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Regolamento interno
della ComCom1

del 6 novembre 1997 (Stato 1° gennaio 2021)

Approvato dal Consiglio federale il 15 dicembre 1997

La Commissione federale delle comunicazioni (ComCom),

visti gli articoli 56 capoverso 3 e 62 capoverso 1 della legge del 30 aprile 1997 2 sulle telecomunicazioni (LTC), 3

ordina:

Sezione 1 Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

Il presente regolamento disciplina l’organizzazione e l’esecuzione dei compiti della ComCom, nonché i rapporti tra quest’ultima e l’Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM 4 ) per quanto concerne l’esecuzione dei suoi compiti.

Art. 2 ComCom

La ComCom è composta dai membri nominati dal Consiglio federale. Ha sede a Berna. 5

La ComCom può costituire comitati per l’esame di determinati fascicoli.

Art. 3 Segreteria

La segreteria si compone:

  1. di un capo;
  2. di impiegati.

Sezione 2 Competenze

Art. 46 ComCom

La ComCom è competente in particolare per:7

  1. 8 rilasciare le concessioni per il servizio universale (art. 14 cpv. 1 LTC) e le concessioni per l’utilizzazione dello spettro delle radiofrequenze destinato alla fornitura di servizi di telecomunicazione (art. 22a cpv. 1 LTC);
  2. pronunciare una decisione in materia di accesso e disporre i necessari provvedimenti cautelari (art. 11a cpv. 1 LTC);
  3. 9 decidere in merito a controversie tra fornitori di servizi di telecomunicazione riguardanti l’accesso al punto d’entrata nell’edificio o le condizioni di coutenza di impianti domestici (art. 35b cpv. 5 LTC);
  4. 10
  5. definire il genere e la forma delle informazioni contabili e finanziarie che i fornitori di servizi di telecomunicazione che detengono una posizione dominate sul mercato devono presentare nell’ambito di una procedura in materia di accesso (art. 11a cpv. 4 LTC);
  6. 11
  7. prendere provvedimenti di vigilanza e sanzioni amministrative (art. 58 cpv. 4 e art. 60 cpv. 2 LTC);
  8. 12 vietare ai fornitori di servizi di telecomunicazione organizzati secondo una legislazione estera di utilizzare le radiofrequenze la cui utilizzazione è sottoposta a concessione o gli elementi di indirizzo gestiti a livello nazionale se non è concessa la reciprocità (art. 5 LTC);
  9. 13 assumere a livello internazionale i compiti che rientrano nel suo settore di competenza e rappresentare la Svizzera in seno alle organizzazioni internazionali interessate (art. 64 cpv. 3 LTC).

Art. 5 Esperti

La ComCom può fare appello a esperti per ogni procedura.

Art. 6 Concetto e politica d’informazione

La ComCom elabora un concetto di informazione interna.

Essa fissa i principi della sua politica di informazione.

Art. 7 Segreteria

La segreteria è l’organo di contatto della ComCom e ne cura gli affari dal punto di vista tecnico e amministrativo. Essa coordina i lavori tra la ComCom e l’UFCOM.

La ComCom nomina il personale della segreteria. Il rapporto di servizio si basa sulla legislazione federale in materia di personale.

Art. 8 UFCOM

L’UFCOM prepara gli affari della ComCom, le presenta proposte e ne esegue le decisioni. Svolge questi compiti in modo autonomo, fatte salve le competenze della ComCom e il potere di quest’ultima di emanare istruzioni. In particolare esso:14

  1. 15 rilascia le concessioni di radiocomunicazione per l’utilizzazione dello spettro delle radiofrequenze non destinato alla fornitura di servizi di telecomunicazione (art. 22 cpv. 2 lett. a LTC) e le concessioni di radiocomunicazione per la fornitura di servizi di telecomunicazione su delega della ComCom (art. 22a cpv. 3 LTC);
  2. 16 prepara le procedure relative alle concessioni rilasciate dalla ComCom, segnatamente le procedure di pubblica gara;
  3. 17 prepara le decisioni relative alle domande d’accesso (art. 11a cpv. 1 LTC) e alle controversie riguardanti l’accesso al punto d’entrata nell’edificio o le condizioni di coutenza di impianti domestici (art. 35b cpv. 5 LTC);
  4. propone l’emanazione di misure cautelari;
  5. 18
  6. 19 consulta la Commissione della concorrenza per questioni concernenti la posizione dominante sul mercato (art. 11a cpv. 2 LTC);
  7. 20 svolge le procedure di vigilanza di competenza della ComCom (art. 58 cpv. 4 e 60 cpv. 2 LTC) ed esegue le misure decise da quest’ultima;
  8. sottopone altri progetti di decisione alla ComCom con proposta motivata;
  9. 21 pubblica informazioni sui concessionari del servizio universale e di radiocomunicazione (art. 19b e 24f LTC).

