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Ordinanza sugli impianti per il tiro fuori del servizio (Ordinanza sugli impianti di tiro)

del 15 novembre 2004 (Stato 1° gennaio 2005)

Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e
dello sport (DDPS),

visto l’articolo 133 capoverso 3 della legge militare del 3 febbraio 1995 1 ,

ordina:

Sezione 1 Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza stabilisce le esigenze concernenti l’ubicazione, la costruzione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti di tiro a 300 m, 25 m e 50 m, parzialmente o totalmente a disposizione per il tiro fuori del servizio.

Consente di:

  1. creare le premesse per un andamento ordinato del tiro;
  2. garantire la necessaria sicurezza;
  3. limitare al minimo le immissioni nell’ambiente.

Disciplina i controlli.

Art. 2 Impianti di tiro a 300 m

L’assegnazione e l’installazione degli impianti di tiro a 300 m destinati agli esercizi federali e agli esercizi facoltativi con munizione d’ordinanza delle società di tiro sono, giusta l’articolo 133 capoverso 1 della legge militare, di competenza dei Comuni.

Il DDPS può autorizzare, eccezionalmente, impianti di tiro a distanze più corte, nella misura in cui la distanza di 300 m non può essere raggiunta segnatamente a causa delle condizioni topografiche o dei rapporti di proprietà. Le esigenze tecniche in materia di sicurezza e di costruzione edile sono stabilite nel singolo caso dal perito federale degli impianti di tiro.

Art. 3 Impianti di tiro collettivi e utilizzazione collettiva

Per razionalizzare la costruzione e sfruttare meglio il terreno disponibile, occorre fare in modo che diversi Comuni si associno per costruire un solo impianto di tiro. Un’eventuale espropriazione è retta dalla legge federale del 20 giugno 1930 2 sulla espropriazione.

Per gli impianti di tiro esistenti occorre mirare a un’utilizzazione collettiva.

Art. 4 Esigenze tecniche

L’Aggruppamento Difesa emana istruzioni sulle esigenze tecniche concernenti la costruzione di impianti per il tiro fuori del servizio. Esso disciplina i dettagli concernenti:

  1. le zone di pericolo imposte da motivi tecnici di sicurezza;
  2. i dispositivi di avvertimento e di sbarramento;
  3. lo stand dei tiratori;
  4. le misure di protezione contro i rumori all’interno dello stand dei tiratori;
  5. lo stand dei bersagli;
  6. il parapalle;
  7. le paratie.

Art. 5 Coordinamento

Gli impianti di tiro si inseriscono nella pianificazione territoriale esistente e tengono conto delle prescrizioni sulla protezione dell’ambiente. Prima di iniziare i lavori di costruzione, di trasformazione e di ampliamento, nonché in caso di risanamenti edili, l’ufficiale federale di tiro competente e i servizi competenti devono essere consultati il più presto possibile, ossia durante la progettazione preliminare o la progettazione.

Art. 6 Divieto di tiro a raffiche

Sugli impianti di tiro parzialmente o totalmente a disposizione per il tiro fuori del servizio è vietato il tiro a raffiche.

Sezione 2 Prestazioni dei Comuni e delle società di tiro

Art. 7 Obblighi dei Comuni

In vista della costruzione e dell’esercizio di un impianto di tiro a 300 m, sono a carico dei Comuni:

  1. l’acquisizione del terreno mediante:1.l’acquisto, l’affitto o la costituzione di diritti di superficie per la costruzione di un impianto di tiro adatto alle circostanze, con le vie di accesso e i posteggi indispensabili,2.la costituzione delle servitù necessarie e la loro iscrizione nel registro fondiario;
  2. la costruzione dell’impianto di tiro con tutte le installazioni appropriate quali:1.lo stand dei tiratori con lo spazio riservato al tiro, la possibilità di pulire le armi, l’ufficio, gli impianti sanitari, il magazzino delle munizioni,2.le installazioni elettriche,3.le necessarie misure di protezione contro i rumori conformemente all’ordinanza del 15 dicembre 19863 contro l’inquinamento fonico,4.lo stand per bersagli mobili o elettronici con tutte le installazioni accessorie,5.i meccanismi e i telai dei bersagli o i bersagli elettronici,6.il parapalle e il pre-parapalle con le piastre d’acciaio prescritte,7.le paratie di altezza, di profondità e laterali nell’esecuzione prescritta nonché la sistemazione, nello stand dei tiratori, dell’altezza per l’arma puntata, uguale per tutte le posizioni di tiro, se paratie esistenti o installazioni di isolamento acustico lo richiedono,8.dispositivi di sbarramento e di avvertimento;
  3. le spese per la manutenzione e il rinnovo delle installazioni ai sensi della lettera b.

