben aerato; minimo 2 lati devono avere una recinzione in rete. |
16) Deve esserci un impianto di climatizzazione; ciò vale anche per i bacini. |
17) Si può limitare la profondità del bacino a 0,6 m se dal calcolo risulterebbe un valore superiore. |
18) Impianti di filtraggio di dimensioni sufficienti. |
19) L’acquario deve avere gli angoli smussati. L’ideale sono i bacini circolari o con una forma ovale–cilindrica. |
20) L’acquario deve disporre di una copertura volta a impedire la fuga. |
21) A seconda della specie, detenzione in acqua dolce, salmastra o di mare, con un piccolo terreno. |
22) Detenzione in un acquario con acqua di mare, senza terreno. |
23) Se esistono sieri antiveleno per le specie detenute, occorre averne delle scorte oppure fare in modo che siano facilmente reperibili aderendo a un’apposita associazione. |
24) Per determinate specie occorre predisporre punti in cui sia disponibile sabbia sfusa, fine e depolverizzata nella quale gli animali possono nascondersi. |
25) Deve essere dimostrata la capacità di fornire una quantità sufficiente di cibo adeguato alla specie. |
26) Per determinate specie attive di giorno occorre utilizzare lampade chiare (p. es. HQL, HQI o lampade comparabili) per illuminare i luoghi di riscaldamento, tranne nel caso in cui gli animali siano tenuti all’aperto o in parchi con irraggiamento solare diretto. Non è consentito utilizzare esclusivamente il riscaldamento a terra o lampade a raggi infrarossi. |
Tabella 6
Anfibi
Osservazioni preliminari
- In considerazione delle differenze, talvolta enormi, fra animali adulti e animali giovani, la dimensione del parco deve basarsi sulla lunghezza del corpo dell’esemplare detenuto. La dimensione del parco si ottiene sommando le superfici stabilite per ogni singolo animale ed è indicata nella tabella all’unità «lunghezza del corpo» (LC). Per lunghezza del corpo si intende, nel caso degli anuri, la lunghezza complessiva, nel caso degli urodeli, la lunghezza della testa e del tronco.
- È necessario tener conto delle esigenze particolari di ogni specie animale per quel che riguarda la temperatura (ectotermia) e l’umidità dell’aria.
- L’alimentazione per le larve degli anfibi deve essere costituita, a seconda della specie, da componenti vegetali o animali.
- L’alimentazione degli anfibi dopo la metamorfosi (giovani e adulti) deve essere costituita soprattutto da animali interi. Devono essere di buona qualità ed eventualmente arricchiti di vitamine e sali minerali. Devono inoltre poter essere ingeriti per intero.
Anfibi
Parchi per anfibi |
Per gruppi fino a n animalia) |
Per ogni animale in più |
Requisiti particolari |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numero |
Terreno |
Bacino |
Parco |
Terreno |
Bacino |
|||||||||||
Specie animali |
(n) |
Superficied) |
Superficied) |
Profondità |
Altezzab) |
Superficie |
Superficie |
|||||||||
Ilidi (Hylidae), iperolidi (Hyperoliidae), rane cornute (Ceratophrydae) e racoforti (Rhacophoridae) |
||||||||||||||||
|
2 |
10×5 |
– |
– |
10 |
2×2 |
– |
1) 3) determinate specie 2) 4) 6) 7) |
||||||||
|
2 |
10×5 |
– |
– |
10 |
2×2 |
– |
1) 2) 3) determinate specie 5) 7) 9) |
||||||||
|
2 |
10×5 |
– |
– |
4 |
2×2 |
– |
1) 3) 8) determinate specie 7) 9) |
||||||||
Dendrobatidi (Dendrobatidae) |
||||||||||||||||
|
2 |
25×15 |
– |
– |
8 |
15×2 |
– |
1) 3) 7) 9) |
||||||||
|
2 |
20×10 |
– |
– |
25 |
10×2 |
– |
1) 2) 3) 4) 9) determinate specie 5) 7) |
||||||||
Pipidi (Pipidae) |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
2 |
– |
12×6 |
8 |
– |
– |
6×3 |
1) 10) |
||||||||
Ranidi (Ranidae) |
||||||||||||||||
|
2 |
6×4 |
10×5 |
2 |
5 |
2×2 |
2×1 |
1) 3) determinate specie 6) |
