La presente ordinanza disciplina il rilascio dell’autorizzazione di accesso alle professioni di trasportatore su strada, il rilascio dell’attestato di capacità professionale quale direttore di un’impresa di trasporti su strada, nonché l’obbligo e il rilascio dell’attestato di conducente.
L’autorizzazione di accesso di cui al capoverso 1 è rilasciata alle imprese con sede effettiva e stabile in Svizzera che:
- sono iscritte nel registro del commercio;
- in quanto imprese individuali non sono tenute a essere iscritte nel registro di commercio; o
- gestiscono un’azienda di trasporti in quanto enti di diritto pubblico.
Per effettuare i trasporti conformemente all’Allegato 4 dell’Accordo sui trasporti terrestri non è necessaria alcuna autorizzazione di accesso.