Se il terreno per l’impianto di tiro, comprese le zone di pericolo, non è di proprietà del Comune o della società di tiro, il Comune conclude i necessari contratti di servitù e li fa iscrivere nel registro fondiario. Un’eventuale espropriazione è retta dalla legge federale del 20 giugno 1930 4 sull’espropriazione.

Art. 8 Contributi dei Comuni sprovvisti di un proprio impianto di tiro a 300 m

I Comuni che non sono proprietari di un impianto di tiro a 300 m e che non adempiono entro i limiti del loro territorio comunale ai loro obblighi legali in materia di tiro conformemente all’articolo 133 capoverso 1 della legge militare, devono acquistare una quota proporzionale dell’impianto di tiro assegnato ai propri abitanti o da essi utilizzato. Essi corrispondono adeguati contributi alla manutenzione e al risanamento. Per l’assegnazione degli impianti di tiro è applicabile l’articolo 29 dell’ordinanza del 5 dicembre 2003 5 sul tiro fuori del servizio.

Art. 9 Obblighi delle società di tiro

La costruzione di installazioni non menzionate nell’articolo 7 capoverso 1 lettera b e la loro manutenzione sono a carico delle società di tiro.

Le società di tiro provvedono al controllo di tutte le installazioni per quanto riguarda la sicurezza d’esercizio e le misure di sbarramento durante gli esercizi di tiro.

Le società di tiro sono responsabili dell’affissione tempestiva degli avvisi di tiro nei luoghi previsti dal Comune, come pure che essi siano resi noti ai proprietari dei fondi o ai coltivatori e, se del caso, pubblicati nell’organo ufficiale del Comune.

Sezione 3 Tiro negli impianti di tiro delle piazze d’armi

Art. 10 Uso d’impianti di tiro di piazze d’armi

Le società di tiro riconosciute e altre organizzazioni possono utilizzare gli impianti di tiro di una piazza d’armi con le loro installazioni e il materiale, sempre che lo svolgimento dei tiri della truppa non ne risulti perturbato.

L’autorizzazione per l’utilizzazione di impianti di tiro di piazze d’armi è rilasciata dall’Aggruppamento armasuisse.

L’Aggruppamento armasuisse, d’intesa con il comando della piazza d’armi competente, il perito federale degli impianti di tiro, le autorità militari cantonali, il Comune e la società di tiro, stabilisce le condizioni finanziarie e d’esercizio per l’utilizzazione degli impianti e delle installazioni.

Per l’utilizzazione non disciplinata contrattualmente di impianti di tiro di piazze d’armi nonché per l’impiego di personale devono essere pagati gli emolumenti stabiliti nella tariffa degli emolumenti del DDPS del 9 dicembre 1998 6 .

Gli impianti di tiro di piazze d’armi sono messi gratuitamente a disposizione per:

  1. il tiro in campagna;
  2. i corsi per monitori di tiro;
  3. i corsi di ripetizione per monitori di tiro e per monitori dei giovani tiratori;
  4. i corsi per giovani tiratori;
  5. i tiri di gara dei giovani tiratori;
  6. i corsi di tiro per ritardatari;
  7. i corsi di tiro per «rimasti»;
  8. i tiri delle squadre CISM (Consiglio Internazionale dello Sport Militare) delle Forze terrestri;
  9. l’istruzione al tiro sportivo di competizione della Federazione sportiva svizzera di tiro.

Art. 11 Responsabilità

Le società di tiro rispondono dei danni causati intenzionalmente o per negligenza alle installazioni delle piazze d’armi.

Sezione 4 Apprezzamento degli impianti di tiro

Art. 12 Ufficiali federali di tiro

Gli ufficiali federali di tiro periziano gli impianti di tiro per quanto concerne l’adeguatezza, la sicurezza e le esigenze tecniche. Danno a proprietari e gestori le indicazioni necessarie per la costruzione e l’esercizio.

Se necessario, per l’adempimento del loro compito possono consultare il perito federale degli impianti di tiro.

Possono, eccezionalmente, affidare la verifica delle misure da loro ordinate al presidente della commissione cantonale di tiro competente.

Le spese derivanti dalla consultazione degli ufficiali federali di tiro sono a carico della Confederazione.

Art. 13 Perito federale degli impianti di tiro

Il perito federale degli impianti di tiro è competente in materia di costruzione e di sicurezza d’esercizio degli impianti di tiro. È subordinato al capo «Sport e attività fuori del servizio» (SAFS) del Comando dell’istruzione delle Forze terrestri.

