La presente ordinanza disciplina, per la navigazione militare, le deroghe a norme di circolazione civili, segnatamente l’ammissione dei natanti militari, l’istruzione e l’ammissione dei loro conduttori nonché provvedimenti di circolazione particolari.
510.755 — ONM
Ordinanza sulla navigazione militare (ONM) del 1° marzo 2006 (Stato 4 agosto 2023)
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 27 capoverso 4 e 56 capoverso 2 bis della legge federale
del 3 ottobre 1975 1 sulla navigazione interna (LNI);
visto l’articolo 150 capoverso 1 della legge militare del 3 febbraio 1995 2 , 3
ordina:
Sezione 1 Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto
Art. 2 Campo d’applicazione
La presente ordinanza è applicabile all’impiego di natanti militari, veicoli anfibi militari e altri mezzi militari anfibi e d’immersione nell’ambito di attività militari di servizio, attività premilitari e attività militari fuori del servizio sulle acque svizzere, comprese quelle confinarie. 4
Del rimanente sono applicabili le prescrizioni in materia di navigazione civile.
Art. 3 Definizioni
Nella presente ordinanza sono utilizzate le definizioni seguenti:
- 5 natanti militari: natanti acquistati, noleggiati, presi in leasing, presi in prestito o requisiti per l’esercito;
- conduttori di natanti militari: titolari di una licenza6 di condurre natanti militare utilizzata in relazione con un’attività militare di servizio o con una attività militare fuori del servizio;
- 7 licenza di condurre natanti civile: licenza di condurre natanti cantonale o federale.
Art. 4 Competenze
L’Ufficio della circolazione e della navigazione dell’esercito (UCNEs) è competente per:
- la sorveglianza dell’applicazione della presente ordinanza in seno al Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS)
- l’approvazione del tipo, l’ammissione e l’ispezione periodica dei natanti militari;
- 8 l’ammissione dei conduttori di natanti militari e dei periti d’esame militari;
- 9 il rilascio e la revoca della licenza di navigazione militare, della licenza di condurre natanti militare e della licenza di perito d’esame militare;
- la rappresentanza del DDPS, in quanto ufficio della navigazione, in seno all’Associazione dei servizi cantonali della navigazione e presso l’Ufficio federale dei trasporti (UFT);
- 10 il rilascio dei brevetti e delle autorizzazioni per la navigazione a mezzo radar ufficiali.
La Formazione d’addestramento del genio/del salvataggio/NBC è competente per:11
- l’istruzione e il perfezionamento dei conduttori di natanti militari;
- 12 la messa a disposizione del personale specializzato e dei periti d’esame necessari all’istruzione e agli esami, conformemente alle direttive dell’UCNEs;
- la consulenza specialistica e il controllo nell’ambito delle attività premilitari e delle attività militari fuori del servizio.
La Base logistica dell’esercito (BLEs) è competente per:
- la prontezza d’impiego e la sicurezza d’esercizio dei natanti militari;
- il controllo periodico dei natanti militari conformemente alle direttive dell’UCNEs.
Armasuisse è competente per:
- l’acquisto dei natanti militari;
- la consulenza tecnica a favore degli organi militari.
Il comandante di truppa responsabile assicura l’applicazione della presente ordinanza e delle prescrizioni civili nell’ambito delle attività militari di servizio.
La Formazione d’addestramento responsabile garantisce l’applicazione della presente ordinanza e delle prescrizioni civili nell’ambito delle attività premilitari e delle attività militari fuori del servizio. 13
La polizia militare provvede alla sicurezza della navigazione militare. È segnatamente competente per:
- l’esecuzione di controlli in materia di polizia della circolazione;
- l’accertamento dei fatti in occasione di incidenti della navigazione.
Sezione 2 Natanti militari
Art. 5 Approvazione del tipo
La costruzione e l’equipaggiamento dei natanti militari possono derogare alle prescrizioni civili quando l’attività militare lo esige. In questi casi l’approvazione del tipo è rilasciata dall’UCNEs d’intesa con l’UFT.
