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742.140.2 LSIF

Legge federale sullo sviluppo futuro dell’infrastruttura ferroviaria (LSIF)

del 20 marzo 2009 (Stato 1° gennaio 2016)

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 81, 87 e 196 numero 3 della Costituzione federale 1 ;
visto il messaggio del Consiglio federale del 17 ottobre 2007 2 ,

decreta:

Sezione 1 Disposizioni generali

Art. 1 Obiettivi

La presente legge ha gli obiettivi seguenti:

  1. potenziamento delle capacità e aumento delle prestazioni nel traffico viaggiatori a lunga distanza e nel traffico merci;
  2. aumento del numero di nodi principali;
  3. riduzione dei tempi di percorrenza sull’asse est-ovest;
  4. eliminazione delle carenze di capacità sull’asse nord-sud.

Art. 23 Oggetto

La presente legge disciplina le misure e il finanziamento relativi ai grandi progetti ferroviari NFTA e FERROVIA 2000.

Art. 3 Definizioni

Nella presente legge si intende per:

  1. aumento delle prestazioni: misure finalizzate al potenziamento del traffico ferroviario su una determinata tratta o in un determinato nodo;
  2. potenziamento delle capacità: misure finalizzate all’eliminazione di una carenza di capacità esistente come pure all’aumento delle prestazioni;
  3. misure di accelerazione: misure finalizzate alla riduzione del tempo di percorrenza di un treno tra due stazioni;
  4. intensificazione della successione dei treni: riduzione dell’intervallo di tempo tra due treni che percorrono la stessa tratta nella stessa direzione;
  5. separazione dei flussi di traffico: misure applicate in un nodo, finalizzate a permettere la circolazione dei treni senza incroci e ad aumentare la capacità del nodo.

Sezione 2 Misure

Art. 4 Misure relative ai grandi progetti ferroviari

Le misure relative ai grandi progetti ferroviari comprendono:

  1. sulle linee di base della nuova linea ferroviaria transalpina (NFTA):1.Basilea–San Gottardo Nord: intensificazione della successione dei treni Basilea–Brugg–Altdorf/Rynächt,2.4San Gottardo Sud–Chiasso: aumento delle prestazioni nei nodi di Bellinzona, Lugano e Chiasso, intensificazione della successione dei treni Biasca–Bellinzona–Chiasso,3.Bellinzona–Luino: aumento delle prestazioni e potenziamento delle capacità,4.Zugo–Arth-Goldau: aumento delle prestazioni nel nodo di Arth-Goldau e potenziamento delle capacità,5.regione di Berna: aumento delle prestazioni Berna–Thun,6.assi del Lötschberg e del San Gottardo: in caso di aumento del volume di traffico, misure volte a garantire l’approvvigionamento elettrico delle ferrovie e misure di protezione contro l’inquinamento fonico sulle tratte di accesso alle gallerie di base del San Gottardo e del Lötschberg;
  2. sulle altre tratte:1.regione di Ginevra: aumento delle prestazioni,2.5regione di Losanna: potenziamento delle capacità (quarto binario) Losanna–Renens, separazione dei flussi di traffico a Renens, potenziamento delle capacità e aumento delle prestazioni nel nodo di Losanna,3.6Losanna–Briga–Iselle: potenziamento delle capacità e aumento delle prestazioni,4.7Losanna–Bienne–Olten: potenziamento delle capacità e aumento delle prestazioni,5.8Losanna–Berna: potenziamento delle capacità e aumento delle prestazioni,6.regione di Berna: separazione dei flussi di traffico a Wylerfeld, potenziamento delle capacità nel nodo di Berna,7.Thun–Interlaken: potenziamento delle capacità e aumento delle prestazioni, garanzia della qualità delle coincidenze a Thun,8.9Bienne–Delémont–Porrentruy: potenziamento delle capacità,9.Basilea–Olten–Lucerna: separazione dei flussi di traffico a Liestal, aumento delle prestazioni nella stazione di Basilea traffico viaggiatori, aumento delle prestazioni Basilea–Lucerna,10.regione di Olten: separazione dei flussi di traffico Olten Nord e Olten Est, aumento delle prestazioni nel nodo di Olten,11.Olten–Aarau: potenziamento delle capacità Olten–Aarau (intera tratta a quattro binari), potenziamento delle capacità (quarto binario) Dulliken–Däniken, galleria dell’Eppenberg,12.10…13.11regione di Zurigo: quota del traffico a lunga distanza sulla linea di transito,14.Thalwil–Lucerna: potenziamento delle capacità Cham–Rotkreuz, aumento delle prestazioni nel nodo di Thalwil,15.Zurigo–Winterthur: separazione dei flussi di traffico regione di Dorfnest, incluso potenziamento delle capacità; separazione dei flussi di traffico Hürlistein, potenziamento delle capacità nodo di Effretikon, aumento delle prestazioni Bassersdorf–Effretikon–Winterthur,16.regione di Winterthur: potenziamento delle capacità Tössmühle–Winterthur, aumento delle prestazioni nel nodo di Winterthur,17.Winterthur–San Gallo: misure di accelerazione e aumento delle prestazioni,18.Winterthur–Weinfelden: misure di accelerazione e aumento delle prestazioni,19.Bellinzona–Locarno: aumento delle prestazioni e potenziamento delle capacità,20.valle del Reno: potenziamento delle capacità,21.Neuhausen–Sciaffusa: aumento delle prestazioni,22.in caso di aumento del volume di traffico, misure volte a garantire l’approvvigionamento elettrico delle ferrovie, misure di protezione contro l’inquinamento fonico e costruzione di impianti di ricovero.

