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510.518.1

Ordinanza
concernente la protezione delle opere militari

del 2 maggio 1990 (Stato 1° gennaio 2024)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 1, 6 e 10 della legge federale del 23 giugno 1950 1
concernente la protezione delle opere militari (legge),

ordina:

Sezione 1 Disposizioni generali

Art. 1 Scopo

La presente ordinanza regola la protezione delle opere militari, segnatamente:

  1. la guardia e la sorveglianza;
  2. le modalità d’accesso;
  3. la rilevazione di informazioni e la loro diffusione;
  4. le notificazioni obbligatorie dei Cantoni e dei Comuni.

Art. 2 Definizioni

Sono considerate opere militari nel senso della legge:

  1. le costruzioni e installazioni della difesa nazionale, compresi gli accessori che servono alle trasmissioni, alla difesa aerea o alla logistica;
  2. le opere fortificate e gli impianti di comando;
  3. le parti di opere o edifici a uso militare appartenenti a terzi, secondo accordi particolari;
  4. altre installazioni e costruzioni sottoposte alla presente ordinanza dal capo dell'esercito2.

Sono parimenti considerati opere militari gli impianti di comando sottoposti alla legge dal Consiglio federale.

Le opere in corso di pianificazione o in costruzione sono parificate alle opere esistenti.

Art. 3 Zone protette

Il capo dell'esercito suddivide le opere in una o più zone protette.

Vengono distinte le seguenti zone protette con le relative misure di protezione:

  1. Zona protetta 1
  2. Opere, parti d’opera e aree che sono, di regola, visibili dall’esterno e in parte liberamente accessibili. L’organo di gestione può ordinare le misure seguenti:1.recinzione, rafforzamento dell’edificio;2.sorveglianza;3.protezione contro il sabotaggio.
  3. Zona protetta 2
  4. Opere e parti d’opera che, di regola, non sono visibili dall’esterno, non sono accessibili alle persone non autorizzate e la cui distruzione o il cui danneggiamento mette in pericolo l’esercizio e/o lo scopo dell’opera stessa o d’altre opere o parti di esse, oppure il compimento della missione di parti dell’esercito. L’organo di gestione deve ordinare le misure seguenti:1.designazione specifica delle opere e parti d’opera per le quali l’accesso è controllato e controllo di tutti gli accessi;2.accesso soltanto dopo l’identificazione e con un’autorizzazione;3.protezione contro il sabotaggio;4.sorveglianza o guardia come caso normale.
  5. Zona protetta 3
  6. Opere e parti d’opera non visibili dall’esterno, la cui distruzione o il cui danneggiamento mette durevolmente in pericolo il compimento della missione del Consiglio federale, dell’esercito o di parti essenziali dell’esercito. L’organo di gestione deve ordinare le misure seguenti:1.designazione specifica delle opere o parti d’opera nella zona protetta 2 che sono oggetto di misure di protezione complementari;2.controllo di tutti gli accessi;3.protezione speciale contro il sabotaggio;4.guardia o sorveglianza.

Sezione 2 Protezione diretta delle opere

Art. 4 Accesso, rilevazione e diffusione d’informazioni

Chiunque voglia accedere a un’opera militare, procedere a rilevazioni o pubblicare informazioni in merito necessita di un’autorizzazione. Il capo dell'esercito regola le modalità dell’autorizzazione e la competenza per la concessione della stessa.

I contratti o le convenzioni conclusi tra le autorità federali o gli organi ufficiali e i proprietari fondiari, gli affittuari o i locatari valgono come autorizzazione nella misura in cui contemplino i rispettivi diritti.

Il titolare di un’autorizzazione d’accesso a opere militari può portare seco apparecchi fotografici, cineprese, videocamere e apparecchi analoghi, nonché strumenti di misurazione soltanto se dispone della pertinente autorizzazione scritta.

Gli apparecchi e gli accessori introdotti senza diritto o utilizzati illecitamente per la ripresa di vedute o per fare misurazioni possono essere confiscati con le vedute e i rilievi (film e cassette compresi).

Ciò che può essere visto in genere dall’esterno senza mezzi ausiliari particolari o accorgimenti speciali può essere ripreso senza autorizzazione; la pubblicazione non deve però consentire alcuna identificazione dell’ubicazione o della destinazione dell’opera. Sono fatte salve le disposizioni del Codice penale 3 sul servizio informazioni militare. 4

Le autorizzazioni d’accesso alle opere che il Consiglio federale ha sottoposto alla legge secondo l’articolo 2 capoverso 2 sono rilasciate dal cancelliere della Confederazione.

