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642.161 OImM

Ordinanza concernente l’imposizione minima dei grandi gruppi di imprese (Ordinanza sull’imposizione minima, OImM)

del 22 dicembre 2023 (Stato 1° gennaio 2026)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 197 numero 15 della Costituzione federale 1 ,

ordina:

Capitolo 1 Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto e campo di applicazione

La presente ordinanza disciplina l’imposizione minima dei grandi gruppi di imprese attraverso un’imposta integrativa, determinata sulla base degli utili delle loro entità costitutive2 che:

  1. appartengono fiscalmente alla Svizzera (imposta integrativa svizzera);
  2. non appartengono fiscalmente alla Svizzera (imposta integrativa internazionale).

Disciplina in particolare:

  1. l’attuazione delle norme tipo globali del 14 dicembre 20213 in materia di lotta all’erosione della base imponibile e al trasferimento degli utili dell’Inclusive Framework on Base Erosion and Profit Shifting dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) e del G20 (Global Anti-Base Erosion Model Rules [Pillar Two], norme tipo GloBE);
  2. lo scambio automatico delle dichiarazioni volte a sostenere l’applicazione delle norme tipo GloBE (dichiarazioni GloBE, GloBE Information Returns [GIR]) tra la Svizzera e i suoi Stati partner.4

Art. 25 Diritto applicabile

Fatto salvo il capoverso 2, le norme tipo GloBE si applicano direttamente all’imposta integrativa internazionale e per analogia all’imposta integrativa svizzera.

Non sono applicabili:

  1. l’articolo 9.3.5 delle norme tipo GloBE;
  2. per l’imposta integrativa svizzera, l’articolo 6.4 delle norme tipo GloBE.

Le norme tipo GloBE devono essere interpretate in particolare secondo i relativi commentari 6 e le pertinenti normative dell’ Inclusive Framework on Base Erosion and Profit Shifting dell’OCSE e del G20.

Nell’applicazione delle norme tipo GloBE, la Svizzera è considerata «implementing jurisdiction» ai sensi delle norme tipo GloBE.

Lo scambio automatico delle dichiarazioni GloBE tra la Svizzera e gli Stati partner è effettuato secondo:

  1. l’Accordo multilaterale del 28 agosto 20257 tra Autorità competenti concernente lo scambio di Dichiarazioni di informazioni Global Anti-Base Erosion (Accordo GloBE);
  2. altri trattati internazionali che prevedono uno scambio automatico di rendicontazioni Paese per Paese.

Sono fatte salve le disposizioni derogatorie del trattato internazionale applicabile nel singolo caso.

Art. 3 Entità costitutive

Sono considerate entità costitutive le «constituent entities» secondo l’articolo 1.3 delle norme tipo GloBE.

L’appartenenza fiscale delle entità costitutive a un Cantone è determinata per analogia secondo gli articoli 105 capoverso 3 e 106 della legge federale del 14 dicembre 1990 8 sull’imposta federale diretta (LIFD) concernenti la competenza territoriale. In deroga agli articoli 105 capoverso 3 e 106 LIFD è determinante la situazione all’inizio di ciascun esercizio (Fiscal Year) ai sensi dell’articolo 10.1 delle norme tipo GloBE. Se un’entità costitutiva è stata costituita dopo l’inizio dell’esercizio, è determinate la situazione al momento della costituzione. 9

Art. 4 Imposta integrativa svizzera in caso di joint venture e entità costitutive partecipate in via minoritaria

Ai fini dell’imposta integrativa svizzera, sono considerate come gruppo di imprese a sé stante:

  1. una joint venture ai sensi dell’articolo 10.1 delle norme tipo GloBE insieme alle sue entità costitutive, se almeno un titolare di partecipazioni della joint venture rientra nel campo di applicazione delle norme tipo GloBE;
  2. un’entità costitutiva partecipata in via minoritaria ai sensi dell’articolo 10.1 delle norme tipo GloBE insieme alle sue entità costitutive, se il titolare di partecipazioni dell’entità costitutiva partecipata in via minoritaria rientra nel campo di applicazione delle norme tipo GloBE.

Capitolo 2 Entità costitutive assoggettate all’imposta integrativa

Art. 5

L’assoggettamento all’imposta integrativa internazionale secondo la regola di inclusione del reddito ( Income Inclusion Rule , IIR) è determinato secondo gli articoli 2.1–2.3 delle norme tipo GloBE. In deroga all’articolo 2.1 delle norme tipo GloBE, l’obbligo fiscale sussiste indipendentemente dal fatto che le partecipazioni detenute durante un esercizio in altre giurisdizioni fiscali riguardino un’entità costitutiva a bassa imposizione. 10

L’entità costitutiva appartenente fiscalmente alla Svizzera assoggettata all’imposta integrativa internazionale secondo l’IIR è assoggettata anche all’imposta integrativa svizzera e all’imposta integrativa internazionale secondo la regola sui profitti a bassa imposizione (UTPR). 11

Se in Svizzera non è assoggettata all’imposta integrativa internazionale secondo l’IIR alcuna entità costitutiva, è assoggettata all’imposta integrativa svizzera e all’imposta integrativa internazionale secondo l’UTPR l’entità costitutiva con la somma di bilancio media più elevata dei tre conti annuali precedenti secondo l’articolo 125 capoverso 2 lettera a LIFD 12 , escludendo le sue partecipazioni. Questa entità costitutiva rimane assoggettata all’imposta integrativa per tre esercizi ai sensi dell’articolo 10.1 delle norme tipo GloBE.

Se in Svizzera è assoggettata all’imposta integrativa internazionale secondo l’IIR più di un’entità costitutiva, di tali entità costitutive, escludendo una casa madre in proprietà parziale, è assoggettata all’imposta integrativa svizzera e all’imposta integrativa internazionale secondo l’UTPR l’entità costitutiva con la somma di bilancio media più elevata dei tre conti annuali precedenti secondo l’articolo 125 capoverso 2 lettera a LIFD 13 , escludendo le sue partecipazioni. Questa entità costitutiva rimane assoggettata all’imposta integrativa per tre esercizi ai sensi dell’articolo 10.1 delle norme tipo GloBE. 14

Nel caso di una joint venture o di un’entità costitutiva partecipata in via minoritaria secondo l’articolo 4, è assoggettata all’imposta integrativa svizzera la sua entità costitutiva più elevata appartenente fiscalmente alla Svizzera. Se nessuna delle entità costitutive appartenenti fiscalmente alla Svizzera può essere considerata la più elevata, l’obbligo di assoggettamento all’imposta integrativa è retto dal capoverso 2.

