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742.143.6

Ordinanza
concernente il controllo delle caldaie
per locomotive a vapore
delle imprese ferroviarie in concessione

del 7 agosto 1974 (Stato 15 settembre 1974)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 97 della legge federale del 20 dicembre 1957 1 sulle ferrovie,

ordina:

I

Articolo unico

L’Associazione svizzera dei proprietari di caldaie a vapore è incaricata di controllare le caldaie di locomotive a vapore delle imprese ferroviarie in concessione, sotto l’alta vigilanza del Dipartimento federale dei trasporti, delle comunicazioni e delle energie.

2 Per siffatto controllo, sono determinanti le prescrizioni dell’ordinanza del 9 aprile 1925 2 concernente l’impianto e l’esercizio dei generatori di vapore e dei recipienti di vapore.

3 L’Associazione svizzera dei proprietari di caldaie a vapore riscuote, per la sua attività, le tasse approvate dal Dipartimento federale dei trasporti, delle comunicazioni e delle energie.

II

L’ordinanza del 9 aprile 1925 concernente l’impianto e l’esercizio dei generatori di vapore e dei recipienti di vapore è modificata come segue:

Art. 6 n. 1

Art. 32 n. 2

III

Con l’entrata in vigore della presente ordinanza sono abrogate tutte le prescrizioni ad essa contrarie.

2 La presente ordinanza entra in vigore il 15 settembre 1974.