I Cantoni di Basilea Città e di Basilea Campagna sono incaricati, con riserva degli articoli 2 e 3 del presente decreto, di eseguire l’accordo internazionale del 21 maggio 1954 2 sulle condizioni di lavoro dei battellieri del Reno (detto qui di seguito «accordo»). Essi devono prendere i provvedimenti necessari a tal uopo e, in particolare, procedere alla nomina delle autorità competenti, comunicandola al Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca 3 (DEFR).
Il Consiglio federale esercita l’alta vigilanza per mezzo del DEFR. Questo può delegare la sua funzione al segretariato di Stato dell’economia 4 (detto qui di seguito «SECO»).
Sono salve le intese particolari previste dall’articolo 25 numeri 4 e 5 dell’accordo.