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672.959.81

Ordinanza
concernente la convenzione svizzero-norvegese di doppia imposizione

del 19 ottobre 2005 (Stato 1° gennaio 2022)

Il Consiglio federale svizzero

visto l’articolo 35 capoverso 1 della legge federale del 18 giugno 2021 1 concernente l’esecuzione delle convenzioni internazionali in ambito fiscale;
in esecuzione della Convenzione del 7 settembre 1987 2 tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Norvegia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio (Convenzione), 3

ordina:

Sezione 1 Scambio di informazioni generale

Art. 1

Per la trasmissione alle autorità norvegesi delle informazioni previste nell’articolo 26 paragrafo 1 lettere a e b della Convenzione, per quanto concerne la Svizzera è competente l’Amministrazione federale delle contribuzioni. Richieste di informazioni della Norvegia pervenute ad altre autorità devono essere trasmesse all’Amministrazione federale delle contribuzioni.

L’Amministrazione federale delle contribuzioni decide sulle contestazioni che dovessero sorgere a causa della trasmissione di tali informazioni.

Il ricorso contro la decisione dell’Amministrazione federale delle contribuzioni è retto dalle disposizioni generali concernenti l’organizzazione giudiziaria. 4

Sezione 2 Scambio di informazioni in caso di frode fiscale

Art. 2 Esame preliminare di una richiesta norvegese

La richiesta dell’autorità competente norvegese concernente lo scambio di informazioni in caso di frode fiscale ai sensi dell’articolo 26 paragrafo 1 lettera c della Convenzione è esaminata in via preliminare dall’Amministrazione federale delle contribuzioni.

Se una richiesta non può essere soddisfatta, l’Amministrazione federale delle contribuzioni ne informa la competente autorità norvegese. Quest’ultima può completare la sua richiesta.

Se dall’esame preliminare risulta che le condizioni di cui all’articolo 26 paragrafo 1 lettera c della Convenzione e al numero 5 del Protocollo sono adempiute, l’Amministrazione federale delle contribuzioni informa della presentazione della richiesta e delle informazioni richieste la persona che in Svizzera dispone delle relative informazioni (detentore delle informazioni). Il rimanente contenuto della richiesta non è comunicato al detentore delle informazioni.

L’Amministrazione federale delle contribuzioni chiede contestualmente al detentore delle informazioni di trasmetterle le informazioni e di invitare la persona interessata a designare in Svizzera un mandatario autorizzato a ricevere le notificazioni.

Art. 3 Ottenimento delle informazioni

Se il detentore delle informazioni trasmette le informazioni richieste all’Amministrazione federale delle contribuzioni, questa le esamina.

Se il detentore delle informazioni o la persona interessata oppure il mandatario autorizzato a ricevere le notificazioni, non acconsente a fornire le informazioni richieste, l’Amministrazione federale delle contribuzioni emette nei confronti del detentore delle informazioni una decisione con la quale esige la consegna delle informazioni indicate nella richiesta norvegese.

Art. 4 Diritti della persona interessata

L’Amministrazione federale delle contribuzioni notifica parimenti alla persona interessata la decisione indirizzata al detentore delle informazioni nonché copia della richiesta della competente autorità norvegese, a meno che non venga espressamente chiesta la segretezza.

Se la persona interessata non ha designato un mandatario autorizzato a ricevere le notificazioni, la notificazione deve essere eseguita dalla competente autorità norvegese secondo il diritto norvegese. Contemporaneamente, l’Amministrazione federale delle contribuzioni fissa alla persona un termine per acconsentire allo scambio di informazioni o per designare un mandatario autorizzato a ricevere le notificazioni.

La persona interessata può partecipare alla procedura e consultare gli atti. La consultazione degli atti può essere negata soltanto per documenti e atti procedurali per i quali esistono motivi di segretezza oppure se lo esige l’articolo 26 della Convenzione.

Oggetti, documenti e atti che sono stati consegnati all’AFC o che quest’ultima si è procurata possono essere utilizzati ai fini dell’applicazione del diritto fiscale svizzero solo dopo che la decisione finale sia passata in giudicato. È fatto salvo l’articolo 9 paragrafo 4.

