(art. 14 cpv. 1 e 5 LIB)
Uno stabilimento di fabbricazione è considerato giuridicamente autonomo se:
- nessun altro stabilimento di fabbricazione detiene oltre il 49,9 per cento delle sue quote; oppure
- esso è una filiale autonoma, dal punto di vista giuridico ed economico, di una società holding.
Uno stabilimento di fabbricazione è considerato economicamente autonomo se può agire autonomamente ed esercitare tutte le funzioni determinanti per l’impresa in modo autonomo.
Gli stabilimenti di fabbricazione interdipendenti, la cui produzione annua cumulata è inferiore a 55 000 ettolitri, sono considerati, in vista dell’applicazione dell’aliquota d’imposta ridotta, come un unico stabilimento di fabbricazione.
Se lo stato di indipendenza o la dipendenza giuridica o economica di uno stabilimento di fabbricazione cambia nel corso dell’anno civile, dal punto di vista fiscale il cambiamento è effettivo solo all’inizio del successivo anno civile.