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746.12 OSITC

Ordinanza sulle prescrizioni di sicurezza per gli impianti di trasporto in condotta (Ordinanza sulla sicurezza degli impianti di trasporto in condotta, OSITC)

del 4 giugno 2021 (Stato 15 novembre 2025)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 45 numero 3 e 52 capoverso 2 numero 2 della legge
del 4 ottobre 1963 1 sugli impianti di trasporto in condotta (LITC);
visto l’articolo 39 capoverso 2 della legge del 7 ottobre 1983 2 sulla protezione dell’ambiente,

ordina:

Sezione 1 Disposizioni generali

Art. 1 Campo d’applicazione

La presente ordinanza si applica alla progettazione, alla costruzione, all’esercizio e alla manutenzione degli impianti di trasporto in condotta soggetti alla LITC.

Ai seguenti impianti di trasporto in condotta si applicano soltanto gli articoli 2, 3 capoversi 1 e 2, 39a, nonché l’allegato 1:

  1. gasdotti con una pressione d’esercizio massima fino a 5 bar;
  2. idrogenodotti che non soddisfano le condizioni di cui all’articolo 3 capoverso 1 lettera b dell’ordinanza del 26 giugno 20193 sugli impianti di trasporto in condotta (OITC).4

Art. 2 Definizioni

Gli impianti di trasporto in condotta sono costituiti da condotte e impianti accessori.

Per oleodotti s’intendono gli impianti di trasporto in condotta destinati al trasporto di combustibili o carburanti liquidi.

Per gasdotti s’intendono gli impianti di trasporto in condotta destinati al trasporto di combustibili o carburanti gassosi.

Per idrogenodotti s’intendono gli impianti di trasporto in condotta destinati esclusivamente al trasporto d’idrogeno in forma gassosa. 5

L’autorità di vigilanza tecnica fissa la categoria per le condotte destinate al trasporto di sostanze che possono trovarsi sia allo stato liquido sia allo stato gassoso.

Per impianti accessori s’intendono installazioni (quali pompe e accumulatori nonché edifici) destinate all’esercizio delle condotte. L’autorità di vigilanza tecnica stabilisce in dettaglio quali installazioni sono considerate impianti accessori.

Tutte le indicazioni di pressione si intendono come sovrappressioni.

Tutte le distanze indicate designano lo spazio orizzontale tra il bordo esterno di un oggetto e il lato esterno della condotta (spazio libero).

Per sicurezza s’intende la protezione della condotta da danneggiamenti interni ed esterni per quanto il concetto non sia definito altrimenti in un contesto particolare.

Art. 3 Regole della tecnica

La progettazione, la costruzione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti di trasporto in condotta devono essere effettuati conformemente alle regole della tecnica da personale qualificato.

Sono considerate regole della tecnica in particolare le direttive riportate nell’allegato 1.

Il Dipartimento dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni può adattare l’allegato 1 agli sviluppi della tecnica e dell’economia.

Art. 4 Vigilanza

L’autorità di vigilanza è l’Ufficio federale dell’energia (UFE).

La vigilanza tecnica compete all’Ispettorato federale degli oleo- e gasdotti (IFO).

I Cantoni designano le autorità di vigilanza competenti per le condotte che sottostanno all’autorizzazione cantonale.

Art. 5 Deroghe

L’autorità di vigilanza competente può, nel singolo caso, ordinare misure supplementari che vanno oltre le esigenze della presente ordinanza al fine di proteggere persone e cose.

Essa può autorizzare deroghe alle prescrizioni della presente ordinanza se le circostanze locali o nuove conoscenze tecniche lo consentono e la sicurezza rimane garantita.

Art. 6 Regolamento d’esercizio

Gli esercenti degli impianti di trasporto in condotta (esercenti) disciplinano in un regolamento d’esercizio i dettagli necessari per garantire la sicurezza dell’impianto di trasporto in condotta e del suo esercizio conformemente all’articolo 26 dell’OITC 6 .

Sezione 2 Tracciato

Art. 7 Zone edificabili

Le condotte non devono attraversare zone edificabili.

Fanno eccezione le condotte che servono all’approvvigionamento di tali zone; di norma la loro pressione d’esercizio massima ammessa non deve tuttavia superare i 25 bar.

Art. 8 Tracciato della condotta

Occorre per quanto possibile aggirare i terreni che potrebbero comportare rischi per l’impianto dovuti a pericoli naturali gravitazionali quali scoscendimenti, frane, valanghe, inondazioni, caduta di massi e di blocchi di roccia o innalzamento delle acque sotterranee, nonché altre zone che presentano particolari pericoli.

Altre condotte o infrastrutture già esistenti o progettate devono essere censite in collaborazione con i loro esercenti e con le competenti autorità e considerate nella progettazione.