Art. 5 Misure coercitive

Se le informazioni richieste nella decisione non sono fornite all’Amministrazione federale delle contribuzioni entro il termine fissato, possono essere prese misure coercitive. Al riguardo si può procedere al sequestro di oggetti, documenti e atti in forma scritta o su supporti elettronici di dati nonché alla perquisizione domiciliare.

Le misure coercitive devono essere ordinate dal direttore dell’Amministrazione federale delle contribuzioni o dal suo sostituto. Devono essere eseguite da impiegati dell’Ufficio particolarmente istruiti a tale scopo e possono essere sequestrati soltanto oggetti, documenti e atti che potrebbero essere importanti in relazione con le informazioni richieste.

Se vi è pericolo nel ritardo e se una misura non può essere ordinata tempestivamente, una persona dell’Ufficio appositamente istruita può di sua iniziativa eseguire una misura coercitiva. La misura deve essere approvata entro tre giorni dal direttore dell’Amministrazione federale delle contribuzioni o dal suo sostituto.

Le autorità di polizia dei Cantoni e dei Comuni sostengono l’Amministrazione federale delle contribuzioni nell’esecuzione delle misure coercitive.

Art. 6 Perquisizione di locali

Si può procedere alla perquisizione di locali soltanto se è probabile che in essi si trovino gli oggetti, i documenti e gli atti che sono in relazione con la richiesta di scambio di informazioni.

L’esecuzione della perquisizione è disciplinata dall’articolo 49 della legge federale del 22 marzo 1974 5 sul diritto penale amministrativo.

Art. 7 Sequestro di oggetti, documenti e atti

La perquisizione di oggetti, documenti e atti deve essere effettuata con il massimo riguardo per la sfera privata.

Prima della perquisizione, al possessore degli oggetti, dei documenti e degli atti o al detentore delle informazioni deve essere data l’occasione di esprimersi sul loro contenuto. Il detentore delle informazioni deve collaborare alle operazioni di localizzazione e identificazione degli oggetti, dei documenti e degli atti.

Il possessore o il detentore delle informazioni deve assumersi le spese che risultano dalle misure coercitive.

Art. 8 Esecuzione semplificata

Se la persona interessata acconsente a fornire le informazioni all’autorità norvegese, essa ne informa per scritto l’Amministrazione federale delle contribuzioni. Questo consenso è irrevocabile.

L’Amministrazione federale delle contribuzioni constata per scritto il consenso e chiude la procedura con la trasmissione delle informazioni alla competente autorità norvegese.

Se il consenso riguarda solo una parte delle informazioni, i rimanenti oggetti, documenti e atti vengono procurati conformemente agli articoli 5–7 e trasmessi con decisione finale.

Art. 9 Chiusura della procedura

L’Amministrazione federale delle contribuzioni emette una decisione finale motivata. Vi si pronuncia sull’esistenza di una frode fiscale e decide in merito alla trasmissione di oggetti, documenti e atti alla competente autorità norvegese.

La decisione è notificata alla persona interessata per il tramite del suo mandatario autorizzato a ricevere le notificazioni.

Se non è stato designato alcun mandatario autorizzato a ricevere le notificazioni, la notificazione avviene con pubblicazione nel Foglio federale.

Una volta che la decisione finale è passata in giudicato, le informazioni trasmesse alla competente autorità norvegese possono essere utilizzate dall’Amministrazione federale delle contribuzioni.

Art. 10 Rimedi giuridici

La decisione finale dell’Amministrazione federale delle contribuzioni relativa alla trasmissione delle informazioni può essere impugnata con ricorso conformemente alle disposizioni generali della procedura federale.

Anche il detentore delle informazioni è autorizzato al ricorso, per quanto faccia valere interessi propri.

Ogni decisione anteriore alla decisione finale, compresa quella relativa a misure coercitive, è immediatamente esecutoria e può essere impugnata solo congiuntamente alla decisione finale.

...

Sezione 3 Disposizioni finali

Art. 11 Coordinazione con la legge sul Tribunale amministrativo federale

A partire dall’entrata in vigore della legge del 17 giugno 2005 6 sul Tribunale amministrativo federale gli articoli 1 capoverso 3 e 10 capoversi 1, 3 e 4 hanno il tenore seguente:

Art. 1cpv 37

Art. 10 cpv. 1, 3 e 4

8

Abrogato

Art. 12 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2006.