Può discutere di questioni importanti con la ComCom o con la Presidenza prima della presentazione della proposta o indipendentemente da quest’ultima.

Art. 9 Rapporto

Su proposta del presidente, la ComCom approva il proprio rapporto annuale a destinazione del Consiglio federale. Il rapporto riguarda in particolare le questioni più importanti trattate nel corso dell’anno, la politica e gli obiettivi della ComCom. Quest’ultima decide sulla forma e sulla portata della pubblicazione.

Su richiesta della ComCom, l’UFCOM redige relazioni dettagliate sulle attività o relazioni su determinati avvenimenti importanti.

Art. 10 Preventivo

Su proposta della segreteria, la ComCom stabilisce il proprio preventivo.

Sezione 3 Sedute e procedure

Art. 11 Convocazione

Il presidente convoca la ComCom a seconda delle esigenze.

Egli ha l’obbligo di convocare la ComCom se un membro ne fa richiesta motivata.

Le deliberazioni non sono pubbliche.

Art. 12 Decisioni

La ComCom può prendere una decisione quando sono presenti almeno due terzi dei suoi membri.

Essa prende le sue decisioni a maggioranza semplice dei membri presenti; a parità di voti, quello del presidente decide.

A meno che un membro non richieda una riunione, essa può prendere decisioni mediante circolazione degli atti. 22

In singoli casi, la ComCom può incaricare uno dei suoi membri di sbrigare direttamente un affare urgente o un affare di minore importanza.

Art. 1323 Decisioni incidentali

La ComCom emana le decisioni incidentali relative alla ricusazione di un proprio membro senza il suo concorso (art. 10 cpv. 2 della LF del 20 dic. 1968 24 sulla procedura amministrativa).

Le decisioni incidentali relative alla competenza e a singole questioni di diritto o di fatto, in particolare le decisioni relative alla posizione dominante sono prese dalla ComCom conformemente all’articolo 12.

Le decisioni incidentali relative a misure preventive sono prese dal presidente della ComCom, unitamente ad un altro membro. I restanti membri della ComCom sono informati immediatamente delle decisioni prese.

Tutte le restanti decisioni incidentali, in particolare quelle relative allo scambio di scritti, alla sospensione della procedura, all’assunzione di prove, all’esame degli atti o al gratuito patrocinio sono emanate dall’UFCOM. È fatto salvo il potere della ComCom di emanare istruzioni.

Art. 14 Partecipazione dell’UFCOM

Il direttore dell’UFCOM partecipa di regola alle sedute della ComCom con voto consultivo e fa appello ai collaboratori responsabili.

Art. 15 Preparazione

La segreteria fornisce ai membri della ComCom e all’UFCOM un ordine del giorno scritto per ogni seduta. In casi urgenti, la ComCom può decidere anche in merito ad affari che non figurano all’ordine del giorno.

L’UFCOM o la segreteria redigono un rapporto per ogni affare previsto all’ordine del giorno.

Art. 16 Verbale

La segreteria stende un verbale delle deliberazioni della ComCom. Dopo l’approvazione, il verbale è firmato dal presidente o dalla persona incaricata.

Il verbale deve contenere almeno i nomi dei membri presenti, le proposte presentate, le decisioni prese e un riassunto dei motivi.

Art. 17 Ricusazione dei membri della ComCom

25

Non vi è interesse personale o altro motivo di prevenzione se un membro appartiene ad un’associazione superiore.

26

Art. 1827

Art. 1928 Indennità dei membri della ComCom

L’indennità dei membri della ComCom è disciplinata dagli articoli 8 l –8 t dell’ordinanza del 25 novembre 1998 29 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione.

Sezione 4 Entrata in vigore

Art. 20

Il presente regolamento entra in vigore il 15 dicembre 1997.

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