Sezione 3 Distanze di sicurezza

Art. 9 Distanze di sicurezza in generale

Tra un impianto di trasporto in condotta e altri impianti devono essere rispettate le distanze di sicurezza necessarie per una costruzione e un esercizio sicuri dell’impianto di trasporto in condotta e per la protezione degli altri impianti.

In presenza di guaine di protezione le distanze di sicurezza si misurano a partire dalla guaina di protezione.

Art. 10 Distanze di sicurezza da tracciati in rilevato, tracciati in trincea, fondazioni e alberi

Deve essere rispettata una distanza minima di 2 metri tra un impianto di trasporto in condotta e:

  1. il piede della scarpata nel caso di un tracciato in rilevato;
  2. il margine del pendio nel caso di un tracciato in trincea;
  3. fondazioni;
  4. alberi.

Art. 11 Distanze di sicurezza da altre condotte interrate

Nel caso di parallelismo di una condotta con altre condotte interrate a una distanza fino a 10 metri, la distanza di sicurezza da rispettare deve essere determinata d’intesa con l’IFO in funzione del tipo di condotte, del loro diametro, del programma dei lavori e delle tecniche di costruzione.

Nel caso di incroci di una condotta con altre condotte interrate deve essere rispettata una distanza di sicurezza verticale di almeno 30 centimetri. Di norma, la condotta di trasporto deve passare al di sotto delle altre condotte interrate.

Art. 12 Distanze di sicurezza da edifici e luoghi con frequenti assembramenti di persone

I gasdotti con una pressione d’esercizio a partire da 25 bar, gli oleodotti e gli idrogenodotti che trasportano idrogeno con un grado di purezza pari almeno al 98 per cento devono rispettare le seguenti distanze di sicurezza:

  1. 2 metri dagli edifici non occupati da persone;
  2. 10 metri dagli edifici occupati da persone.7

Tra gli altri gasdotti e idrogenodotti e gli edifici occupati da persone deve essere rispettata una distanza di sicurezza di almeno di 5 metri. 8

Art. 13 Distanze di sicurezza dalle strade

Le condotte non possono essere posate longitudinalmente al di sotto delle strade.

Nel caso di parallelismo di una condotta con autostrade, semiautostrade e strade principali deve essere rispettata una distanza di sicurezza di almeno 5 metri; nel caso di parallelismo con altre strade con copertura dura, la distanza di sicurezza deve essere di almeno 2 metri dal bordo di tale copertura.

Nel caso di incroci di una condotta con una strada deve essere rispettata una distanza di sicurezza verticale di almeno 2 metri.

Art. 14 Distanze di sicurezza dalle ferrovie

Nel caso di parallelismo di una condotta con linee ferroviarie deve essere rispettata una distanza di sicurezza di almeno di 10 metri dalla rotaia più vicina.

Nel caso di incroci di una condotta con una linea ferroviaria deve essere rispettata una distanza di sicurezza verticale di almeno 2 metri tra la condotta e il bordo superiore della traversina.

Art. 15 Distanze nel caso di incroci con corsi d’acqua

Nel caso di incroci di una condotta con un corso d’acqua (letto del fiume) devono essere rispettate le seguenti distanze verticali:

  1. almeno 1,5 metri se il corso d’acqua è largo fino a 1 metro;
  2. almeno 2 metri se il corso d’acqua è largo più di 1 metro.

Art. 16 Perimetri di protezione

Intorno agli impianti di trasporto in condotta è necessario prevedere perimetri di protezione.

Il perimetro di protezione per le condotte misura 10 metri su entrambi i lati della condotta.

I perimetri di protezione intorno agli impianti accessori devono essere tenuti sgombri e devono poter essere sbarrati senza difficoltà dagli esercenti o dai servizi d’intervento.

I perimetri di protezione per gli impianti accessori misurano almeno:

  1. 50 metri (di raggio) intorno alle stazioni di pompaggio e di compressione con una potenza motrice superiore a 300 kW le cui installazioni tecniche sono collocate in locali con zone a rischio di esplosione di volume superiore a 50 metri cubi;
  2. 30 metri (di raggio) intorno agli altri impianti accessori, nonché agli ingressi e alle finestre dei cunicoli percorribili delle condotte.

Il perimetro di protezione previsto per una condotta si applica anche agli impianti accessori le cui installazioni tecniche sono collocate in locali con zone a rischio di esplosione di volume inferiore a:

  1. 50 metri cubi per mezzi gassosi;
  2. 10 metri cubi per mezzi liquidi.

Il perimetro di protezione previsto per una condotta si applica anche alle singole valvole di sezionamento.

Art. 17 Impianti ad alta tensione

Gli impianti ad alta tensione non possono essere situati all’interno del perimetro di protezione di un impianto accessorio.

