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672.946.3

Decreto federale
che approva un Protocollo che modifica la Convenzione tra la Svizzera e il Giappone per evitare la doppia imposizione

del 17 giugno 2011 (Stato 30 dicembre 2011)

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.) 1 ;
visto il messaggio del Consiglio federale del 25 agosto 2010 2 ,

decreta:

Art. 1

Il Protocollo del 21 maggio 2010 3 che modifica la Convenzione del 19 gennaio 1971 4 tra la Confederazione Svizzera e il Giappone intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito è approvato.

Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarlo.

Il Dipartimento federale delle finanze è autorizzato a convenire bilateralmente e nella forma appropriata la seguente regolamentazione: L’obiettivo del rinvio a informazioni che sono verosimilmente pertinenti consiste nel garantire uno scambio di informazioni in ambito fiscale il più ampio possibile, senza consentire agli Stati contraenti di intraprendere una ricerca generalizzata e indiscriminata di informazioni («fishing expedition») o di domandare informazioni la cui rilevanza in merito agli affari fiscali di un determinato contribuente non è verosimile. Sebbene le indicazioni da fornire nella domanda di assistenza amministrativa costituiscano importanti requisiti di tecnica procedurale volti a impedire la «fishing expedition», esse non devono tuttavia essere interpretate in maniera da ostacolare uno scambio efficace di informazioni.

La Svizzera accoglie una domanda di assistenza amministrativa fondata su una Convenzione di doppia imposizione contenente una regolamentazione secondo il capoverso 3 se è stabilito che non si tratta di una «fishing expedition» e il Giappone:

  1. identifica il contribuente, fermo restando che questa identificazione può essere effettuata anche in altro modo che indicandone il nome e l’indirizzo; e
  2. indica, sempre che gli siano noti, il nome e l’indirizzo della persona per cui vi è motivo di ritenere che sia in possesso delle informazioni richieste.

L’Amministrazione federale delle contribuzioni è autorizzata ad adoperarsi per il riconoscimento reciproco dell’interpretazione presentata nel capoverso 4.

Nell’applicazione delle disposizioni di cui al capoverso 4 lettera b, la Svizzera, quale Stato richiesto, bada che i principi di proporzionalità e di praticabilità siano rispettati .

Art. 2

Il Consiglio federale dichiara al Governo del Giappone che la Svizzera non concede assistenza amministrativa in materia fiscale se la domanda di assistenza si basa su dati ottenuti illegalmente e che la Svizzera farà in tal caso richiesta di assistenza giudiziaria.

Il Consiglio federale si adopera per ottenere una dichiarazione equivalente dal Governo del Giappone.

Art. 3

Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 Cost.).