Se, in un caso concreto, è controverso quale entità costitutiva di un gruppo di imprese sia assoggettata all’imposta integrativa, questa entità viene stabilita dalla seguente autorità:

  1. nei casi in cui le entità costitutive di un gruppo di imprese appartengono fiscalmente allo stesso Cantone, dall’amministrazione cantonale dell’imposta integrativa; la decisione dell’amministrazione cantonale dell’imposta integrativa è impugnabile con reclamo secondo gli articoli 14 e 24 nonché con ricorso secondo l’articolo 25;
  2. in tutti gli altri casi, dall’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC); la decisione dell’AFC è impugnabile con ricorso secondo le disposizioni generali sull’amministrazione della giustizia federale.15

L’accertamento dell’entità costitutiva assoggettata all’imposta integrativa può essere richiesto dall’autorità di tassazione dell’imposta integrativa, dall’amministrazione cantonale dell’imposta integrativa o da un’entità costitutiva interessata del relativo gruppo di imprese. A tale scopo, le entità costitutive appartenenti fiscalmente alla Svizzera del gruppo di imprese devono designare una rappresentanza comune in Svizzera.

L’autorità che ha trattato un caso esulante dalla sua competenza territoriale trasmette l’incarto all’autorità competente.

Capitolo 3 Responsabilità solidale, oneri giustificati dall’uso commerciale

Art. 6 Responsabilità solidale

Per l’imposta integrativa rispondono solidalmente nella misura dell’imposta integrativa imputata loro secondo l’articolo 12 tutte le entità costitutive appartenenti fiscalmente alla Svizzera di un gruppo di imprese.

Art. 7 Oneri giustificati dall’uso commerciale

L’imposta integrativa non può essere fatta valere come onere giustificato dall’uso commerciale ai fini delle imposte sull’utile della Confederazione e dei Cantoni.

Capitolo 4 Imposta integrativa svizzera

Art. 8 Campo di applicazione

Sono assoggettati all’imposta integrativa svizzera gli utili delle entità costitutive appartenenti fiscalmente alla Svizzera di un gruppo di imprese la cui società madre capogruppo raggiunge secondo il proprio conto annuale consolidato una cifra d’affari annua di 750 milioni di euro ai sensi degli articoli 1.1.1, 1.1.2 e 6.1 delle norme tipo GloBE.

Se la giurisdizione fiscale della società madre capogruppo applica un valore soglia inferiore alla cifra d’affari annua consolidata ai sensi degli articoli 1.1.1, 1.1.2 e 6.1 delle norme tipo GloBE, gli utili delle sue entità costitutive appartenenti fiscalmente alla Svizzera sono a loro volta assoggettati all’imposta integrativa svizzera.

Gli utili di un’ entità costitutiva appartenente fiscalmente alla Svizzera sono assoggettati all’imposta integrativa svizzera indipendentemente dalla giurisdizione fiscale cui appartiene fiscalmente la società madre capogruppo.

Nella fase iniziale della sua attività internazionale conformemente agli articoli 9.3.1–9.3.4 delle norme tipo GloBE, un’entità costitutiva appartenente fiscalmente alla Svizzera di un gruppo di imprese è assoggettata soltanto all’imposta integrativa svizzera se agli utili delle entità costitutive interessate è applicabile un’IIR estera. 16

Art. 9 Calcolo

L’imposta integrativa svizzera è calcolata per analogia conformemente agli articoli 5.1–5.6 delle norme tipo GloBE; per analogia sono parimenti applicabili le disposizioni speciali delle norme tipo GloBE. Nel calcolo secondo l’articolo 5.2.3 delle norme tipo GloBE l’imposta integrativa svizzera non viene dedotta.

Se i conti annuali di tutte le entità costitutive fiscalmente appartenenti alla Svizzera sono allestiti in base alle raccomandazioni relative alla presentazione dei conti della Fondazione per le raccomandazioni relative alla presentazione dei conti (Swiss GAAP RPC) 17 e sottostanno a una verifica di un ufficio di revisione esterno, l’imposta integrativa svizzera è calcolata sulla base di tali conti annuali.

Se non tutte le entità costitutive appartenenti fiscalmente alla Svizzera soddisfano le condizioni di cui al capoverso 2 oppure se gli esercizi per i quali sono stati allestiti i conti annuali secondo il capoverso 2 di una o più entità costitutive appartenenti fiscalmente alla Svizzera non coincidono con l’esercizio ai sensi dell’articolo 10.1 delle norme tipo GloBE, l’imposta integrativa svizzera è calcolata per tale esercizio, secondo gli articoli 3.1.2 e 3.1.3 delle norme tipo GloBE, sulla base dell’utile o della perdita registrati. 18

Capitolo 5 Imposta integrativa internazionale

Art. 10 Campo di applicazione

L’imposta integrativa internazionale è determinata sulla base degli utili delle entità costitutive non appartenenti fiscalmente alla Svizzera di un gruppo di imprese la cui società madre capogruppo raggiunge secondo il proprio conto annuale consolidato una cifra d’affari annua di 750 milioni di euro ai sensi degli articoli 1.1.1, 1.1.2 e 6.1 delle norme tipo GloBE.

Conformemente agli articoli 2.1–2.3 delle norme tipo GloBE concernenti l’IIR, l’imposta integrativa internazionale è determinata sulla base degli utili delle entità costitutive appartenenti fiscalmente a un’altra giurisdizione fiscale.

Conformemente agli articoli 2.4–2.6 delle norme tipo GloBE concernenti l’UTPR, l’imposta integrativa internazionale è applicabile agli utili delle entità costitutive appartenenti fiscalmente a un’altra giurisdizione fiscale di un gruppo di imprese la cui società madre capogruppo appartiene fiscalmente a sua volta a un’altra giurisdizione fiscale, se almeno un’entità costitutiva del gruppo di imprese appartiene fiscalmente alla Svizzera e nella misura in cui agli utili delle entità costitutive estere interessate non è applicabile un’IIR estera.

