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783.018

Regolamento sugli emolumenti
della Commissione delle poste

del 26 agosto 2013 (Stato 15 ottobre 2013)

Approvato dal Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni il 19 settembre 2013

La Commissione delle poste (PostCom),

visto l’articolo 77 capoverso 3 dell’ordinanza del 29 agosto 2012 1 sulle poste (OPO),

decreta:

Art. 1 Oggetto

Il presente regolamento disciplina:

  1. gli emolumenti per le decisioni e le prestazioni rese dalla PostCom e dal segretariato specializzato della PostCom;
  2. la tassa di procedura ed emolumento per l’esame del caso da parte dell’organo di conciliazione secondo l’articolo 71 OPO.

Per il rimanente si applicano le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 2004 2 sugli emolumenti.

Art. 2 Principi

La PostCom fissa l’emolumento caso per caso secondo le aliquote determinanti di cui all’articolo 3. Nel fare ciò, tiene conto delle circostanze concrete e del principio della proporzionalità.

La PostCom può adeguare le aliquote degli emolumenti, per l’inizio dell’anno successivo, all’indice nazionale dei prezzi al consumo senza l’approvazione del Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni, sempre che, dall’entrata in vigore del presente regolamento o dall’ultimo adeguamento, l’aumento dell’indice sia almeno pari al 5 per cento.

Art. 3 Aliquote degli emolumenti

L’aliquota dell’emolumento per un’ora di lavoro ammonta:

  1. per i collaboratori amministrativi del segretariato specializzato a:

fr. 105.–

  1. per i collaboratori specializzati del segretariato specializzato a:

fr. 180.–

  1. per il responsabile del segretariato specializzato a:

fr. 200.–

  1. per i membri della commissione a:

fr. 250.–

Art. 4 Prestazioni della PostCom soggette a emolumento

La PostCom riscuote emolumenti, in particolare per:

  1. la registrazione della notifica dei fornitori e la verifica delle prove necessarie a tal fine:

a seconda del tempo impiegato

  1. le prestazioni e le decisioni relative all’accesso agli impianti di caselle postali:

a seconda del tempo impiegato

  1. le prestazioni e le decisioni relative allo scambio di dati:

a seconda del tempo impiegato

  1. le prestazioni e le decisioni relative alla vigilanza sulla fornitura del servizio universale nel settore dei servizi postali:

a seconda del tempo impiegato

  1. le attività che rientrano nel suo ambito di vigilanza secondo l’articolo 24 della legge del 17 dicembre 20103 sulle poste e che possono essere attribuite a un determinato fornitore:

a seconda del tempo impiegato

  1. le sanzioni amministrative secondo l’articolo 25 della legge 17 dicembre 2010 sulle poste:

a seconda del tempo impiegato

  1. le decisioni relative alle controversie concernenti l’ubicazione delle cassette delle lettere:

fr. 200.–

  1. le decisioni relative alle controversie concernenti la distribuzione a domicilio:

fr. 200.–

  1. le decisioni relative alle fatture non pagate o controverse dell’organo di conciliazione:

a seconda del tempo impiegato

In tutti gli altri casi riscuote l’emolumento a seconda del tempo impiegato.

Art. 5 Prestazioni dell’organo di conciliazione soggette a emolumento

L’emolumento per l’esame del caso secondo l’articolo 71 capoverso 1 OPO ammonta a 20 franchi.

La tassa di procedura secondo l’articolo 71 capoverso 2 OPO è stabilita a seconda del tempo impiegato. L’aliquota dell’emolumento per un’ora di lavoro ammonta a 250 franchi.

Art. 6 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 15 ottobre 2013.