Art. 6 Immatricolazione
L’UCNEs provvede all’immatricolazione dei natanti militari e li dota di una licenza di navigazione militare e di targhe di controllo militari.
Non devono essere immatricolati:
Art. 7 Licenza
L’UCNEs può, per motivi logistici, rinunciare a iscrivere il numero del motore sulla licenza di navigazione.
Le barche da traghetto sono impiegate senza licenza di navigazione. Le loro licenze di navigazione sono conservate presso il Centro logistico dell’esercito competente. 16
Il carico ammissibile dei natanti militari è stabilito come carico utile o come numero di persone autorizzato. Una persona, compreso l’equipaggiamento, è equiparata a un carico utile di 100 kg.
Art. 8 Fanali17 di bordo
I natanti militari portano fanali per la navigazione, fanali d’ingombro e fanali a luce intermittente o, come minimo, un fanale chiaro visibile per tutto l’orizzonte. I fanali non devono essere fissati in maniera permanente. 18
Il capoverso 1 è applicabile anche alle chiatte da traghetto, alle parti di ponti semoventi e agli oggetti galleggianti analoghi.
Art. 9 Utilizzazione
I natanti militari non possono essere utilizzati per corse private.
I civili non possono essere presi a bordo di natanti militari. Sono eccettuati i civili che:
- 19 partecipano a un’esercitazione militare, a un’attività di servizio della truppa o a manifestazioni premilitari o a manifestazioni militari fuori del servizio;
- 20 devono essere trasportati come visitatori in occasione di esercitazioni militari, giornate delle porte aperte, consegne di bandiere o stendardi, cerimonie di promozione o a manifestazioni premilitari o a manifestazioni militari fuori del servizio;
- partecipano a visite militari organizzate o devono essere trasportati nel quadro di impieghi della truppa autorizzati secondo l’ordinanza del 21 agosto 201321 concernente l’appoggio a favore di attività civili o attività fuori del servizio mediante mezzi militari;
- devono essere presi a bordo per altre ragioni di servizio o di ordine militare;
- sono presi a bordo in casi d’emergenza o per prestare soccorso.22
Sezione 3 Condotta di natanti militari
Art. 10 Istruzione
I militari e i partecipanti ai corsi per pontonieri previsti per condurre natanti militari sono istruiti come conduttori di natanti militari in scuole e corsi militari, rispettivamente in corsi nell’ambito delle attività premilitari. 23
Le lezioni di guida sono impartite da personale specializzato e possono aver luogo, in parte, collettivamente. 24
Art. 11 Esami
Gli esami di conduttore militari sono eseguiti da periti d’esame militari. 25
Per gli esami è applicabile il regolamento per gli esami civili. Nell’esame sono integrate questioni tecniche particolari concernenti i natanti militari.
Art. 1226 Licenza
Chi conduce natanti militari durante il servizio militare o nel quadro di un’attività militare fuori del servizio deve essere titolare di una licenza di condurre natanti militare.
I militari e coloro che assolvono i corsi per pontonieri ricevono la licenza di condurre natanti militare se hanno superato l’esame e adempiono le condizioni fisiche, psichiche e militari per condurre in modo sicuro un natante. 27
Il personale militare e gli insegnanti specialisti non necessitano di alcuna licenza di condurre natanti militare quando, in servizio militare, durante la loro attività professionale o nel quadro di attività militari fuori del servizio, conducono natanti militari con una licenza di condurre natanti federale della categoria corrispondente. 28
Coloro ai quali è stato revocata la licenza di condurre natanti civile non sono autorizzati a condurre natanti durante il servizio militare o nel quadro di un’attività militare fuori del servizio.
