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747.341.2

Ordinanza
concernente il promovimento della formazione
professionale di capitani e gente di mare svizzeri

del 7 aprile 1976 (Stato 1° gennaio 2008)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 61 capoverso 2 della legge federale del 23 settembre 1953 1
sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera,

ordina:

Art. 1 Beneficiari del sussidio

La Confederazione concede alla gente di mare svizzera, che, perfezionata la formazione professionale per divenire ufficiale di coperta, ufficiale radiotelegrafista, ufficiale di macchina, o capitano, abbia superato un esame che l’Ufficio svizzero della navigazione marittima riconosca per il conseguimento d’un grado d’ufficiale, un sussidio per le spese occorse in tali studi.

I sussidi possono essere concessi anche ai membri del personale svizzero subalterno del servizio della nave, che hanno perfezionato, in corsi speciali riconosciuti dall’Ufficio svizzero della navigazione marittima, le loro conoscenze per il servizio marittimo.

Art. 2 Impiego e ammontare dei sussidi

Il sussidio è concesso come contributo alle spese d’alloggio, vitto, scuola e assicurazione contro le malattie e gli infortuni, sostenute durante il tempo di formazione.

D’ordinario, esso è pari a un terzo delle spese summenzionate.

In casi particolari, l’ammontare del sussidio può essere accresciuto fino ai due terzi delle spese.

Art. 3 Momento della concessione del sussidio

Il sussidio è pagato dopo il superamento dell’esame. Possono essere concesse delle anticipazioni.

Art. 4 Obbligo di servire

Il beneficiario del sussidio si obbliga, entro un quinquennio dal giorno dell’esame, a servire, almeno per tre anni, a bordo di navi svizzere. L’obbligo non è applicabile ai corsi speciali di durata limitata di cui all’articolo 1 capoverso 2.

In casi particolari, l’Ufficio svizzero della navigazione marittima può concedere delle eccezioni, segnatamente se intese ad agevolare il proseguimento della formazione professionale per il servizio su navi svizzere.

Al beneficiario del sussidio federale, che senza una giusta cagione non adempia l’obbligo di servire su navi svizzere durante lo spazio di tempo indicato nel capoverso 1, ne può essere chiesta la restituzione intiera o parziale.

Art. 5 Esecuzione

L’esecuzione della presente ordinanza è commessa all’Ufficio svizzero della navigazione marittima. ... 2

Art. 6 Abrogazione ed entrata in vigore

Sono abrogate l’ordinanza del 18 settembre 1959 3 concernente il promovimento della formazione professionale di capitani e gente di mare svizzeri, come anche l’ordinanza del 1° novembre 1972 4 sul promovimento della formazione professionale dei radiotelegrafisti di navi d’alto mare.

La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 1976.