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515.08

Legge federale
sul sostegno al disarmo e
alla non proliferazione delle armi chimiche

del 21 marzo 2003 (Stato 1° agosto 2003)

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l’articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale 1 ;
visto il messaggio del Consiglio federale del 20 settembre 2002 2 ,

decreta:

Art. 1 Oggetto

La presente legge disciplina le misure della Confederazione intese a sostenere gli sforzi intrapresi su scala internazionale e ecologicamente sostenibili, volti al disarmo e alla non proliferazione delle armi chimiche.

Art. 2 Misure

La Confederazione può:

  1. erogare aiuti finanziari unici o periodici;
  2. fornire prestazioni in natura;
  3. inviare esperti.

Le misure possono essere realizzate nell’ambito di progetti multilaterali o bilaterali.

Art. 3 Finanziamento

Per le misure ai sensi della presente legge l’Assemblea federale stanzia crediti
quadro pluriennali mediante decreti federali semplici.

Art. 4 Competenza

Il Consiglio federale determina quali misure prendere ai sensi della presente legge.

Art. 5 Accordi internazionali

Il Consiglio federale può concludere accordi internazionali:

  1. sull’impiego dei fondi a carico dei crediti quadro;
  2. sull’invio di esperti.

Art. 6 Referendum ed entrata in vigore

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore. Data dell’entrata in vigore: 1° agosto 2003 3