È consultato il più presto possibile, ossia durante la progettazione preliminare o la progettazione, in occasione della pianificazione di nuovi impianti e nei casi che presentano difficili condizioni di sicurezza, segnatamente per costruzioni di sicurezza di ogni genere.

Assume inoltre i compiti dell’ufficiale federale di tiro per le questioni tecniche relative agli impianti di tiro di piazze d’armi.

Perizia, in collaborazione con l’Aggruppamento armasuisse, le innovazioni tecniche e ne autorizza l’installazione dopo avere consultato il capo SAFS e l’Assicurazione infortuni delle società svizzere di tiro (AIST).

Prepara gli ufficiali federali di tiro al loro compito e li informa periodicamente sulle esperienze da lui fatte nella costruzione di nuovi impianti di tiro, soprattutto per quanto riguarda lo sviluppo tecnico ed edile.

Sezione 5 Procedura d’autorizzazione

Art. 14 Obbligo dell’autorizzazione

Per i lavori di costruzione, di trasformazione e di ampliamento di impianti di tiro a 300 m, 25m e 50 m è necessario un permesso di costruzione dell’autorità competente secondo il diritto cantonale.

Il permesso di costruzione può essere rilasciato solo se il perito federale degli impianti di tiro oppure l’ufficiale federale di tiro competente ha approvato i piani.

Art. 15 Progettazione

Durante la progettazione di un impianto di tiro, devono essere eseguiti, a carico del committente, i lavori seguenti :

  1. esame dell’idoneità delle differenti ubicazioni possibili, tenendo conto degli interessi privati e pubblici;
  2. definizione dell’entità del progetto (numero previsto di bersagli);
  3. visita di impianti di tiro modello;
  4. scelta del sistema di bersagli;
  5. allestimento dei piani di costruzione per lo stand dei tiratori e lo stand dei bersagli (scala 1:100);
  6. tracciamento delle zone di pericolo sulla carta nazionale 1:25 000;
  7. allestimento di un profilo del terreno dallo stand dei tiratori fino al limite massimo del settore di pericolo in scala 1:10 000 per gli impianti di tiro a 300 m e in scala 1:5000 per gli impianti di tiro a 25 m e 50 m;
  8. allestimento di un piano di situazione, comprendente le zone di pericolo esistenti nel settore dell’impianto di tiro, in scala 1:1000;
  9. allestimento del preventivo dei costi a destinazione dell’autorità comunale competente;
  10. determinazione e valutazione del carico fonico dovuto ai tiri nei dintorni del futuro impianto di tiro conformemente alle disposizioni dell’ordinanza del 15 dicembre 19867 contro l’inquinamento fonico. La determinazione del carico fonico nel singolo caso è effettuata secondo le istruzioni del servizio cantonale competente.

Art. 16 Approvazione dei piani

Prima di iniziare i lavori di costruzione, di trasformazione o di ampliamento di impianti di tiro, i piani di costruzione devono essere sottoposti in due esemplari all’ufficiale federale di tiro competente.

Il perito federale degli impianti di tiro approva i piani per i nuovi impianti. L’ufficiale federale di tiro competente approva i piani di trasformazione e di ampliamento.

Prima di qualsiasi modificazione di piani di costruzione approvati o del tracciato di strade e vie previsto nelle zone di pericolo, dev’essere consultato l’ufficiale federale di tiro competente.

Art. 17 Collaudo di impianti di tiro

L’ufficiale federale di tiro competente collauda i lavori di costruzione, di trasformazione o di ampliamento, nonché i risanamenti e gli adeguamenti edili, di impianti di tiro o di loro parti.

Le nuove costruzioni e gli impianti che presentano difficili condizioni di sicurezza, segnatamente le costruzioni di sicurezza di ogni genere, sono collaudati in presenza del perito federale degli impianti di tiro.

Art. 18 Rapporto di collaudo

L’ufficiale federale di tiro competente allestisce il rapporto di collaudo di impianti di tiro a destinazione delle autorità militari cantonali competenti.

Il rapporto di collaudo è inoltre trasmesso, per conoscenza, agli uffici e agli organi seguenti:

  1. all’autorità comunale competente;
  2. all’autorità comunale competente a destinazione del committente e della società di tiro;
  3. al perito federale degli impianti di tiro;
  4. al presidente della commissione cantonale di tiro competente;
  5. all’AIST nel caso di impianti di tiro combinati (art. 23 cpv. 3).

Art. 19 Autorizzazione d’esercizio

Se il rapporto di collaudo conferma l’adeguatezza e la sicurezza dell’impianto di tiro nonché il rispetto delle esigenze tecniche, l’autorità militare cantonale competente concede l’autorizzazione d’esercizio.

