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672.963.6

Decreto federale
che approva una Convenzione tra la Svizzera e i Paesi Bassi per evitare la doppia imposizione

del 17 giugno 2011 (Stato 9 novembre 2011)

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale 1 ;
visto il messaggio del Consiglio federale del 25 agosto 2010 2 ,

decreta:

Art. 1

La Convenzione del 26 febbraio 2010 3 tra la Confederazione Svizzera e il Regno dei Paesi Bassi per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito è approvata.

Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarla.

La Svizzera accoglie una domanda di assistenza amministrativa se è stabilito che non si tratta di una «fishing expedition» e i Paesi Bassi:

  1. identificano il contribuente, fermo restando che questa identificazione può essere effettuata anche in altro modo che indicandone il nome e l’indirizzo; e
  2. indicano, sempre che siano loro noti, il nome e l’indirizzo della persona per cui vi è motivo di ritenere che sia in possesso delle informazioni richieste.

L’Amministrazione federale delle contribuzioni è autorizzata ad adoperarsi per il riconoscimento reciproco dell’interpretazione presentata nel capoverso 3.

Nell’applicazione delle disposizioni di cui al capoverso 3 lettera b, la Svizzera, quale Stato richiesto, bada che i principi di proporzionalità e di praticabilità siano rispettati.

Art. 2

Il Consiglio federale dichiara al Governo dei Paesi Bassi che la Svizzera non concede assistenza amministrativa in materia fiscale se la domanda di assistenza si basa su dati ottenuti illegalmente e che la Svizzera farà in tal caso richiesta di assistenza giudiziaria.

Il Consiglio federale si adopera per ottenere una dichiarazione equivalente dal Governo dei Paesi Bassi.

Art. 3

Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 Cost.).