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681.41

Ordinanza
concernente la presa in consegna di bevande distillate da parte dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini1

del 5 giugno 1989 (Stato 1° gennaio 2022)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 10 capoverso 3, 11, 17 capoverso 2 e 70 capoverso 1 della legge sull’alcool 2 ,

ordina:

Art. 13 Acquavite di frutta a granelli destinata alla rivendita

L’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) 4 può prendere in consegna il prodotto della distillazione di mele o di pere fermentate, di parti fermentate di questa frutta oppure di sidro di mele o di pere (acquavite di frutta a granelli) destinato alla rivendita.

Art. 25

Art. 36 Requisiti dell’acquavite di frutta a granelli

A un tenore alcolico del 30 % vol e a 25°C l’acquavite di frutta a granelli deve distintamente contenere le sostanze che le danno l’odore e il sapore caratteristici. Questi ultimi non possono essere né difettosi né estranei.

L’acquavite di frutta a granelli deve essere d’aspetto limpido e incolore.

L’acquavite di frutta a granelli deve essere conforme alle esigenze dell’ordinanza del 16 dicembre 2016 7 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso e dell’ordinanza del DFI del 16 dicembre 2016 8 concernente i livelli massimi per i residui di antiparassitari nei o sui prodotti di origine vegetale e animale. L’aggiunta di zucchero o sorte di zuccheri non è autorizzata. Le impurità non sono ammesse. 9

L’acquavite di frutta a granelli prodotta negli alambicchi deve avere un tenore alcolico di almeno il 55 % vol, quella prodotta nelle colonne di distillazione di almeno il 70 % vol, ma non più del 76 % vol.

Art. 410 Prezzi di presa in consegna

I prezzi di presa in consegna dell’acquavite di frutta a granelli destinata alla rivendita sono fissati nell’allegato 1 dell’ordinanza del 15 settembre 2017 11 sull’alcol.

Art. 512

Art. 6 Altre bevande distillate che possono essere prese in consegna13

I requisiti dei prodotti delle distillerie industriali, degli stabilimenti di rettificazione e delle fabbriche di alcole sono fissati per ogni singola azienda dall’UDSC e sono parte integrante della concessione.

Art. 7 Esecuzione

L’UDSC è incaricata dell’esecuzione della presente ordinanza.

Art. 8 Diritto previgente: abrogazione

L’ordinanza del 9 settembre 1981 14 concernente i requisiti delle bevande distillate da consegnare alla Regìa è abrogata.

Art. 9 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 1989.

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