Gli agenti di polizia, i pompieri e il personale dei servizi sanitari non necessitano di una licenza di condurre natanti militare se durante la loro attività professionale conducono natanti militari con una licenza di condurre natanti cantonale della categoria corrispondente. La licenza di condurre natanti militare è rilasciata loro, per una durata massima di cinque anni, dal comando della Formazione d’addestramento del genio/del salvataggio/NBC una volta conclusa l’istruzione complementare. 29
Art. 13 Categorie
La licenza di condurre natanti militare è rilasciata per le seguenti categorie:
| natanti con motori fuoribordo; |
| natanti fino a una lunghezza massima di 15 metri con motori entrobordo; |
| natanti di una lunghezza superiore a 15 metri con motori entrobordo; |
| chiatte da traghetto del genio; |
| natanti di costruzione particolare. |
|
Per condurre natanti dotati di impianti di navigazione a mezzo radar è necessario un brevetto radar ufficiale. Tale brevetto viene rilasciato quale categoria supplementare di licenza VI. 31
L’UCNEs può suddividere le categorie ed estendere o limitare l’autorizzazione di condurre a determinati tipi di natanti.
Art. 14 Condizioni, restrizioni e revoca della licenza
L’UCNEs dispone eventuali condizioni e restrizioni.
Revoca al militare la licenza di condurre natanti militare se:
- sussiste un motivo di revoca secondo gli articoli 19–21 LNI;
- 32 gli è stata revocata l’autorizzazione a condurre militare secondo l’articolo 38 dell’ordinanza dell’11 febbraio 200433 sulla circolazione stradale militare (OCSM);
- non soddisfa più le esigenze poste ai conduttori di natanti militari;
- non osserva le prescrizioni militari in materia di consumo di droga o di alcol;
- non soddisfa più i requisiti e le condizioni per il rilascio della licenza di condurre natanti civile o militare;
- non soddisfa più i requisiti medici.34
La licenza di condurre natanti militare è revocata per tutte le categorie. Contro la decisione di revoca della licenza di condurre natanti militare può essere inoltrato reclamo. 35
Art. 14a36 Idoneità a condurre del conduttore di natanti
La persona che conduce un natante militare risponde della propria idoneità a condurre. La persona interessata è tenuta a comunicare al proprio superiore le ragioni che la rendono parzialmente o totalmente inabile a condurre. L’inidoneità a condurre è considerata in ogni caso provata se il conduttore contravviene alle prescrizioni dell’articolo 14 b .
I superiori sorvegliano l’idoneità a condurre del conduttore di natanti.
Per quanto concerne l’idoneità a condurre, il personale militare e gli insegnanti specialisti che conducono natanti militari durante la loro attività professionale sottostanno alle disposizioni della legislazione sulla navigazione civile. L’articolo 14 b non è applicabile.
Art. 14b37 Consumo di alcol e stupefacenti
La persona che sa o, secondo le circostanze, deve presumere di dover condurre un natante militare durante il servizio militare o durante un’attività premilitare o un’attività militare fuori del servizio, deve astenersi dal consumo di bevande alcoliche nelle sei ore che precedono lo spostamento.
Il conduttore non può condurre un natante militare se presenta una concentrazione di alcol nell’aria espirata pari o superiore a 0,05 mg/l o un tasso alcolemico pari o superiore allo 0,10 per mille, oppure se ha nell’organismo una quantità di alcol tale da determinare una simile concentrazione nel sangue.
L’inidoneità a condurre è considerata in ogni caso provata se il conducente ha consumato stupefacenti.
Il conduttore di natanti comunica immediatamente al medico di truppa il consumo di medicamenti e di altre sostanze che possono pregiudicare l’idoneità a condurre e informa il superiore riguardo alla restrizione all’idoneità alla guida. In tal caso il conduttore di natanti non è autorizzato a mettersi alla guida di un natante.
Art. 14c38 Procedura
Per stabilire l’inosservanza del divieto di consumare bevande alcoliche si applicano alle autorità militari competenti le disposizioni della legislazione sulla navigazione civile.
