La presente ordinanza regola la protezione delle opere militari, segnatamente:
- la guardia e la sorveglianza;
- le modalità d’accesso;
- la rilevazione di informazioni e la loro diffusione;
- le notificazioni obbligatorie dei Cantoni e dei Comuni.
510.518.1
del 2 maggio 1990 (Stato 1° gennaio 2024)
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 1, 6 e 10 della legge federale del 23 giugno 1950 1
concernente la protezione delle opere militari (legge),
ordina:
La presente ordinanza regola la protezione delle opere militari, segnatamente:
Sono considerate opere militari nel senso della legge:
Sono parimenti considerati opere militari gli impianti di comando sottoposti alla legge dal Consiglio federale.
Le opere in corso di pianificazione o in costruzione sono parificate alle opere esistenti.
Il capo dell'esercito suddivide le opere in una o più zone protette.
Vengono distinte le seguenti zone protette con le relative misure di protezione:
Chiunque voglia accedere a un’opera militare, procedere a rilevazioni o pubblicare informazioni in merito necessita di un’autorizzazione. Il capo dell'esercito regola le modalità dell’autorizzazione e la competenza per la concessione della stessa.
I contratti o le convenzioni conclusi tra le autorità federali o gli organi ufficiali e i proprietari fondiari, gli affittuari o i locatari valgono come autorizzazione nella misura in cui contemplino i rispettivi diritti.
Il titolare di un’autorizzazione d’accesso a opere militari può portare seco apparecchi fotografici, cineprese, videocamere e apparecchi analoghi, nonché strumenti di misurazione soltanto se dispone della pertinente autorizzazione scritta.
Gli apparecchi e gli accessori introdotti senza diritto o utilizzati illecitamente per la ripresa di vedute o per fare misurazioni possono essere confiscati con le vedute e i rilievi (film e cassette compresi).
Ciò che può essere visto in genere dall’esterno senza mezzi ausiliari particolari o accorgimenti speciali può essere ripreso senza autorizzazione; la pubblicazione non deve però consentire alcuna identificazione dell’ubicazione o della destinazione dell’opera. Sono fatte salve le disposizioni del Codice penale 3 sul servizio informazioni militare. 4
Le autorizzazioni d’accesso alle opere che il Consiglio federale ha sottoposto alla legge secondo l’articolo 2 capoverso 2 sono rilasciate dal cancelliere della Confederazione.
Il capo dell'esercito può, dietro domanda scritta e motivata, concedere le autorizzazioni secondo gli articoli 4 e 5 della legge, o delegarne la competenza agli uffici federali incaricati dell’amministrazione.
È fatto salvo l’articolo 4 capoverso 6.
Il capo dell'esercito regola la sorveglianza e la guardia delle opere.
La sorveglianza o la guardia delle opere può essere affidata agli organi seguenti:
Di regola, tali organi assolvono il loro compito armati.
Gli organi di guardia devono, a richiesta, legittimarsi.
Le persone sospette devono essere fermate e consegnate senza indugio alla polizia civile. Il servizio specialistico Protezione delle informazioni e delle opere, Stato maggiore del capo dell'esercito 6 , 3003 Berna, nonché il superiore devono esserne immediatamente informati.
L’uso delle armi si fonda sull’ordinanza del 26 ottobre 1994 8 concernente i poteri di polizia dell’esercito.
La misurazione ufficiale comprende le opere militari o le parti d’opera generalmente visibili. La Confederazione Svizzera va indicata come proprietaria fondiaria o titolare del diritto di superficie. Le opere o le parti d’opera non visibili non possono né essere registrate né figurare nelle componenti della misurazione ufficiale. 9
Informazioni sullo scopo militare delle opere non possono essere né registrate né trasmesse a terzi.
Indicazioni su fondi con opere militari destinate a piani speciali, come il catasto delle condotte, sono autorizzate soltanto su ordine scritto dell’ufficio federale incaricato dell’amministrazione.
Il DDPS emana le prescrizioni concernenti le misurazioni, il rilievo e l’allestimento di carte da parte dell’Ufficio federale di topografia.
I Cantoni e i Comuni comunicano alla Segreteria generale del DDPS10 o a un servizio da essa designato le loro attività d’incidenza territoriale e le misure di pianificazione in prossimità delle opere militari. Essi le sottopongono segnatamente:
I Cantoni e i Comuni comunicano all’Aggruppamento armasuisse del DDPS12 tutte le trasformazioni e nuove costruzioni, nel settore delle opere militari, relative a:
Gli uffici federali del DDPS incaricati dell’amministrazione delle opere ordinano il disciplinamento della circolazione per le strade e le vie che portano alle opere.
Il capo dell'esercito designa le singole opere secondo l’articolo 2 e le iscrive in un elenco.
Il capo dell'esercito emana istruzioni per la protezione delle opere militari e ne sorveglia l’osservanza. Egli designa un servizio specialistico 13 per le questioni inerenti alla sicurezza.
A meno che un altro ufficio non sia espressamente designato, il DDPS è incaricato dell’esecuzione della presente ordinanza.
Il capo dell'esercito o un servizio specialistico per le questioni inerenti alla sicurezza da lui designato emana le prescrizioni di sicurezza necessarie.
Il decreto del Consiglio federale del 28 dicembre 1950 14 concernente la protezione delle opere militari è abrogato.
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1991.