La presente ordinanza si applica:
- agli aeromobili iscritti nella matricola svizzera degli aeromobili o che devono esservi registrati;
- a aeromobili, motori, eliche, parti d’aeromobile ed equipaggiamenti sviluppati, costruiti o modificati in Svizzera o da imprese svizzere operanti presso l’aeroporto di Basilea-Mulhouse per cui è necessario o richiesto un certificato di tipo, un certificato di navigabilità, un certificato di navigabilità per l’esportazione o un’altra conferma o autorizzazione ufficiale;
- a eliche, motori, parti d’aeromobile ed equipaggiamenti che devono essere montati su un aeromobile svizzero o per i quali è necessario o richiesto un certificato di tipo, un certificato di navigabilità, un certificato di navigabilità per l’esportazione o un’altra conferma o autorizzazione ufficiale.
Essa si applica nella misura in cui non sia applicabile, conformemente al numero 3 dell’allegato all’Accordo del 21 giugno 19995 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo, uno dei seguenti regolamenti nella versione vincolante per la Svizzera6:
- 7 regolamento (UE) n. 1321/20148;
- 9 regolamento (UE) n. 2018/113910;
- regolamento (UE) n. 748/201211.12
Essa si applica in particolare agli aeromobili che, conformemente all’allegato I al regolamento (UE) n. 2018/1139, sono esclusi dal campo d’applicazione dei regolamenti di cui al capoverso 2. 13