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513.61 OSM

Ordinanza sulla sicurezza militare (OSM)

del 21 novembre 2018 (Stato 1° gennaio 2024)

Il Consiglio federale svizzero ,

visto l’articolo 100 capoverso 4 della legge militare del 3 febbraio 1995 1 (LM),

ordina:

Sezione 1 Oggetto

Art. 1

La presente ordinanza disciplina i compiti nell’ambito della sicurezza militare e la loro assunzione da parte degli organi seguenti:

  1. 2 la Sicurezza integrale Difesa (SI D);
  2. la Polizia militare (PM);
  3. il Servizio di protezione preventiva dell’esercito (SPPEs).

Sono esclusi i compiti e la loro assunzione secondo l’articolo 100 capoverso 1 lettera c LM (cyberdifesa militare).

Sezione 2 Disposizioni comuni

Art. 2 Acquisizione di informazioni

Gli organi della sicurezza militare acquisiscono le informazioni necessarie per l’adempimento dei compiti secondo la presente ordinanza:

  1. da fonti accessibili al pubblico;
  2. da servizi specializzati dell’esercito e dell’amministrazione militare;
  3. da organi di sicurezza civili.

Art. 3 Collaborazione

Per l’adempimento dei compiti secondo la presente ordinanza, gli organi della sicurezza militare collaborano con i servizi specializzati militari e civili, in particolare con:

  1. gli organi di sicurezza civili della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni;
  2. 3 ...
  3. i servizi della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni incaricati della protezione dell’ambiente.

Gli organi della sicurezza militare si assistono reciprocamente.

Art. 4 Trattamento di dati personali

Gli organi della sicurezza militare trattano i dati personali necessari per l’adempimento dei compiti secondo la presente ordinanza.

In servizio d’appoggio e in servizio attivo, gli organi della sicurezza militare possono trattare dati personali secondo il capoverso 1 all’insaputa della persona interessata, nella misura in cui interessi pubblici preponderanti lo rendano necessario.

Del rimanente, sono applicabili le disposizioni della legge federale del 21 marzo 1997 4 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna, della procedura penale militare del 23 marzo 1979 5 e della legge federale del 25 settembre 2020 6 sulla protezione dei dati. 7

Art. 58 Deroga all’obbligo di notificare le attività di trattamento all’IFPDT

Le attività di trattamento di dati eseguite nel quadro di un servizio d’appoggio o di un servizio attivo non devono essere notificate all’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT), se ciò può pregiudicare l’acquisizione d’informazioni e l’adempimento dei compiti secondo la presente ordinanza.

Gli organi della sicurezza militare informano in maniera generale l’IFPDT su tali attività di trattamento di dati.

Sezione 3 SI D

Art. 6 Compiti

La SI D dirige la gestione della sicurezza dell’Aggruppamento Difesa e dell’esercito per quanto riguarda la sicurezza delle persone, delle informazioni, delle costruzioni militari e del materiale dell’esercito.

In questi settori adempie i compiti seguenti:

  1. allestisce concetti per la sicurezza e la protezione;
  2. elabora le direttive necessarie e ne sorveglia l’esecuzione;
  3. dirige e appoggia l’istruzione;
  4. garantisce la consulenza in materia di sicurezza;
  5. esegue una supervisione tecnica specifica e disciplina gli obblighi d’annuncio necessari;
  6. in relazione alle munizioni e alle sostanze esplosive, garantisce la protezione dalle catastrofi secondo l’articolo 10 della legge del 7 ottobre 19839 sulla protezione dell’ambiente;

Nell’ambito dei propri compiti dispone di diritti di controllo in seno all’Aggruppamento Difesa e all’esercito.

Art. 7

Abrogato

Sezione 4 PM

Art. 8 Compiti

La PM adempie, armata, compiti di polizia giudiziaria, di polizia di sicurezza e di polizia stradale nell’ambito dell’esercito.

La PM adempie i compiti seguenti:

  1. appoggia i comandanti militari nel mantenimento della sicurezza e dell’ordine nell’ambito dell’esercito;
  2. appoggia gli organi della giustizia militare nel quadro dell’adempimento dei loro compiti;
  3. contribuisce se necessario alla protezione di infrastrutture dell’esercito scelte;
  4. esegue trasporti di sicurezza nell’ambito dell’esercito;
  5. tiene pronte per l’esercito forze d’impiego rapidamente disponibili.

I membri delle formazioni di professionisti della PM possono essere obbligati a partecipare, nel quadro del proprio rapporto di lavoro, a impieghi all’estero dell’esercito.

Art. 9 Aiuto spontaneo

Su loro richiesta, la PM può prestare aiuto spontaneo armato agli organi civili di polizia e al Corpo delle guardie di confine per la gestione di eventi imprevisti.

L’aiuto spontaneo è prestato soltanto:

  1. nel caso di eventi di grande portata inerenti alla polizia e relativi a un crimine o un delitto di una certa gravità;
  2. se la PM dispone di mezzi in servizio disponibili nelle vicinanze del luogo dell’evento;
  3. se le risorse degli organi richiedenti sono esaurite o i tempi di reazione delle loro forze sono superiori a quelli della PM.

L’aiuto spontaneo dura 48 ore al massimo ed è gratuito.

Art. 10 Organizzazione

La PM è composta da membri delle formazioni di professionisti e delle formazioni di milizia.

Gli ufficiali della PM negli stati maggiori delle Grandi Unità sono subordinati al Comando PM sul piano specialistico.

Sezione 5 SPPEs

Art. 11 Compiti

Il SPPEs valuta costantemente la situazione sotto il profilo della sicurezza militare e, nei casi previsti dalla legge, adotta misure preventive volte a proteggere l’esercito dallo spionaggio, dal sabotaggio e da altri atti illeciti.

Il SPPEs adempie i compiti seguenti:

  1. individua e analizza pericoli in relazione alla sicurezza, all’esercizio, all’istruzione, alla prontezza e all’impiego dell’esercito;
  2. coordina il relativo scambio di informazioni in seno all’esercito e con le autorità civili;
  3. fornisce consulenza e sostegno agli organi interni all’esercito nell’ambito dell’autoprotezione.

Per adempiere i suoi compiti stabiliti dalla legge, nel quadro di impieghi all’estero può collaborare con autorità e posti di comando stranieri a livello bilaterale e multilaterale. In caso di contatti regolari è necessaria un’autorizzazione annuale da parte del Consiglio federale. 10

Art. 12 Organizzazione

Il SPPEs è composto da personale militare.

Sezione 6 Disposizioni finali

Art. 1311 Esecuzione

Il capo dell’esercito è incaricato dell’esecuzione della presente ordinanza ed emana le istruzioni necessarie.

Art. 14 Abrogazione di un altro atto normativo

L’ordinanza del 14 dicembre 1998 12 sulla sicurezza militare è abrogata.

Art. 15 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2019.