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520.312 OSBC

Ordinanza del DDPS sulla segnalazione dei beni culturali e del personale responsabile della protezione dei beni culturali (OSBC)

del 14 novembre 2017 (Stato 1° gennaio 2018)

Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione
e dello sport (DDPS),

visto l’articolo 7 capoverso 1 dell’ordinanza del 29 ottobre 2014 1 sulla protezione dei beni culturali in caso di conflitti armati, catastrofi e situazioni d’emergenza (OPBC),

ordina:

Art. 1 Direttive per la realizzazione dei contrassegni

Per la realizzazione dei contrassegni recanti uno o più scudi della protezione dei beni culturali valgono le direttive seguenti:

  1. dimensioni: 16 cm × 24 cm;
  2. materiale: alluminio;
  3. stampa: serigrafia;
  4. colori: blu oltremare, RAL 5002, e bianco crema, RAL 9001;
  5. fissaggio: viti in acciaio inossidabile, distanziatori in acciaio zincato, tasselli in plastica;
  6. dicitura: «Nationales Kulturgut, Bien culturel national, Bene culturale nazionale» e «Haager Abkommen, 1954 (Art. 16 und 17), Convention de La Haye, 1954 (art. 16 et 17), Convenzione dell’Aia, 1954 (art. 16 e 17)».

In caso di conflitto armato, per migliorare la riconoscibilità dei beni culturali è possibile utilizzare anche contrassegni la cui realizzazione non rispetta appieno le direttive di cui al capoverso 1.

Art. 2 Distribuzione e manutenzione dei contrassegni

L’Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP) mette a disposizione dei Cantoni i contrassegni, compreso il materiale di fissaggio.

La manutenzione dei contrassegni compete ai Cantoni.

Art. 3 Segnalazione dei beni culturali

Tutti gli oggetti singoli d’importanza nazionale iscritti nell’Inventario PBC e i rifugi per beni culturali sono contrassegnati con uno scudo semplice.

I beni culturali sotto protezione speciale sono contrassegnati con uno scudo ripetuto tre volte.

I beni culturali sotto protezione rafforzata sono contrassegnati con almeno uno scudo.

Art. 4 Segnalazione dei beni culturali in tempo di pace

I Cantoni che intendono contrassegnare i loro beni culturali già in tempo di pace inoltrano una relativa domanda all’UFPP.

I luoghi in cui si presuppone la presenza di resti archeologici non possono essere contrassegnati in tempo di pace.

Art. 5 Apposizione dei contrassegni

I contrassegni sono apposti presso l’entrata principale o presso l’accesso principale all’opera.

Nel caso di collezioni, i contrassegni sono apposti nella zona d’entrata dell’edificio principale.

Art. 6 Autorizzazione

I contrassegni possono essere apposti solo unitamente all’autorizzazione rilasciata dall’ente responsabile della protezione dei beni culturali nel relativo Cantone.

L’UFPP provvede alla realizzazione delle autorizzazioni.

L’UFPP e l’ente responsabile della protezione dei beni culturali nel relativo Cantone archiviano una copia dell’autorizzazione.

Art. 7 Segnalazione del personale

Nell’espletamento dei loro compiti di protezione, le persone addette alla protezione dei beni culturali devono portare su di sé la carta d’identità e un bracciale recante lo scudo PBC.

Art. 8 Distribuzione delle carte d’identità e dei bracciali

L’UFPP mette a disposizione dei Cantoni le carte d’identità e i bracciali PBC.

I Cantoni provvedono a compilare le carte d’identità e a consegnarle ai titolari. Le carte d’identità devono recare una foto del titolare e il timbro dell’autorità competente.

Le carte d’identità sono valide solo se interamente compilate.

I Cantoni tengono un elenco delle carte d’identità consegnate.

Al termine della loro attività, i titolari devono immediatamente restituire le carte d’identità all’organo che le ha rilasciate.

Art. 9 Abrogazione di altri atti normativi

Sono abrogate:

  1. le prescrizioni del Dipartimento federale di giustizia e polizia del 15 marzo 1989 concernenti l’apposizione dello scudo dei beni culturali;
  2. le prescrizioni del Dipartimento federale di giustizia e polizia del 15 marzo 1989 concernenti la carta d’identità del personale della protezione dei beni culturali.

Art. 10 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2018.