Art. 11 Calcolo

L’imposta integrativa internazionale è calcolata conformemente agli articoli 5.1–5.6 delle norme tipo GloBE; sono parimenti applicabili le disposizioni speciali delle norme tipo GloBE.

Capitolo 6 Imputazione dell’imposta integrativa alle entità costitutive

Art. 12

L’imposta integrativa svizzera di un gruppo di imprese è imputata alle singole entità costitutive proporzionalmente all’importo dell’imposta integrativa che risulterebbe da un calcolo basato sulle chiusure contabili singole di queste entità costitutive. Per il calcolo vengono determinati le imposte determinanti, l’utile determinante così come l’utile eccedente per ogni entità costitutiva sulla base della chiusura contabile singola allestita conformemente alle norme tipo GloBE. 19

Se un’imputazione secondo il capoverso 1 non è possibile, l’importo dell’imposta integrativa svizzera deve essere imputato alle entità costitutive proporzionalmente all’utile determinante delle singole entità costitutive. 20

Se un’entità costitutiva dispone di oggetti dell’imposta in più Cantoni, l’imposta integrativa svizzera viene ripartita su tali oggetti conformemente ai principi del diritto federale concernenti il divieto della doppia imposizione intercantonale.

L’importo dell’imposta integrativa internazionale secondo l’UTPR viene imputato alle entità costitutive per analogia conformemente all’articolo 2.6 delle norme tipo GloBE. 21

Capitolo 7 Ripartizione del gettito lordo

Art. 13

Il gettito lordo dell’imposta integrativa svizzera su attività delle entità costitutive di Confederazione, Cantoni e Comuni esenti dall’imposta sull’utile conformemente all’articolo 56 LIFD 22 , assoggettate all’imposizione minima secondo le norme tipo GloBE, spetta al rispettivo ente pubblico.

Per il resto la quota cantonale del gettito lordo dell’imposta integrativa spetta ai Cantoni in base all’appartenenza fiscale delle entità costitutive cui è stata imputata l’imposta integrativa. Se un’entità costitutiva dispone di oggetti dell’imposta in più Cantoni, il gettito lordo spetta ai Cantoni in base all’imputazione a tali oggetti dell’imposta. Se durante l’esercizio ai sensi dell’articolo 10.1 delle norme tipo GloBE interviene un cambiamento dell’appartenenza fiscale di un’entità costitutiva, il gettito lordo spetta ai Cantoni sulla base delle regole del diritto federale concernenti il divieto di doppia imposizione intercantonale. 23

Capitolo 8 Procedura

Sezione 1 Diritto applicabile

Art. 14

Con riserva delle disposizioni della presente ordinanza, gli articoli 102–106, 108–135 e 140–172 LIFD 24 concernenti la procedura sono applicabili per analogia.

Sezione 2 Autorità cantonali

Art. 15 Organizzazione

Se il diritto cantonale non designa un’altra autorità:

  1. l’amministrazione cantonale dell’imposta federale diretta è anche l’amministrazione cantonale dell’imposta integrativa;
  2. l’autorità di tassazione dell’imposta federale diretta per le persone giuridiche è anche l’autorità di tassazione dell’imposta integrativa.

Art. 16 Competenza territoriale

Gli articoli 105–108 LIFD 25 sulla competenza territoriale non sono applicabili.

Le autorità cantonali tassano e riscuotono l’imposta integrativa dalle entità costitutive assoggettate che all’inizio dell’esercizio ai sensi dell’articolo 10.1 delle norme tipo GloBE appartengono fiscalmente al Cantone.

Se, in un caso concreto, il luogo della tassazione è incerto o controverso, esso viene stabilito dall’AFC. La decisione dell’AFC è impugnabile con ricorso secondo le disposizioni generali sull’amministrazione della giustizia federale.

L’accertamento del luogo della tassazione può essere richiesto dall’autorità di tassazione dell’imposta integrativa, dall’amministrazione cantonale dell’imposta integrativa o dall’entità costitutiva assoggettata all’imposta integrativa. A tale scopo, l’entità costitutiva assoggettata all’imposta integrativa deve designare un recapito in Svizzera.

L’autorità che ha trattato un caso esulante dalla sua competenza territoriale trasmette l’incarto all’autorità competente.

Sezione 3 Sistema d’informazione dell’imposta integrativa

Art. 17 Organizzazione, contenuto

I Cantoni gestiscono congiuntamente un sistema d’informazione per la tassazione e la riscossione dell’imposta integrativa (sistema d’informazione dell’imposta integrativa). 26

Le autorità cantonali competenti possono trattare nel sistema i dati personali degni di particolare protezione riguardanti procedimenti o sanzioni amministrativi e penali, se tali dati sono necessari all’adempimento dei loro compiti secondo la presente ordinanza.

La Confederazione predispone un portale per accedere al sistema d’informazione.

Il sistema d’informazione serve in particolare:

  1. alla tenuta di un elenco centrale delle entità costitutive assoggettate all’imposta integrativa (elenco centrale dell’imposta integrativa);
  2. alla presentazione e al trattamento per via elettronica delle dichiarazioni dell’imposta integrativa così come di altre notificazioni delle entità costitutive assoggettate alle autorità di tassazione dell’imposta integrativa;
  3. alla notificazione elettronica delle tassazioni e delle decisioni delle autorità di tassazione dell’imposta integrativa;
  4. allo scambio di informazioni tra le entità costitutive assoggettate all’imposta integrativa e le autorità di tassazione dell’imposta integrativa.

Il sistema d’informazione contiene segnatamente i seguenti dati:

  1. le dichiarazioni dell’imposta integrativa, inclusi gli allegati;
  2. le decisioni di tassazione e altre decisioni delle autorità di tassazione dell’imposta integrativa;
  3. indicazioni sulla ripartizione del gettito lordo dell’imposta integrativa tra i singoli Cantoni e la Confederazione;
  4. le entità costitutive all’estero.

