Il Consiglio federale può stabilire prescrizioni tecniche sull’importazione, sull’offerta, sulla messa a disposizione sul mercato e sulla messa in servizio d’impianti di telecomunicazione, in particolare per quanto riguarda le esigenze fondamentali di tecnica delle telecomunicazioni, nonché la valutazione della conformità, il certificato e la dichiarazione di conformità, il contrassegno, la registrazione e l’obbligo di certificazione (art. 3 della legge federale del 6 ottobre 1995 sugli ostacoli tecnici al commercio).
Se il Consiglio federale ha stabilito esigenze fondamentali di tecnica delle telecomunicazioni secondo il capoverso 1, l’UFCOM, di regola, le concretizza:
- definendo norme tecniche dal cui rispetto si presume che siano adempite anche le esigenze fondamentali; oppure
- dichiarando vincolanti norme tecniche, atti dell’Unione europea o altri regolamenti.
Nell’ambito dell’attuazione del capoverso 2, l’UFCOM tiene conto delle norme internazionali; le deroghe richiedono l’approvazione della Segreteria di Stato dell’economia .
L’UFCOM può elaborare e pubblicare norme tecniche.
Se il Consiglio federale non ha stabilito esigenze fondamentali di tecnica delle telecomunicazioni secondo il capoverso 1 o se l’UFCOM non le ha concretizzate conformemente al capoverso 2, la persona che offre, mette a disposizione sul mercato o mette in servizio un impianto di telecomunicazione deve provvedere affinché quest’ultimo corrisponda alle regole riconosciute della tecnica delle telecomunicazioni. Regole di questo tipo sono, in primo luogo, le norme tecniche armonizzate sul piano internazionale. In mancanza di tali norme, devono essere rispettate le specifiche tecniche dell’UFCOM e, se anche queste mancano, le norme nazionali.
Per motivi di sicurezza di tecnica delle telecomunicazioni, l’UFCOM può prescrivere che gli impianti di telecomunicazione possono essere ceduti solamente a persone particolarmente qualificate. Esso può definire i dettagli di tale cessione.