Per gli impianti di trasporto in condotta situati nel raggio di 30 metri da un impianto ad alta tensione occorre fornire la prova che un’eventuale dispersione a terra non influenzerebbe in maniera inammissibile l’impianto di trasporto in condotta. Le tensioni indotte devono essere ridotte ai valori prescritti nell’ordinanza del 30 marzo 1994 9 sulla corrente forte.

Sezione 4 Condotte

Art. 18 Materiali e metodi di fabbricazione

I materiali impiegati per le parti che compongono la condotta (tubi, raccordi, valvolame e rubinetterie, ecc.) devono essere idonei all’uso previsto quanto a resistenza meccanica, resistenza all’invecchiamento e alla corrosione, incombustibilità e compatibilità. Inoltre non devono essere soggetti a rottura di tipo fragile.

Per la fabbricazione delle parti dell’impianto è necessario impiegare acciai normalizzati per condotte. Si possono usare altri materiali, ad esempio materie plastiche o acciai non normalizzati, solo se ne è comprovata l’idoneità all’uso previsto.

La scelta del materiale, delle sue possibili proprietà chimiche e meccanico-tecnologiche e il metodo di fabbricazione delle parti della condotta devono essere concordati con l’IFO.

Art. 19 Dimensionamento

Lo spessore delle pareti delle parti che compongono la condotta deve essere calcolato in funzione delle forze interne ed esterne che agiscono sul pezzo nonché della temperatura di dimensionamento.

Per determinare le forze esterne è necessario tenere conto, in particolare nei punti critici, delle sollecitazioni meccaniche del terreno sulla condotta e delle possibili variazioni di temperatura.

Per determinare la pressione d’esercizio massima si devono considerare tutte le condizioni d’esercizio statiche e dinamiche possibili nella pratica, tenuto conto delle proprietà specifiche del fluido trasportato. Per gli oleodotti è necessario tracciare, sotto forma di linee piezometriche, le pressioni nelle diverse possibili condizioni d’esercizio stazionarie e transitorie.

Le condotte e i loro impianti accessori devono essere dimensionati e calcolati d’intesa con l’IFO.

Art. 20 Collaudo in fabbrica

Le parti di condotta e il rivestimento esterno devono essere sottoposti a un collaudo in fabbrica per verificare se soddisfano i requisiti posti.

Il genere, la portata e la procedura di collaudo devono essere concordati con l’IFO.

I certificati del collaudo e dei risultati ottenuti devono essere presentati all’IFO.

Sezione 5 Misure di protezione e di sicurezza

Art. 21 Protezione contro la corrosione

La condotta deve essere protetta contro qualsiasi tipo di corrosione.

Se la condotta è interrata, la protezione contro la corrosione dall’esterno consiste in un rivestimento elettroisolante stabilmente aderente e in un impianto di protezione catodica contro la corrosione.

I materiali e i dispositivi previsti per la protezione contro la corrosione, nonché i relativi metodi di applicazione sono determinati d’intesa con l’IFO. Occorre comprovare le seguenti caratteristiche:

  1. idoneità dei materiali, dei dispositivi e dei metodi di applicazione allo scopo previsto;
  2. sicurezza d’esercizio dei dispositivi di protezione contro la corrosione;
  3. eco-compatibilità dei materiali e dei dispositivi.

Art. 22 Impianto di protezione catodica contro la corrosione

La condotta deve essere realizzata in tutta la sua estensione in modo tale da costituire un conduttore elettrico ininterrotto, sempre che a ciò non si oppongano motivi di forza maggiore. Deve essere separata dalle parti dell’impianto interrate ad essa collegate mediante pezzi isolanti.

Nella scelta dell’ubicazione degli anodi devono essere rispettate le distanze di sicurezza rispetto ai sistemi di messa a terra degli impianti a corrente forte. L’ubicazione degli anodi deve essere scelta in modo da non influire in modo inammissibile su altre condotte interrate.

Gli impianti dotati di protezione catodica contro la corrosione devono essere equipaggiati con una protezione da contatto.

Art. 23 Messa a terra e protezione contro i fulmini degli impianti accessori

Gli impianti accessori isolati e non collegati elettricamente alla condotta devono essere messi a terra e dotati di un impianto di protezione contro i fulmini.

Art. 24 Protezione contro le sollecitazioni meccaniche

L’impianto di trasporto in condotta deve essere protetto in particolare e per quanto possibile contro gli effetti sfavorevoli dovuti a pericoli naturali gravitazionali (art. 8 cpv. 1), terremoti e vibrazioni.

Nelle zone soggette a pericoli naturali gravitazionali è necessario adottare a tal fine misure di protezione di tipo edilizio o relative all’esercizio.