L’elenco centrale dell’imposta integrativa contiene segnatamente i seguenti dati delle entità costitutive assoggettate all’imposta integrativa:

  1. la ditta;
  2. la sede;
  3. il numero d’identificazione delle imprese (IDI);
  4. le persone autorizzate a rappresentare le entità costitutive.

Le autorità di tassazione dell’imposta integrativa, le amministrazioni cantonali dell’imposta integrativa e l’AFC utilizzano sistematicamente l’IDI per adempiere i loro compiti secondo la presente ordinanza.

Art. 18 Diritti di trattamento

L’autorità di tassazione dell’imposta integrativa e l’amministrazione cantonale dell’imposta integrativa possono trattare i loro dati nel sistema d’informazione dell’imposta integrativa per adempiere i loro compiti secondo la presente ordinanza. 27

Le amministrazioni cantonali delle contribuzioni possono consultare:

  1. l’elenco centrale dell’imposta integrativa;
  2. i dati delle entità costitutive di un gruppo di imprese, se le entità costitutive o gli oggetti dell’imposta di tale gruppo di imprese appartengono fiscalmente al Cantone.

I Cantoni possono utilizzare i dati di cui vengono a conoscenza in virtù della presente ordinanza per adempiere i propri compiti nell’ambito dell’imposta federale diretta.

Possono elaborare e pubblicare statistiche sull’imposta integrativa.

Per adempiere i propri compiti secondo la presente ordinanza, l’AFC può trattare i dati del sistema d’informazione, compresi i dati personali degni di particolare protezione riguardanti procedimenti o sanzioni amministrativi e penali. Può utilizzare tali dati per adempiere i propri compiti nell’ambito dell’imposta federale diretta.

Può elaborare e pubblicare statistiche sull’imposta integrativa.

Art. 19 Obblighi dall’entità costitutiva assoggettata all’imposta integrativa

L’entità costitutiva assoggettata all’imposta integrativa deve annunciarsi spontaneamente nel sistema d’informazione entro i termini previsti dall’articolo 20. 28

Deve presentare per via elettronica i suoi dati secondo l’articolo 17 capoversi 5 lettere a e d nonché 6.

Quando il suo assoggettamento all’imposta integrativa cessa, l’entità costitutiva deve annunciarlo spontaneamente nel sistema d’informazione dell’imposta integrativa.

Sezione 4 Tassazione

Art. 20 Termini per la dichiarazione dell’imposta integrativa

L’entità costitutiva assoggettata all’imposta integrativa deve presentare la dichiarazione dell’imposta integrativa all’amministrazione cantonale competente entro 15 mesi dalla fine dell’esercizio ai sensi dell’articolo 10.1 delle norme tipo GloBE; la prima dichiarazione dell’imposta integrativa dal momento in cui il gruppo di imprese rientra nel campo di applicazione delle norme tipo GloBE deve essere presentata entro 18 mesi dalla fine del primo esercizio.

L’entità costitutiva assoggettata all’imposta integrativa che omette di presentare la dichiarazione dell’imposta integrativa o la presenta incompleta è sollecitata dall’autorità cantonale competente a rimediarvi entro un congruo termine.

Art. 21 Obbligo di informare delle entità costitutive dello stesso gruppo di imprese

Su richiesta dell’autorità di tassazione competente per l’imposta integrativa, le entità costitutive appartenenti fiscalmente alla Svizzera di un gruppo di imprese devono fornire informazioni su tutti i fatti rilevanti ai fini della tassazione dell’imposta integrativa, se l’entità costitutiva assoggettata all’imposta integrativa non fornisce tali informazioni.

Art. 22 Disposizioni speciali concernenti la decisione di tassazione

Le tassazioni concernenti l’imposta integrativa svizzera, l’imposta integrativa internazionale secondo l’IIR e l’imposta integrativa internazionale secondo l’UTPR sono effettuate mediante decisioni separate.

Art. 23 Conversione

Se il conto annuale è espresso in una valuta estera, l’ammontare dell’imposta deve essere convertito in franchi. È determinante il corso medio del cambio (vendita) del periodo fiscale.

Sezione 5 Reclamo e ricorso

Art. 24 Disposizioni speciali per il reclamo

Il reclamo presentato dall’entità costitutiva assoggettata all’imposta integrativa contro una decisione di tassazione già esaustivamente motivata può essere trasmesso come ricorso al Tribunale amministrativo federale, se vi è il consenso della reclamante, dell’amministrazione cantonale dell’imposta integrativa e dell’AFC.

Art. 25 Ricorso

Gli articoli 140–146 LIFD 29 sulla procedura di ricorso davanti alla commissione cantonale di ricorso in materia d’imposta, a un’altra autorità cantonale di ricorso o al Tribunale federale non sono applicabili.

L’entità costitutiva assoggettata all’imposta integrativa può ricorrere presso il Tribunale amministrativo federale conformemente alla legge del 17 giugno 2005 30 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) contro la decisione su reclamo pronunciata dall’autorità di tassazione dell’imposta integrativa.

L’amministrazione cantonale dell’imposta integrativa del Cantone competente per la tassazione e l’AFC possono ricorrere presso il Tribunale amministrativo federale conformemente alla LTAF contro ogni decisione di tassazione e ogni decisione su reclamo pronunciate dall’autorità di tassazione dell’imposta integrativa.

Il termine di ricorso secondo il capoverso 3 è:

  1. 30 giorni dalla notificazione, per le decisioni di tassazione e le decisioni su reclamo notificate all’amministrazione ricorrente;
  2. 60 giorni dalla notificazione della decisione di tassazione o della decisione su reclamo all’entità costitutiva assoggettata all’imposta integrativa, negli altri casi.

La revisione delle sentenze del Tribunale amministrativo federale è disciplinata dalla LTAF.

Le decisioni del Tribunale amministrativo federale possono essere impugnate con ricorso al Tribunale federale conformemente alla legge del 17 giugno 2005 31 sul Tribunale federale. Anche l’amministrazione cantonale dell’imposta integrativa e l’AFC hanno diritto di interporre ricorso in materia di diritto pubblico.

Sezione 6 Inventario

Art. 26

Gli articoli 154–159 LIFD 32 sull’inventario non sono applicabili.

