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Legge federale
sulla realizzazione e il finanziamento di un corridoio di quattro metri sulle tratte di accesso alla NFTA
(Legge sul corridoio di quattro metri)

del 13 dicembre 2013 (Stato 1° giugno 2014)

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 81, 87 e 196 numero 3 della Costituzione federale 1 ;
visto il messaggio del Consiglio federale del 22 maggio 2013 2 ,

decreta:

Art. 1 Oggetto

La presente legge disciplina la realizzazione e il finanziamento di un corridoio per il trasporto di semirimorchi con altezza agli angoli di quattro metri (corridoio di quattro metri) sulle tratte di accesso alla nuova ferrovia transalpina (NFTA).

Art. 2 Provvedimenti edili in Svizzera

I provvedimenti edili in Svizzera prevedono di ampliare la sagoma di spazio libero in modo tale che corrisponda a uno standard che consenta il trasporto su rotaia di semirimorchi con un’altezza agli angoli di quattro metri.

La sagoma di spazio libero è ampliata sulle seguenti tratte:

  1. Basilea–San Gottardo nord;
  2. Olten–Othmarsingen;
  3. San Gottardo sud–Giubiasco;
  4. Giubiasco–Chiasso;
  5. Giubiasco–Lugano Vedeggio;
  6. Giubiasco–Ranzo.

Art. 3 Provvedimenti in Italia

Per finanziare provvedimenti sulle tratte di accesso alla NFTA in Italia possono essere concessi mutui. Se è giustificato da un interesse preponderante della Svizzera, possono essere concessi anche contributi a fondo perso.

Il Consiglio federale può concludere autonomamente i relativi accordi con l’Italia.

Art. 4 Finanziamento

Il corridoio di quattro metri è finanziato con i mezzi previsti dall’articolo 196 numero 3 della Costituzione federale.

Art. 5 Credito complessivo

L’Assemblea federale stanzia mediante decreto federale il credito complessivo necessario per la realizzazione dei provvedimenti.

Art. 6 Diritto applicabile

Salvo disposizione contraria della presente legge, alla progettazione e all’esecuzione, all’assegnazione di mandati, alla vigilanza e al controllo nonché alle procedure e alle competenze si applicano le disposizioni della legge federale del 20 marzo 2009 3 sullo sviluppo futuro dell’infrastruttura ferroviaria (LSIF).

La presentazione di rapporti sui progetti è disciplinata per analogia dall’articolo 14 LSIF.

Art. 7 Modifica di un altro atto normativo

4

Art. 8 Disposizioni finali

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore. Data dell’entrata in vigore: 1° giugno 2014 5

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