||||||||
Rospi (Bufonidae) |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
1) 3) 6) determinate specie 2) 7) |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
1) 3) 7) determinate specie 8) |
||||||||
|
2 |
6×4 |
– |
– |
8 |
2×2 |
– |
1) 2) 3) 4) 7) |
||||||||
Salamandridi (Salamandridae) |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
1) 3) determinate specie 6) 7) 9) 11) |
||||||||
|
2 |
8×4 |
10×4 |
4 |
4 |
2×2 |
3×3 |
1) 3) 11) determinate specie 7) 9) |
||||||||
Salamandre giganti e criptobranchidi (Cryptobranchidae) |
||||||||||||||||
|
c) |
1 |
– |
3×2 |
0,5 |
– |
– |
3×2 |
3) 10) 12) |
|||||||
Ambistomatidi (Ambystomatidae) |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
2 |
10×4 |
– |
– |
4 |
2×2 |
– |
1) 3) determinate specie 6) 7) 9) 11) |
||||||||
Sirenidi (Sirenidae) |
||||||||||||||||
|
2 |
– |
4×2 |
2 |
– |
– |
1×1 |
1) 3) 10) 12) |
||||||||
Osservazioni sulla tabella 6 – Anfibi
|
Requisiti particolari
|
Tabella 7
Requisiti minimi per la detenzione e il trasporto di salmonidi e ciprinidi commestibili e da ripopolamento
Detenzione |
Trasporto |
||||
|---|---|---|---|---|---|
Salmonidia) |
Ciprinidia) |
Salmonidia) |
Ciprinidia) |
||
1 Effettivob) |
|||||
|
kg |
80c) |
100 |
250 |
500 |
3 Qualità dell’acqua |
|||||
|
|||||
|
per cento |
200 |
200 |
200 |
200 |
|
per cento |
60 |
60 |
60 |
60 |
|
mg/l |
5,0 |
3,5 |
5,0 |
3,5 |
|
mg/l |
0,01 |
0,02 |
0,02 |
0,04 |
|
mg/l |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
|
5,5–9,0 |
5,5–9,0 |
5,5–9,0 |
5,5–9,0 |
|
|
°C |
22 |
30 |
16 |
24 |
|
|||||
|
°C |
3 |
3 |
3 |
3 |
|
°C |
5 |
5 |
5 |
5 |
|
giorno–gradi |
100 |
280 |
100 |
280 |
Osservazioni sulla tabella 7
|
Tabella 8
Requisiti minimi per la detenzione di pesci a scopi ornamentali
Osservazioni preliminari
- Per calcolare i volumi minimi di acquari e stagni, per ogni classe di dimensione si deve moltiplicare la lunghezza attuale del corpo con il numero di litri corrispondente e con il numero di pesci. Il volume minimo in litri risulta dalla somma dei prodotti delle singole classi di dimensione. Per lunghezza del corpo (LC) si intende la distanza tra l’estremità anteriore della testa e l’attaccatura della pinna caudale.
- L’interno di un acquario non deve essere visibile direttamente da ogni lato. L’acquario deve essere allestito in modo adeguato alle esigenze dei pesci. Per i pesci devono esserci per lo meno una protezione visiva e adeguate possibilità di ritirarsi in alcune parti.
- Per gli acquari da interno deve essere rispettato il ritmo giorno/notte.
- La qualità dell’acqua deve essere adeguata alle esigenze dei pesci.
- Ai bacini per la detenzione di carpe koi nei commerci zoologici si applicano le prescrizioni per i ciprinidi della tabella 7 invece di quelle della tabella 8.
Acquari e stagni
Acquaria),b) |
Stagnia),b) |
|||
|---|---|---|---|---|
Classe di dimensione |
LC (in cm) |
Numero di litri per cm di pesce |
LC (in cm) |
Numero di litri per cm di pesce |
1 |
fino a 5 |
0,5 |
fino a 10 |
2 |
2 |
fino a 10 |
0,75 |
fino a 20 |
2,5 |
3 |
fino a 15 |
1 |
fino a 30 |
5 |
4 |
fino a 20 |
1,25 |
fino a 40 |
7 |
5 |
fino a 30 |
1,75 |
fino a 50 |
9 |
6 |
fino a 40 |
2,25 |
fino a 60 |
11 |
7 |
oltre i 40 |
3 |
fino a 70 |
13 |
8 |
– |
– |
fino a 80 |
16 |
9 |
– |
– |
fino a 90 |
19 |
10 |
– |
– |
fino a 100 |
22 |
11 |
– |
– |
fino a 120 |
25 |
12 |
– |
– |
fino a 150 |
30 |
13 |
– |
– |
fino a 200 |
40 |
Osservazioni sulla tabella 8 – Acquari e stagni
|
Allegato 3339
(art. 10)
Requisiti minimi per la detenzione di animali da laboratorio
Osservazioni preliminari
- Le osservazioni preliminari di cui all’allegato 2 si applicano anche all’allegato 3.