Nel caso in cui l’accertamento etilometrico venga effettuato con un etilometro precursore di cui all’articolo 40 c dell’ordinanza dell’8 novembre 1978 39 sulla navigazione interna, l’inosservanza del divieto di consumare bevande alcoliche è accertata se il valore più basso delle due misurazioni etilometriche corrisponde a una concentrazione di alcol nell’aria espirata pari o superiore a 0,05 ma inferiore a 0,40 mg/l e il conduttore di natanti interessato riconosce questo valore con la propria firma.
Art. 15 Permessi cantonali
Su richiesta, il Cantone di domicilio rilascia al titolare di una licenza di condurre natanti militare la corrispondente licenza cantonale, sempre che siano soddisfatte tutte le condizioni.
Per le attività premilitari e le attività militari fuori del servizio, il titolare di una licenza di condurre natanti cantonale della categoria A può inoltrare al comando della Formazione d’addestramento del genio/del salvataggio/NBC una domanda per il rilascio di una relativa licenza di condurre natanti militare. Tale comando può ordinare un’istruzione complementare. 40
Art. 1641 Periti d’esame
La condizione per il rilascio della licenza di perito d’esame militare è il possesso di una licenza di condurre natanti federale.
L’UCNEs emana, d’intesa con l’UFT, istruzioni concernenti l’istruzione, il perfezionamento e gli esami dei periti d’esame militari.
Sezione 4 Provvedimenti di circolazione
Art. 17 Deroghe a prescrizioni civili
A fini militari, l’UCNEs può ordinare, d’intesa con le autorità competenti e l’UFT, deroghe a divieti o a restrizioni civili.
Deroghe permanenti a divieti e a restrizioni di circolazione civili sono segnalati mediante il segnale complementare «Natanti militari autorizzati» di cui all’allegato.
Se le esigenze militari lo richiedono, durante le esercitazioni il comandante di truppa responsabile può ordinare deroghe temporanee a prescrizioni civili concernenti i fanali di bordo, la velocità massima e la navigazione lungo le rive. Egli deve ottenere preliminarmente il consenso delle autorità competenti.
Art. 17a42 Trasporto di merci pericolose
Il trasporto di merci pericolose è disciplinato nell’allegato 2.
Il DDPS può modificare l’allegato 2 con il consenso del Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni.
Art. 18 Misure di sicurezza
Qualora le esercitazioni militari sull’acqua o lungo le rive dovessero rappresentare un pericolo per persone estranee, il comandante di truppa responsabile informa l’autorità competente. Egli dispone le condizioni e le misure di sicurezza necessarie, segnatamente fa sbarrare la zona pericolosa e avvertire le persone estranee all’esercitazione.
Art. 19 Segnalazione
Di notte, ove non sia possibile escludere la navigazione civile, i segnali devono essere illuminati.
Per segnalare esercitazioni di tiro da natanti si fa uso, di giorno, di bandiere o palloni rossi e bianchi e, di notte, di tre lampade rosse disposte a triangolo.
Art. 20 Disposizioni delle autorità civili
Se sono necessari provvedimenti di circolazione che rientrano nella competenza di un’autorità civile, la richiesta di ordinare i provvedimenti va trasmessa per la via di servizio, per il tramite dell’UCNEs, a detta autorità civile.
Art. 21 Ricorso da parte del DDPS
Il DDPS è competente per i ricorsi contro decisioni cantonali concernenti provvedimenti di circolazione che toccano interessi militari, sempre che detti ricorsi siano ammissibili.
Sezione 5 Attività premilitari e attività militari fuori del servizio
Art. 22
L’esercito può appoggiare con materiale militare le società di pontonieri, di battellieri e nautiche riconosciute, sempre che tale materiale serva ad attività premilitari e attività militari fuori del servizio.
La consegna del materiale avviene conformemente all’ordinanza del 21 agosto 2013 43 concernente l’appoggio a favore di attività civili e di attività fuori del servizio mediante mezzi militari (OAAM). I natanti militari conservano l’immatricolazione militare. 44
Gli utenti rispondono dei danni conformemente all’articolo 12 OAAM e devono concludere un’assicurazione di responsabilità civile per l’utilizzazione fuori del servizio del materiale. 45
... 46
Per le gare e le dimostrazioni che hanno il carattere di una manifestazione nautica, deve essere ottenuta l’autorizzazione dell’autorità civile competente.