Gli impianti accessori e le condotte posate in superficie devono inoltre essere protetti da danneggiamenti, provocati in particolare dall’impatto di veicoli o dalla caduta di alberi.

Le condotte che incrociano vie e strade devono essere protette adottando speciali misure, quali la posa di una piastra protettiva o di una guaina di protezione o l’abbassamento del tracciato.

Art. 25 Protezione contro le deformazioni e le tensioni

Le condotte devono essere protette mediante adeguate misure da deformazioni e tensioni inammissibili.

Art. 26 Protezione contro le sovrapressioni

Le stazioni di pompaggio e di compressione devono essere dotate di dispositivi di sicurezza atti a evitare sovrappressioni inammissibili.

Art. 27 Sistemi con pressioni diverse

Gli impianti con diversi livelli di pressione ammissibili devono essere dotati di dispositivi di sicurezza in grado di impedire efficacemente il superamento del relativo limite massimo di pressione ammesso.

Le riduzioni di pressione non devono provocare la formazione di ghiaccio sul valvolame e sulle rubinetterie o su parti della condotta.

Art. 28 Protezione contro gli incendi e le esplosioni

Gli edifici destinati agli impianti accessori devono essere costruiti con materiale incombustibile. Devono possedere una buona ventilazione e disporre di mezzi antincendio. Occorre inoltre adottare misure per la depressurizzazione.

Per gli impianti accessori devono essere previste vie di fuga.

Gli impianti accessori devono essere facilmente raggiungibili dagli automezzi dei servizi d’intervento attraverso strade o passaggi consolidati.

Nelle zone a rischio di esplosione occorre evitare qualsiasi fonte di combustione o adottare misure di protezione per escludere un rischio di combustione. Gli impianti elettrici devono essere di tipo antideflagrante e gli elementi elettrici devono corrispondere almeno alla categoria di apparecchi prescritta per l’utilizzazione nella rispettiva zona. Tali zone sono stabilite d’intesa con l’IFO.

Art. 29 Sicurezza degli impianti accessori in superficie

Gli impianti accessori in superficie devono essere resi sicuri da intrusioni e manomissioni illecite da parte di terzi e muniti di cartelli d’avvertimento.

Gli impianti accessori in superficie contenenti carburanti e combustibili liquidi o gassosi devono inoltre essere recintati.

Art. 30 Misure di ritenuta per gli oleodotti

L’UFE può esigere per gli oleodotti l’adozione di ulteriori misure di protezione atte a impedire che i combustibili e i carburanti liquidi si riversino nell’ambiente.

Art. 31 Bacini di ritenuta per gli impianti accessori

Gli impianti accessori che contengono liquidi pericolosi per l’acqua devono essere collocati in bacini di ritenuta correttamente dimensionati, a tenuta stagna e stabili.

I bacini a cielo aperto devono essere provvisti di un dispositivo non automatizzato di evacuazione dell’acqua di tracimazione.

Art. 32 Vicinanza ad altri impianti

In caso di incroci di una condotta o in generale di vicinanza di un impianto di trasporto in condotta ad altri impianti quali ferrovie, strade, altre condotte, canalizzazioni, cavi o linee aeree occorre adottare le necessarie misure di protezione nell’impianto di trasporto in condotta e negli altri impianti.

Sezione 6 Organi di ritegno e dispositivi di scarico

Art. 33 Organi di ritegno

Gli impianti di trasporto in condotta devono essere dotati di organi di ritegno che consentono di separare singoli tratti della condotta o impianti accessori nel più breve tempo possibile.

Gli organi di ritegno devono essere installati nei seguenti casi e posizionati come descritto di seguito:

  1. in tutte le condotte:1.valvole di sezionamento, a intervalli di al massimo 20 chilometri, secondo il volume e le condizioni locali,2.all’inizio di condotte ramificate se la loro lunghezza supera i 100 metri e, di norma, nella condotta principale immediatamente prima e dopo le diramazioni,3.negli allacciamenti di impianti accessori, che servono ad aumentare o a ridurre la pressione e a misurare il flusso, a una distanza compresa tra 10 e 100 metri prima e dopo l’impianto accessorio;
  2. negli oleodotti: organi di ritegno supplementari, secondo la topografia, a protezione delle falde freatiche utilizzabili.

Gli organi di ritegno devono essere configurati in modo che possa essere verificata la loro tenuta interna.

I propulsori degli organi di ritegno devono essere facilmente accessibili in qualsiasi momento e azionabili in modo semplice. Gli organi di ritegno importanti per la sicurezza devono inoltre essere dotati di propulsione a motore.

Le valvole di sezionamento, necessarie dato il volume o la lunghezza della condotta, devono essere munite di un propulsore con comando a distanza.

