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518.0

Decreto del Consiglio federale
concernente l’applicazione nell’esercito
delle Convenzioni di Ginevra

del 29 agosto 1952 (Stato 10 settembre 1952)

Il Consiglio federale svizzero,

visto il decreto federale del 17 marzo 1950 1 che approva le Convenzioni di Ginevra per la protezione delle vittime della guerra,

decreta:

Art. 1

Il Dipartimento militare federale è incaricato di prendere, d’intesa con il Dipartimento federale delle finanze 2 , i provvedimenti necessari già in tempo di pace per l’applicazione nell’esercito delle Convenzioni di Ginevra per la protezione delle vittime della guerra 3 .

Art. 2

Il presente decreto entra in vigore il 10 settembre 1952.