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747.201.2 ONCAF

Ordinanza sulla navigazione civile dell’Amministrazione federale (ONCAF) del 1° marzo 2006 (Stato 1° giugno 2022) (Stato 1° giugno 2022)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 56 capoverso 2 bis della legge federale del 3 ottobre 1975 1 sulla navigazione interna (LNI), 2

ordina:

Sezione 1 Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto e campo d’applicazione

La presente ordinanza contiene disposizioni esecutive della LNI per la navigazione civile dell’Amministrazione federale.

Essa è applicabile ai battelli acquistati, noleggiati, presi in leasing, presi in prestito o requisiti dall’Amministrazione federale (battelli dell’Amministrazione) per adempiere compiti della Confederazione e ai loro conduttori sulle acque svizzere, comprese quelle confinarie. 3

Sempre che la presente ordinanza o accordi internazionali non dispongano altrimenti, è applicabile l’ordinanza dell’8 novembre 1978 4 sulla navigazione nelle acque svizzere.

Art. 1a5 Licenza di condurre natanti federale

È considerata licenza di condurre natanti federale la licenza di condurre natanti cantonale che reca il segno figurativo e verbale ufficiale della Confederazione Svizzera.

Art. 2 Principi d’impiego

Le unità centrali e decentrate dell’Amministrazione federale (unità amministrative):

  1. assumono la responsabilità dell’impiego e del materiale;
  2. impiegano i mezzi secondo criteri economici.

Art. 3 Competenze

l’Ufficio della circolazione e della navigazione dell’esercito (UCNEs) è competente per:

  1. la sorveglianza dell’applicazione della presente ordinanza nell’Amministrazione federale;
  2. l’approvazione del tipo, l’ammissione e l’ispezione periodica dei battelli dell’Amministrazione;
  3. l’ammissione dei conduttori di battelli dell’Amministrazione federale;
  4. 6 il rilascio e la revoca della licenza di navigazione federale, della licenza di condurre natanti federale e della licenza federale di perito d’esame;
  5. la rappresentanza della Confederazione, in quanto ufficio della navigazione, in seno all’Associazione dei servizi della navigazione e presso l’Ufficio federale dei trasporti.

La Formazione d’addestramento del genio/salvataggio/NBC è competente per:7

  1. la formazione e il perfezionamento dei conduttori di battelli dell’Amministrazione;
  2. 8 la messa a disposizione del personale specializzato e dei periti d’esame necessari alla formazione e agli esami, conformemente alle direttive dell’UCNEs.

La Base logistica dell’esercito (BLEs) è competente per:

  1. la prontezza d’impiego e la sicurezza d’esercizio dei battelli dell’Amministrazione;
  2. il controllo periodico dei battelli dell’Amministrazione conformemente alle direttive dell’UCNEs.

Armasuisse è competente per:

  1. l’acquisto dei battelli dell’Amministrazione;
  2. la consulenza tecnica a favore dei mandanti.

Sezione 2 Battelli dell’Amministrazione

Art. 4 Immatricolazione e contrassegni

L’UCNEs immatricola i battelli dell’Amministrazione e li dota di una licenza di navigazione federale e di contrassegni della Confederazione. Il dipartimento competente, d’intesa con l’UCNEs, decide in merito a un’eventuale immatricolazione cantonale.

In casi particolari, l’UCNEs può autorizzare l’impiego di contrassegni militari.

Per i battelli dell’Amministrazione è possibile derogare alle prescrizioni civili concernenti i gas di scarico se l’impiego nelle acque di confine lo richiede. 9

Art. 5 Utilizzazione

I battelli dell’Amministrazione possono essere condotti e utilizzati unicamente da impiegati della Confederazione. Tali impiegati devono essere titolari di una licenza di condurre natanti federale della categoria corrispondente. 10

Il personale civile dei cantieri navali può condurre battelli dell’Amministrazione soltanto durante corse di prova o trasferimenti. A tal fine, è sufficiente una licenza di condurre natanti cantonale della categoria corrispondente. 11

Gli agenti di polizia, i pompieri e il personale dei servizi sanitari non necessitano di una licenza di condurre natanti federale se durante la loro attività professionale conducono battelli dell’Amministrazione con una licenza di condurre natanti cantonale della categoria corrispondente. La licenza di condurre battelli dell’Amministrazione è rilasciata, per una durata massima di cinque anni, dal comando della Formazione d’addestramento del genio/salvataggio/NBC una volta conclusa l’istruzione complementare. 12

I battelli dell’Amministrazione possono essere utilizzati unicamente per corse di servizio.

