Per il coordinamento nell’ambito della geologia nazionale è istituito un organo di coordinamento giusta l’articolo 55 della legge del 21 marzo 1997 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA).
Tale organo ha i compiti seguenti:
- coordina le indagini geologiche nazionali tra i servizi specializzati in materia di geologia nazionale, i rimanenti servizi della Confederazione, i servizi specializzati dei Cantoni, le scuole superiori e le associazioni professionali;
- coordina le indagini geologiche della Confederazione e le sue attività di monitoraggio del substrato geologico;
- sviluppa strategie della Confederazione;
- partecipa allo sviluppo di norme tecniche e della geoinformazione;
- pianifica e coordina la ricerca della Confederazione.
Ha il diritto di impartire istruzioni ai servizi della Confederazione.
Comprende rappresentanti dell’Ufficio federale di topografia, dell’Ufficio federale dell’energia, dell’Ufficio federale dell’ambiente, dell’Ufficio federale dei trasporti, dell’Ufficio federale delle strade e dell’Ufficio federale dell’agricoltura.
Sotto il profilo amministrativo, è aggregato all’Ufficio federale di topografia.