Art. 5 Misure relative ad altre tratte

L’Ufficio federale dei trasporti effettua pianificazioni volte a stabilire le possibilità di realizzazione e i costi di misure relative ad altre tratte della rete ferroviaria svizzera.

Art. 6 Misure di compensazione per il traffico regionale

Se le misure di cui all’articolo 4 comportano inconvenienti per il traffico regionale, sono realizzate misure edili per ovviarvi.

Art. 7 Progettazione ed esecuzione

I gestori dell’infrastruttura progettano ed eseguono le misure per lo sviluppo futuro dell’infrastruttura ferroviaria.

La Confederazione disciplina i suoi rapporti con i gestori dell’infrastruttura per mezzo di convenzioni. In tali convenzioni sono fissati in dettaglio gli obiettivi concernenti le capacità che devono essere messe a disposizione come anche le tratte, le prestazioni, i costi e le scadenze, la concessione dei mezzi finanziari e l’organizzazione.

Le convenzioni sottostanno all’approvazione del Consiglio federale.

Art. 8 Assegnazione di mandati

I gestori dell’infrastruttura assegnano le commesse di forniture e di servizi come pure le commesse edili conformemente alla legislazione federale in materia di acquisti pubblici.

Art. 9 Ottimizzazione costante dei lavori

Nella progettazione ed esecuzione dei lavori occorre tenere costantemente conto, secondo il principio dell’ottimizzazione aziendale e macroeconomica, dei progressi tecnologici in campo ferroviario, delle migliorie organizzative e dell’evoluzione nel traffico viaggiatori e merci.

Art. 1012

Sezione 3 Finanziamento

Art. 11 Crediti d’impegno

L’Assemblea federale stanzia mediante decreto federale i crediti d’impegno necessari per le misure di cui agli articoli 4–6.

Art. 12 Modalità di finanziamento

La Confederazione, mediante il Fondo per l’infrastruttura ferroviaria di cui alla legge del 21 giugno 2013 13 sul Fondo per l’infrastruttura ferroviaria, mette a disposizione le risorse stanziate per il finanziamento delle misure sotto forma di mutui a interesse variabile, rimborsabili condizionalmente, e di contributi a fondo perso. 14

15

Fatta salva l’approvazione dell’Ufficio federale dei trasporti, i gestori dell’infrastruttura possono concludere con i Cantoni interessati e terzi (partenariato pubblicoprivato) convenzioni concernenti il prefinanziamento delle misure di cui all’articolo 4 decise e finanziate dall’Assemblea federale.

Sezione 4 Vigilanza, rapporto e procedure

Art. 13 Vigilanza e controlli

Il Consiglio federale assicura la vigilanza e i controlli sullo sviluppo futuro dell’infrastruttura ferroviaria.

Art. 14 Rapporto

Il Consiglio federale informa annualmente l’Assemblea federale circa:

  1. lo stato dei lavori relativi allo sviluppo futuro dell’infrastruttura ferroviaria;
  2. le spese in base ai crediti d’impegno stanziati;
  3. gli investimenti effettuati per le misure di cui agli articoli 4–6 e i relativi investimenti previsti nei quattro anni successivi.

Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni emana le disposizioni esecutive concernenti la supervisione delle prestazioni, dei costi, delle finanze e delle scadenze relativi alle misure approvate.

Art. 15 Procedura e competenze

La procedura e le competenze relative alla pianificazione, alla costruzione e all’esercizio delle costruzioni e degli impianti sono rette dalla legge del 20 dicembre 1957 16 sulle ferrovie.

Sezione 5 Disposizioni finali

Art. 16 Esecuzione

Il Consiglio federale emana le disposizioni esecutive.

Art. 17 Modifica del diritto vigente

La modifica del diritto vigente è disciplinata nell’allegato.

Art. 18 Referendum ed entrata in vigore

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore. Data dell’entrata in vigore: 1° settembre 2009 17

Allegato

(art. 17)

Modifica del diritto vigente

18