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780.115.1 OF-SCPT

Ordinanza sul finanziamento della sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (OF-SCPT)

del 15 novembre 2023 (Stato 1° gennaio 2024)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 33 capoverso 4, 38 capoverso 4 e 38 a capoversi 1–4 della legge federale del 18 marzo 2016 1 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (LSCPT),

ordina:

Sezione 1 Partecipazione dei Cantoni alle spese

Art. 1 Principio

I Cantoni partecipano con una quota forfettaria del 75 per cento alle seguenti spese per la sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni, sostenute dal Servizio Sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (Servizio SCPT):

  1. spese per il personale;
  2. spese materiali comprensive degli ammortamenti degli investimenti e delle indennità alle persone obbligate a collaborare.

Il Servizio SCPT calcola il contributo forfettario annuo ogni tre anni sulla base della media delle spese degli ultimi tre anni civili per i quali è stato pubblicato il consuntivo.

Art. 2 Ripartizione tra i Cantoni

Se i Cantoni non hanno convenuto alcuna suddivisione della loro quota complessiva di partecipazione alle spese, la somma è ripartita in funzione della popolazione residente permanente rilevata al momento della determinazione del contributo forfettario.

La quota determinante della popolazione è stabilita sulla base delle statistiche della Confederazione secondo la legge del 9 ottobre 1992 2 sulla statistica federale, la legge del 22 giugno 2007 3 sul censimento e le relative ordinanze.

Art. 3 Scadenza

I contributi forfettari a carico dei Cantoni per l’anno civile in corso devono essere versati entro il 31 marzo.

Sezione 2 Conteggi per il trasferimento delle spese ai partecipanti ai procedimenti

Art. 4

I conteggi in vista del trasferimento delle spese ai partecipanti ai procedimenti si basano sulle seguenti tariffe:

  1. sorveglianza in tempo reale della corrispondenza postale

350 franchi;

  1. sorveglianza retroattiva della corrispondenza postale

350 franchi;

  1. sorveglianza in tempo reale del traffico delle telecomunicazioni

5600 franchi;

  1. sorveglianza retroattiva del traffico delle telecomunicazioni

2100 franchi;

  1. ricerca d’emergenza

1000 franchi;

  1. informazione complessa

350 franchi.

Le informazioni semplici non sono conteggiate.

Le informazioni complesse sono quelle di cui agli articoli 36, 38, 39, 41, 44–48, 48 b e 48 c dell’ordinanza del 15 novembre 2017 4 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (OSCPT). Le informazioni semplici sono quelle di cui agli articoli 27, 35, 37, 40, 42, 43 e 48 a OSCPT.

Le tariffe valgono:

  1. in caso di sorveglianze, per ogni mandato di sorveglianza assegnato a una persona obbligata a collaborare per elemento d’indirizzo e tipo di sorveglianza;
  2. in caso di ricerche per zona di copertura dell’antenna, per ogni persona obbligata a collaborare e per ogni intervallo di tempo fino a due ore;
  3. in caso di informazioni secondo l’articolo 48b OSCPT, per ogni singolo caso in cui sono impiegati apparecchi tecnici speciali e per ogni persona obbligata a collaborare;
  4. in caso di altre informazioni, per ogni domanda di informazioni a una persona obbligata a collaborare.

Sezione 3 Indennità alle persone obbligate a collaborare

Art. 5 Diritto all’indennità

Hanno diritto a un’indennità le persone obbligate a collaborare di cui all’articolo 2 lettere a–e LSCPT, a condizione che adempiano i loro obblighi d’informazione e sorveglianza secondo la LSCPT e la OSCPT 5 .

Alle persone obbligate a collaborare non è versata alcuna indennità per:

  1. le informazioni e le sorveglianze eseguite dal Servizio SCPT o da terzi a cui esso ricorre;
  2. i collegamenti test di cui all’articolo 30 capoverso 3 OSCPT necessari al Servizio SCPT.

Art. 6 Importo complessivo e versamento

L’importo complessivo delle indennità ammonta a 6,3 milioni di franchi per anno civile.

Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) verifica periodicamente, almeno ogni tre anni, l’adeguatezza dell’importo. Se necessario, chiede al Consiglio federale di adeguarlo.

