Nel caso di spese supplementari per pasti, è concessa esclusivamente la deduzione forfettaria di cui all’articolo 3:
- quando il contribuente non può prendere il pasto principale a casa propria poiché il luogo di domicilio e quello di lavoro si trovano a notevole distanza o perché la pausa per il pasto è troppo breve; o
- in caso di lavoro a turni o notturno a orario continuo.
Se per ridurre il prezzo il datore di lavoro fornisce facilitazioni che non sono contributi in contanti (distribuzione di buoni) o se il pasto è preso in una mensa, in un ristorante del personale o in un ristorante del datore di lavoro è concessa soltanto la metà della deduzione.
Nessuna deduzione è ammessa, data la mancanza di spese supplementari, quando la valutazione delle prestazioni in natura operata dal datore di lavoro è inferiore alle aliquote fissate dall’autorità fiscale o quando il contribuente può ristorarsi ad un prezzo inferiore a dette aliquote.
Il lavoro a turni è equiparato al lavoro a orario irregolare se i due pasti principali non possono essere presi a domicilio all’ora consueta.
Su domanda, il datore di lavoro deve attestare il totale dei giorni di lavoro a turni o notturno nonché il luogo di lavoro.
Le deduzioni forfettarie di cui ai capoversi 1 o 2 non possono essere rivendicate contemporaneamente con quelle indicate all’articolo 9 capoverso 2.