- Gli impianti per esperimenti con pesci sono valutati nel singolo caso nell’ambito dell’autorizzazione di cui all’articolo 122. È consentito derogare alle dimensioni minime di cui all’allegato 2 qualora sia necessario per il raggiungimento dell’obiettivo sperimentale e sia stato autorizzato. I requisiti per la detenzione dei pesci sono definiti individualmente per ciascun impianto.
Tabella 1
Roditori non utilizzati per l’allevamento: topi, ratti, criceti, gerbilli, porcellini d’India
I valori valgono per parchi o locali ventilati. Negli altri casi valgono i valori di cui all’allegato 2.
Specie, peso |
Superficie minima per ogni unità |
Superficie per animale |
Altezza |
Osservazioni |
|---|---|---|---|---|
Topo, Mus musculus |
||||
< 20 g |
330 |
60 |
12 |
1) 3) 4) 5) 6) |
20–30 g |
330 |
80 |
12 |
1) 3) 4) 5) 6) |
> 30 g |
330 |
100 |
12 |
1) 3) 4) 5) 6) |
Ratto, Rattus norvegicus |
||||
< 200 g |
800 |
200 |
18 |
1) 3) 4) 5) 6) |
200–300 g |
800 |
250 |
18 |
1) 3) 4) 5) 6) |
300–400 g |
800 |
350 |
18 |
1) 3) 4) 5) 6) |
400–600 g |
1500 |
450 |
20 |
1) 3) 4) 5) 6) |
> 600 g |
1500 |
600 |
20 |
1) 3) 4) 5) 6) |
Criceto, Mesocricetus sp.; Cricetulus griseus |
||||
< 60 g |
800 |
250 |
18 |
1) 3) 4) 5) 6) |
> 60 g |
800 |
400 |
18 |
1) 3) 4) 5) 6) |
Gerbillo della Mongolia, Meriones sp. |
||||
< 40 g |
1500 |
350 |
20 |
1) 3) 5) 7) |
> 40 g |
1500 |
450 |
20 |
1) 3) 5) 7) |
Porcellino d’India, Cavia porcellus |
||||
< 300 g |
3800 |
350 |
30 |
1) 2) 3) 4) |
300–700 g |
3800 |
700 |
30 |
1) 2) 3) 4) |
> 700 g |
3800 |
900 |
30 |
1) 2) 3) 4) |
Osservazioni sulla tabella 1 – (Piccoli roditori non utilizzati per l’allevamento)
|
|
|
|
|
|
|
Tabella 2
Roditori utilizzati per l’allevamento: topi, ratti, criceti, gerbilli, porcellini d’India
I valori valgono per parchi o locali ventilati. Negli altri casi valgono i valori di cui all’allegato 2.
