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642.110.8

Ordinanza
sull’imposizione delle persone fisiche che svolgono all’estero
un’attività per conto della Confederazione o di altre
corporazioni o stabilimenti svizzeri di diritto pubblico

del 20 ottobre 1993 (Stato 1° gennaio 2014)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 3 capoverso 5, 6 capoverso 4 e 199 della legge federale
del 14 dicembre 1990 1 sull’imposta federale diretta (LIFD),

ordina:

Sezione 1 Assoggettamento e oggetto dell’imposta

Art. 1 Assoggettamento

Sono considerati contribuenti ai sensi dell’articolo 3 capoverso 5 LIFD i dipendenti della Confederazione, dei Cantoni, dei Comuni e delle altre corporazioni o stabilimenti svizzeri di diritto pubblico, sempre che risiedano all’estero ininterrottamente per almeno 183 giorni e, in ragione della loro attività, siano ivi esonerati totalmente o parzialmente dalle imposte sul reddito in virtù di convenzioni internazionali o dell’usanza. Se soggiornano all’estero per un periodo inferiore, sono imponibili giusta l’articolo 3 capoverso 1 LIFD.

L’interessato è immediatamente assoggettato all’imposta conformemente all’articolo 3 capoverso 5 LIFD se risiede all’estero già prima di beneficiare dello statuto di dipendente giusta il capoverso 1, indipendentemente dalla durata del rapporto di lavoro.

Art. 2 Proventi imponibili

Per i contribuenti che, all’estero, sono esonerati totalmente dalle imposte sul reddito secondo l’articolo 1 capoverso 1 in virtù della loro attività di diritto pubblico, sono in particolare imponibili i seguenti redditi:

  1. i redditi provenienti da tale attività, ad eccezione di quelli sostitutivi delle spese; eventuali differenze di potere d’acquisto tra la Svizzera e l’estero possono essere prese in considerazione;
  2. le relative prestazioni in natura, calcolate tuttavia secondo il valore di mercato al luogo di domicilio estero;
  3. il reddito da sostanza immobiliare sita in Svizzera secondo l’articolo 21 LIFD;
  4. i redditi da sostanza mobiliare secondo l’articolo 20 LIFD.

Per i contribuenti che, giusta l’articolo 1 capoverso 1 LIFD, sono esonerati solo parzialmente all’estero dall’imposta sul reddito in virtù della loro attività di diritto pubblico, i redditi sono imponibili conformemente al capoverso 1 lettere a–c.

Art. 3 Spese deducibili

Le spese necessarie che il contribuente deve sopportare a seguito del soggiorno all’estero e che non gli sono rifuse dal datore di lavoro possono essere dedotte dal reddito imponibile a titolo di spese professionali.

Art. 4 Proventi del coniuge e dei figli domiciliati all’estero

Per i contribuenti che, all’estero, sono esonerati totalmente dalle imposte sul reddito, tutti i redditi della sostanza del coniuge e dei figli sono imponibili.

Eventuali altri redditi conseguiti nel Paese ospitante non sono imponibili in Svizzera.

Sezione 2 Competenza territoriale e basi temporali

Art. 52 Competenza territoriale

Se, nel corso del periodo fiscale, una persona è assoggettata all’imposta secondo l’articolo 1, in seguito al trasferimento del suo domicilio all’estero, il Cantone del suo Comune d’origine è competente in materia di tassazione per l’intero periodo fiscale.

Se, nel corso del periodo fiscale, l’assoggettamento all’imposta secondo l’articolo 1 finisce in seguito al trasferimento del domicilio in Svizzera, il Cantone in cui l’assoggettato ha il domicilio alla fine del periodo fiscale è competente in materia di tassazione per l’intero periodo fiscale.

Se, durante il soggiorno all’estero del contribuente, il coniuge rimane in Svizzera, il Comune d’origine del contribuente che si trova all’estero è competente per la tassazione di ambedue i coniugi, sempre che siano per essi adempiute le condizioni dell’articolo 9 LIFD. Il coniuge che rimane in Svizzera può richiedere che la tassazione sia eseguita al suo luogo di domicilio.

Se il contribuente non ha alcun Comune d’origine svizzero, la tassazione ha luogo presso la sede del datore di lavoro. Se acquista la cittadinanza svizzera, si applicano per analogia i capoversi 2 e 3.

Art. 63

Sezione 3 Obblighi procedurali

Art. 7 Contribuente

I contribuenti di cui all’articolo 1 devono scegliere un rappresentante in Svizzera. Se il contribuente omette di indicarlo, l’autorità fiscale può designare quale rappresentante il datore di lavoro.

Il coniuge, se rimane in Svizzera, è considerato sostituto fiscale, a condizione che i coniugi siano tassati congiuntamente ai sensi dell’articolo 9 LIFD.

Se il contribuente non designa alcun rappresentante o non riconosce in questa veste né il datore di lavoro né il coniuge residente in Svizzera, le decisioni possono essergli notificate con effetti giuridicamente vincolanti mediante pubblicazione nel Foglio ufficiale cantonale.

Art. 8 Datore di lavoro

Per i contribuenti per i quali è previsto un soggiorno all’estero, il datore di lavoro, prima della loro partenza, deve comunicare all’Amministrazione federale delle contribuzioni le generalità, la presumibile durata dell’impiego ed il luogo di lavoro. Egli allega in pari tempo la procura per il rappresentante (art. 7) debitamente firmata dal contribuente.

Sezione 4 Disposizioni finali

Art. 9 Diritto previgente: abrogazione

Il decreto del Consiglio federale del 3 gennaio 1967 4 concernente l’applicazione ai funzionari e agli impiegati stabili del Dipartimento politico federale all’estero delle disposizioni del decreto del Consiglio federale del 9 dicembre 1940 concernente la riscossione di un’imposta per la difesa nazionale è abrogato.

Art. 10 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1995 e si applica, per la prima volta, all’imposta federale diretta riscossa per il 1995.