Un’autorizzazione provvisoria, limitata nel tempo, può essere concessa dall’ufficiale federale di tiro competente.

Art. 20 Comunicazione all’Ufficio federale di topografia

Gli ufficiali federali di tiro comunicano all’Ufficio federale di topografia, 3084 Wabern-Berna, l’ubicazione dei nuovi impianti di tiro nonché, immediatamente dopo la loro disattivazione, la soppressione di impianti esistenti, indicando il nome della località secondo la carta nazionale 1:25 000 e le relative coordinate.

Art. 21 Chiusura e soppressione di un impianto di tiro

L’ufficiale federale di tiro competente può, per motivi tecnici di sicurezza, ordinare la chiusura provvisoria di un impianto di tiro fino alla decisione dell’autorità militare cantonale competente.

L’autorità militare cantonale competente può decidere, per motivi tecnici di sicurezza, la chiusura, la chiusura parziale o la soppressione di un impianto di tiro. La chiusura può essere disposta su proposta del proprietario o forzata.

Gli impianti di tiro possono essere soppressi soltanto quando sono disponibili impianti sostitutivi pronti per l’esercizio.

Sezione 6 Manifestazioni di tiro e impianti di tiro particolari

Art. 22 Tiro notturno

Prima di eseguire un tiro notturno su impianti di tiro, l’ufficiale federale di tiro competente impartisce raccomandazioni scritte sulle misure di sicurezza.

Art. 23 Impianti per altre attività di tiro

L’omologazione e il controllo di impianti non disponibili per il tiro fuori del servizio, quali gli impianti per il tiro ad avancarica, il tiro con la carabina di piccolo calibro, il tiro con la balestra, il tiro ad aria compressa, il tiro dinamico o di caccia, competono alle autorità cantonali.

Le autorità competenti possono chiedere presso l’AIST, a spese del committente, la collaborazione di uno specialista per la perizia.

Se un impianto per altre attività di tiro è integrato in un impianto di tiro giusta l’articolo 1 capoverso 1, il collaudo è effettuato dall’ufficiale federale di tiro competente.

Per la valutazione della sicurezza di impianti per altre attività di tiro sono applicabili le prescrizioni dell’AIST.

Art. 24 Impianti per il tiro in campagna

Se sono eseguiti tiri con armi d’ordinanza e munizioni d’ordinanza al di fuori degli impianti di tiro riconosciuti, si deve far capo all’ufficiale federale di tiro competente per periziare e omologare il terreno di tiro nonché collaudare le installazioni. Le spese che ne derivano sono a carico della Confederazione.

Art. 25 Impianti di tiro a 300 m parzialmente o interamente coperti o sotterranei

Le esigenze tecniche edili e di sicurezza per gli impianti di tiro parzialmente o interamente coperti o per gli impianti di tiro sotterranei a 300 m sono stabilite nel singolo caso dal perito federale degli impianti di tiro.

Su richiesta, segnatamente se l’impianto di tiro soddisfa le esigenze tecniche di sicurezza e la società di tiro non dispone di alcun altro impianto di tiro accettabile, l’Aggruppamento Difesa può autorizzare l’esecuzione di esercizi federali su un simile impianto.

Art. 26 Posa di bersagli a distanze più corte

Per l’utilizzazione di postazioni di tiro tra lo stand dei tiratori e lo stand dei bersagli in un impianto di tiro a 300 m occorre l’autorizzazione dell’ufficiale federale di tiro competente.

Art. 27 Deroghe in casi particolari

In presenza di situazioni particolari per quanto riguarda la sicurezza del terreno adiacente e retrostante a un impianto di tiro, segnatamente a causa delle condizioni topografiche o di pianificazione territoriale, il perito federale degli impianti di tiro e gli ufficiali federali di tiro possono, in singoli casi giustificati, derogare a determinate disposizioni della presente ordinanza. Le deroghe con possibile rilevanza dal punto di vista della lotta contro i rumori o della pianificazione territoriale devono essere sottoposte ai servizi cantonali competenti.

Art. 28 Strade nazionali

Il perito federale degli impianti di tiro decide, in base alla configurazione del terreno e alle situazioni particolari, circa l’opportunità di costruire o di continuare a utilizzare gli impianti di tiro lungo strade nazionali oppure di tirare al di sopra di tali strade.

Sezione 7 Disposizioni finali

Art. 29 Esecuzione

L’Aggruppamento Difesa è incaricato dell’esecuzione della presente ordinanza.

Art. 30 Diritto previgente: abrogazione

L’ordinanza del DDPS del 27 marzo 1991 8 sugli impianti per il tiro fuori del servizio è abrogata.

Art. 31 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2005.