Specie, peso |
Superficie minima |
Altezza |
Osservazioni |
|---|---|---|---|
Topo, Mus musculus |
500 |
12 |
1) 3) 4) 5) 6) 8) 9) |
Ratto, Rattus norvegicus |
|||
300–400 g |
800 |
18 |
1) 3) 4) 5) 6) 10) |
> 400 g |
1500 |
20 |
1) 3) 4) 5) 6) 10) |
Criceto, Mesocricetus sp.; Cricetulus griseus |
800 |
18 |
1) 3) 4) 5) 6) 11) |
Gerbillo della Mongolia, Meriones sp. |
1500 |
20 |
1) 3) 5) 7) 8) |
Porcellino d’India, Cavia porcellus |
3800 |
30 |
1) 2) 3) 4) 8) 12) |
Osservazioni sulla tabella 2 – (Roditori utilizzati per l’allevamento)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tabella 3
Primati (non utilizzati per l’allevamento)
Specie |
Gruppi fino a n animali |
Per ogni animale in più |
Osservazioni |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numero |
Superficie |
Volume |
Superficie |
Volume |
||||
Uistitì |
5 |
1,5 |
3 |
0,3 |
0,6 |
1) 2) 3) 4) 5) |
||
Callimiconidae, tamarindo di goeldi |
5 |
3 |
6 |
0,5 |
1 |
1) 2) 3) 4) 5) |
||
Scimmia notturna |
5 |
6 |
12 |
1 |
2 |
1) 2) 3) 4) 5) |
||
Saimiri |
5 |
6 |
15 |
1,5 |
3,75 |
1) 2) 3) 5) |
||
Scimmie ragno, cercopitechi, macachi |
5 |
15 |
45 |
3 |
9 |
1) 3) 5) 6) 7) 8) |
||
Osservazioni sulla tabella 3 – (Primati, non utilizzati per l’allevamento)
1) Possibilità di arrampicarsi su rami o rocce, a seconda della specie. Lo spessore dei rami dovrebbe corrispondere agli organi prensili dell’animale. |
2) Box per dormire. Essi devono essere sistemati all’altezza del suolo oppure in un luogo rialzato, a seconda della specie. Per le specie di tanto in tanto incompatibili occorre prevedere un box per ogni animale. |
3) Schermi, possibilità di evitarsi e ritirarsi. |
4) Coppia monogama con prole accettata. |
5) Permettere agli animali di soddisfare le loro esigenze comportamentali mettendo loro a disposizione vari oggetti, p. es. funi per dondolarsi, paglia, recipienti di plastica e nascondendo il cibo in posti sempre diversi. Gli animali devono essere indotti all’esplorazione attraverso stimoli supplementari nel loro ambiente. |
6) Possibilità di separazione e di isolamento. |
7) Nei parchi di 45 m3 possono essere tenuti 5 animali adulti o 10 animali giovani (al massimo di tre anni di età). |
8) Piccoli gruppi (max. 3 animali) o, in casi motivati, animali incompatibili possono essere tenuti per al massimo un anno in parchi più piccoli con una superficie di almeno 15 m3 purché ogni giorno, durante il periodo di attività, abbiamo accesso per almeno cinque ore a un parco di almeno 45 m3. |
Tabella 4
Pipidi (Xenopus laevis)
La temperatura dell’acqua deve essere compresa tra 18 °C e 22 °C.
Lunghezza del corpo |
Superficie minima del bacino |
Superficie minima |
Altezza |
|
|---|---|---|---|---|
Xenopus |
< 6 cm |
160 |
40 |
6 |
6–9 cm |
300 |
75 |
8 |
|
9–12 cm |
600 |
150 |
10 |
|
> 12 cm |
920 |
230 |
12,5 |
Allegato 4340
(art. 165 cpv. 1 lett. f)
Spazio minimo per il trasporto di animali da reddito
Osservazioni preliminari
Le misure indicano lo spazio minimo medio per animale, non sono ammesse misure inferiori.
A seconda della durata del trasporto, delle condizioni degli animali e delle condizioni climatiche può essere necessario aumentare i valori minimi.
Tabella 1
Spazio minimo per il trasporto di bovini e suini
Spazio minimo per il trasporto di bovini |
Spazio minimo per il trasporto di suini |
||||||
Peso |
Superficie per animale |