Sezione 6 Noleggio e requisizione di natanti civili
Art. 23 Noleggio di natanti civili da parte dell’esercito
La BLEs noleggia i natanti civili.
I natanti civili noleggiati conservano l’immatricolazione cantonale e vengono muniti di contrassegni militari.
Per quanto concerne la responsabilità, l’utilizzazione e l’indennizzo sono applicabili le disposizioni del contratto di noleggio.
Art. 24 Requisizione di natanti civili da parte dell’esercito
I natanti civili requisiti conservano l’immatricolazione cantonale e vengono muniti di contrassegni militari.
La presa in consegna, l’impiego, la restituzione e l’indennizzo si fondano sulla decisione di requisizione.
La BLEs rilascia l’autorizzazione di requisizione. 47
Sezione 7 Incidenti e casi di danno
Art. 25
Il comandante di truppa responsabile provvede a notificare gli incidenti della navigazione e i casi di danno.
Il Centro danni DDPS è competente per la liquidazione dei danni e per la decisione di prima istanza in merito al regresso e alla partecipazione alle spese per i danni. Per il resto sono applicabili per analogia gli articoli 80, 81, 83, 85 e 87 dell’OCSM 48 . 49
Sezione 8 Disposizioni penali e disposizioni finali
Art. 26 Disposizioni penali
Sono applicabili le disposizioni penali della LNI o del Codice penale militare. In casi poco gravi si applica una pena disciplinare conformemente all’ordinamento disciplinare del Codice penale militare.
Art. 27 Diritto previgente: abrogazione
L’ordinanza del 29 novembre 1995 50 sulla navigazione militare è abrogata.
Art. 28 Disposizioni transitorie
I canotti pneumatici militari acquistati prima del 1° gennaio 2001 non devono essere immatricolati.
I natanti militari con motore fuoribordo, la chiatte da traghetto, le parti di ponti semoventi e gli oggetti galleggianti analoghi acquistati prima del 1° gennaio 2004 non devono essere equipaggiati con i segnali a vista di cui all’ordinanza dell’8 novembre 1978 51 sulla navigazione nelle acque svizzere. La sicurezza e la visibilità sono assicurate mediante fanali di rispetto militari.
Art. 28a52 Disposizioni transitorie della modifica del 13 gennaio 2016
Su richiesta l’UCNEs rilascia un brevetto radar ufficiale ai conduttori di natanti militari che dopo il 1° gennaio 1995 hanno assolto con successo un’istruzione in materia di radar.
Nel caso di natanti dell’esercito che navigano a mezzo di radar, il radarista può condurre detti natanti fino al 31 dicembre 2018 senza brevetto radar o autorizzazione radar ufficiali.
Art. 29 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2006.
Allegato 153
(art. 17)
Il segnale complementare «Natanti militari autorizzati» si rivolge esclusivamente ai conduttori di natanti militari. Esso ha la priorità sui segnali civili.
2 Il segnale presenta un fondo giallo; il margine e il simbolo sono neri.
Allegato 254
(art. 17 a )
Prescrizioni per il trasporto di merci pericolose
Parte 1 Disposizioni generali
110 Campo d’applicazione e applicabilità
- Il trasporto di merci pericolose sulle acque svizzere, comprese quelle confinarie, è generalmente vietato. Le deroghe sono stabilite nel presente allegato.
- I conduttori dei natanti sono responsabili del rispetto delle presenti prescrizioni.
- La classificazione e il trasporto di merci pericolose si fondano in linea di principio sull’ordinanza del 31 ottobre 201255 concernente il trasporto di merci pericolose per ferrovia e tramite impianti di trasporto a fune (RSD).
- L’UCNEs può, con il consenso dell’UFT, autorizzare altre deroghe, segnatamente alle prescrizioni concernenti le modalità di trasporto della merce, i natanti da utilizzare e la marcatura dei colli, dei container, dei natanti e dei gruppi elettrogeni.