Art. 34 Valvole di spurgo, bocchette di aerazione e prese di sfioro

Nei punti appropriati è necessario prevedere valvole di spurgo o prese di sfioro allo scopo di poter ridurre la pressione nelle tratte di condotta comprese tra un organo di ritegno e l’altro oppure di svuotarle.

Se necessario possono essere installati manicotti di aerazione. Questi sono utilizzabili unicamente per il lavaggio e l’inertizzazione di una condotta priva di pressione.

Sezione 7 Sorveglianza e protezione dalle ciberminacce10

Art. 35 Posto di comando

L’esercente gestisce un posto di comando presidiato in permanenza.

In caso di evento, il posto di comando deve ricevere supporto entro un termine consono e in modo adeguato.

Diverse imprese possono gestire un posto di comando comune.

Il posto di comando deve essere organizzato e allestito in modo da garantire in qualsiasi momento la sorveglianza dell’impianto di trasporto in condotta e l’allerta delle squadre d’intervento.

Art. 36 Dispositivi di sorveglianza

Gli impianti accessori che comprendono installazioni tecniche importanti per l’esercizio, quali compressori, pompe o regolatori di pressione, devono essere dotati di strumenti di misurazione a registrazione e dispositivi di allarme e comando.

Per quanto le condizioni d’esercizio lo permettano, i dispositivi di sorveglianza devono essere automatizzati in modo tale da trasmettere l’allarme all’esercente e, per quanto possibile, mettere l’impianto in sicurezza in caso di variazioni anomale della pressione, perdite di portata o altre perturbazioni dell’esercizio.

Art. 37 Impianto di teletrasmissione

I valori misurati e gli allarmi degli impianti accessori non presidiati, dotati di dispositivi di sorveglianza, devono essere trasmessi per mezzo di un impianto di teletrasmissione al posto di comando.

Gli impianti di teletrasmissione rilevanti per la sicurezza devono essere eseguiti in modo ridondante.

Art. 38 Dispositivo di comando a distanza

Le installazioni tecniche importanti degli impianti accessori non presidiati, quali compressori, pompe o organi di ritegno a motore, devono poter essere comandate a distanza.

I dispositivi di comando a distanza devono essere protetti da manipolazioni errate.

Art. 39 Sicurezza dell’esercizio

I dispositivi di sicurezza, sorveglianza, teletrasmissione e comando a distanza e le installazioni tecniche ad essi allacciate devono funzionare in modo sicuro anche in caso di interruzione dell’apporto di energia dall’esterno.

Essi devono essere dotati di un sistema di automonitoraggio dell’operatività che segnali il loro stato al posto di comando.

Essi devono essere schermati contro le interferenze esterne in modo da non compromettere la sicurezza ed il controllo dell’impianto di trasporto in condotta.

Art. 39a11 Protezione dalle ciberminacce

Gli esercenti adottano misure volte a proteggere adeguatamente dalle ciberminacce i loro impianti di trasporto in condotta.

Elaborano congiuntamente direttive sulla cibersicurezza e le adeguano regolarmente agli standard tecnici più recenti. A tal fine consultano l’UFE, i Cantoni e le cerchie interessate. 12

Pubblicano le direttive su un sito Internet liberamente accessibile. Tali direttive possono essere consultate gratuitamente.

I requisiti dello standard minimo per la sicurezza delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC) per l’approvvigionamento di gas, edizione maggio 2024 13 , sono vincolanti per gli esercenti di gasdotti. Questi devono dimostrare all’autorità di vigilanza di soddisfare i requisiti del livello di protezione di cui al capitolo 5 dello standard minimo. 14

Sezione 8 Costruzione

Art. 40 Messa in opera della condotta

Per la messa in opera devono essere utilizzati materiali che non danneggino la condotta e la sua isolazione.

La condotta non deve essere coperta o ricoperta successivamente con sostanze corrosive.

Sopra la generatrice superiore della condotta devono essere posati nastri di avvertimento.

È necessario adottare adeguati provvedimenti per evitare che il materiale di riempimento sia dilavato.

Art. 41 Posa della condotta

La condotta deve di norma essere interrata. La copertura, misurata dalla generatrice superiore, deve avere uno spessore compreso fra un minimo di 1 metro e un massimo di 4 metri; deve essere adattata alle condizioni locali. In presenza di guaine di protezione la copertura è calcolata a partire dalla guaina di protezione.

La condotta deve essere assicurata contro le spinte ascensionali.

La condotta deve essere accessibile per lavori di manutenzione (art. 7 cpv. 3 OITC 15 ).

Le tratte di condotta alle quali non può essere applicata una protezione catodica devono essere posate in modo tale da consentire un controllo dei danni da corrosione.

Art. 42 Demarcazione

La condotta deve essere contrassegnata sul terreno in modo che il suo tracciato possa essere facilmente individuato anche da terzi.