Altezza minima del compartimento |
Peso |
Superficie per animale |
Altezza minima del compartimento |
||
40–80 kg |
0,30 |
Altezza al garrese + 20 cm |
Fino a 15 kg |
0,09 |
75 cm |
||
80–150 kg |
0,40 |
Altezza al garrese + 25 cm |
15–25 kg |
0,12 |
75 cm |
||
150–250 kg |
0,80 |
Altezza al garrese + 25 cm |
25–50 kg |
0,18 |
75 cm |
||
250–350 kg |
1,00 |
Altezza al garrese + 35 cm |
50–75 kg |
0,30 |
90 cm |
||
350–450 kg |
1,20 |
Altezza al garrese + 35 cm |
75–90 kg |
0,35 |
100 cm |
||
450–550 kg |
1,40 |
Altezza al garrese + 35 cm |
90–110 kg |
0,43 |
100 cm |
||
550–700 kg |
1,60 |
Altezza al garrese + 35 cm |
110–125 kg |
0,51 |
100 cm |
||
Oltre 700 kg |
1,80 |
Altezza al garrese + 35 cm |
125–150 kg |
0,56 |
110 cm |
||
150–200 kg |
0,69 |
110 cm |
|||||
Oltre 200 kg |
0,82 |
110 cm |
|||||
Tabella 2
Spazio minimo per il trasporto di ovini, caprini ed equidi
Spazio minimo per il trasporto di ovini tosati |
|||
Peso |
Superficie per animale |
Altezza minima del compartimento |
|
30–45 kg |
0,25 |
Altezza al garrese + 25 cm |
|
45–60 kg |
0,33 |
Altezza al garrese + 30 cm |
|
Oltre 60 kg |
0,40 |
Altezza al garrese + 30 cm |
|
Spazio minimo per il trasporto di caprini |
||
|---|---|---|
Peso1 |
Superficie per animale |
Altezza minima del compartimento |
Meno di 152 kg |
0,12 |
Altezza al garrese + 30 cm |
15–232 kg |
0,18 |
Altezza al garrese + 40 cm |
23–35 kg |
0,25 |
Altezza al garrese + 50 cm |
35–55 kg |
0,33 |
Altezza al garrese + 50 cm |
Oltre 55 kg |
0,50 |
Altezza al garrese + 50 cm |
Spazio minimo per il trasporto di ovini non tosati |
||||||
Peso |
Superficie per animale |
Altezza minima del compartimento |
||||
Meno di 30 kg |
0,20 |
Altezza al garrese + 20 cm |
||||
30–45 kg |
0,25 |
Altezza al garrese + 25 cm |
||||
45–60 kg |
0,40 |
Altezza al garrese + 30 cm |
||||
Oltre 60 kg |
0,50 |
Altezza al garrese + 30 cm |
||||
Spazio minimo per il trasporto di pecore in gestazione avanzata e montoni d’allevamento |
||||||
Superficie per animale |
Altezza minima del compartimento |
|||||
Pecore |
0,50 |
Altezza al garrese + 30 cm |
||||
Montoni |
0,50 |
Altezza al garrese + 30 cm |
||||
Spazio minimo per il trasporto di equidi |
||
|---|---|---|
Superficie per animale |
Altezza minima del compartimento |
|
Puledri |
0,85 |
Altezza al garrese + 40 cm |
Equidi leggeri |
1,40 |
Altezza al garrese + 40 cm |
Equidi medi |
1,60 |
Altezza al garrese + 40 cm |
Equidi pesanti |
1,90 |
Altezza al garrese + 40 cm |
Osservazioni sulla tabella 2
|
|
Tabella 3
Spazio minimo per il trasporto di volatili
Spazio minimo per il trasporto di polli, galline, oche, anatre e tacchini |
Spazio minimo per il trasporto di pulcini di un giorno |
|||||||
Peso |
Superficie |
Altezza minima |
Superficie |
Altezza minima |
||||
fino a 3,0 kg |
160 |
24 |
Pulcini e anatre di un giorno |
21 |
10 |
|||
fino a 5,0 kg |
115 |
25 |
Oche e tacchini di un giorno |
35 |
10 |
|||
fino a 10,0 kg |
105 |
30 |
||||||
fino a 15,0 kg |
105 |
35 |
||||||
oltre 15,0 kg |
90 |
40 |
||||||
Allegato 5341
(art. 225)
Disposizioni transitorie
Osservazioni preliminari
Nella colonna C sono indicati i periodi transitori relativi agli articoli elencati qui di seguito. Tali periodi transitori valgono soltanto per il campo d’applicazione menzionato nella colonna D. Durante il periodo transitorio devono essere osservate le condizioni di cui alla colonna E.