120 Esenzioni relative alla natura dell’operazione di trasporto
- L’allegato non si applica:a.ai trasporti di macchinari o dispositivi che possono contenere merci pericolose nel loro interno o nei loro circuiti di funzionamento, a condizione che siano adottate misure per impedire fughe del contenuto in condizioni di trasporto normali;b.ai trasporti di emergenza destinati a salvare vite umane o a proteggere l’ambiente, a condizione che siano adottate tutte le misure necessarie a effettuare questi trasporti in tutta sicurezza;c.al trasporto di merci della classe 1 che sono considerate parte integrante del sistema d’arma e che servono all’impiego delle armi di bordo;d.ai trasporti di merci pericolose di cui sono equipaggiate le persone a bordo.
130 Esenzioni relative al trasporto di gas
- L’allegato non si applica a trasporti di:a.gas nelle bombole da sub, a condizione che siano adottate tutte le misure necessarie a effettuare questi trasporti in tutta sicurezza;b.gas negli equipaggiamenti del natante o della sua soprastruttura;c.gas contenuti nei serbatoi di carburante dei veicoli trasportati.
140 Esenzioni relative al trasporto di carburanti liquidi
- L’allegato non si applica a trasporti di:a.carburante che serve alla propulsione del natante o al funzionamento dei suoi equipaggiamenti, segnatamente in recipienti di carburante di riserva portatili (taniche) fissati agli appositi equipaggiamenti o trasportati in modo sufficientemente sicuro;b.carburante in serbatoi di veicoli, macchine da cantiere o altri mezzi di trasporto trasportati come carico, se tale carburante è destinato alla loro propulsione o al funzionamento di uno dei loro equipaggiamenti nonché del relativo carburante di riserva in recipienti portatili (quali le taniche) fissati agli appositi equipaggiamenti.
150 Esenzioni relative ai trasporti di dispositivi per l’accumulo e la generazione di energia elettrica
- L’allegato non si applica ai dispositivi per l’accumulo e la generazione di energia elettrica (per es. pile al litio, condensatori elettrici, condensatori asimmetrici, accumulatori all’idruro di metallo, pile a combustibile):a.installati in un natante che esegue un’operazione di trasporto e destinati alla sua propulsione o al funzionamento di uno dei suoi equipaggiamenti;b.contenuti, per il suo funzionamento, in un equipaggiamento utilizzato durante il trasporto o destinato a un’utilizzazione durante il trasporto (per es. computer portatile);c.che servono come batterie di veicoli, macchine da cantiere o altri mezzi di trasporto trasportati come carico e destinate alla loro propulsione o al funzionamento di uno dei loro equipaggiamenti.
Parte 2 Classificazione
- La classificazione delle merci pericolose (attribuzione del No ONU, dei codici di classificazione e degli eventuali gruppi di imballaggio) si fonda sul RID56.
Parte 3 Lista delle merci pericolose e disposizioni speciali
- (aperto)
Parte 4 Prescrizioni relative all’utilizzazione di imballaggi e di cisterne
- Le merci pericolose possono essere trasportate unicamente in imballaggi omologati originali o d’ordinanza quali taniche, fusti, casse, bottiglie o recipienti a pressione con cui sono state fornite o messe a disposizione a tal fine. I sacchi della spazzatura o i sacchi per i bossoli non sono considerati imballaggi omologati e segnatamente non possono essere impiegati per la restituzione di munizioni inutilizzate. Non è consentito l’impiego di imballaggi non a tenuta stagna o danneggiati.
- Se le merci pericolose sono trasportate in cisterne, queste devono essere a doppia parete e conformi alle disposizioni in materia di merci pericolose.
Parte 5 Prescrizioni relative alla spedizione
- Chi spedisce merci pericolose è tenuto ad assicurarsi che il trasporto sia eseguito conformemente alle condizioni imposte dalla presente ordinanza.