Eccezionalmente, è permesso trasportare terzi se lo scopo della corsa lo esige, nonché in casi d’urgenza o per prestare soccorso. Per trasportare terzi ad altri fini è necessario il consenso dell’UCNEs.

Art. 6 Noleggio

I battelli dell’Amministrazione possono essere noleggiati a terzi se:

  1. vi é un nesso oggettivo con l’adempimento di compiti della Confederazione;
  2. i battelli e il loro equipaggiamento soddisfano le prescrizioni civili e i requisiti tecnici; e
  3. è stato concluso un contratto scritto.13

I battelli dell’Amministrazione noleggiati devono essere condotti da persone in possesso di una licenza 14 di condurre natanti federale o cantonale della categoria corrispondente.

Mediante il noleggio dei battelli dell’Amministrazione le unità amministrative non devono concorrenziare in misura eccessiva il settore privato.

Art. 7 Manutenzione

Le unità amministrative sono responsabili della manutenzione dei loro battelli. Incaricano le aziende specializzate di tutti i lavori di manutenzione. I crediti devono essere iscritti nel preventivo dell’unità amministrativa competente.

Art. 8 Mezzi di salvataggio15

I giubbotti di salvataggio devono essere indossati:

  1. a bordo di battelli sprovvisti di ponte e di altri corpi galleggianti;
  2. a bordo di altri battelli, se si staziona o lavora in luoghi in cui vi è pericolo di cadere in acqua.

Ai mezzi di salvataggio sulle attrezzature nautiche idonee alla competizione si applicano gli articoli 134 e 134 a dell’ordinanza dell’8 novembre 1978 16 sulla navigazione interna. 17

Sezione 3 Conduttori

Art. 9 Formazione

Gli impiegati federali previsti per condurre battelli dell’Amministrazione seguono una formazione civile oppure una formazione in scuole e corsi militari.

La formazione militare è prioritaria ed è equiparata alla formazione civile.

Le lezioni di guida devono essere impartite da personale specializzato e possono aver luogo, in parte, collettivamente.

La Confederazione può convenire con le persone da formare una partecipazione alle spese di formazione.

Art. 1018 Esami

Gli esami di conduttore sono svolti da periti d’esame militari.

Art. 11 Licenza

L’UCNEs rilascia la licenza di condurre natanti federale agli impiegati della Confederazione che hanno concluso con successo la pertinente formazione militare o civile.

Se un impiegato è titolare di una licenza di condurre natanti cantonale, l’UCNEs converte tale licenza, senza esame, nella corrispondente licenza di condurre natanti federale.

L’UCNEs revoca la licenza se sussiste un motivo di revoca ai sensi della LNI oppure se le condizioni mediche o psichiche non sono più adempiute.

Alla fine del rapporto di lavoro l’impiegato deve restituire all’UCNEs la licenza di condurre natanti federale. Su richiesta, tale licenza può essere convertita presso il Cantone di domicilio nella corrispondente licenza di condurre natanti cantonale. 19

Sezione 4 Disposizioni complementari

Art. 12 Noleggio di battelli civili da parte della Confederazione

Il noleggio di battelli civili incombe alle unità amministrative competenti. L’Amministrazione federale delle finanze emana le istruzioni necessarie.

I battelli noleggiati conservano l’immatricolazione cantonale.

Per quanto concerne la responsabilità, l’utilizzazione e l’indennizzo sono applicabili le disposizioni del contratto di noleggio.

Art. 13 Incidenti e casi di danno

Nel caso d’incidenti e nei casi di danno, il Centro danni del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport è competente per la liquidazione dei danni e la decisione di prima istanza in merito al regresso e alla partecipazione alle spese per i danni. Del rimanente sono applicabili per analogia gli articoli 19–22 dell’ordinanza del 23 febbraio 2005 20 concernente i veicoli della Confederazione e i loro conducenti.

Art. 13a21 Trasporto di merci pericolose

Il trasporto di merci pericolose è disciplinato nell’allegato.

Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport può modificare l’allegato con il consenso del Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni.

Sezione 5 Disposizioni finali

Art. 14 Diritto previgente: abrogazione

L’ordinanza del 6 dicembre 1982 22 su i battelli dell’amministrazione federale e i loro conduttori è abrogata.

Art. 14a23 Disposizioni transitorie

L’istruzione in materia di radar è riconosciuta con effetto retroattivo dal 1° gennaio 1995. Su richiesta, l’UCNEs rilascia un brevetto radar.