Disposizioni transitorie
Cifra |
A |
B |
C |
D |
E |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Articolo |
Contenuto della disposizione per la quale è previsto un periodo transitorio |
Periodo |
Campo d’applicazione |
Condizioni durante il periodo transitorio |
|||||
1 |
Art. 26 cpv. 1 |
Divieto di utilizzare metodi di riproduzione per rimediare a una carenza nella naturale capacità di riproduzione |
5 anni |
||||||
2 |
Art. 27 |
Utilizzo di metodi di riproduzione artificiale da parte di specialisti |
5 anni |
||||||
3 |
Art. 31 cpv. 1 |
Formazione in agricoltura per chi accudisce oltre 10 unità di bestiame grosso da reddito |
5 anni |
||||||
4 |
Art. 31 cpv. 4 |
Attestato di competenza per chi detiene o accudisce meno di 10 unità di bestiame grosso, bovini, suini, ovini, caprini, equidi, lama, alpaca, conigli o volatili |
5 anni |
||||||
5 |
Art. 31 cpv. 5 |
Attestato di competenza per la detenzione professionale di oltre 11 equidi |
5 anni |
||||||
6 |
Art. 32 in combinato disposto con l’art. 224 |
Castrazione di lattonzoli senza anestesia |
Fino al 31.12.2009 |
||||||
7 |
Art. 35 cpv. 3 |
Divieto di installare nuove poste con gioghi elettrici |
5 anni |
||||||
8 |
Art. 35 cpv. 4 lett. c |
Utilizzo di trasformatori autorizzati |
5 anni |
Detenzioni di animali esistenti il 1° settembre 2008 |
|||||
9 |
Art. 37 cpv. 1 |
Accesso all’acqua per i vitelli |
5 anni |
Detenzioni di animali esistenti il 1° settembre 2008 |
|||||
10 |
Art. 37 cpv. 4 |
Alimentazione ricca di fibre grezze per i vitelli da ingrasso |
5 anni |
Detenzioni di animali esistenti il 1° settembre 2008 |
|||||
11 |
Art. 39 cpv. 2 in combinato disposto con l’allegato 1, tabella 2 |
Settore di riposo per gli altri bovini |
5 anni |
Detenzioni di animali esistenti il 1° settembre 2008 |
La superficie al suolo deve essere di: 1,80 m2per ogni animale fino a 200 kg; 2,0 m2 per ogni animale fino a 300 kg; 2,3 m2 per ogni animale fino a 400 kg; 2,5 m2 per ogni animale di oltre 400 kg. |
||||
12 |
Art. 39 cpv. 3 |
Divieto di tenere i bovini da ingrasso di oltre quattro mesi in box ad area unica con lettiera profonda |
5 anni |
Detenzioni di animali esistenti il 1° settembre 2008 |
|||||
13 |
Art. 40 cpv. 1 |
Uscita durante il periodo di foraggiamento invernale |
5 anni |
Detenzioni di animali esistenti il 1° settembre 2008 che beneficiano di una deroga |
|||||
14 |
Art. 40 cpv. 3 |
Separazione dei vitelli in caso di stabulazione fissa delle madri o delle nutrici |
5 anni |
Detenzioni di animali esistenti il 1° settembre 2008 |
|||||
15 |
Art. 41 cpv. 2 secondo periodo |
Bordo rialzato nei box di riposo per i bovini |
5 anni |
Detenzioni di animali esistenti il 1° settembre 2008 |
|||||
16 |
Art. 41 cpv. 3 |
Ricovero degli animali partorienti in una zona speciale nelle stalle a stabulazione libera |
5 anni |
Detenzioni di animali esistenti il 1° settembre 2008 |
|||||
17 |
Art. 44 |
Esigenze comportamentali dei suini |
5 anni |
Detenzioni di animali esistenti il 1° settembre 2008 |
|||||
18 |
Art. 45 cpv. 1 |
Accesso all’acqua per i suini |
5 anni |
Detenzioni di animali esistenti il 1° settembre 2008 |
|||||
19 |
Art. 47 cpv. 1 in combinato disposto con l’allegato 1 tabella 3 cifre 31 e 32 |
Superficie globale e superficie di riposo per i suini |
10 anni |
Detenzioni di animali esistenti il 1° settembre 2008 |
Per i box con i pavimenti parzialmente o completamente perforati e per i box con area di defecazione esterna, la superficie globale per ogni animale deve essere di: 0,30 m2 per i suinetti svezzati fino a 25 kg; 1,3 m2 per le scrofe. |
||||
20 |
Art. 49 cpv. 2 |
Evitare tra i suini il reciproco allontanamento dal trogolo durante il pasto |
15 anni |
Detenzioni di animali esistenti il 1° settembre 2008 |
|||||
21 |
Art. 52 cpv. 1 |
Divieto di stabulazione fissa per gli ovini |
10 anni |
Detenzioni di animali esistenti il 1° settembre 2008 |
|
||||
22 |
Art. 55 cpv. 1 |
Uscita per i caprini tenuti legati |
2 anni |
Detenzioni di animali esistenti il 1° settembre 2008 |
|||||
23 |
Art. 55 cpv. 3 |
Settore di riposo con lettiera per i caprini |
2 anni |
Detenzioni di animali esistenti il 1° settembre 2008 |
|||||
24 |
Art. 59 cpv. 1 |