Nel definire l’ubicazione dei segnali di demarcazione occorre tener conto delle esigenze connesse alla gestione dei fondi.

La posizione della condotta deve essere contrassegnata con precisione nei punti di particolare pericolo, quali incroci con autostrade, strade principali, linee ferroviarie e corsi d’acqua.

I segnali di demarcazione devono essere realizzati come contrassegni aerei di colore arancione.

Art. 4316 Rilevamento dell’impianto di trasporto in condotta

La posizione dell’impianto di trasporto in condotta deve essere definita da agrimensori qualificati prima della messa in servizio. L’UFE prescrive il modello di dati.

Art. 43a17 Annotazione nel registro fondiario

Gli impianti di trasporto in condotta devono essere annotati nel registro fondiario.

Art. 44 Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà

I perimetri di protezione delle condotte e degli impianti accessori secondo l’articolo 16 devono essere iscritti nel Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà.

Art. 45 Geodati di base degli impianti di trasporto in condotta

Gli esercenti documentano i propri impianti di trasporto in condotta sotto forma di geodati e li trasmettono all’UFE.

L’UFE allestisce una panoramica generale, accessibile al pubblico.

Resta riservato l’inserimento dei dati di singole componenti di impianti di trasporto in condotta nella misurazione ufficiale. 18

Art. 46 Tecniche di costruzione e di collaudo

Le tecniche di costruzione e di collaudo per impianti di trasporto in condotta devono essere definite d’intesa con l’IFO.

Possono essere utilizzati esclusivamente saldatori autorizzati dall’IFO.

I manufatti delle condotte devono essere censiti in un registro delle tubazioni. Il contenuto del registro è concordato con l’IFO.

Sezione 9 Esercizio, manutenzione e controlli

Art. 47 In generale

L’impianto di trasporto in condotta deve essere mantenuto in condizioni tali da garantire un esercizio ininterrotto e sicuro.

L’esercente provvede al rispetto delle distanze di sicurezza dagli edifici di terzi anche se, nell’area in cui si trova l’impianto di trasporto in condotta, una zona diventa edificabile successivamente.

Egli è tenuto a informarsi regolarmente presso le autorità locali in merito all’attuale piano direttore e ai piani di utilizzazione del territorio, alla prevista modifica di tali piani e ai progetti di costruzione che potrebbero compromettere l’esistenza o l’esercizio dell’impianto di trasporto in condotta.

Egli è inoltre tenuto a informare le autorità locali e l’autorità di vigilanza su possibili conflitti tra i nuovi piani direttori o i cambiamenti di destinazione previsti e l’impianto di trasporto in condotta.

Art. 48 Controllo della sicurezza d’esercizio e dello stato dell’impianto

L’esercente controlla a scadenze regolari la sicurezza dell’esercizio e lo stato della condotta, degli impianti accessori, dell’impianto di protezione catodica contro la corrosione e dei dispositivi di sorveglianza e di comando a distanza, nonché degli impianti di teletrasmissione.

I controlli devono essere documentati.

Art. 49 Controllo del tracciato e degli impianti accessori

Il tracciato, l’area circostante gli impianti accessori, compreso il relativo accesso, nonché le opere protettive edilizie e i segnali di demarcazione devono essere controllati almeno ogni due settimane in modo adeguato.

Le componenti meccaniche ed elettriche degli impianti accessori devono essere controllate almeno una volta al mese.

Nel definire l’estensione e la frequenza dei controlli l’esercente considera gli strumenti di controllo impiegati, l’ubicazione dell’impianto di trasporto in condotta e l’area circostante.

L’estensione e la frequenza dei controlli devono essere definite nel regolamento d’esercizio.

Per il controllo del tracciato possono essere impiegati strumenti di controllo terrestri o altri strumenti adeguati quali elicotteri. A tale riguardo occorre tenere conto delle condizioni ambientali e meteorologiche.

I controlli possono essere svolti solamente da personale adeguatamente formato che dispone della necessaria documentazione.

Art. 50 Sorveglianza della tenuta e individuazione di perdite e rotture

Gli oleodotti devono essere di regola dotati di un sistema automatizzato che sorvegli la tenuta in modo permanente e in qualsiasi condizione d’esercizio.

I gasdotti devono essere dotati di un sistema che individui tempestivamente una rottura nella condotta e sia in grado di rilevare in modo affidabile il tratto di condotta interessato.

Il sistema deve essere concordato con l’IFO.

Art. 51 Cisterne e recipienti di impianti di trasporto in condotta

I rapporti concernenti i controlli di cisterne e recipienti di impianti di trasporto in condotta contenenti liquidi pericolosi per l’acqua devono essere sottoposti all’IFO.

I recipienti a pressione degli impianti di trasporto in condotta devono essere sottoposti a un esame interno almeno ogni otto anni. L’IFO può prolungare questo termine fino a dodici anni.