Art. 15 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2006

Allegato24

(art. 13 a )

Prescrizioni per il trasporto di merci pericolose

Parte 1 Disposizioni generali
110 Campo d’applicazione e applicabilità
  1. Il trasporto di merci pericolose sulle acque svizzere, comprese quelle confinarie, è generalmente vietato. Le deroghe sono stabilite nel presente allegato.
  2. I conduttori dei battelli sono responsabili del rispetto delle presenti prescrizioni.
  3. L’UCNEs può, con il consenso dell’UFT, autorizzare altre deroghe, segnatamente alle prescrizioni concernenti le modalità di trasporto della merce, i battelli da utilizzare e la marcatura dei colli, dei container, dei battelli e dei gruppi elettrogeni.
120 Esenzioni relative alla natura dell’operazione di trasporto
  1. L’allegato non si applica:a.ai trasporti di macchinari o dispositivi che possono contenere merci pericolose nel loro interno o nei loro circuiti di funzionamento, a condizione che siano adottate misure per impedire fughe del contenuto in condizioni di trasporto normali;b.ai trasporti di emergenza destinati a salvare vite umane o a proteggere l’ambiente, a condizione che siano adottate tutte le misure necessarie a effettuare questi trasporti in tutta sicurezza;c.ai trasporti di merci pericolose di cui sono equipaggiate le persone a bordo.
130 Esenzioni relative al trasporto di gas
  1. L’allegato non si applica a trasporti di:a.gas nelle bombole da sub, a condizione che siano adottate tutte le misure necessarie a effettuare questi trasporti in tutta sicurezza;b.gas negli equipaggiamenti del battello o della sua soprastruttura;c.gas contenuti nei serbatoi di carburante dei veicoli trasportati.
140 Esenzioni relative al trasporto di carburanti liquidi
  1. L’allegato non si applica ai trasporti di carburante che serve alla propulsione del battello o al funzionamento dei suoi equipaggiamenti, segnatamente in recipienti di carburante di riserva portatili (taniche) fissati agli appositi equipaggiamenti o trasportati in modo sufficientemente sicuro.
150 Esenzioni relative ai trasporti di dispositivi per l’accumulo e la generazione di energia elettrica
  1. L’allegato non si applica ai dispositivi per l’accumulo e la generazione di energia elettrica (per es. pile al litio, condensatori elettrici, condensatori asimmetrici, accumulatori all’idruro di metallo, pile a combustibile):a.installati in un battello che esegue un’operazione di trasporto e destinati alla sua propulsione o al funzionamento di uno dei suoi equipaggiamenti;b.contenuti, per il suo funzionamento, in un equipaggiamento utilizzato durante il trasporto o destinato a un’utilizzazione durante il trasporto (per es. computer portatile);c.che servono come batterie di veicoli, macchine da cantiere o altri mezzi di trasporto trasportati come carico e destinate alla loro propulsione o al funzionamento di uno dei loro equipaggiamenti.
Parte 2 Classificazione
  1. La classificazione delle merci pericolose (attribuzione del No ONU, dei codici di classificazione e degli eventuali gruppi di imballaggio) si fonda sul RID25.
Parte 3 Lista delle merci pericolose e disposizioni speciali
  1. (aperto)
Parte 4 Prescrizioni relative all’utilizzazione di imballaggi
  1. Le merci pericolose possono essere trasportate unicamente in imballaggi omologati quali taniche, fusti, casse, bottiglie o recipienti a pressione. Non è consentito l’impiego di imballaggi non a tenuta stagna o danneggiati.
Parte 5 Prescrizioni relative alla spedizione
  1. (aperto)
Parte 6 Prescrizioni relative alla costruzione e alle prove di imballaggi e di cisterne
  1. (aperto)
Parte 7 Prescrizioni concernenti le condizioni di trasporto, carico, scarico e movimentazione
  1. Le differenti parti di un carico di merci pericolose devono essere disposte e assicurate con mezzi idonei in maniera tale da evitare qualsiasi spostamento durante il viaggio.
Parte 8 Prescrizioni relative all’equipaggio, all’equipaggiamento, all’esercizio dei battelli e alla documentazione
810 Prescrizioni generali relative ai battelli e al materiale di bordo
  1. (aperto)
820 Prescrizioni relative alla formazione dei conduttori di battelli
  1. (aperto)
830 Prescrizioni varie da osservare da parte dell’equipaggio del battello
  1. Durante il trasporto e le operazioni di carico e scarico è vietato fumare o è consentito fumare soltanto in un luogo appositamente designato.
  2. Se, in seguito a un incidente, vi sono rischi per le persone o l’ambiente, deve essere sbarrata la zona pericolosa e devono essere avvertiti i servizi di salvataggio civili.
  3. L’equipaggio è tenuto a prestare aiuto.