Sezione 7 Scadenza e condono dell’imposta

Art. 27 Scadenza

L’articolo 161 capoversi 1 e 2 LIFD 33 sulla scadenza dell’imposta non è applicabile.

L’imposta integrativa diventa esigibile allo scadere dei termini per la dichiarazione dell’imposta integrativa secondo l’articolo 20 capoverso 1.

Art. 28 Condono

Gli articoli 167–167 g LIFD 34 sul condono dell’imposta non sono applicabili.

Capitolo 8a Dichiarazione GloBE

Sezione 1 Disposizioni generali

Art. 28a Contenuto e forma

Il contenuto e la forma della dichiarazione GloBE sono disciplinati dagli articoli 8.1.4–8.1.5 delle norme tipo GloBE e dalle pertinenti normative emanate dall’ Inclusive Framework on Base Erosion and Profit Shifting dell’OCSE e del G20.

Art. 28b Lingua

La dichiarazione GloBE deve essere redatta in una lingua ufficiale della Confederazione o in inglese.

Sezione 2 Obblighi delle entità costitutive

Art. 28c Obbligo di presentare la dichiarazione GloBE

Ogni entità costitutiva assoggettata all’imposta integrativa deve presentare una dichiarazione GloBE. Deve presentarla tramite il sistema d’informazione di cui all’articolo 28 j .

L’entità costitutiva assoggettata all’imposta integrativa non deve presentare una dichiarazione GloBE se:

  1. un’altra entità costitutiva appartenente fiscalmente alla Svizzera del gruppo di imprese presenta la dichiarazione GloBE nel sistema d’informazione di cui all’articolo 28j; o
  2. un’altra entità costitutiva del gruppo di imprese presenta la dichiarazione GloBE in un’altra giurisdizione fiscale conformemente all’articolo 8.1.2 delle norme tipo GloBE, purché:1.la giurisdizione fiscale cui appartiene fiscalmente l’entità costitutiva è uno Stato partner, e2.lo Stato partner cui appartiene fiscalmente l’entità costitutiva non presenta alcuna omissione sistematica; per omissione sistematica si intende una situazione che si verifica quando uno Stato partner sospende in maniera duratura lo scambio automatico delle dichiarazioni GloBE per motivi non giustificati dal trattato internazionale applicabile.

Se un’entità costitutiva assoggettata all’imposta integrativa non presenta alcuna dichiarazione GloBE, questa entità costitutiva o l’entità costitutiva appartenente fiscalmente alla Svizzera secondo il capoverso 2 lettera a deve indicare nel sistema d’informazione di cui all’articolo 28 j quale entità costitutiva presenterà la dichiarazione GloBE e la giurisdizione fiscale cui appartiene.

Su richiesta dell’AFC, le entità costitutive appartenenti fiscalmente alla Svizzera che presentano una dichiarazione GloBE devono fornirle informazioni su tutti i fatti rilevanti ai fini dell’attuazione del trattato internazionale applicabile e della presente ordinanza.

Su richiesta dell’AFC, le altre entità costitutive appartenenti fiscalmente alla Svizzera di un gruppo di imprese devono fornirle informazioni relative alla ditta, all’indirizzo e all’appartenenza fiscale dell’entità costitutiva tenuta a presentare la dichiarazione GloBE, se l’entità costitutiva assoggettata all’imposta integrativa non fornisce tali informazioni.

Art. 28d Termini di presentazione della dichiarazione GloBE

L’entità costitutiva assoggettata all’imposta integrativa o l’entità costitutiva appartenente fiscalmente alla Svizzera secondo l’articolo 28 c capoverso 2 lettera a deve presentare la dichiarazione GloBE oppure indicare l’entità costitutiva che presenta la dichiarazione in un’altra giurisdizione fiscale entro i termini previsti dall’articolo 20.

Se un’entità costitutiva assoggettata all’imposta integrativa indica che la dichiarazione GloBE viene presentata da un’altra entità costitutiva in un’altra giurisdizione fiscale conformemente all’articolo 28 c capoverso 2 lettera b, ma l’AFC non riceve alcuna dichiarazione GloBE dallo Stato partner, quest’ultima fissa un congruo termine entro cui l’entità costitutiva assoggettata all’imposta integrativa deve presentare la dichiarazione GloBE.

Art. 28e Sanzione amministrativa in caso di inosservanza

Se l’entità costitutiva assoggettata all’imposta integrativa o l’entità costitutiva di cui all’articolo 28 c capoverso 2 lettera a non osserva il termine secondo l’articolo 28 d , le viene addebitata una sanzione amministrativa di 200 franchi, ma al massimo di 50 000 franchi, per ogni giorno trascorso dalla scadenza del termine fino alla presentazione della dichiarazione GloBE.

Sezione 3 Trasmissione e impiego della dichiarazione GloBE nonché prescrizione

Art. 28f Trasmissione e impiego delle dichiarazioni GloBE

L’AFC trasmette le dichiarazioni GloBE ricevute dalle entità costitutive entro i termini stabiliti dall’Accordo GloBE 35 e secondo le relative disposizioni alle autorità competenti degli Stati partner cui appartiene fiscalmente almeno un’entità costitutiva dello stesso gruppo di imprese multinazionali.

L’AFC segnala alle autorità competenti degli Stati partner le restrizioni inerenti all’impiego delle dichiarazioni GloBE e l’obbligo del segreto previsto dalle disposizioni in materia di assistenza amministrativa del trattato internazionale applicabile.

Art. 28g Prescrizione

Il diritto dell’AFC di esigere che l’entità costitutiva assoggettata all’imposta integrativa o dell’entità costitutiva del gruppo di imprese che presenta la dichiarazione GloBE al posto dell’entità costitutiva assoggettata all’imposta integrativa si prescrive in cinque anni dalla fine dell’anno civile in cui la dichiarazione GloBE avrebbe dovuto essere presentata.

La prescrizione è interrotta da ogni atto ufficiale inteso a far valere il diritto alla dichiarazione GloBE che viene portato a conoscenza di un’entità costitutiva assoggettata all’imposta integrativa o dell’entità costitutiva del gruppo di imprese che presenta la dichiarazione GloBE al posto dell’entità costitutiva assoggettata all’imposta integrativa. Con l’interruzione decorre un nuovo termine di prescrizione.

