Lexipedia

783.016.2 OSMLP

Ordinanza della Commissione delle poste sugli standard minimi delle condizioni di lavoro nel settore dei servizi postali (OSMLP)

del 30 agosto 2018 (Stato 1° luglio 2023)

La Commissione delle poste (PostCom),

visto l’articolo 61 capoverso 3 dell’ordinanza del 29 agosto 2012 1
sulle poste (OPO),

ordina:

Art. 1 Campo d’applicazione

La presente ordinanza si applica ai fornitori di servizi postali che sottostanno all’obbligo di notifica ordinaria o all’obbligo di notifica semplificata (art. 3 e 8 OPO).

Essa si applica ai rapporti di lavoro tra:

  1. i fornitori e i rispettivi lavoratori;
  2. i subappaltatori che realizzano più del 50 per cento della cifra d’affari annua con i servizi postali e i rispettivi lavoratori nel settore dei servizi postali.

Art. 2 Standard minimi

Il salario lordo dei lavoratori ammonta almeno a 19 franchi all’ora. 2

La durata massima della settimana lavorativa convenuta contrattualmente è di 44 ore.

Gli standard minimi si applicano dall’inizio del rapporto di lavoro e indipendentemente dal tasso di occupazione.

Art. 3 Informazioni sul rispetto degli standard minimi

I fornitori che sottostanno all’obbligo di notifica ordinaria devono produrre ogni anno la prova del rispetto degli standard minimi.

La PostCom può esigere dai fornitori che sottostanno all’obbligo di notifica ordinaria o all’obbligo di notifica semplificata informazioni sul rispetto degli standard minimi.

Art. 4 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2019.