Se, per ragioni di appartenenza economica, sussiste un obbligo fiscale non soltanto nel Cantone di domicilio o di sede, bensì anche in altri Cantoni, la procedura di tassazione si svolge anche in questi altri Cantoni.
Il contribuente assoggettato all’imposta in parecchi Cantoni può adempiere il suo obbligo di allestire la dichiarazione fiscale mediante la presentazione di una copia della dichiarazione d’imposta del Cantone di domicilio o di sede. 3
L’autorità fiscale del Cantone di domicilio o di sede comunica gratuitamente alle autorità fiscali degli altri Cantoni la sua tassazione, comprese la ripartizione intercantonale ed eventuali modifiche della dichiarazione d’imposta.
La procedura è retta dal diritto procedurale cantonale.