Art. 52 Protezione catodica contro la corrosione

La progettazione, l’esercizio, la manutenzione e il controllo dell’impianto di protezione catodica devono essere effettuati conformemente alle regole della tecnica.

I controlli devono essere eseguiti d’intesa con l’IFO.

Art. 53 Pericoli naturali gravitazionali

La documentazione di cui all’articolo 10 lettera g OITC 19 deve essere periodicamente aggiornata e adattata alla situazione.

Le misure devono essere concordate con l’IFO.

Art. 54 Pig (scovoli)

Ad eccezione delle condotte brevi, le condotte devono essere controllate a intervalli regolari mediante un pig intelligente.

Nel caso di condotte in cui non sia possibile effettuare il controllo mediante pig intelligente deve essere svolta una misurazione di rilevamento delle anomalie.

Nel corso del primo anno d’esercizio è necessario effettuare una misurazione di riferimento (taratura).

Art. 55 Modifiche e lavori di manutenzione alla condotta

Per quanto riguarda le modifiche e i lavori di manutenzione all’impianto di trasporto in condotta (art. 7 cpv. 1 e 3 OITC 20 ) valgono i medesimi requisiti tecnici applicati alla costruzione dell’impianto di trasporto in condotta.

I lavori di manutenzione non devono diminuire il grado di sicurezza della condotta.

Art. 56 Operazioni di depressurizzazione e svuotamento

Le operazioni di depressurizzazione e svuotamento possono essere effettuate sul posto soltanto sotto sorveglianza.

In caso di depressurizzazione di combustibili e carburanti gassosi la quantità di gas rilasciata nell’ambiente deve essere ridotta al minimo.

Art. 57 Odorizzazione

I combustibili e i carburanti che in condizioni normali sono inodori e invisibili devono, di norma, essere odorizzati.

Gli odorizzanti non devono avere un effetto corrosivo.

Art. 5821 Riconversione

Per gli impianti di trasporto in condotta di combustibili o carburanti gassosi che devono essere esercitati con una pressione superiore a 5 bar, ma la cui costruzione o esercizio non rispetta o rispetta soltanto in parte le prescrizioni sugli impianti con una pressione d’esercizio superiore a 5 bar, è necessaria una procedura di approvazione dei piani secondo l’articolo 2 LITC.

Art. 59 Messa fuori esercizio

Le parti di un impianto di trasporto in condotta messe fuori esercizio devono essere smontate o poste in condizioni tali da non mettere in pericolo la vita o la salute di persone, cose di notevole valore e altri beni giuridici rilevanti.

Se una condotta messa fuori esercizio è ancora protetta catodicamente, tale protezione non deve compromettere la protezione contro la corrosione dell’impianto ancora in esercizio.

I segnali di demarcazione di cui all’articolo 42 devono essere rimossi nel caso in cui cessi la vigilanza da parte della Confederazione.

Sezione 10 Misure di prevenzione

Art. 60 Principio

L’esercente deve adottare tutte le misure atte a prevenire incidenti e sinistri e a ridurne al minimo gli effetti sulle persone e sull’ambiente.

Art. 61 Squadre d’intervento

L’esercente deve approntare una squadra d’intervento formata e attrezzata per ridurre al minimo i danni.

La squadra d’intervento deve essere pronta a entrare in azione in ogni momento e deve poter comunicare con un posto di comando centrale.

Art. 62 Materiale di riparazione

Nel regolamento d’esercizio l’esercente elenca il materiale che deve sempre essere disponibile per contenere i danni e per le riparazioni.

Accordi con terzi o partecipazioni a magazzini collettivi sono ammessi purché garantiscano le stesse condizioni di sicurezza e di prontezza operativa offerte da un magazzino proprio.

Art. 63 Collaborazione con i servizi d’intervento pubblici

È necessario concordare una collaborazione efficace con i competenti servizi d’intervento. Tale collaborazione deve essere verificata a intervalli regolari.

Art. 64 Esercizi d’intervento

L’esercente di un impianto di trasporto in condotta effettua annualmente almeno un esercizio d’intervento.

Gli esercizi d’intervento devono essere strutturati in modo tale da poter ripetere regolarmente tutte le operazioni possibili degli scenari di sinistro.

Lo scenario d’esercizio va concordato con l’IFO.

Art. 65 Informazione in caso di sinistro e rapporto

In caso di fuoriuscita di sostanze liquide o gassose, il servizio cantonale di notifica e l’IFO devono essere informati immediatamente.

In caso di danneggiamento o di grave pericolo dell’impianto di trasporto in condotta, l’IFO dev’essere informato immediatamente.

L’IFO informa l’UFE in merito agli eventi di cui al capoverso 1.

