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632.111.72

Legge federale
sull’importazione di prodotti agricoli trasformati

del 15 dicembre 2017 (Stato 1° gennaio 2024)

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l’articolo 133 della Costituzione federale 1 ;
visto il messaggio del Consiglio federale del 17 maggio 2017 2 ,

decreta:

Art. 13 Dazi all’importazione

Per i prodotti agricoli trasformati il Consiglio federale può, dopo aver sentito la Commissione per la politica economica da esso istituita, stabilire le aliquote doganali enucleando un elemento di protezione industriale e aumentandolo degli elementi tariffali mobili.

Art. 2 Calcolo degli elementi tariffali mobili

Gli elementi tariffali mobili sono calcolati periodicamente in base alla differenza tra i prezzi svizzeri ed esteri dei prodotti agricoli di base utilizzati nella fabbricazione dei prodotti di cui all’articolo 1.

Art. 3 Rapporto

Il Consiglio federale presenta annualmente all’Assemblea federale, per approvazione, un rapporto sui provvedimenti presi in virtù dell’articolo 1. L’Assemblea federale decide se questi provvedimenti devono restare in vigore e se devono essere completati o modificati.

Art. 4 Esecuzione

Il Consiglio federale emana le disposizioni d’esecuzione. Definisce in particolare i prodotti agricoli di base e stabilisce il modo di determinare i prezzi secondo l’articolo 2.

Il Consiglio federale può incaricare un dipartimento di stabilire periodicamente gli elementi tariffali mobili.

Ove la presente legge e le disposizioni d’esecuzione non contengano norme particolari, si applicano per analogia le disposizioni sui dazi.

Art. 5 Abrogazione di un altro atto normativo

La legge federale del 13 dicembre 1974 4 sull’importazione e l’esportazione dei prodotti agricoli trasformati è abrogata.

Art. 6 Disposizione transitoria

Le domande per la concessione di contributi all’esportazione fondate sulla legge federale del 13 dicembre 1974 5 sull’importazione e l’esportazione dei prodotti agricoli trasformati possono essere presentate fino al 28 febbraio successivo all’entrata in vigore della presente legge. Data dell’entrata in vigore: 1° gennaio 2019 6