La Convenzione del 24 febbraio 2011 3 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Singapore per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito è approvata.
Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarla.
La Svizzera accoglie una domanda di assistenza amministrativa se è stabilito che non si tratta di una ricerca generalizzata e indiscriminata di informazioni («fishing expedition») e se Singapore:
- identifica il contribuente, fermo restando che questa identificazione può essere effettuata anche in altro modo che indicandone il nome e l’indirizzo; e
- indica, sempre che le siano noti, il nome e l’indirizzo della persona per cui vi è motivo di ritenere che sia in possesso delle informazioni richieste.
L’Amministrazione federale delle contribuzioni è autorizzata ad adoperarsi per il riconoscimento reciproco dell’interpretazione presentata nel capoverso 3.
Nell’applicazione di quanto disposto nel capoverso 3 lettera b, la Svizzera, quale Stato richiesto, bada che i principi di proporzionalità e di praticabilità siano rispettati.