520 Marcatura ed etichettatura
- Le munizioni nell’imballaggio originale possono essere trasportate senza recare una marcatura e un’etichettatura ai sensi delle sezioni 5.2.1 e 5.2.2 RSD/RID.
- In deroga alla RSD e al RID, nell’esercito le merci della classe 1 possono essere contrassegnate con le etichette di pericolo seguenti:1.1Bper il gruppo di compatibilità B delle divisioni 1.1, 1.2 e 1.4;1.1Eper i gruppi di compatibilità C, D, E, G della divisione 1.1;1.2Eper i gruppi di compatibilità C, D, E, G delle divisioni 1.2 e 1.4, i gruppi di compatibilità C e G della divisione 1.3 e il gruppo di compatibilità S della divisione 1.4.
- Le merci pericolose della classe 1 possono recare anche nell’esercito le etichette di pericolo conformemente al capitolo 5.2 RSD/RID.
Parte 6 Prescrizioni relative alla costruzione e alle prove di imballaggi e di cisterne
- Le prescrizioni relative alla costruzione e alle prove della RSD e del RID per imballaggi, grandi recipienti (IBC), grandi imballaggi e cisterne si applicano per analogia. L’Aggruppamento armasuisse è autorizzato a verificare gli imballaggi. Esso può, con il consenso di un organismo di valutazione della conformità designato secondo l’articolo 15 dell’ordinanza del 31 ottobre 201257 sui mezzi di contenimento per merci pericolose, autorizzare deroghe alla RSD e al RSD.
Parte 7 Prescrizioni concernenti le condizioni di trasporto, carico, scarico e movimentazione
- Le differenti parti di un carico di merci pericolose devono essere disposte e assicurate con mezzi idonei in maniera tale da evitare qualsiasi spostamento durante il viaggio.
Parte 8 Prescrizioni relative all’equipaggio, all’equipaggiamento, all’esercizio dei natanti e alla documentazione
810 Prescrizioni generali relative ai natanti e al materiale di bordo
- (aperto)
820 Prescrizioni relative alla formazione dei conduttori di natanti
- (aperto)
830 Prescrizioni varie da osservare da parte dell’equipaggio del natante
- Durante il trasporto e le operazioni di carico e scarico è vietato fumare o è consentito fumare soltanto in un luogo appositamente designato.
- Se, in seguito a un incidente, vi sono rischi per le persone o l’ambiente, deve essere sbarrata la zona pericolosa e devono essere avvertiti i servizi di salvataggio civili.
- L’equipaggio è tenuto a prestare aiuto.
- Nell’ambito di attività premilitari e attività fuori del servizio è vietato trasportare merci pericolose. È unicamente consentito il trasporto di oggetti dell’equipaggiamento personale e del carburante per il funzionamento del natante.
840 Prescrizioni relative alla sorveglianza dei natanti
- Per le merci della classe 1 soggette a prescrizioni di sicurezza più restrittive a causa del pericolo di abuso o furto, si applicano le disposizioni/prescrizioni di sicurezza potenziate stabilite nelle pertinenti istruzioni del capo dell’esercito.
850 Prescrizioni supplementari relative a classi o a merci particolari
- (aperto)
860 Restrizioni per veicoli stradali con merci pericolose sui mezzi militari di attraversamento (ponti e traghetti)
- I veicoli stradali che trasportano merci pericolose conformi all’ordinanza dell’11 febbraio 200458 sulla circolazione stradale militare possono viaggiare sui ponti dell’esercito o essere trasportati su traghetti e natanti dell’esercito.
870 Rifornimento di macchine e apparecchi nell’ambito di attività in acqua e sull’acqua
- Per il rifornimento di carburante delle macchine e degli apparecchi nell’ambito di attività in acqua e sull’acqua, occorre utilizzare esclusivamente gli imballaggi, i grandi imballaggi e le cisterne per merci pericolose omologati per il trasporto in imbarcazioni. In tale ambito vanno adottate tutte le misure per garantire che non ci siano perdite di carburante.