La presente ordinanza disciplina le misure da adottare nel quadro della ciberdifesa per l’autoprotezione e l’autodifesa dell’esercito e dell’amministrazione militare in caso di attacco alle prestazioni dell’esercito critiche per gli impieghi nel settore delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (prestazioni TIC dell’esercito critiche per gli impieghi). 2
Per ciberdifesa militare si intendono attività su scala globale condotte nel ciberspazio volte a proteggere e a difendere le prestazioni TIC dell’esercito critiche per gli impieghi a livello di condotta strategico-militare e operativa; la ciberdifesa militare comprende le attività seguenti:3
- ciberdifesa: attività nel ciberspazio volta a identificare attacchi e attività di ciberesplorazione e a proteggere le proprie risorse;
- ciberesplorazione: attività nel ciberspazio volta ad acquisire informazioni nel ciberspazio;
- ciberattacco: attività nel ciberspazio volta a disturbare, ostacolare o rallentare, nel ciberspazio o per mezzo del ciberspazio, le risorse e le capacità dell’avversario.