Art. 5 Autorizzazioni

Il capo dell'esercito può, dietro domanda scritta e motivata, concedere le autorizzazioni secondo gli articoli 4 e 5 della legge, o delegarne la competenza agli uffici federali incaricati dell’amministrazione.

È fatto salvo l’articolo 4 capoverso 6.

Art. 6 Sorveglianza e guardia delle opere

Il capo dell'esercito regola la sorveglianza e la guardia delle opere.

La sorveglianza o la guardia delle opere può essere affidata agli organi seguenti:

  1. agenti del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS)5;
  2. persone o imprese assunte contrattualmente a tale scopo;
  3. truppe;
  4. Corpo delle guardie di confine e organi della polizia della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni.

Di regola, tali organi assolvono il loro compito armati.

Gli organi di guardia devono, a richiesta, legittimarsi.

Le persone sospette devono essere fermate e consegnate senza indugio alla polizia civile. Il servizio specialistico Protezione delle informazioni e delle opere, Stato maggiore del capo dell'esercito 6 , 3003 Berna, nonché il superiore devono esserne immediatamente informati.

Art. 77 Uso delle armi

L’uso delle armi si fonda sull’ordinanza del 26 ottobre 1994 8 concernente i poteri di polizia dell’esercito.

Sezione 3 Protezione delle opere in occasione di misurazioni e di lavori di pianificazione

Art. 8 Misurazione ufficiale delle opere

La misurazione ufficiale comprende le opere militari o le parti d’opera generalmente visibili. La Confederazione Svizzera va indicata come proprietaria fondiaria o titolare del diritto di superficie. Le opere o le parti d’opera non visibili non possono né essere registrate né figurare nelle componenti della misurazione ufficiale. 9

Informazioni sullo scopo militare delle opere non possono essere né registrate né trasmesse a terzi.

Indicazioni su fondi con opere militari destinate a piani speciali, come il catasto delle condotte, sono autorizzate soltanto su ordine scritto dell’ufficio federale incaricato dell’amministrazione.

Il DDPS emana le prescrizioni concernenti le misurazioni, il rilievo e l’allestimento di carte da parte dell’Ufficio federale di topografia.

Art. 9 Notificazioni obbligatorie dei Cantoni e dei Comuni

I Cantoni e i Comuni comunicano alla Segreteria generale del DDPS10 o a un servizio da essa designato le loro attività d’incidenza territoriale e le misure di pianificazione in prossimità delle opere militari. Essi le sottopongono segnatamente:

  1. 60 giorni prima della prima pubblicazione: i piani direttori cantonali e i piani d’utilizzazione comunali nonché altre pianificazioni pubbliche come il catasto delle zone di protezione delle acque e il catasto delle condotte, i piani concernenti l’approvvigionamento e l’evacuazione, i piani per le bandite e le riserve protette;
  2. prima dell’autorizzazione di costruzione: le domande di costruzione e di deroga secondo gli articoli 22 e 24 della legge del 22 giugno 197911 sulla pianificazione del territorio, nonché le domande di concessione, di sussidio, di disboscamento e le servitù concernenti l’altezza delle opere.

I Cantoni e i Comuni comunicano all’Aggruppamento armasuisse del DDPS12 tutte le trasformazioni e nuove costruzioni, nel settore delle opere militari, relative a:

  1. autostrade e semiautostrade;
  2. strade cantonali e comunali;
  3. ferrovie;
  4. aeroporti.

Sezione 4 Misure in materia di circolazione

Art. 10

Gli uffici federali del DDPS incaricati dell’amministrazione delle opere ordinano il disciplinamento della circolazione per le strade e le vie che portano alle opere.

Sezione 5 Disposizioni finali

Art. 11 Elenco delle opere militari

Il capo dell'esercito designa le singole opere secondo l’articolo 2 e le iscrive in un elenco.

Art. 12 Organizzazione della protezione

Il capo dell'esercito emana istruzioni per la protezione delle opere militari e ne sorveglia l’osservanza. Egli designa un servizio specialistico 13 per le questioni inerenti alla sicurezza.

Art. 13 Esecuzione

A meno che un altro ufficio non sia espressamente designato, il DDPS è incaricato dell’esecuzione della presente ordinanza.

Il capo dell'esercito o un servizio specialistico per le questioni inerenti alla sicurezza da lui designato emana le prescrizioni di sicurezza necessarie.

Art. 14 Diritto previgente: abrogazione. Entrata in vigore

Il decreto del Consiglio federale del 28 dicembre 1950 14 concernente la protezione delle opere militari è abrogato.

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1991.