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631.051

Ordinanza
sulla Cassa di previdenza del personale delle dogane

del 18 ottobre 2006 (Stato 1° gennaio 2022)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 93 capoverso 2 della legge del 18 marzo 2005 1 sulle dogane,

ordina:

Sezione 1 Disposizioni generali

Art. 1 Forma giuridica e scopo

La Cassa di previdenza del personale delle dogane (Cassa di previdenza) è un fondo speciale della Confederazione. Il suo patrimonio, a destinazione vincolata, è di proprietà della Confederazione Svizzera.

Lo scopo della Cassa di previdenza è di migliorare la situazione sociale degli impiegati dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) 2 e delle loro famiglie, in particolare di alleviare le difficoltà finanziarie in cui sono incorsi senza grave colpa. 3

Art. 2 Prestazioni finanziarie

La Cassa di previdenza fornisce prestazioni finanziare sotto forma di:

  1. prestiti, esclusi i mutui ipotecari;
  2. contributi alle spese d’istruzione dei figli di destinatari di prestazioni;
  3. contributi alle spese di malattia dei destinatari di prestazioni e dei loro familiari;
  4. contributi per altri scopi che la commissione (art. 7 lett. a) reputa degni di essere sostenuti.

Art. 34 Abitazioni di vacanza

La Cassa di previdenza può mettere a disposizione abitazioni di vacanza a condizioni favorevoli. L’esercizio delle abitazioni di vacanza deve coprire le spese.

Art. 4 Condizioni

Su domanda, possono beneficiare di prestazioni della Cassa di previdenza:

  1. 5 le persone impiegate a tempo indeterminato presso l’UDSC con un grado d’occupazione di almeno il 50 per cento;
  2. in via eccezionale anche le persone impiegate a tempo determinato o con un grado d’occupazione inferiore al 50 per cento;
  3. i pensionati, le vedove, i vedovi e gli orfani, sempre che le circostanze lo giustifichino.

Oltre alle persone di cui al capoverso 1, su richiesta possono beneficiare delle prestazioni di cui all’articolo 3 anche i collaboratori di autorità e organizzazioni che adempiono compiti di diritto pubblico e che garantiscono la reciprocità per le prestazioni di cui all’articolo 3. 6

Le prestazioni finanziarie sono versate soltanto alle persone che:

  1. non possono usufruire del tutto o in maniera sufficiente di altre prestazioni legali o contrattuali; e
  2. sono disposte a collaborare e acconsentono ad una consulenza preliminare.

Art. 5 Principi della fornitura di prestazioni

La Cassa di previdenza fornisce le proprie prestazioni in funzione di criteri sociali, e provvede a un impiego efficace ed economico.

... 7

Art. 6 Provenienza dei fondi e tenuta dei conti

La Cassa di previdenza finanzia:

  1. le proprie prestazioni finanziarie con i fondi generali della Confederazione, le donazioni e i lasciti nonché con il patrimonio di cui all’articolo 14 capoverso 1 lettera a;
  2. le proprie abitazioni di vacanza con i redditi locativi, le donazioni e i lasciti nonché il patrimonio conformemente all’articolo 14 capoverso 1 lettera b.

Tiene conti separati per le prestazioni finanziarie e per le abitazioni di vacanza. I conti comprendono il conto economico, il bilancio e l’inventario.

Sezione 2 Organi e procedure

Art. 7 Organi

Gli organi della Cassa di previdenza sono:

  1. la Commissione;
  2. il Segretariato.

Art. 8 Commissione

La commissione si compone:

  1. del presidente;
  2. di quattro membri;
  3. di quattro membri supplenti.

Il direttore generale delle dogane nomina il presidente, due membri e due membri supplenti, e designa uno dei membri come vicepresidente. 8

I partner sociali designano due membri e due membri supplenti. 9

I membri e i membri supplenti sono nominati per un periodo amministrativo di quattro anni. La durata della carica è limitata a dodici anni.