Divieto di stabulazione fissa per gli equidi |
5 anni |
Detenzioni di animali esistenti il 1° settembre 2008 |
|||||
25 |
Art. 59 cpv. 3 |
Contatto sociale per gli equidi |
5 anni |
Detenzioni di animali esistenti il 1° settembre 2008 |
|||||
26 |
Art. 61 cpv. 2 in combinato disposto con l’allegato 1 tabella 7 |
Aree d’uscita per gli equidi |
5 anni |
Detenzioni di animali esistenti il 1° settembre 2008 |
|||||
27 |
Art. 61 cpv. 4 |
Uscita per le giumente d’allevamento con puledri, per i cavalli giovani e altri cavalli non utilizzati |
5 anni |
Detenzioni di animali esistenti il 1° settembre 2008 |
|||||
28 |
Art. 61 cpv. 5 |
Uscita per gli equidi utilizzati |
5 anni |
Detenzioni di animali esistenti il 1° settembre 2008 |
Su richiesta del detentore di animali, l’autorità cantonale può prorogare il periodo transitorio per le aziende professionali esistenti il 1° luglio 2001 non oltre il 1° settembre 2023 se:
|
||||
29 |
Art. 63 |
Divieto dell’uso di filo spinato |
2 anni |
Detenzioni di animali esistenti il 1° settembre 2008 |
|||||
30 |
Art. 66 cpv. 2 |
Lettiera sul pavimento del pollaio su almeno il 20 per cento della superficie calpestabile dai volatili domestici |
2 anni |
Detenzioni di animali esistenti il 1° settembre 2008 |
|||||
31 |
Art. 66 cpv. 3 lett. c |
Posatoi sopraelevati per gli animali d’allevamento, le ovaiole e il pollame domestico riproduttore, per le faraone e i piccioni domestici |
2 anni |
Detenzioni di animali esistenti il 1° settembre 2008 |
|||||
32 |
Art. 66 cpv. 3 lett. d ed e |
Possibilità di nuotare per anatre e oche, possibilità di bagnarsi per i piccioni domestici |
2 anni |
Detenzioni di animali esistenti il 1° settembre 2008 |
|||||
33 |
Art. 68 cpv. 1 |
Formazione prima dell’acquisto di un cane |
2 anni |
||||||
34 |
Art. 68 cpv. 2 |
Formazione dopo l’acquisto di un cane |
2 anni |
||||||
35 |
Art. 72 cpv. 5 |
Schermi nei box e nei canili per i cani |
5 anni |
Detenzioni di animali esistenti il 1° settembre 2008 |
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36 |
Art. 85 cpv. 2 |
Formazione specifica per una specie animale in piccole aziende detentrici di animali selvatici |
5 anni |
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37 |
Art. 85 cpv. 3 |
Formazione in piccole aziende private detentrici di animali selvatici |
5 anni |
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38 |
Art. 97 |
Formazione per le persone che si occupano di pesci e decapodi |
5 anni |
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39 |
Art. 117 |
Requisiti per i locali e i parchi in cui sono tenuti animali da laboratorio |
2 anni |
Detenzioni di animali esistenti il 1° settembre 2008 |
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40 |
Art. 119 cpv. 2 e 3 |
Detenzione di specie animali diverse nello stesso locale, detenzione in gruppo |
2 anni |
Detenzioni di animali esistenti il 1° settembre 2008, eccettuate quelle di primati, cani e gatti |
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41 |
Art. 150 |
Formazione e aggiornamento del personale impiegato nel commercio e nel trasporto di bestiame |
5 anni |
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42 |
Art. 159 cpv. 1 terzo periodo |
Assi trasversali sulle rampe per il trasporto di animali |
2 anni |
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43 |
Art. 165 cpv. 1 lett. h |
Griglia sui veicoli di trasporto e i rimorchi |
2 anni |
Veicoli e rimorchi esistenti il 1° settembre 2008 |
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44 |
Art. 177 cpv. 2–4 |
Formazione e aggiornamento del personale del macello |
5 anni |
Durante il periodo transitorio nelle aziende di grandi dimensioni deve essere formato ogni anno almeno il 20 per cento del personale. |
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45 |
Art. 203 cpv. 1 |
Formazione dei formatori |
2 anni |
Formazione per i detentori di cani |
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46 |
Art. 203 cpv. 2 |
Riconoscimento dei corsi per formatori |
2 anni |
Formazione per i detentori di cani |
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47 |
Art. 205 lett. c |
Attestazione del controllo esterno di qualità per i centri di formazione |