Il diritto si prescrive al più tardi in dieci anni dalla fine dell’anno civile in cui la dichiarazione GloBE avrebbe dovuto essere presentata.

Sezione 4 Dichiarazioni GloBE ricevute dagli Stati partner

Art. 28h

L’AFC rende accessibili, mediante procedura di richiamo, le dichiarazioni GloBE che ha ricevuto dagli Stati partner alle amministrazioni cantonali dell’imposta integrativa e alle autorità di tassazione dell’imposta integrativa di quei Cantoni cui appartengono fiscalmente le entità costitutive del gruppo di imprese multinazionali interessato. I collaboratori di tali autorità hanno l’accesso a queste informazioni soltanto se utilizzano l’autenticazione a due fattori, di cui uno deve essere costituito da un elemento d’identificazione fisico, univoco e non falsificabile.

L’AFC segnala a tali autorità le restrizioni inerenti all’impiego delle dichiarazioni GloBE e l’obbligo del segreto previsto dalle disposizioni in materia di assistenza amministrativa del trattato internazionale applicabile.

Sezione 5 Organizzazione e procedura

Art. 28i Compiti dell’AFC

L’AFC provvede alla corretta applicazione del trattato internazionale applicabile e della presente ordinanza.

Adotta tutte le misure e precauzioni necessarie a tale scopo.

Può prescrivere l’utilizzazione di determinati moduli ed esigere che determinati moduli siano trasmessi esclusivamente in forma elettronica.

Art. 28j Organizzazione e contenuto del sistema d’informazione GIR

L’AFC gestisce un sistema d’informazione per la ricezione e l’elaborazione delle dichiarazioni GloBE (sistema d’informazione GIR).

Può elaborare nel sistema i dati personali degni di particolare protezione riguardanti procedimenti o sanzioni amministrativi e penali, se tali dati sono necessari all’adempimento dei propri compiti secondo la presente ordinanza.

Il sistema d’informazione GIR può essere utilizzato segnatamente per:

  1. tenere un elenco centrale delle entità costitutive assoggettate all’imposta integrativa che devono presentare una dichiarazione GloBE o indicare l’entità costitutiva del gruppo di imprese che la presenta (elenco centrale GIR);
  2. presentare e trattare le dichiarazioni GloBE;
  3. trasmettere le dichiarazioni GloBE agli Stati partner e riceverle dagli stessi;
  4. trattare procedure legali connesse al trattato internazionale applicabile e alla presente ordinanza;
  5. eseguire la verifica secondo l’articolo 28o;
  6. infliggere ed eseguire sanzioni amministrative e penali;
  7. trattare domande di assistenza amministrativa e giudiziaria;
  8. elaborare statistiche.

Esso contiene segnatamente i seguenti dati:

  1. l’elenco centrale GIR;
  2. le dichiarazioni GloBE.

L’elenco centrale GIR contiene segnatamente i seguenti dati delle entità costitutive assoggettate all’imposta integrativa:

  1. la ditta;
  2. la sede;
  3. il numero IDI;
  4. le persone autorizzate a rappresentare le entità costitutive;
  5. se del caso, i dati pertinenti dell’entità costitutiva del gruppo di imprese che presenta la dichiarazione GloBE al posto dell’entità costitutiva assoggettata all’imposta integrativa.

L’AFC concede alle autorità di tassazione dell’imposta integrativa e alle amministrazioni cantonali dell’imposta integrativa l’accesso mediante procedura di richiamo ai dati nel sistema d’informazione GIR.

Essa utilizza sistematicamente l’IDI per adempiere i propri compiti secondo la presente ordinanza.

Art. 28k Diritti di trattamento

L’AFC può trattare i dati nel sistema d’informazione GIR per adempiere i propri compiti secondo la presente ordinanza e i trattati internazionali applicabili.

Le amministrazioni cantonali delle contribuzioni possono consultare:

  1. l’elenco centrale GIR;
  2. la dichiarazione GloBE di un gruppo di imprese, se le entità costitutive o gli oggetti dell’imposta di tale gruppo di imprese appartengono fiscalmente al Cantone.

I Cantoni possono utilizzare i dati di cui vengono a conoscenza in virtù della presente ordinanza per adempiere i propri compiti nell’ambito dell’imposta federale diretta nonché delle imposte cantonali e comunali.

Per adempiere i propri compiti secondo la presente ordinanza, l’AFC può trattare i dati del sistema d’informazione GIR, compresi i dati personali degni di particolare protezione riguardanti procedimenti o sanzioni amministrativi e penali. Può utilizzare tali dati per adempiere i propri compiti nell’ambito dell’imposta federale diretta.

Può elaborare e pubblicare statistiche sulle dichiarazioni GloBE.

Art. 28l Distruzione dei dati

L’AFC distrugge i dati al più tardi entro 20 anni a contare dalla fine dell’anno civile in cui li ha ricevuti.

Art. 28m Obblighi dell’entità costitutiva

L’entità costitutiva assoggettata all’imposta integrativa o l’entità costitutiva appartenente fiscalmente alla Svizzera secondo l’articolo 28 c capoverso 2 lettera a deve annunciarsi spontaneamente nel sistema d’informazione GIR entro i termini previsti dall’articolo 28 d .

Deve presentare per via elettronica i suoi dati secondo l’articolo 28 j capoverso 5.

Quando il suo obbligo di presentare una dichiarazione GloBE cessa, l’entità costitutiva deve annunciarlo spontaneamente nei sistemi d’informazione.

Art. 28n Obbligo del segreto

Chi è incaricato dell’esecuzione del trattato internazionale applicabile e della presente ordinanza, o vi partecipa, deve serbare nei confronti di altri servizi ufficiali e di terzi il segreto su quanto appreso nell’esercizio di questa attività.

L’obbligo del segreto non si applica:

  1. alla trasmissione di informazioni e alle pubblicazioni secondo il trattato internazionale applicabile e la presente ordinanza;
  2. nei confronti di organi giudiziari o amministrativi autorizzati nel singolo caso dal Dipartimento federale delle finanze (DFF) a domandare informazioni ufficiali alle autorità incaricate dell’esecuzione della presente ordinanza;
  3. se il trattato internazionale applicabile dispensa dall’obbligo del segreto e il diritto svizzero prevede una base per tale dispensa.

