Un estratto consiste in una rappresentazione analogica o digitale di contenuti e informazioni supplementari del Catasto concernenti un fondo, sempre che possa essere differenziato secondo la superficie, fatte salve le quote di comproprietà.
L’estratto contiene almeno:
- i geodati di base di all’articolo 3 lettere a e b;
- l’esatta designazione delle prescrizioni legali ai sensi dell’articolo 3 lettera c;
- le indicazioni concernenti le basi legali di cui all’articolo 3 lettera d;
- le informazioni concernenti le modifiche previste o in corso delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà di cui all’articolo 8b capoverso 1 lettera a.
I dati concernenti le restrizioni di diritto pubblico della proprietà sono sovrapposti ai confini dei fondi secondo i dati della misurazione ufficiale.
L’estratto informa circa quali contenuti del Catasto vi sono rappresentati e quali vi sono stati omessi.
L’Ufficio federale di topografia emana istruzioni in merito all’allestimento e alla rappresentazione di estratti.