2 anni |
Formazione per i detentori di cani |
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48 |
Allegato 1 tabella 1 cifre 1 e 32 |
Dimensioni (lunghezza e larghezza) per animali giovani in stabulazione fissa e per vacche in stabulazione fissa o in gruppo |
5 anni |
Detenzioni di animali esistenti il 1° settembre 2008 le cui poste o i cui box di riposo non raggiungono le dimensioni seguenti |
Per gli animali giovani in posta corta con un peso tra 301 e 400 kg:
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49 |
Allegato 1 tabella 3 cifra 21 |
Dimensione delle gabbie per scrofe |
5 anni |
Detenzioni di animali esistenti il 1° settembre 2008 |
Non oltre un terzo delle gabbie può misurare 55 cm × 170 cm. |
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50 |
Allegato 1 tabella 3 cifra 31 e osservazione 7 |
Superficie per i verri e lunghezza del box |
5 anni |
Detenzioni di animali esistenti il 1° settembre 2008 |
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51 |
Allegato 1 tabella 4 cifre 21 e 22 |
Larghezza delle poste di foraggiamento e superficie del box per gli ovini |
10 anni |
Detenzioni di animali esistenti il 1° settembre 2008 |
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52 |
Allegato 1 tabella 5 cifre 21, 32 e 33 |
Superficie dei box, superficie della posta e numero di poste di foraggiamento per i caprini |
10 anni |
Detenzioni di animali esistenti il 1° settembre 2008 |
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53 |
Allegato 1 tabella 5 cifra 12 osservazione 2 |
Poste perforate |
2 anni |
Detenzioni di animali esistenti il 1° settembre 2008 |
Al massimo il 25 per cento della posta può essere perforato. |
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54 |
Allegato 1 tabella 7 |
Superficie per equidi |
2 anni |
Detenzioni di animali esistenti il 1° settembre 2008 se la superficie dei locali presenta dimensioni inferiori al 75 per cento delle dimensioni minime elencate nella tabella |
Possibilità di coricarsi, riposarsi e alzarsi nel modo tipico della specie |
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55 |
Allegato 1 tabella 7 |
Superficie per equidi |
5 anni |
Detenzioni di animali esistenti il 1° settembre 2008 se la superficie dei locali presenta dimensioni inferiori alle dimensioni minime elencate nella tabella, ma corrispondono ad almeno il 75 per cento delle stesse |
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56 |
Allegato 1 tabella 9‑1 cifre 121 e 122 |
Posatoi per pulcini e galline giovani |
2 anni |
Detenzioni di animali esistenti il 1° settembre 2008 |
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57 |
Allegato 1 tabella 10 cifre 12 e 13, 23 e 24 |
Superfici per la detenzione in gruppo di cani domestici in box e canili |
5 anni |
Detenzioni di animali esistenti il 1° settembre 2008 |
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58 |
Allegato 1 tabella 11 cifre 12 e 13 |
Superfici per i gatti domestici |
5 anni |
Detenzioni di animali esistenti il 1° settembre 2008 |
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59 |
Allegato 2 |
Recinti per gli animali selvatici |
10 anni |
Detenzioni di animali esistenti il 1° settembre 2008 con recinti ai quali si applicano i nuovi requisiti minimi |
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60 |
Allegato 3 tabelle 1 e 2 |
Requisiti minimi per la detenzione di roditori in centri autorizzati di detenzione di animali da laboratorio |
2 anni |
detenzioni di roditori da laboratorio esistenti il 1° settembre 2008 |
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61 |
Allegato 4 tabelle 1 e 2 |
Altezza minima dei compartimenti per il trasporto di bovini, suini, ovini, caprini ed equidi |
5 anni |
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62 |
Allegato 4 tabella 3 |
Spazio minimo per il trasporto di volatili |
5 anni |
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Allegato 6
(art. 220)
Abrogazione e modifica del diritto vigente
I
L’ordinanza del 27 maggio 1981 342 sulla protezione degli animali è abrogata.
II
Le seguenti ordinanze sono modificate come segue::
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