Tenuto conto dell’articolo 4 capoversi 3 e 4, l’importo complessivo è suddiviso tra i seguenti tipi di mandato:

  1. sorveglianze in tempo reale

20 per cento;

  1. sorveglianze retroattive

50 per cento;

  1. ricerche d’emergenza

5 per cento;

  1. informazioni semplici

20 per cento;

  1. informazioni complesse

5 per cento.

Il Servizio SCPT può ridurre o sopprimere le indennità alle persone obbligate a collaborare che non adempiono o adempiono solo parzialmente gli obblighi d’informazione e sorveglianza loro assegnati dalla LSCPT, dalla OSCPT e dalle pertinenti disposizioni del DFGP.

Il Servizio SCPT versa interamente le indennità relative a un anno civile entro la fine di gennaio dell’anno successivo.

Art. 7 Indennità forfettarie

Le persone obbligate a collaborare di cui all’articolo 2 lettere b e c LSCPT ricevono un’indennità forfettaria annua se nell’anno civile in questione eseguono almeno 20 mandati di sorveglianza o trattano almeno 100 domande di informazioni.

Possono chiedere al Servizio SCPT di non essere indennizzate a forfait se dimostrano di avere realizzato in Svizzera, per due esercizi consecutivi, un fatturato annuo non superiore a 5 milioni di franchi con servizi di telecomunicazione e servizi di comunicazione derivati.

L’importo complessivo per ogni tipo di mandato di cui all’articolo 6 capoverso 3 è ripartito, al netto della somma delle indennità per singolo caso dello stesso tipo di mandato, tra le persone obbligate a collaborare da indennizzare in maniera forfettaria. La ripartizione avviene in proporzione al numero di mandati eseguiti nell’anno civile in questione. Le statistiche del Servizio SCPT costituiscono la base di calcolo per il numero di mandati eseguiti.

Art. 8 Indennità per singolo caso

Le persone obbligate a collaborare che non percepiscono l’indennità forfettaria sono indennizzate per singolo caso.

Tenuto conto dell’articolo 4 capoversi 3 e 4, le indennità ammontano a:

  1. sorveglianza in tempo reale della corrispondenza postale

160 franchi;

  1. sorveglianza retroattiva della corrispondenza postale

160 franchi;

  1. sorveglianza in tempo reale del traffico delle telecomunicazioni

1060 franchi;

  1. sorveglianza retroattiva del traffico delle telecomunicazioni

690 franchi;

  1. ricerca d’emergenza

410 franchi;

  1. informazione semplice

6 franchi;

  1. informazione complessa

45 franchi.

Sezione 4 Tasse delle persone obbligate a collaborare

Art. 9 Assunzione delle spese in caso di insufficiente collaborazione

In caso di insufficiente collaborazione (art. 34 cpv. 1 LSCPT) il Servizio SCPT fissa l’ammontare dell’assunzione delle spese in funzione del tempo investito. La tariffa oraria è di 160 franchi.

Le spese per la messa a disposizione di materiale impiegato una volta sola sono fatturate come esborsi.

Art. 10 Emolumento per la verifica della disponibilità a informare e sorvegliare

Il Servizio SCPT riscuote dalle persone obbligate a collaborare un emolumento di 500 franchi per la verifica della disponibilità a informare e sorvegliare (art. 33 cpv. 4 LSCPT).

L’emolumento non è dovuto se:

  1. in seguito a cambiamenti tecnici presso il Servizio SCPT non dovuti a modifiche legislative è necessaria una nuova verifica;
  2. il motivo dell’insuccesso della verifica della disponibilità a informare e sorvegliare dipende dal Servizio SCPT.

Sezione 5 Disposizioni finali

Art. 11 Abrogazione di un altro atto normativo

L’ordinanza del 15 novembre 2017 6 sugli emolumenti e le indennità per la sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni è abrogata.

Art. 12 Disposizioni transitorie

Sono fatturati secondo il diritto anteriore:

  1. i mandati di sorveglianza conferiti o prolungati prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza;
  2. le domande di informazioni inoltrate prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza.

Il primo triennio della partecipazione dei Cantoni alle spese inizia a decorrere dall’entrata in vigore della presente ordinanza.

Art. 13 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2024.