Art. 9 Compiti della Commissione

La Commissione:

  1. sbriga tutti gli affari che non ha delegato al Segretariato;
  2. decide in merito all’impiego dei fondi, per quanto non abbia delegato al segretariato tale competenza;
  3. adotta un regolamento e altre disposizioni d’esecuzione;
  4. elabora il preventivo, il rapporto di gestione e il conto annuale;
  5. 10 richiede annualmente al direttore generale delle dogane i fondi necessari per le prestazioni finanziarie di cui all’articolo 6 capoverso 1 lettera a.

Dimostra, nel rapporto di gestione, la portata e il valore delle prestazioni fornite dalla Cassa di previdenza nell’anno in rassegna. 11

I richiedenti possono esigere che la loro domanda venga sottoposta alla Commissione per decisione, qualora essa non sia stata accolta dal Segretariato o lo sia stata solo parzialmente.

Il regolamento, il rapporto di gestione e il conto annuale sottostanno all’approvazione del Dipartimento federale delle finanze (DFF). Il preventivo sottostà all’approvazione del direttore generale delle dogane. 12

Art. 10 Compiti del Segretariato

Il Segretariato gestisce gli affari della Cassa di previdenza su incarico della Commissione e conformemente al regolamento.

Art. 1113 Spese amministrative e di personale

L’UDSC mette gratuitamente a disposizione il personale necessario per l’adempimento dei compiti cui agli articoli 2 e 13 e si assume le spese amministrative che ne derivano.

Tutte le spese per l’adempimento dei compiti di cui all’articolo 3 sono coperte esclusivamente con le entrate provenienti dalla locazione dalle abitazioni di vacanza.

Art. 12 Gestione del patrimonio

Il patrimonio in contanti della Cassa di previdenza è gestito separatamente dall’Amministrazione federale delle finanze (art. 52 cpv. 2 della LF del 7 ott. 2005 14 sulle finanze della Confederazione).

La rimunerazione del patrimonio in contanti della Cassa di previdenza è retta dall’articolo 70 capoverso 2 dell’ordinanza del 5 aprile 2006 15 sulle finanze della Confederazione.

Se vende immobili o abitazioni dati in locazione alla Cassa di previdenza, la Confederazione accredita a quest’ultima un’adeguata parte delle spese che questa ha assunto al posto della Confederazione per i grandi lavori di manutenzione e d’ampliamento.

Art. 13 Ufficio di revisione

L’ufficio di revisione è la sezione «Revisione interna» dell’UDSC. 16

L’ufficio di revisione:

  1. verifica se la contabilità e il conto annuale sono conformi alle prescrizioni legali, al regolamento della Cassa di previdenza e alle altre disposizioni d’esecuzione;
  2. può consultare tutta la documentazione necessaria e richiedere informazioni verbali e scritte agli organi della Cassa di previdenza;
  3. 17 riferisce alla Commissione, al direttore dell’UDSC e al DFF in merito ai risultati della verifica.

È fatta salva la vigilanza finanziaria da parte del Controllo federale delle finanze.

Sezione 3 Disposizioni finali

Art. 14 Trasferimento del patrimonio in contanti

All’entrata in vigore della presente ordinanza il patrimonio in contanti della Cassa di previdenza è ripartito in un patrimonio per:

  1. le prestazioni di cui all’articolo 6 capoverso 1 lettera a;
  2. le prestazioni di cui all’articolo 6 capoverso 1 lettera b.

Il bilancio di apertura è presentato al DFF per approvazione. 18

Art. 15 Abrogazione del diritto vigente

L’ordinanza del 1° luglio 1992 19 sulla Cassa di previdenza del personale delle dogane è abrogata.

Art. 15a20 Disposizione transitoria della modifica del 1° dicembre 2017

I membri della Commissione che sono stati nominati o designati prima dell’entrata in vigore della modifica del 1° dicembre 2017 rimangono in funzione sino alla fine della durata del mandato.

Art. 16 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 2007.