Art. 28o Verifiche

L’AFC verifica sulla base delle informazioni disponibili se l’adempimento degli obblighi secondo il trattato internazionale applicabile e la presente ordinanza è completo e conforme agli standard internazionali.

Se constata che un’entità costitutiva appartenente fiscalmente alla Svizzera non ha adempiuto i suoi obblighi o li ha adempiuti in modo lacunoso, l’AFC fissa un termine entro cui l’entità costitutiva deve colmare le lacune, richiamando le misure di cui al capoverso 3.

Se l’entità costitutiva assoggettata all’imposta integrativa non ha colmato le lacune entro il termine impartito, l’AFC può:

  1. esigere che siano messi a disposizione i libri contabili, i documenti giustificativi e altri documenti dell’entità costitutiva oppure verificare tale documentazione in loco;
  2. raccogliere informazioni orali o scritte.

In caso di controversia, l’AFC pronuncia una decisione.

Su richiesta, l’AFC pronuncia una decisione di accertamento:

  1. dell’obbligo dell’entità costitutiva a presentare la dichiarazione GloBE secondo il trattato internazionale applicabile e la presente ordinanza;
  2. del contenuto della dichiarazione GloBE secondo il trattato internazionale applicabile e la presente ordinanza.

Sezione 6 Sospensione e denuncia

Art. 28p Competenza

L’AFC può agire soltanto con l’autorizzazione del Consiglio federale se, in virtù del trattato internazionale applicabile:

  1. sospende o denuncia lo scambio delle dichiarazioni GloBE con uno Stato partner;
  2. denuncia il trattato internazionale.

Sospende, di propria iniziativa, lo scambio delle dichiarazioni GloBE con uno Stato partner finché lo Stato partner non soddisfa i requisiti dell’OCSE in materia di confidenzialità e sicurezza dei dati.

Art. 28q Richiesta di un’entità costitutiva assoggettata all’imposta integrativa

Un’entità costitutiva assoggettata all’imposta integrativa può chiedere al DFF di sospendere lo scambio delle dichiarazioni GloBE con uno Stato partner, se rende verosimile che lo Stato partner viola le disposizioni previste dal trattato internazionale applicabile concernenti l’obbligo del segreto e le restrizioni inerenti all’impiego delle dichiarazioni.

Se il DFF considera la richiesta fondata, la sottopone al Consiglio federale per decisione. La decisione del Consiglio federale è definitiva.

Se il DFF considera la richiesta infondata, pronuncia una decisione di accertamento che non vi è stata una violazione da parte dello Stato partner delle disposizioni previste dal trattato internazionale applicabile concernenti l’obbligo del segreto e le restrizioni inerenti all’impiego delle dichiarazioni GloBE. Se l’autorità di ricorso accoglie un ricorso interposto contro tale decisione, il DFF sottopone la richiesta al Consiglio federale per decisione. La decisione del Consiglio federale è definitiva.

Capitolo 9 Disposizioni penali

Sezione 1 Contravvenzioni in materia di dichiarazione GloBE

Art. 28r Indicazioni inesatte o incomplete nella dichiarazione GloBE

È punito con la multa sino a 100 000 franchi chiunque fornisce nella dichiarazione GloBE intenzionalmente indicazioni inesatte o incomplete che alterano in modo sostanziale le informazioni richieste e danno un’immagine non veritiera della situazione.

Se la multa applicabile non supera i 25 000 franchi e se la determinazione delle persone punibili secondo l’articolo 6 della legge del 22 marzo 1974 36 sul diritto penale amministrativo (DPA) esige provvedimenti d’inchiesta sproporzionati all’entità della pena, si può prescindere da un procedimento contro dette persone e, in loro vece, condannare l’entità costitutiva al pagamento della multa (art. 7 DPA).

Art. 28s Infrazioni contro decisioni dell’autorità

È punito con la multa sino a 10 000 franchi chiunque, nel quadro di una verifica secondo l’articolo 28 o , non dà seguito intenzionalmente alla decisione dell’autorità sotto comminatoria della pena prevista dal presente articolo.

Art. 28t Competenza e procedura

Il perseguimento e il giudizio di infrazioni agli articoli 28 r e 28 s sono disciplinati dalla DPA 37 .

L’autorità di perseguimento e di giudizio è l’AFC.

Sezione 1a Contravvenzioni in materia di riscossione dell’imposta integrativa38

Art. 29 Violazione di obblighi procedurali

È punito con la multa chiunque, nonostante diffida, viola intenzionalmente o per negligenza un obbligo che gli incombe secondo la presente ordinanza oppure una disposizione presa in applicazione di quest’ultima, in particolare:

  1. non presenta la dichiarazione dell’imposta integrativa o gli allegati di cui deve essere corredata;
  2. non adempie l’obbligo di fornire attestazioni, informazioni o comunicazioni.

La multa è di 1000 franchi al massimo e, in casi gravi o di recidiva, di 10 000 franchi al massimo.

Art. 30 Sottrazione dell’imposta integrativa

L’entità costitutiva assoggettata all’imposta integrativa è punita con la multa se, intenzionalmente o per negligenza:

  1. fa in modo che una tassazione sia indebitamente omessa o che una tassazione passata in giudicato sia incompleta;
  2. 39 ottiene una restituzione illecita dell’imposta integrativa.

La multa equivale di regola all’importo dell’imposta integrativa sottratta. In caso di colpa lieve, può essere ridotta a un terzo e, in caso di colpa grave, aumentata sino al triplo dell’imposta sottratta.

Sono fatte salve le pene inflitte agli organi o ai rappresentanti della persona giuridica secondo l’articolo 31.

All’autodenuncia è applicabile per analogia l’articolo 181 a LIFD 40 .

L’entità costitutiva assoggettata all’imposta integrativa è punita con la multa se tenta di sottrarre un’imposta integrativa. La multa è pari a due terzi della multa che sarebbe inflitta nel caso di sottrazione intenzionale e consumata dell’imposta integrativa.

