Per la ritenuta d’imposta alla fonte, alle persone indicate di seguito sono attribuiti i seguenti tariffari:
- tariffario A: persone celibi o nubili, divorziate, separate legalmente o di fatto o vedove, che non vivono in comunione domestica con figli o persone bisognose di sostentamento;
- tariffario B:coniugi non separati legalmente o di fatto, nel caso in cui uno solo dei coniugi eserciti un’attività lucrativa;
- tariffario C: coniugi non separati legalmente o di fatto che esercitano entrambi un’attività lucrativa;
- tariffario D:persone che ricevono prestazioni ai sensi dell’articolo 18 capoverso 3 della legge federale del 20 dicembre 19463 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti;
- tariffario E: persone con imposizione secondo la procedura di conteggio semplificata di cui agli articoli 21–24;
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- tariffario G: persone assoggettate all’imposta alla fonte che percepiscono proventi compensativi di cui all’articolo 3 che non sono versati tramite il datore di lavoro;
- tariffario H: persone celibi o nubili, divorziate, separate legalmente o di fatto o vedove, che vivono in comunione domestica con figli o persone bisognose al cui sostentamento provvedono in modo essenziale;
- tariffario L: frontalieri secondo la Convenzione dell’11 agosto 19715 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza (CDI‑D) che adempiono le condizioni richieste per il tariffario A;
- tariffario M: frontalieri secondo la CDI-D che adempiono le condizioni richieste per il tariffario B;
- tariffario N: frontalieri secondo la CDI-D che adempiono le condizioni richieste per il tariffario C;
- tariffario P: frontalieri secondo la CDI-D che adempiono le condizioni richieste per il tariffario H;
- tariffario Q: frontalieri secondo la CDI-D che adempiono le condizioni richieste per il tariffario G;
- 6 tariffario R: lavoratori frontalieri imponibili secondo l’articolo 3 paragrafo 1 dell’Accordo del 23 dicembre 20207 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana relativo all’imposizione dei lavoratori frontalieri (Accordo sui frontalieri CH‑I) che adempiono le condizioni richieste per il tariffario A;
- 8 tariffario S: lavoratori frontalieri imponibili secondo l’articolo 3 paragrafo 1 dell’Accordo sui frontalieri CH‑I che adempiono le condizioni richieste per il tariffario B;
- 9 tariffario T: lavoratori frontalieri imponibili secondo l’articolo 3 paragrafo 1 dell’Accordo sui frontalieri CH‑I che adempiono le condizioni richieste per il tariffario C;
- 10 tariffario U: lavoratori frontalieri imponibili secondo l’articolo 3 paragrafo 1 dell’Accordo sui frontalieri CH‑I che adempiono le condizioni richieste per il tariffario H;
- 11 tariffario V: lavoratori frontalieri imponibili secondo l’articolo 3 paragrafo 1 dell’Accordo sui frontalieri CH‑I che adempiono le condizioni richieste per il tariffario G.
L’aliquota per i proventi assoggettati all’imposta alla fonte secondo il capoverso 1 lettere d e g è stabilita nei numeri 1 e 2 dell’allegato.
L’imposta alla fonte applicata ai lavoratori frontalieri di cui al capoverso 1 lettere n–r ammonta all’80 per cento dell’imposta alla fonte secondo il tariffario per il quale i lavoratori frontalieri adempiono le condizioni. 12