Dopo eventi di cui al capoverso 1, l’esercente deve presentare entro tre mesi all’UFE un rapporto che includa in particolare:

  1. la descrizione dello svolgimento, degli effetti e della gestione dell’evento;
  2. una valutazione dell’evento.

Sezione 11 Disposizioni penali

Art. 66

Secondo l’articolo 45 LITC è punito:

  1. chiunque violi una prescrizione della presente ordinanza o una regola riconosciuta della tecnica provocando in tal modo una situazione di potenziale pericolo per la vita o la salute delle persone, per cose altrui di notevole valore o per altri beni giuridici rilevanti;
  2. chiunque manometta illecitamente una condotta.

La legge federale del 22 marzo 1974 22 sul diritto penale amministrativo è applicabile. Il perseguimento e il giudizio delle infrazioni competono all’UFE.

Sezione 12 Disposizioni finali

Art. 67 Abrogazione di un altro atto normativo

L’ordinanza sulla sicurezza degli impianti di trasporto in condotta del 4 aprile 2007 23 è abrogata.

Art. 68 Modifica di altri atti normativi

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell’allegato 2.

Art. 69 Disposizioni transitorie

I piani non ancora realizzati ma approvati e le autorizzazioni già accordate al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza restano in vigore.

Per ampliamenti e trasformazioni di impianti esistenti si applicano le prescrizioni della presente ordinanza, nella misura in cui ciò sia possibile senza modifiche essenziali delle parti dell’impianto non interessate dai lavori.

Le prescrizioni della presente ordinanza in materia di esercizio, manutenzione e controllo si applicano a tutti gli impianti esistenti.

Gli oleodotti e i gasdotti devono essere riequipaggiati entro cinque anni con un sistema di cui all’articolo 50 capoversi 1 e 2.

Per gli oleodotti, finché non sono equipaggiati con un sistema di cui all’articolo 50 capoverso 1, deve essere svolta annualmente una prova di tenuta.

Art. 70 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2021.

Allegato 124

(art. 3 cpv. 2)

Regole della tecnica

Sono considerate regole della tecnica in particolare:

  1. per gli oleodotti e i gasdotti con pressione d’esercizio massima ammessa superiore a 5 bar e per gli idrogenodotti che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 3 capoverso 1 lettera b OITC25:1.1la direttiva dell’IFO sulla pianificazione, la costruzione e l’esercizio di impianti di trasporto in condotta con pressioni superiori a 5 bar, versione del 2 aprile 202526;
  2. per tutte le condotte in acciaio per olio e gas:2.1la direttiva n. 507 dell’ESTI27, «Misure di protezione contro i pericoli della corrente elettrica in impianti di trasporto in condotta» (WeR), versione 0113 del gennaio 2013,2.2le seguenti direttive della Società svizzera per la protezione contro la corrosione28:2.2.1direttiva C1 sulla progettazione, la realizzazione e l’esercizio dei dispositivi di protezione catodica delle condotte contro la corrosione, edizione 2015,2.2.2direttiva C2 sulla protezione dalla corrosione di impianti metallici interrati, edizione 1993,2.2.3direttiva C3 sulla protezione dalle correnti vaganti generate dagli impianti a corrente continua, edizione 2022,2.2.4direttiva C4, raccomandazione sulla procedura e sulla ripartizione dei costi per misure di protezione in caso di correnti vaganti, edizione 1987,2.2.5direttiva C5 per la progettazione, l’esecuzione e l’esercizio della protezione catodica di serbatoi di stoccaggio in acciaio interrati e delle relative condotte, edizione 2018;
  3. per i gasdotti con pressione d’esercizio massima ammessa inferiore o uguale a 5 bar:3.1le seguenti direttive emanate dall’Associazione per l’acqua, il gas e il calore (SVGW)29:3.1.1G2: Condotte, giugno 2019,3.1.2G7: Impianti di regolazione di pressione del gas, settembre 2015,3.1.3G11: Odorizzazione del gas, aprile 2006,3.1.4G13: Immissione di gas rinnovabili, marzo 2016,3.1.5G14: Raccolta dati di incidenti sulle reti di gas, agosto 2020,3.1.6G18: Proprietà del gas, aprile 2013,3.1.7G21: Requisiti per la qualificazione e l’organizzazione del comparto tecnico delle società di gestione di reti di distribuzione del gas sotto la sorveglianza dei cantoni, marzo 2013;
  4. per gli idrogenodotti che non soddisfano le condizioni di cui all’articolo 3 capoverso 1 lettera b OITC:4.1la direttiva H2 della SVGW sugli impianti di trasporto in condotta dell’idrogeno, 202530.

Allegato 2

(art. 68)

Modifica di altri atti normativi

I seguenti atti normativi sono modificati come segue:

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