Art. 31 Istigazione, complicità, concorso

Chiunque, intenzionalmente, istiga a una sottrazione dell’imposta integrativa, vi presta aiuto oppure, come rappresentante dell’entità costitutiva assoggettata all’imposta integrativa, la attua o vi partecipa, è punito con la multa indipendentemente dalla punibilità dell’entità costitutiva assoggettata all’imposta integrativa e risponde solidalmente per il pagamento dell’imposta integrativa sottratta.

La multa è di 10 000 franchi al massimo e, in casi gravi o di recidiva, di 50 000 franchi al massimo.

All’autodenuncia sono applicabili per analogia gli articoli 177 capoverso 3 e 181 a LIFD 41 .

I capoversi 1–3 sono applicabili alla persona giuridica che, nell’esercizio della sua attività, ha istigato, prestato aiuto o partecipato a sottrazioni dell’imposta integrativa commesse dall’entità costitutiva assoggettata all’imposta integrativa.

Art. 3242 Competenza e procedura

Se il diritto cantonale non prevede diversamente, l’autorità incaricata del procedimento conformemente all’articolo 182 capoverso 4 LIFD 43 è responsabile anche per l’imposta integrativa.

La procedura è disciplinata per analogia dagli articoli 182 capoversi 1, 3 e 4 nonché 183 LIFD.

Contro una decisione su reclamo è possibile presentare ricorso al Tribunale amministrativo federale conformemente all’articolo 25.

Art. 32a44 Prescrizione e riscossione

Alla prescrizione dell’azione penale e alla riscossione e prescrizione delle multe e delle spese sono applicabili per analogia gli articoli 184 e 185 LIFD 45 .

Sezione 2 Delitti46

Art. 33 Frode dell’imposta integrativa

Chiunque, per commettere una sottrazione dell’imposta integrativa ai sensi dell’articolo 30, fa uso, a scopo d’inganno, di documenti falsi, alterati o contenutisticamente inesatti, quali libri contabili, bilanci o conti economici e altre attestazioni di terzi, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. Oltre alla pena condizionalmente sospesa il giudice può infliggere una multa sino a 10 000 franchi.

È fatta salva la pena per sottrazione dell’imposta integrativa.

All’autodenuncia è applicabile per analogia l’articolo 186 capoverso 3 LIFD 47 .

Art. 34 Procedura

La procedura è disciplinata per analogia dall’articolo 188 LIFD 48 .

Art. 35 Prescrizione dell’azione penale

L’azione penale si prescrive in 15 anni dall’ultima attività delittuosa.

La prescrizione non interviene se prima della scadenza del termine di prescrizione è stata pronunciata una sentenza di primo grado.

Sezione 3 Provvedimenti speciali d’inchiesta dell’AFC

Art. 36

Gli articoli 190–195 LIFD 49 sui provvedimenti speciali d’inchiesta dell’AFC in caso di sospetto di gravi infrazioni fiscali sono applicabili per analogia.

Capitolo 10 Ripartizione tra la Confederazione e i Cantoni e tra i Cantoni

Art. 37 Quota della Confederazione

I Cantoni allestiscono il rendiconto del gettito lordo dell’imposta integrativa da loro computata e della quota spettante alla Confederazione entro la fine del mese successivo.

Entro la fine del mese successivo versano alla Confederazione la quota che le spetta sulla base delle somme incassate nel corso di un mese.

Art. 38 Quote dei Cantoni

I Cantoni allestiscono il rendiconto del gettito lordo dell’imposta integrativa da loro computata e della quota spettante agli altri Cantoni entro la fine del mese successivo.

Versano le quote spettanti agli altri Cantoni delle somme passate in giudicato e da loro incassate nel corso di un mese, dedotta l’indennità secondo l’articolo 39, entro 90 giorni dalla fine del mese.

Se la tassazione dell’imposta integrativa non è passata in giudicato entro due anni dalla fine dell’esercizio, i Cantoni versano le quote spettanti agli altri Cantoni delle somme computate e da loro incassate entro la fine del mese successivo.

Se i Cantoni interessati non sono in grado di accordarsi sulla ripartizione, decide il Tribunale federale come istanza unica.

Art. 39 Indennità

I Cantoni competenti per la tassazione possono trattenere per ogni decisione di tassazione un’indennità pari al 2 per cento della quota del gettito lordo dell’imposta integrativa spettante ai Cantoni, tuttavia al massimo 100 000 franchi.

Capitolo 11 Disposizioni finali

Art. 40 Disposizioni transitorie

Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza si applica agli esercizi ai sensi dell’articolo 10.1 delle norme tipo GloBE che iniziano a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.

Ad eccezione dell’articolo 10 capoverso 3, le disposizioni sull’imposta integrativa internazionale si applicano agli esercizi ai sensi dell’articolo 10.1 delle norme tipo GloBE che iniziano a partire dal 1°gennaio 2025. L’articolo 10 capoverso 3 si applica a partire da una data ulteriore. 50

La sanzione amministrativa in caso di inosservanza di cui all’articolo 28 e e la punibilità in caso di violazione per negligenza degli obblighi procedurali o di sottrazione d’imposta per negligenza secondo gli articoli 29 e 30 vengono meno per gli esercizi ai sensi dell’articolo 10.1 delle norme tipo GloBE che iniziano prima del 31 dicembre 2026 e terminano prima del 30 giugno 2028. 51

Art. 40a52 Disposizioni transitorie concernenti la modifica del 26 novembre 2025

Gli articoli 5 capoversi 1, 1 bis e 3 nonché 13 capoverso 2 della modifica del 26 novembre 2025 non sono applicabili alle procedure di tassazione per le quali al momento dell’entrata in vigore della presente modifica era già stata emanata una decisione di tassazione.

Le disposizioni concernenti la dichiarazione GloBE si applicano agli esercizi ai sensi dell’articolo 10.1 delle norme tipo GloBE che iniziano a partire dal 1° gennaio 2024.

Le disposizioni concernenti lo scambio automatico delle dichiarazioni GloBE tra la Svizzera e i suoi Stati partner entrano in vigore soltanto se è entrato in vigore l’Accordo GloBE 53 .

Art. 41 Modifica di un altro atto normativo

... 54

Art. 42 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2024.